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Responsabilità degli amministratori e quantificazione del danno in presenza della mancata rilevazione nella contabilità aziendale di pagamenti in contante effettuati nelle mani del Presidente del CdA
Sono co-responsabili per le condotte di mala gestio (distrazione di pagamenti in contanti per servizi prestati dalla società e omessa rilevazione...

Sono co-responsabili per le condotte di mala gestio (distrazione di pagamenti in contanti per servizi prestati dalla società e omessa rilevazione nella contabilità aziendale) insieme con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui i pagamenti erano destinati, anche gli altri amministratori che non abbiano espressamente contestato la pratica societaria consistita nel ricevere pagamenti in contante non registrati e abbiano anzi attivamente preso parte all'attività di gestione sociale mediante la concreta partecipazione alle decisioni finanziarie relative alla società (ad esempio, deliberando lo smobilizzo di somme a titolo di piani di accumulo, stipulando finanziamenti bancari o prestando le relative garanzie fideiussorie).

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Intermediari finanziari non bancari, recesso e modificazione significativa della clausola sull’oggetto sociale. Il caso Banco Popolare-Serfactoring (gruppo ENI)
Possono essere modificazioni della clausola dell’oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano...

Possono essere modificazioni della clausola dell'oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano l'insorgenza del diritto di recesso in capo ai soci che non ne hanno concorso alla deliberazione – tanto modificazioni ampliative, quanto modificazioni che ne determinano una riduzione.

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Inefficacia dell’atto interruttivo della prescrizione per diversità della condotta contestata alle banche. Il caso del pool di banche finanziatrici della Lucchini in A.S.
Affinché un atto abbia efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una...

Affinché un atto abbia efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta al soggetto che si ritiene obbligato. Ne consegue che, in relazione ad una successiva domanda giudiziaria volta alla condanna di talune banche finanziatrici per abusivo esercizio del credito, non è idoneo ad interromperne il decorso del termine di prescrizione l'atto stragiudiziale col quale si contesta a tali banche il concorso, con gli ex amministratori della società poi posta in amministrazione straordinaria, in atti di mala gestio.

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Sospensione di fusione transfrontaliera.Il caso Mediaset-Vivendi
In sede di giudizio di comparazione ex art. 2378, c. 4, c.c. nel particolare caso della (domandata) sospensione di una deliberazione...

In sede di giudizio di comparazione ex art. 2378, c. 4, c.c. nel particolare caso della (domandata) sospensione di una deliberazione di fusione, è da reputarsi prevalente l'interesse della società resistente a perseguire un dimostrato obiettivo di politica industriale che solo la fusione consentirebbe di raggiungere (e che, se sospesa, definitivamente verrebbe meno) rispetto all'interesse dell'azionista ricorrente a conservare il peso proporzionale della propria partecipazione nella società incorporante.

(Nel caso di specie, si trattava della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e Mediaset Espana Comunicacion SA, sociedad anonima di diritto spagnolo, in MFE - MediaforEurope NV, una Naamloze vennootschap di diritto olandese).

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Condotte dell’amministratore di fatto dolosamente preordinate al depauperamento della società debitrice. Il caso Mittel-SOFIMAR
Agli effetti dell’art. 2395 c.c., è desumibile il dolo nelle condotte di depauperamento del patrimonio sociale poste in essere dall’amministratore...

Agli effetti dell'art. 2395 c.c., è desumibile il dolo nelle condotte di depauperamento del patrimonio sociale poste in essere dall'amministratore di fatto dalla circostanza che tali condotte siano state poste in essere in seguito alla domanda arbitrale, proposta dal terzo creditore nei confronti della società debitrice, atta a condannare la società al pagamento di un importo monetario.

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Legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria
In tema di legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione...

In tema di legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria, la disciplina del diritto di credito dei coeredi verso una società di persone per la liquidazione della somma corrispondente al valore della partecipazione appartenuta al socio defunto, non esclude affatto la possibilità che ciascuno di essi agisca separatamente nei confronti della società debitrice per ottenere il pagamento dell’intera somma o della sua porzione, salva, poi, la resa del conto nei rapporti fra i coeredi nell’ambito dell’eventuale giudizio di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni. In ogni caso, anche le norme in materia di comunione ereditaria che sottintendono il principio dell’unitarietà della divisione giudiziale dell’eredità sono pienamente derogabili dal diverso accordo di tutti i coeredi per la divisione parziale soltanto di alcuni dei beni della comunione, e tale deroga si ritiene integrata mediante l’accordo di tre fratelli, coeredi di entrambi i genitori, soci defunti di due società di persone, per l’immediata divisione dei diritti e facoltà derivanti dallo scioglimento del rapporto sociale seguito al loro decesso, in virtù di deliberazioni sociali, assunte all’unanimità in entrambe le due società dai tre fratelli, ancora soci con riferimento alle partecipazioni possedute in proprio, con le quali hanno deciso di liquidare la somma corrispondente alla porzione delle partecipazioni appartenute ai genitori spettante a uno dei fratelli, e di proseguire il rapporto sociale soltanto tra gli altri due.

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Convocazione dell’assemblea da parte del socio di S.r.l.
È orientamento costante (si veda ad es. Trib. Milano n. 46286/2015) la non configurabilità di vizi in caso di convocazione...

