Non integra concorrenza sleale per storno di dipendenti il passaggio di lavoratori al concorrente quando i dipendenti dimissionari siano stati assunti da poco, privi di competenze specifiche e facilmente sostituibili, e le dimissioni siano motivate da giusta causa per ragioni imputabili al datore di lavoro [nella specie, mancato pagamento delle retribuzioni o spostamento della sede di lavoro], perché in tal caso la fuoriuscita del personale è inidonea a disgregare l’organizzazione aziendale dell’impresa che lamenta lo storno; spetta a quest’ultima allegare e provare che l’uscita dei dipendenti abbia reso impossibile il regolare adempimento delle obbligazioni assunte con i clienti o messo a repentaglio la continuità aziendale.
Grava sull’impresa che lamenta lo storno l’onere di provare l’effettivo passaggio dei dipendenti dimissionari alle dipendenze del concorrente o di un soggetto a esso correlato, che non risulta dai soli moduli di recesso dal rapporto di lavoro né dalla dichiarazione unilaterale di un professionista di parte; è priva di efficacia probatoria la serie di dichiarazioni di lavoratori di identico contenuto, dattiloscritte e soltanto sottoscritte, delle quali alcuni dichiaranti abbiano disconosciuto il contenuto.
L’atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. può essere compiuto da un terzo interposto che agisca per conto del concorrente; non occorre un *pactum sceleris*, essendo sufficiente l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, in presenza della quale entrambi rispondono in solido a titolo di concorrenza sleale, mentre in sua mancanza l’attività del terzo può integrare soltanto un illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. La mera coincidenza parziale tra i soci delle due società non basta a dimostrare tale relazione di interessi.
Il passaggio di lavoratori da un’impresa a una concorrente rientra nella fisiologica mobilità dei fattori della produzione, espressione dei principi di libera iniziativa economica e di libera circolazione dei lavoratori. Lo storno di dipendenti è illecito quando l’attività di sottrazione del personale sia posta in essere con modalità non giustificabili in rapporto ai principi di correttezza professionale se non supponendo nell’autore l’intento di disgregare in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del concorrente e di procurarsi un vantaggio competitivo indebito, non bastando la consapevolezza di poter recare danno; rilevano, a tal fine, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell’organigramma, le difficoltà di sostituzione e le modalità adottate per indurre i dipendenti al passaggio.