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Tribunale di Cagliari, 3 Dicembre 2025

Attualità delle gravi irregolarità come presupposto oggettivo del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

Tribunale di Cagliari, 3 Dicembre 2025
Attualità delle gravi irregolarità come presupposto oggettivo del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.

La tutela accordata dall’art. 2409 c.c. ha natura preventiva e ripristinatoria e mira a eliminare le irregolarità e a ripristinare la legalità nella gestione, senza finalità di punire gli amministratori o di risarcire danni già verificatisi. Strettamente connesso a tale funzione è il requisito dell’attualità, per cui il Tribunale può intervenire solo se le gravi irregolarità sono in corso o hanno prodotto effetti che persistono e risultano idonei a produrre effetti dannosi, attuali o futuri, all’ente; qualora le irregolarità siano state sanate o abbiano esaurito i loro effetti, il ricorso è infondato, residuando altri rimedi. L’attualità si configura come presupposto oggettivo, a nulla rilevando il momento in cui la condotta è stata scoperta dal socio o dall’organo di controllo, perché ciò che rileva è la persistenza della situazione irregolare al tempo della decisione.

Il verbale dell’accordo con cui la società concilia una controversia relativa al recupero di un proprio credito attiene a un atto strettamente gestorio e rientra tra i documenti oggetto del diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c.; è quindi illegittimo opporre al socio la clausola di riservatezza contenuta nell’accordo, perché il socio è soggetto interno alla società e le informazioni restano in ambito endosocietario, senza violazione della riservatezza dei terzi. Tale irregolarità, se non è foriera di alcun effettivo danno alla società, non è tuttavia idonea a giustificare l’ispezione ex art. 2409 c.c.

Il rimedio ex art. 2409 c.c. non può costituire strumento di impugnazione, lato sensu intesa, del bilancio, perché la contestazione della veridicità o correttezza del bilancio approvato rientra nelle azioni di annullamento o nullità ex artt. 2377 e 2379 c.c.; la redazione e approvazione di bilanci falsi o gravemente irregolari può tuttavia costituire indice di mala gestio e integrare il presupposto del controllo giudiziario, se la condotta è attuale o i suoi effetti permangono.

La scelta dell’amministratore di gestire l’ammanco cagionato da un dipendente infedele mediante un accordo conciliativo con restituzione rateale delle somme sottratte è insindacabile nel procedimento ex art. 2409 c.c., in applicazione della business judgment rule, specie quando dalla scelta non consegua alcun effettivo danno al patrimonio sociale.

Le irregolarità di minimo impatto economico sul patrimonio sociale non possono ritenersi gravi ai sensi dell’art. 2409 c.c. e non giustificano l’ispezione, potendo tutt’al più fondare un’azione di responsabilità.

Data Sentenza: 03/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gaetano Savona
Relatore: Bruno Malagoli
Registro: RVG 7361 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Francesca Maria Frassanito
Francesca Maria Frassanito

Avvocato. Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l' Università del Salento, cultrice della materiale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata cum laude in Giurisprudenza e in Gestione d'Azienda.

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