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Liquidazione della quota del socio receduto di società di persone e legittimazione dei soci superstiti
Con lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (art. 2289 c.c., applicabile alla s.n.c. ex art. 2293 c.c.),...

Con lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (art. 2289 c.c., applicabile alla s.n.c. ex art. 2293 c.c.), il socio receduto assume una posizione equiparabile a quella di un normale creditore sociale e può invocare la responsabilità solidale dei soci superstiti, convenibili, accanto alla società, anche nell’ordinario processo di cognizione al fine di prevenire, nell’eventuale e sussidiaria escussione in sede esecutiva ex art. 2304 c.c., possibili eccezioni di inopponibilità del giudicato; i soci superstiti, in tale ipotesi, non sono litisconsorti necessari.

La legittimazione passiva dei soci superstiti è diretta quando l’infruttuosità della previa escussione del patrimonio sociale è posta in relazione a posizioni debitorie degli stessi soci verso la società per prelievi indebitamente effettuati. Si determinano allora i presupposti di un’azione surrogatoria, nella quale sono litisconsorti necessari, ai sensi dell’art. 2900, comma 2, c.c., la società debitrice e i soci superstiti suoi debitori.

Provato il prelievo del socio dai conti correnti sociali, è onere del prelevante dimostrare la destinazione delle somme prelevate a finalità conformi allo scopo sociale.

È inammissibile per novità ex art. 345 c.p.c. la deduzione, introdotta solo in appello, che introiti affluiti direttamente sul patrimonio personale dei soci superstiti, senza traslazione dai conti sociali, siano conseguenza di attività svolta in nome e per conto della società in violazione del divieto di concorrenza.

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Regresso del socio di s.n.c. che ha pagato un debito sociale e beneficio di escussione
Il socio di società in nome collettivo che abbia pagato un debito sociale ha diritto, ai sensi degli artt. 2291...

Il socio di società in nome collettivo che abbia pagato un debito sociale ha diritto, ai sensi degli artt. 2291 e 1299 c.c., di rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili, senza che la rivalsa sia condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale, perché il beneficio di preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c. opera solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali. Ne consegue che la mancata opposizione del beneficio al creditore sociale procedente, da parte del socio escusso, non costituisce fatto impeditivo del diritto di regresso.

La deduzione che il socio, escusso dal creditore sociale, abbia omesso di opporre il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, fatta valere quale fatto impeditivo del diritto di regresso, integra un’eccezione in senso lato. Essa è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che [la parte rimasta contumace in primo grado] non può allegarli per la prima volta in appello.

[Nel giudizio di rinvio disposto per l’omesso esame di un’eccezione] è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda di accertamento negativo, anche parziale, del diritto di regresso del socio che ha pagato il debito sociale, proposta per la prima volta in appello dalla parte rimasta contumace in primo grado.

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza d’appello per motivi di merito costituisce una nuova e autonoma fase del processo, di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti.

La responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall’art. 2304 c.c., la cui violazione è deducibile e impone al creditore sociale istante di provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo che questa risulti aliunde dimostrata in modo certo, come nel caso di società cancellata.

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Pagamento del prezzo di cessione di quote mediante compensazione con il credito della società ceduta
Gli acquirenti di partecipazioni sociali possono estinguere per compensazione legale il debito per il prezzo soltanto con un controcredito di...

Gli acquirenti di partecipazioni sociali possono estinguere per compensazione legale il debito per il prezzo soltanto con un controcredito di cui siano titolari nei confronti del cedente, poiché l’art. 1241 c.c. presuppone che due persone siano obbligate l’una verso l’altra. Il credito che la società [le cui quote sono cedute] vanta verso il cedente è inidoneo allo scopo, in mancanza della prova che esso sia stato trasferito agli acquirenti prima della compravendita.

Rispetto all’obbligazione di pagamento del prezzo di cessione delle quote, la società le cui partecipazioni sono oggetto della compravendita non può ritenersi estranea al contratto, e quindi terzo in senso tecnico, ai fini dell’adempimento del terzo previsto dall’art. 1180 c.c.

Ai sensi dell’art. 2709 c.c., l’imprenditore non può invocare a proprio favore le risultanze delle proprie scritture contabili. Le annotazioni con cui la società [ceduta] registra il trasferimento ai soci acquirenti del proprio credito verso il cedente, e la successiva rinuncia a esso, non provano il pagamento del prezzo delle quote quando si risolvono in una mera partita di giro.

