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Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. e prova del danno concreto al patrimonio sociale
La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476 c.c. è strumentale all’azione di responsabilità, sicché il fumus...

La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476 c.c. è strumentale all’azione di responsabilità, sicché il fumus boni iuris richiede l’allegazione e la prova di atti di mala gestio forieri di un pregiudizio per la società, e non di mere irregolarità di gestione. Si impone dunque un quid pluris rispetto alla violazione dei doveri gravanti sull’organo gestorio e al c.d. danno evento, perché occorre dimostrare anche un danno conseguenza, che si sostanzi in una concreta lesione dell’integrità del patrimonio sociale.

La revoca cautelare dell’amministratore non può essere disposta allo scopo di impedire contatti personali tra l’amministratore e un socio, perché tale finalità esula dai poteri del tribunale delle imprese e la misura presuppone in ogni caso atti di mala gestio concretamente pregiudizievoli per il patrimonio sociale. [La sottoposizione dell’amministratore a una misura cautelare personale] non impedisce di per sé la gestione della società quando gli sia consentito di recarsi presso la sede sociale previa autorizzazione o di avvalersi di delegati per il compimento degli atti gestori.

A fronte di uscite finanziarie risultanti dalla contabilità grava sull’amministratore l’onere di dimostrare che le risorse della società sono state impiegate per finalità sociali. L’onere è assolto quando [l’amministratore documenti di aver versato nelle casse sociali il controvalore dei titoli dismessi per far fronte a una crisi di liquidità della società].

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Lodo irrituale e revoca dei consiglieri; legittimazione del presidente del consiglio a convocare l’assemblea di s.r.l.
Il lodo irrituale, che ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. ha natura di negozio compositivo vincolante per le parti ma non...

Il lodo irrituale, che ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. ha natura di negozio compositivo vincolante per le parti ma non di sentenza, non è suscettibile di esecuzione né di trascrizione, e la sua attuazione è rimessa al comportamento delle parti. Il lodo che annulli la delibera di revoca dei consiglieri di amministrazione non ne determina quindi l’automatica reintegrazione nella carica, e non è viziata la convocazione dell’assemblea disposta dal presidente del consiglio di amministrazione proprio per deliberare sull’attuazione del lodo, cioè sulla reintegrazione o su una nuova revoca dei consiglieri, come accade in una cooperativa soggetta alla disciplina della s.r.l.

Nella s.r.l. l’art. 2479 c.c. consente a uno o più amministratori, qualunque sia il riparto di competenze stabilito dall’atto costitutivo, di sottoporre alla decisione dei soci qualsiasi argomento, salvo quelli riservati da altre norme alla competenza esclusiva di altri organi; ne consegue che il presidente del consiglio di amministrazione è legittimato per legge a convocare l’assemblea, anche quando lo statuto attribuisca la convocazione all’organo amministrativo. L’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 2378 c.c. è ammissibile se proposta contestualmente alla domanda arbitrale, e il giudice della cautela, adito in pendenza del giudizio arbitrale di merito, provvede sulle spese della fase cautelare e di reclamo, estranee alla cognizione degli arbitri.

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Foro statutario esclusivo e sezioni imprese: derogabilità della competenza per territorio e spese in caso di adesione
Ferma l’inderogabilità della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003,...

Ferma l’inderogabilità della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dalla l. n. 27/2012, mantiene la competenza per territorio in materia societaria nell’ambito della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c., che non annovera il tribunale delle imprese tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile. La clausola statutaria che devolva tutte le controversie relative ai rapporti societari, comprese quelle sulla validità delle delibere assembleari, a un determinato foro vale, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., come designazione di un foro esclusivo quando risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso, e attrae alla sezione specializzata di quel tribunale l’impugnazione della delibera di revoca per giusta causa dell’amministratore delegato e la conseguente domanda risarcitoria.

Quando l’attore aderisca all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, il giudice può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e a indicare il giudice competente, assegnando il termine per la riassunzione, senza provvedere sulle spese, la cui regolazione spetta al giudice competente all’esito della lite.

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Denunzia ex art. 2409 c.c. e nomina di un nuovo amministratore: sindacato sul nuovo organo e convocazione dell’assemblea
Ai sensi dell’art. 2409 c.c., i presupposti per l’accoglimento della denuncia di gravi irregolarità nella gestione sono l’esistenza di fondati...

