Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore cui si imputino condotte distrattive [promossa dal curatore ex art. 255 CCII], l’attore deve dimostrare la diminuzione del patrimonio sociale, e quindi la sottrazione di beni o cespiti sociali risultanti dalla documentazione contabile o contrattuale, mentre l’amministratore deve provarne la diversa destinazione o giustificarne la mancata presenza nell’attivo sociale. Dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni può essere desunta la prova della loro distrazione od occultamento, che integra il fumus boni iuris del sequestro conservativo strumentale all’azione.
Il periculum in mora del sequestro conservativo sussiste sul piano oggettivo quando l’amministratore abbia dichiarato di avere messo in vendita l’unico immobile di sua proprietà, e sul piano soggettivo quando la documentazione in atti induca il fondato sospetto che egli abbia falsificato documenti sociali per ottenere un finanziamento pubblico, denotando una propensione a tenere condotte fraudolente.
Ai fini della competenza per territorio, la competenza va valutata secondo la prospettazione del ricorrente al momento del deposito del ricorso e può essere esclusa solo se invocata in modo del tutto pretestuoso o abusivo. Le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo circa la residenza, perché il luogo dell’effettiva dimora abituale è accertabile con ogni mezzo di prova [anche mediante le dichiarazioni rese dal resistente al curatore]; la successiva notifica del ricorso presso la residenza anagrafica non esclude la competenza del tribunale così individuato.
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, sicché l’attore deve provare le violazioni contestate, il nesso di causalità tra queste e il danno, nonché la sussistenza e l’entità del danno, mentre il convenuto deve dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla propria condotta, provando l’osservanza dei doveri e l’adempimento degli obblighi imposti.