In mancanza di un termine per l’adempimento, il credito per il prezzo della cessione è esigibile dalla stipula del contratto ed è liquido, perché pari all’importo pattuito; esso produce quindi interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282 c.c. dalla stipula, anche quando il mancato pagamento sia accertato soltanto in giudizio, perché tale accertamento riguarda l’adempimento e lascia invariata la natura del debito. In difetto di diversa previsione del titolo, si applicano il saggio dell’art. 1284, primo comma, c.c. dalla data di esigibilità alla domanda giudiziale e quello del quarto comma dalla domanda al saldo.

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Reconventio reconventionis dell’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e preclusioni assertive
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, può proporre domande diverse da...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, può proporre domande diverse da quella fatta valere con il ricorso monitorio quando, per effetto della domanda riconvenzionale dell’opponente, venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto; la reconventio reconventionis, che deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già vi appartiene come mezzo di eccezione o di domanda riconvenzionale, può essere proposta fino alla maturazione delle preclusioni assertive, e quindi anche con comparsa di costituzione depositata pochi giorni prima della prima udienza.

Il creditore opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative a quella introdotta in via monitoria, purché fondate sul medesimo interesse che sosteneva la domanda originaria; qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi dopo l’atto di opposizione, l’opposto può proporre, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.

La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa determina la risoluzione di diritto dell’accordo nella sua interezza [accordo quadro sulla liquidazione della partecipazione del socio receduto e sul trattamento di fine mandato da amministratore], sicché non sopravvive alcuno degli obblighi di pagamento in esso previsti; la parte che intenda conservare il diritto alle prestazioni pattuite deve agire per l’adempimento, perché, una volta ottenuta la risoluzione, non può rinunciare ai relativi effetti senza ledere il legittimo affidamento del debitore nell’intervenuta risoluzione.

Le somme percepite in esecuzione di un accordo poi risolto [a titolo di acconto sul trattamento di fine mandato dell’amministratore] risultano non dovute e si compensano legalmente con il credito residuo del socio receduto per la liquidazione della quota, che ne resta estinto.

La quietanza contenuta in un accordo negoziale rileva come dichiarazione di scienza e conserva la sua efficacia probatoria del pagamento anche dopo la risoluzione dell’accordo, perché la risoluzione travolge soltanto gli impegni negoziali in esso assunti.

La produzione in giudizio del solo estratto di un contratto, sufficiente a provare il fatto allegato [il pagamento quietanzato], è coerente con l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e non integra la mala fede o la colpa grave richieste per la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che presuppone scopi o intendimenti abusivi, cioè strumentali o eccedenti la normale funzione del processo, e inoltre l’integrale accoglimento della domanda della parte che ne beneficia.

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Conflitto di interessi dell’amministratore convenuto per la restituzione dei compensi e curatore speciale della società
Nel giudizio promosso dai soci per l’annullamento di una deliberazione assembleare e per la restituzione in favore della società dei...

Nel giudizio promosso dai soci per l’annullamento di una deliberazione assembleare e per la restituzione in favore della società dei compensi percepiti dall’amministratore in esecuzione della delibera impugnata, la costituzione della società, litisconsorte necessaria, a mezzo del medesimo amministratore convenuto in restituzione integra una situazione di conflitto di interessi, equivalente a quella prevista per l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., che vizia la costituzione del contraddittorio e impone la nomina di un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., cui il tribunale può provvedere d’ufficio o su istanza dei soci attori.

Il vizio derivante dalla mancata nomina del curatore speciale della società può ritenersi sanato, senza necessità di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., quando nel giudizio di appello, a seguito del sopravvenuto fallimento della società, si costituisca il curatore fallimentare, quale organo legittimato a far valere i diritti della società fallita, senza nulla eccepire e riportandosi alle istanze e conclusioni degli originari soci attori, tanto più se la sola questione ancora controversa riguardi la domanda restitutoria nei confronti dell’ex amministratore e quella sulla validità della deliberazione sia ormai definita.