Ai sensi dell’art. 2409 c.c., i presupposti per l’accoglimento della denuncia di gravi irregolarità nella gestione sono l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti e il possibile danno alla società derivante da tali irregolarità, con conseguente irrilevanza dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi.

È procedibile il ricorso ex art. 2409 c.c. notificato a coloro che rivestivano la carica di amministratori al momento dell’introduzione del giudizio; poiché il procedimento è volto a eliminare le irregolarità attuali e non ad accertare responsabilità per mala gestio, i provvedimenti del tribunale hanno quali destinatari coloro che rivestono la carica al momento della pronuncia, sicché, ove nelle more sia intervenuta la nomina del nuovo organo gestorio, il sindacato ha ad oggetto l’operato di quest’ultimo, con particolare riferimento all’essersi concretamente attivato per far emergere, accertare ed eliminare le irregolarità riscontrate, alla luce del dovere di diligenza ex art. 2392 c.c., che impone al nuovo amministratore di rimuovere le conseguenze dannose di quanto compiuto dal predecessore.

La nomina dell’amministratore giudiziario è extrema ratio, avendo il tribunale il potere di disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e di convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni; quando il nuovo amministratore, ancor prima dell’esito dell’ispezione, si sia adeguatamente attivato per rimuovere le irregolarità imputabili alla precedente gestione, la nomina è sproporzionata anche se non tutte le irregolarità risultano sanate [nella specie, capitale eroso e non ricostituito, rapporti antieconomici con società collegate in conflitto di interessi], ed è più opportuno convocare l’assemblea perché rettifichi i bilanci alla luce delle risultanze ispettive, ricapitalizzi la società o deliberi il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi e regolamenti i rapporti con le società collegate. Integrano gravi irregolarità la mancata attivazione a fronte dell’erosione del capitale per perdite e la gestione antieconomica di rapporti commerciali con società nelle quali l’amministratore rivesta cariche, in situazione di conflitto di interessi reale.

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Approvazione della delibera assembleare di revoca del sindaco e del revisore unico
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2400 c.c., la revoca dei sindaci necessita della successiva “approvazione” del Tribunale, previo positivo...

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2400 c.c., la revoca dei sindaci necessita della successiva “approvazione” del Tribunale, previo positivo controllo circa l’esistenza di una sottostante “giusta causa”, onde tutelare e garantire l’indipendenza e la stabilità dell’organo di controllo. In tale ambito il concetto di giusta causa è una “nozione aperta”, che comprende ogni situazione che faccia venir meno il rapporto di funzionale affidabilità tra soci e sindaci – e che più comunemente si risolve in un addebito di protratta inattività e violazione dei loro doveri, una volta che essi valgano a pregiudicare il ruolo fiduciario e imparziale a tutela degli interessi della società, nonché dei diritti dei soci e dei terzi – e tuttavia l’autonoma iniziativa di revocare i sindaci presuppone un’apposita delibera, che di questi fatti abbia reso ragione sottoponendoli alla valutazione di tutti gli interessati, nell’ambito di un idoneo contraddittorio. Il verbale assembleare deve compiutamente indicare i motivi per i quali la revoca viene disposta, allo scopo di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra i soci, gli amministratori e gli stessi sindaci già in sede di delibera assembleare, dal momento che l’approvazione da parte del Tribunale rappresenta il momento conclusivo di un iter procedimentale che deve considerarsi iniziato – secondo modalità formalmente complete – fin da quel momento “stragiudiziale”.

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Responsabilità precontrattuale e competenza ordinaria per trattative su costituzione di newco priva di rapporto societario
Le controversie aventi ad oggetto responsabilità contrattuale o precontrattuale (art. 1337 c.c.) derivante da trattative per la futura costituzione di...

Le controversie aventi ad oggetto responsabilità contrattuale o precontrattuale (art. 1337 c.c.) derivante da trattative per la futura costituzione di una società (“newco”), prive di contratto preliminare e di qualsiasi rapporto societario già sorto o direttamente collegato all’atto/procedimento di costituzione, rientrano nella ordinaria materia contrattuale e non nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa ex art. 3 d.lgs. 168/2003; è pertanto competente il Tribunale ordinario individuato secondo l’art. 18 c.p.c..

