Dal momento dell'iscrizione dell'atto di fusione al Registro delle Imprese si determina l'improcedibilità di qualsiasi impugnazione avverso le deliberazioni di fusione assunte dalle società che hanno preso parte alla fusione medesima.
Nel procedimento che abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l'interesse ad agire dell'attore poichè, anche qualora l'impugnazione fosse accolta, questa non potrebbe avere alcun effetto per via della già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario.
La revoca definitiva di un brevetto europeo da parte del Board of Appeal dell’Ufficio europeo brevetti comporta la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana del medesimo brevetto proposta dinanzi al giudice nazionale.
Non implica attività inventiva ex art. 48 c.p.i. l’invenzione di un regime di dosaggio di un farmaco se la medesima modalità di somministrazione è indicata nella descrizione di un brevetto anteriore, anche se alla data di priorità non esisteva un supporto sperimentale diretto dei suoi effetti terapeutici vantaggiosi ma il quadro dello stato dell’arte consentiva all’esperto del ramo di confidare in una ragionevole aspettativa di successo.
Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal medesimo autore di una pluralità di opere anteriori contro più coautori della medesima opera ritenuta plagiaria.
L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394 comma 2 c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall’escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476 comma 1 e 2486 c.c. – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l’eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale.
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304 primo comma c.c. non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né di decadenza. Tale dichiarazione non costituisce pertanto una manifestazione della volontà di concludere un contratto, e come tale può essere effettuata con libertà di forme anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, e può essere resa anche al procuratore alle liti del creditore. (altro…)
Sono co-responsabili per le condotte di mala gestio (distrazione di pagamenti in contanti per servizi prestati dalla società e omessa rilevazione nella contabilità aziendale) insieme con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui i pagamenti erano destinati, anche gli altri amministratori che non abbiano espressamente contestato la pratica societaria consistita nel ricevere pagamenti in contante non registrati e abbiano anzi attivamente preso parte all'attività di gestione sociale mediante la concreta partecipazione alle decisioni finanziarie relative alla società (ad esempio, deliberando lo smobilizzo di somme a titolo di piani di accumulo, stipulando finanziamenti bancari o prestando le relative garanzie fideiussorie).
Possono essere modificazioni della clausola dell'oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano l'insorgenza del diritto di recesso in capo ai soci che non ne hanno concorso alla deliberazione – tanto modificazioni ampliative, quanto modificazioni che ne determinano una riduzione.
Affinché un atto abbia efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta al soggetto che si ritiene obbligato. Ne consegue che, in relazione ad una successiva domanda giudiziaria volta alla condanna di talune banche finanziatrici per abusivo esercizio del credito, non è idoneo ad interromperne il decorso del termine di prescrizione l'atto stragiudiziale col quale si contesta a tali banche il concorso, con gli ex amministratori della società poi posta in amministrazione straordinaria, in atti di mala gestio.
In sede di giudizio di comparazione ex art. 2378, c. 4, c.c. nel particolare caso della (domandata) sospensione di una deliberazione di fusione, è da reputarsi prevalente l'interesse della società resistente a perseguire un dimostrato obiettivo di politica industriale che solo la fusione consentirebbe di raggiungere (e che, se sospesa, definitivamente verrebbe meno) rispetto all'interesse dell'azionista ricorrente a conservare il peso proporzionale della propria partecipazione nella società incorporante.
(Nel caso di specie, si trattava della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e Mediaset Espana Comunicacion SA, sociedad anonima di diritto spagnolo, in MFE - MediaforEurope NV, una Naamloze vennootschap di diritto olandese).
Agli effetti dell'art. 2395 c.c., è desumibile il dolo nelle condotte di depauperamento del patrimonio sociale poste in essere dall'amministratore di fatto dalla circostanza che tali condotte siano state poste in essere in seguito alla domanda arbitrale, proposta dal terzo creditore nei confronti della società debitrice, atta a condannare la società al pagamento di un importo monetario.
In tema di legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria, la disciplina del diritto di credito dei coeredi verso una società di persone per la liquidazione della somma corrispondente al valore della partecipazione appartenuta al socio defunto, non esclude affatto la possibilità che ciascuno di essi agisca separatamente nei confronti della società debitrice per ottenere il pagamento dell’intera somma o della sua porzione, salva, poi, la resa del conto nei rapporti fra i coeredi nell’ambito dell’eventuale giudizio di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni. In ogni caso, anche le norme in materia di comunione ereditaria che sottintendono il principio dell’unitarietà della divisione giudiziale dell’eredità sono pienamente derogabili dal diverso accordo di tutti i coeredi per la divisione parziale soltanto di alcuni dei beni della comunione, e tale deroga si ritiene integrata mediante l’accordo di tre fratelli, coeredi di entrambi i genitori, soci defunti di due società di persone, per l’immediata divisione dei diritti e facoltà derivanti dallo scioglimento del rapporto sociale seguito al loro decesso, in virtù di deliberazioni sociali, assunte all’unanimità in entrambe le due società dai tre fratelli, ancora soci con riferimento alle partecipazioni possedute in proprio, con le quali hanno deciso di liquidare la somma corrispondente alla porzione delle partecipazioni appartenute ai genitori spettante a uno dei fratelli, e di proseguire il rapporto sociale soltanto tra gli altri due.