Quando l’amministratore non abbia contestato l’attuazione della deliberazione assembleare che gli attribuiva il compenso e la percezione dei compensi deliberati, avendo anzi dichiarato di averli ricevuti nel periodo rilevante, il pagamento deve ritenersi provato ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e gli attori non sono onerati di fornirne ulteriore dimostrazione documentale; l’onere sorgerebbe solo se l’amministratore negasse di aver incassato gli emolumenti deliberati.

La restituzione dei compensi percepiti dall’amministratore in attuazione di una deliberazione assembleare dichiarata invalida va disposta al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali versati medio tempore dalla società, con gli interessi dalla data dei singoli pagamenti quando risulti la mala fede del percettore [desunta dall’accertata falsità della deliberazione]; la rivalutazione monetaria è invece esclusa, trattandosi di debito di valuta, in mancanza di prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.

L’accertata nullità della deliberazione assembleare che ha attribuito il compenso all’amministratore elimina ex tunc quanto in essa previsto, sicché l’amministratore è privo del diritto di trattenere, anche solo in parte o nella misura determinata in via equitativa, il compenso percepito per l’attività comunque svolta in esecuzione della delibera.

La rilevabilità del difetto di legittimazione passiva, di regola ammessa in ogni stato e grado del giudizio, incontra il limite del giudicato formatosi sulla domanda cui il difetto si riferisce.

Non costituisce documento nuovo inammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. il verbale dell’audizione del legale rappresentante della società fallita redatto dal curatore dopo la scadenza dei termini istruttori del giudizio di primo grado, tanto più quando il suo contenuto sia confermato dalla controparte.

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Esclusione della responsabilità della beneficiaria di nuova costituzione per l’illecito realizzato con la scissione
Nella scissione propria, realizzata mediante la costituzione di una nuova società [a responsabilità limitata, costituita per atto unilaterale della scissa],...

Nella scissione propria, realizzata mediante la costituzione di una nuova società [a responsabilità limitata, costituita per atto unilaterale della scissa], la società beneficiaria è soltanto il risultato dell’operazione e non vi partecipa, sicché non può ritenersi concorrente nell’illecito eventualmente realizzato con la scissione; essa, del resto, viene a esistenza solo dopo l’atto di scissione, perché l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva ai sensi dell’art. 2331, comma 1, c.c., richiamato dall’art. 2463, comma 2, c.c. La partecipazione della beneficiaria all’operazione è configurabile nella scissione per incorporazione, in cui la beneficiaria preesiste e vede incrementati patrimonio e compagine sociale.

Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese della società beneficiaria di nuova costituzione non sono configurabili, in capo a essa, né l’immedesimazione organica né la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. per la condotta del soggetto che ne diverrà amministratore, perché manca il centro di imputazione del suo operato.

La responsabilità della società per le operazioni compiute in suo nome prima dell’iscrizione e da essa successivamente approvate, ai sensi dell’art. 2331, comma 3, c.c., tutela l’affidamento dei terzi che abbiano negoziato con coloro che hanno agito per la costituenda società e mal si attaglia a una responsabilità da illecito extracontrattuale; essa è comunque esclusa quando l’operazione di scissione sia stata posta in essere in nome della sola società scissa e l’approvazione della beneficiaria, fatto principale, non sia stata tempestivamente dedotta in primo grado.

La società apparente presuppone un comportamento idoneo a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza del vincolo sociale; tale apparenza non è configurabile nei confronti della società scissa che abbia deliberato la costituzione della beneficiaria e dato esecuzione all’atto di scissione, essendo essa pienamente consapevole dell’inesistenza della beneficiaria prima dell’iscrizione, né in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà partecipativa dei pretesi soci di fatto anteriore all’iscrizione.

In mancanza di una condotta illecita ascrivibile alla società beneficiaria è esclusa la sua responsabilità risarcitoria per l’operazione di scissione, a prescindere dal titolo invocato, sia esso l’art. 2476, comma 7, c.c. o il combinato disposto degli artt. 2506-ter, ultimo comma, e 2504-quater, comma 2, c.c.

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Responsabilità dei soci illimitatamente responsabili dopo la trasformazione in s.r.l. e consenso dei creditori
La trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili dalla responsabilità per...

La trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500, comma 3, c.c., salvo che risulti il consenso dei creditori sociali, espresso o presunto in mancanza di dissenso a seguito della comunicazione della delibera di trasformazione. L’onere di provare tale fatto impeditivo grava sui soci; ai fini della presunzione di consenso, all’omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l’invio di atti dai quali la trasformazione sia riconoscibile, né la pubblicità legale della delibera.

La relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2500 ter c.c. e allegata all’atto di trasformazione sottoscritto dai soci è pienamente opponibile a questi ultimi e prova l’esistenza e l’ammontare dei debiti sociali alla data della trasformazione, quale elemento necessario del procedimento di trasformazione della società di persone.

L’azione del curatore del fallimento della società trasformata diretta a far valere la responsabilità personale e illimitata degli ex soci della società in nome collettivo per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, ai sensi degli artt. 2267 e 2500 quinquies c.c., non rientra tra le azioni di responsabilità previste dall’art. 146 l. fall., né tra le materie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003.

Il giudizio di merito è autonomo rispetto al procedimento cautelare ante causam, sicché l’instaurazione del procedimento cautelare prima del 28/2/2023 non comporta l’applicazione del rito anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 al giudizio di merito introdotto successivamente, che resta disciplinato dal rito applicabile ratione temporis alla domanda di merito. Non vale in senso contrario il richiamo al rapporto tra decreto ingiuntivo e opposizione, perché con il ricorso monitorio è già proposta la domanda di merito e la notificazione del decreto determina la pendenza della lite ai sensi dell’art. 643 c.p.c.

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Responsabilità dell’amministratore delegato per la gestione del personale e limiti del danno risarcibile
L’amministratore delegato di s.r.l. al quale sia demandata in via esclusiva la gestione ordinaria della società, comprese la determinazione degli...

L’amministratore delegato di s.r.l. al quale sia demandata in via esclusiva la gestione ordinaria della società, comprese la determinazione degli orari di lavoro, il controllo dell’attività dei dipendenti e la trasmissione al consulente dei prospetti mensili per la predisposizione delle buste paga, risponde verso la società dei danni derivanti dall’avere consentito lo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario non formalmente retribuiti. Qualora l’attività lavorativa sia stata effettivamente prestata e fosse oggettivamente necessaria, il danno non coincide con le differenze retributive che la società è condannata a corrispondere ai dipendenti, perché la società ha beneficiato delle prestazioni e avrebbe dovuto remunerarle anche in presenza di una gestione diligente; il pregiudizio risarcibile consiste nelle maggiori somme dovute per l’emersione del rapporto soltanto in sede giudiziale, ossia rivalutazione e interessi, spese legali, contributi previdenziali e sanzioni.

Qualora la società abbia subito condanne al pagamento di differenze retributive non ancora passate in giudicato, il giudice dell’azione di responsabilità contro l’amministratore può emettere una condanna condizionata al passaggio in giudicato di tali pronunce, perché il verificarsi della condizione non richiede ulteriori accertamenti di merito e il danno, pur non definitivamente cristallizzato, si presenta come altamente probabile. Le somme che la società sarà chiamata a corrispondere agli enti previdenziali, non ancora quantificabili, possono formare oggetto di condanna generica ai sensi dell’art. 278 c.p.c.

La perdita dei profili social di un’impresa commerciale determina un danno presumibile, perché la platea degli iscritti al canale costituisce di norma una porzione dell’avviamento, quale insieme di clienti attuali o potenziali con i quali l’impresa ha interesse a mantenere i contatti; la prova offerta dalla società rileva quindi ai soli fini della quantificazione, e la mancata prova dell’ammontare consente la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il numero degli iscritti costituisce un’allegazione secondaria, che può essere esplicitata anche nelle memorie istruttorie.

La rinuncia all’ufficio di amministratore di società di capitali, disciplinata dall’art. 2385 c.c., non è subordinata a una giusta causa né al rispetto di un preavviso, sicché non costituisce di per sé un atto illecito. Può essere fonte di responsabilità soltanto la condotta dell’amministratore dimissionario volta a impedire il passaggio di consegne, della quale la società deve fornire la prova.

Nel giudizio di risarcimento del danno i fatti costitutivi di ciascuna voce di danno devono essere allegati prima della maturazione delle preclusioni assertive; è pertanto inammissibile la domanda volta al risarcimento di un pregiudizio ricollegato per la prima volta in comparsa conclusionale a un fatto già allegato nell’atto introduttivo, al quale non era stata collegata alcuna voce di danno.

