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Tribunale di Bari, 5 Marzo 2025, n. 804/2025

Esclusione del socio di cooperativa e decorrenza del termine di impugnazione ex art. 2533 c.c.

Tribunale di Bari, 5 Marzo 2025, n. 804/2025
Esclusione del socio di cooperativa e decorrenza del termine di impugnazione ex art. 2533 c.c.

L’opposizione del socio di cooperativa avverso la deliberazione che comporti la perdita della qualità di socio [nella specie, delibera assembleare con invito a sottoscrivere nuove azioni e avvertenza che il mancato esercizio dell’opzione avrebbe determinato lo scioglimento del rapporto associativo] è regolata dall’art. 2533 c.c., e non dall’art. 2479 ter c.c., e deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione al socio, restando irrilevante la data del deposito della delibera presso il registro delle imprese. Ai fini del rispetto del termine, l’istanza di nomina dell’arbitro previsto dallo statuto è equiparata all’impugnazione giudiziale.

La riassunzione del processo determina la prosecuzione del rapporto processuale originario, senza costituirne uno nuovo, sicché la comparsa di costituzione del convenuto nel giudizio riassunto è un atto endoprocessuale; il suo deposito in forma cartacea anziché telematica costituisce una mera irregolarità, priva di conseguenze sul piano delle preclusioni e della validità quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo.

Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, le domande del socio lavoratore aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, quali la liquidazione della quota e il risarcimento del danno, divengono improcedibili davanti al giudice ordinario e devono essere fatte valere nelle forme della procedura concorsuale, mentre le domande di accertamento o costitutive relative al rapporto restano estranee all’attrazione concorsuale.

Data Sentenza: 05/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Giuseppe Marseglia
Registro: RG 8289 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Giacomo Antonio Macrì
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