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Tribunale di Bari, 28 Marzo 2024, n. 1575/2024

Prelievi del socio di s.r.l. dalle casse sociali, limiti dell’art. 2478-bis c.c. e postergazione dei rimborsi

Tribunale di Bari, 28 Marzo 2024, n. 1575/2024
Prelievi del socio di s.r.l. dalle casse sociali, limiti dell’art. 2478-bis c.c. e postergazione dei rimborsi

I soci di società di capitali possono ricevere dal patrimonio sociale soltanto le quote di utili, con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 2478-bis c.c., restando esclusi prelevamenti a titolo personale dalle casse sociali; il rimborso di eventuali finanziamenti da essi effettuati in favore della società soggiace alla regola della postergazione rispetto agli altri creditori ai sensi dell’art. 2467 c.c. Le somme prelevate in violazione di tali regole vanno restituite alla curatela del fallimento della società [a titolo di ripetizione di indebito].

Il prelievo eseguito dal socio a titolo di acconto sugli utili, in assenza di una delibera di distribuzione adottata in sede di approvazione del bilancio, è privo di giustificazione e viola l’art. 2478-bis c.c., anche quando gli esercizi si chiudano in utile.

Viola la regola della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. il rimborso del finanziamento al socio eseguito quando la società presenta un indebitamento complessivo eccessivo rispetto a un patrimonio netto esiguo [e chiude l’esercizio in perdita].

In deroga ai principi di cui all’art. 2709 c.c., la documentazione contabile e i bilanci sociali regolarmente approvati costituiscono piena prova delle posizioni creditorie della società nei confronti dei soci che abbiano concorso ad approvarli; tale efficacia probatoria opera anche a favore della curatela fallimentare, che subentra nella posizione sostanziale e processuale della società.

L’obbligazione del socio di restituire le somme indebitamente prelevate dalle casse sociali costituisce debito di valuta, sul quale decorrono gli interessi legali dalla domanda, senza rivalutazione monetaria.

La procura alle liti conserva efficacia ai sensi dell’art. 85 c.p.c. nonostante la rinuncia al mandato del difensore, e la condotta della parte che, ricevuta rituale comunicazione della rinuncia, non nomini un nuovo difensore è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Data Sentenza: 28/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Giuseppe Marseglia
Registro: RG 11066 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/10/2026
Massima a cura di: RobLor
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