La parte interamente vittoriosa in primo grado ha l’onere di riproporre espressamente in appello le domande rimaste assorbite, come la domanda di manleva proposta dall’amministratore convenuto nei confronti di un terzo; in mancanza, la domanda deve intendersi rinunciata.

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Indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale: differenza dei netti patrimoniali e non deficit fallimentare
Il danno da indebita prosecuzione dell’attività dell’amministratore di s.r.l. dopo la perdita del capitale va quantificato con il criterio della...

Il danno da indebita prosecuzione dell’attività dell’amministratore di s.r.l. dopo la perdita del capitale va quantificato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, cioè con l’aumento del deficit patrimoniale tra la data in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e quella del fallimento, al netto dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto in caso di tempestiva liquidazione, e non con la differenza tra passivo accertato e attivo liquidato nel fallimento. Quest’ultimo criterio, utilizzabile soltanto come parametro di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. quando ne ricorrano le condizioni e sia logicamente plausibile, non è applicabile quando all’amministratore si addebiti la redazione di bilanci non conformi al principio di prudenza, con sovrastima dei crediti e dei lavori in corso, senza che emerga la complessiva inattendibilità della contabilità, perché finirebbe per addossargli anche le perdite derivanti dall’andamento negativo della gestione non dipeso dalla sua negligenza.

Le rettifiche dei bilanci operate dal consulente tecnico in applicazione del principio di prudenza, che impone di non contabilizzare profitti non realizzati e di riflettere in bilancio le perdite anche non definitivamente realizzate, non costituiscono valutazioni discrezionali, ma adeguano i bilanci alle regole che ne presidiano la redazione [nella specie, i lavori in corso su ordinazione erano stati ampiamente sovrastimati rispetto a dati oggettivi]. Accertata l’integrale erosione del capitale in un esercizio, è irrilevante che nell’esercizio successivo il capitale risulti solo parzialmente eroso, perché la società andava ricapitalizzata o posta in liquidazione già alla prima data e, in ogni caso, ricorreva l’ipotesi dell’art. 2482 bis c.c.

Nell’azione di responsabilità per il mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali grava sull’amministratore l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della propria responsabilità, e non sulla curatela quello di provare che nelle casse sociali vi fossero risorse sufficienti; la prosecuzione dell’attività in mancanza delle risorse necessarie per gli adempimenti fiscali costituisce anzi, di per sé, fonte di responsabilità, perché aggrava la posizione debitoria della società.

Non sussiste litispendenza tra l’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela per somme distratte, quando i due giudizi abbiano oggetti differenti e la responsabilità per omessa ricapitalizzazione si fondi sulla rettifica dei bilanci.

I principi espressi dall’art. 2486, comma 3, c.c. sono ricognitivi del diritto vivente formatosi prima della riforma: nell’azione per atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento l’attore deve provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori, mentre spetta agli amministratori dimostrare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa e sono stati giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

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Impresa familiare che dissimula una società di fatto: indici dei poteri gestori del collaboratore
L’apparente impresa familiare dissimula una società di fatto tra il titolare e il familiare collaboratore, con conseguente responsabilità personale e...

L’apparente impresa familiare dissimula una società di fatto tra il titolare e il familiare collaboratore, con conseguente responsabilità personale e illimitata di quest’ultimo per le obbligazioni sociali, quando risulti che il collaboratore abbia esercitato in autonomia poteri diretti di gestione e di rappresentanza anche esterna dell’impresa, con affectio societatis e costituzione di un fondo comune. Assumono rilievo, in tal senso, la gestione diretta dei rapporti con clienti e fornitori, la delega a operare sul conto corrente dell’impresa, i versamenti effettuati con la causale di finanziamento dei soci, il rilascio di fideiussioni a favore dell’impresa, l’acquisto con i proventi dell’attività di beni intestati in parti uguali al titolare e al collaboratore, le direttive impartite al personale su prezzi, pagamenti, contratti e assunzioni e la sottoscrizione di contratti in qualità di titolare o legale rappresentante [nella specie, tra coniugi].