Le trattative e il contratto preliminare di costituzione di società non integrano rapporti societari né possono essere qualificati come patti parasociali, che presuppongono indefettibilmente l’esistenza di una società già costituita e riguardano i rapporti tra soci relativi alle partecipazioni e al governo societario; tali vicende restano regolate dalla disciplina generale dei contratti, estranea all’ambito applicativo dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 sulle Sezioni specializzate in materia di impresa.

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Revoca del sindaco e controllo giudiziale sulla giusta causa ex art. 2400 c.c.
Ai fini dell’approvazione giudiziale della revoca del sindaco prevista dall’art. 2400, comma 2, c.c., la giusta causa costituisce una nozione...

Ai fini dell’approvazione giudiziale della revoca del sindaco prevista dall’art. 2400, comma 2, c.c., la giusta causa costituisce una nozione aperta, comprensiva di ogni situazione idonea a far venir meno il rapporto di funzionale affidabilità tra soci e sindaci; tuttavia, la delibera assembleare di revoca deve compiutamente indicare i fatti e i motivi sui quali essa si fonda, al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra soci, amministratori e sindaci sin dalla fase assembleare. Il controllo del Tribunale, che costituisce il momento conclusivo di tale iter procedimentale, non si esaurisce in una verifica formale della correttezza della delibera, ma comprende il controllo di merito circa l’esistenza di idonei motivi a fondamento della revoca, sulla base di quanto risulta documentato. Ne consegue che non può essere approvata la deliberazione che contenga un generico riferimento a informazioni o condotte astrattamente rilevanti, senza esplicitarne il contenuto, ove sussistano carenze assertive e documentali in ordine alla giusta causa, non rilevando in senso contrario la mancata costituzione del sindaco revocato né la sua acquiescenza alla revoca.

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Procedimento ex art. 2409 c.c. e sopravvenuta perdita della qualità di socio
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., la titolarità della quota minima di capitale sociale richiesta ai fini della legittimazione alla...

Nel procedimento ex art. 2409 c.c., la titolarità della quota minima di capitale sociale richiesta ai fini della legittimazione alla denuncia deve sussistere per tutto il corso del procedimento, trattandosi di condizione dell’azione e non di mero presupposto processuale; ne consegue che la sopravvenuta perdita della qualità di socio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.

L’eccezione a tale regola deve essere circoscritta all’ipotesi in cui la perdita della qualità di socio sia legata a vicende societarie oggetto di censura nel procedimento ex art. 2409 c.c. e non ricorre, pertanto, quando il socio abbia liberamente deciso di non sottoscrivere l’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea.

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Competenza del Tribunale delle imprese: derogabilità della competenza territoriale
L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 – come sostituito dalla L. n. 27/12 – esprime la chiara...

L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 - come sostituito dalla L. n. 27/12 - esprime la chiara volontà legislativa di mantenere la competenza per territorio in materia societaria nell’alveo della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c.. Com’è noto, la designazione di un foro per accordo delle parti in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva ove risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
D’altronde, l’inderogabilità della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta, per volontà legislativa, alla competenza per materia, come altresì desumibile dallo stesso art. 28 c.p.c., il quale, nell’enumerare le fattispecie di competenza territoriale inderogabile, non offre alcun richiamo al Tribunale delle imprese.

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Procedimento ex art. 2409 c.c.: perdita sopravvenuta della qualità di socio e regolamentazione delle spese
Nel procedimento di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., lo status di socio e la titolarità della partecipazione minima...

Nel procedimento di denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., lo status di socio e la titolarità della partecipazione minima richiesta costituiscono condizioni dell’azione che devono permanere fino al momento della decisione; la perdita, nelle more del giudizio, della qualità di socio da parte del ricorrente comporta il difetto sopravvenuto di legittimazione attiva e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso.

Nel procedimento ex art. 2409 c.c., configurandosi un procedimento di volontaria giurisdizione a struttura bilaterale, è ammissibile una pronuncia sulle spese di lite fondata sul criterio della soccombenza processuale, anche quando il procedimento si definisca per ragioni di inammissibilità o improcedibilità e senza che sia stata svolta attività istruttoria; tuttavia, qualora la legittimazione venga meno in corso di causa e la domanda rimanga inesplorata nel merito, è giustificata la compensazione integrale delle spese tra le parti.