È orientamento costante (si veda ad es. Trib. Milano n. 46286/2015) la non configurabilità di vizi in caso di convocazione dell’assemblea da parte del socio di S.r.l.: per tale tipo di società è ammessa infatti la diretta convocazione dell’assemblea da parte dei soci che detengano la partecipazione di almeno un terzo del capitale sociale. Risulterebbe infatti del tutto superflua una previsione legislativa che preveda il potere dei soci di sottoporre all’assemblea degli argomenti su cui deliberare (art. 2479 comma 1 c.c.) senza ammettere previamente l’esistenza dello strumentale potere di convocarla. Inoltre tale potere, di cui sono titolari i soci detentori della summenzionata minoranza qualificata, è configurato come concorrente rispetto a quello eventualmente attribuito all’amministratore dall’autonomia statutaria, anche in considerazione della valorizzazione all’iniziativa e al ruolo del socio all’interno della società a responsabilità limitata, promossa dal legislatore del 2003.

Nel caso in cui il compenso dell'amministratore non risulti determinato né al momento della sua nomina, contemporanea alla costituzione della SRL, né da successiva delibera assembleare, la misura del compenso va liquidata - secondo un consolidato e condivisibile orientamento - in sede giudiziaria, senza che al riguardo possa valere quale rinuncia implicita la mera inerzia dell’attore nel periodo antecedente la sua revoca.

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Cessione di ramo di azienda e domanda di manleva per contenziosi promossi dai dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto
Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a...

Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a essere manlevato e tenuto indenne dal cedente, in forza di un contratto di cessione di ramo di azienda, per le spese legali relative a contenziosi giuslavoristici, e (ii) condanna del cedente a corrispondere al cessionario una somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tutti i dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto che hanno presentato un ricorso presso il giudice di lavoro non hanno azionato alcuna pretesa fondata sul pregresso rapporto di lavoro con il cedente, precisando di aver rivolto le proprie domande solo al cedente, e di aver denunziato la lite al cessionario al solo scopo di consentirgli, ove avesse ritenuto, di intervenire, ai fini di opponibilità del giudicato e, pertanto, la decisione del cessionario di costituirsi e svolgere un ruolo attivo nei predetti giudizi e le spese legali che gliene sono derivate, rappresentano rispettivamente una scelta e un onere economico del quale il cedente non è contrattualmente tenuto a farsi carico secondo alcuna delle pattuizioni contrattuali, né tantomeno in base alle regole generali sulla garanzia ex vendito, bensì il frutto di autonome (quanto comprensibili) valutazioni il cui onere ricade interamente sul cessionario quale sostanziale interveniente ad adiuvandum in quei giudizi.

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Contratto di management artistico ed eccezione d’inadempimento
L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di un contratto di management artistico che prevede una serie prestazioni economicamente e...

L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di un contratto di management artistico che prevede una serie prestazioni economicamente e temporalmente scindibili l’una dall’altra (nella specie: una pluralità di spettacoli dal vivo), non può essere sollevata dal manager per sospendere l’adempimento di obbligazioni corrispondenti a prestazioni già eseguite dalla controparte (nella specie: pagamento dei corrispettivi per gli spettacoli già effettuati), pur a fronte del lamentato inadempimento degli artisti a contratti discografici collegati.

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Abuso di posizione di dominante: valenza probatoria in sede ordinaria del provvedimento AGCM di accoglimento degli impegni; presupposti delle fattispecie dell’imposizione di prezzi iniqui, del rifiuto a contrarre e del margin squeeze; onere di allegazione per il risarcimento del danno antitrust
Il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno derivante da un’infrazione continuativa o ripetuta delle norme antitrust inizia a...

Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno derivante da un'infrazione continuativa o ripetuta delle norme antitrust inizia a decorrere dopo che la violazione è cessata. (altro…)

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Liceità dei sindacati di voto e delle delibere adottate in esecuzione degli stessi
Non è sufficiente ai fini dell’impugnazione di una delibera assembleare allegare l’illiceità di un patto parasociale qualificato come sindacato di...

Non è sufficiente ai fini dell'impugnazione di una delibera assembleare allegare l'illiceità di un patto parasociale qualificato come sindacato di voto, in esecuzione del quale la delibera sarebbe stata assunta. Sono infatti da ritenersi leciti i patti parasociali aventi ad oggetto l’espressione del voto dei soci aderenti , essendo atti destinati a restare nella libera disponibilità dei soci secondo gli interessi e le contingenti valutazioni di questi ultimi, senza perciò violare alcuna norma imperativa salve ipotesi specifiche in relazione alla illiceità dell’oggetto del patto, come per l’esonero degli amministratori dall’azione di responsabilità.

Risulta di dubbia liceità il patto stipulato al fine di delineare le linee di sviluppo dell’attività sociale impegnando al riguardo o direttamente i soci amministratori ovvero i soci non amministratori perché influiscano sull’organo gestorio ovvero ancora anche direttamente gli amministratori non soci, da un lato non essendo riconducibile alle figure tipizzate dall’art.2341-bis cc e d’altro lato incidendo “su comportamenti di soggetti che, a differenza dei soci, sono investiti inderogabilmente di una funzione, hanno cioè l’intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa sociale, nell’interesse della società ed anche dei terzi” venendosi così a creare “una situazione di potenziale quanto immanente conflitto di interessi”.

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Quantificazione del danno per contraffazione di marchio registrato
Il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto...

Il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.

Ai fini della liquidazione del danno, la norma che deve trovare applicazione è la disposizione di cui all’art. 125 c.p.i., la quale prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le previsioni degli art. 1223, 1226 e 1227, c.c., dovendosi tenere conto delle conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall'autore della violazione, ovvero, nei casi appropriati, anche di elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato per effetto della commessa violazione al medesimo titolare del diritto, precisando al comma 3, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall'autore della stessa violazione.

La mancata ottemperanza delle parti convenute all’ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice legittima il ricorso a una quantificazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. In mancanza di elementi più precisi sui prodotti contestati deve ritenersi legittimo il ricorso ai dati risultanti dai bilanci pubblicati.

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