L’impresa familiare ex art. 230 bis c.c. ha carattere individuale, sicché il titolare assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e la posizione dei familiari collaboratori rileva soltanto nei rapporti interni; l’impresa familiare è di per sé incompatibile con un rapporto propriamente sociale. È però ammessa la prova, da parte di chiunque vi abbia interesse, compreso l’apparente unico titolare, che si tratti in realtà di una società di fatto, desumibile anche da manifestazioni esteriori che, pur giustificabili alla luce del rapporto di coniugio o di parentela, siano rivelatrici per sistematicità e concludenza delle componenti del rapporto societario, tra le quali particolare significato assumono i rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a un costante sostegno dell’attività d’impresa.

È inammissibile, perché tardiva, la domanda di accertamento della data di cessazione della società di fatto proposta per la prima volta con le note scritte sostitutive dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e il giudice che su di essa abbia pronunciato viola il principio del contraddittorio.

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Finanza infragruppo, earn-out pagato dalla controllata e responsabilità di amministratori e revisore
Non integra un disegno distrattivo ordito ab origine dalla controllante, ai sensi dell’art. 2497 c.c., l’accordo di acquisizione della partecipazione...

Non integra un disegno distrattivo ordito ab origine dalla controllante, ai sensi dell’art. 2497 c.c., l’accordo di acquisizione della partecipazione che preveda il pagamento diretto, da parte della società acquisita, della quota variabile del prezzo (earn-out) correlata all’incasso di crediti litigiosi della stessa, quando la parte fissa e prevalente del prezzo sia versata dalla controllante, le modalità di pagamento della parte variabile trovino giustificazione nell’esigenza dei venditori di controllare gli incassi e i pagamenti siano correttamente contabilizzati come crediti della controllata verso la controllante, poi rimborsati. Il successivo drenaggio di risorse dalla controllata, attraverso finanziamenti alla controllante inizialmente rimborsati e poi rimasti insoluti per l’insolvenza di quest’ultima, è il risultato della successiva gestione della finanza di gruppo e non dell’originaria pattuizione.

Non rispondono dei finanziamenti erogati dalla controllata alla controllante gli amministratori della capogruppo privi di deleghe operative, eletti in rappresentanza dei soci lavoratori, quando le relative decisioni siano state assunte in via esclusiva da un comitato ristretto senza essere discusse o confermate dal consiglio di amministrazione al completo e l’attore non abbia specificato quali iniziative essi avrebbero potuto e dovuto adottare, e in quale occasione. Non rileva che l’intero consiglio abbia approvato i bilanci che davano evidenza dei finanziamenti, perché il bilancio deve riportare i valori reali, anche se derivanti da condotte illecite, e non è lo strumento con il quale tali condotte vengono poste in essere o approvate.

La responsabilità del revisore legale ex art. 15 d.lgs. n. 39/2010 è correlata alla violazione dei suoi specifici doveri di controllo e verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni contabili e del bilancio, sicché l’attore deve indicare in concreto l’anomalia contabile che il revisore avrebbe dovuto segnalare o il principio di revisione violato; la responsabilità è esclusa quando le operazioni infragruppo contestate siano state correttamente appostate in contabilità, con evidenza del credito verso la controllante.

L’ambito di insindacabilità delle scelte di gestione degli amministratori (business judgement rule) va delimitato mediante una valutazione di ragionevolezza compiuta ex ante e non in base ai risultati ottenuti ex post, perché l’insuccesso non è di per sé sintomo dell’irragionevolezza delle iniziative, anche se connotate da rilevante alea economica [nella specie, il subentro della controllata in quote di un appalto pubblico, poi interrotto per decisione dell’ente concedente, e il conferimento del patrimonio immobiliare delle società del gruppo in un fondo immobiliare].

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Recesso per trasformazione della s.p.a., omessa comunicazione del valore di liquidazione e valore di bilancio
Il socio che abbia esercitato il recesso a seguito della trasformazione della s.p.a. in s.r.l. ha diritto alla liquidazione delle...

Il socio che abbia esercitato il recesso a seguito della trasformazione della s.p.a. in s.r.l. ha diritto alla liquidazione delle azioni secondo il loro valore determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, c.c., tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell’eventuale valore di mercato alla data del recesso, e non secondo il valore contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato; l’omessa comunicazione ai soci, da parte della società, del valore di liquidazione nel termine previsto dall’art. 2437-ter, comma 5, c.c. non fa sorgere in capo al recedente un legittimo affidamento sul valore di bilancio della partecipazione.

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