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Competenza del Tribunale delle imprese e derogabilità convenzionale per territorio
L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 – come sostituito dalla L. n. 27/12 – esprime la chiara...

L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 - come sostituito dalla L. n. 27/12 - esprime la chiara volontà legislativa di mantenere la competenza per territorio in materia societaria nell’alveo della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c.. L’inderogabilità della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta, per volontà legislativa, alla competenza per materia, come altresì desumibile dallo stesso art. 28 c.p.c., il quale, nell’enumerare le fattispecie di competenza territoriale inderogabile, non offre alcun richiamo al Tribunale delle imprese.

La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare di revoca dell’amministratore delegato rientra nell’ambito applicativo della clausola statutaria che attribuisce la competenza esclusiva a un determinato foro, trattandosi di controversia inerente ai rapporti societari e alla validità delle deliberazioni dei soci.
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Presupposti, legittimazione, onere della prova e intervento nel procedimento ex art. 2409 c.c.
I presupposti per l’accoglimento della denuncia ai sensi dell’art. 2409 c.c. sono: i) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità...

I presupposti per l’accoglimento della denuncia ai sensi dell'art. 2409 c.c. sono: i) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; ii) il possibile danno alla società derivante dalle irregolarità nella gestione. Le finalità di tutela dell'interesse generale connesso alla corretta gestione della società sono tese a evitare che le violazioni degli obblighi posti a presidio dell'ente collettivo dotato di personalità autonoma non solo provochino danno al patrimonio sociale, ma pregiudichino anche i terzi che fanno affidamento su di esso.

Le irregolarità censurabili devono essere attuali - non potendo il Tribunale adottare alcun provvedimento rispetto a vicende societarie che abbiano esaurito i propri effetti - e devono riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori ed essere potenzialmente dannose per il patrimonio sociale. Non integrano gravi irregolarità il compimento di un’operazione in potenziale conflitto di interessi quando gli amministratori abbiano correttamente adempiuto agli obblighi informativi di cui all’art. 2391 c.c. né tantomeno la determinazione dei compensi degli amministratori da parte del Consiglio d'Amministrazione quando gli stessi sono determinati in conformità allo statuto e non risultino oggetto di tempestiva impugnazione.

Il ricorso ex art. 2409 c.c. introduce un procedimento volto a tutelare l’interesse generale della società e, più in particolare, a interrompere dei comportamenti di mala gestio dannosi - o potenzialmente tali - se non interrotti. Pertanto, ove gli addebiti siano mossi nei confronti di colui che rivesta, al contempo, il ruolo di legale rappresentante della società, ricorre necessariamente un’ipotesi di conflitto di interessi tale da giustificare la nomina di un curatore speciale nell’interesse della società. La ratio sottesa all’istituto della nomina del curatore speciale è, invero, quella di garantire alla società il diritto di costituirsi nell’ambito del procedimento (ex art. 2409 c.c.) in persona di un rappresentante legale che non si trovi in una situazione di conflitto di interessi con la società stessa.

Nel procedimento ex art. 2409 c.c. è ammissibile l’intervento ad adiuvandum di soci che non rappresentino un decimo del capitale sociale, purché limitato a sostenere le ragioni dei ricorrenti legittimati; è invece inammissibile la proposizione, da parte di tali soci, di autonome denunce di ulteriori irregolarità, pena l’elusione della legittimazione prevista dall’art. 2409 c.c..

In tema di onere della prova, l’art. 2409 c.c., da un lato, onera il ricorrente della prova, seppur attenuata al grado del sospetto, delle gravi irregolarità gestorie, non essendo demandato al Tribunale un vaglio ufficioso delle irregolarità denunciate (in tal senso, l’istruzione probatoria può essere integrata mediante l’istituto dell’ispezione giudiziale nella misura in cui il sospetto dell’esistenza di gravi irregolarità nella gestione sia stato adeguatamente suffragato); dall’altro, la norma in parola non prevede una deroga al principio generale di cui all’art. 112 c.p.c., non potendo il Tribunale ricercare d’ufficio o pronunciarsi su irregolarità che non siano state oggetto di denuncia, salvi i riscontri dell’eventuale e successiva fase dell’ispezione giudiziale.

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