Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005. [Nel caso di specie, l'attore agiva in giudizio per l'accertamento della nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta in un contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2018, lamentandone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto non risultava prodotto in giudizio il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, a tacer del fatto che tale provvedimento interessava le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio del 2005. Conseguentemente, l'attore avrebbe dovuto provare il perdurare dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale successiva al 2005, prova che non ha fornito].
Il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, relativo alle sole fideiussioni omnibus stipulate nel periodo 2003-2005, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata. [Nel caso di specie, l'attore aveva richiesto l'accertamento della nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute in un contratto di fideiussione specifica del 2008 in quanto riproduttive di quelle contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Il Tribunale ha ritenuto che l’attore avesse fornito prova sufficiente sia dell’affermata persistenza dell’intesa anticompetitiva accertata dalla Banca d’Italia almeno per tutto il periodo 2005-2008, sia della operatività di quella medesima intesa anche nel settore delle fideiussioni specifiche. Infatti, l'attore aveva prodotto un campione di 39 modelli di condizioni generali di fideiussioni omnibus relative al periodo 2005-2009 e 32 modelli di condizioni generali di fideiussioni specifiche relative allo stesso periodo utilizzate da banche nazionali di varie dimensioni e diversa dislocazione geografica e contenenti le clausole dello schema ABI].
La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990 consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Ammessa la nullità delle clausola di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. per conformità alle clausole contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, ne deriva la sostituzione della clausola nulla derogatrice dell’art. 1957 c.c. con la norma invalidamente derogata, chiamata quindi a governare la relazione contrattuale tra le parti. Ripristinato un equilibrio contrattuale più conforme al gioco della concorrenza quale è quello che risulta dalla disposizione dell’art. 1957 c.c., compete dunque alla convenuta dimostrarne l’osservanza per impedire la decadenza e conservare intatta la garanzia fideiussoria.
Compete inderogabilmente all’assemblea dei soci l’approvazione del bilancio e la deliberazione concernente l’effettiva distribuzione degli utili, rientrando tra le sue prerogative approvare o meno la proposta dell’organo gestorio rispetto alla distribuzione degli utili, ovvero modificarla. In proposito, l’art. 2433 co. 1 c.c. è ritenuta norma di natura imperativa, non potendo essere quindi derogata neppure per via statutaria la riserva alla competenza dell’assemblea circa scelta concreta ed effettiva di distribuire gli utili: l’inderogabilità deriva dalla ratio della disposizione, a garanzia della prevalenza dell’interesse della società di capitali, dei suoi creditori e degli altri soci, e del perseguimento dell’oggetto sociale rispetto alla soddisfazione economica individuale ed egoistico del singolo socio. L’interesse del socio alla distribuzione degli utili non può che assumere un rango inferiore rispetto a quello della Società al miglior esercizio della propria azienda. La delibera assembleare costituisce lo spartiacque tra il concetto di utile e di dividendo. Infatti, l’accertamento del conseguimento dell’utile, attraverso l’approvazione del bilancio, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’insorgenza del diritto al dividendo. A tal fine è necessaria un’ulteriore statuizione dei soci, ai quali spetta valutare se re-investire l’utile conseguito o distribuirlo, totalmente o parzialmente, tra gli stessi soci sotto forma di dividendo. In sostanza, la decisione circa la distribuzione dell’utile è rimessa di volta in volta all’apprezzamento discrezionale della maggioranza degli azionisti, fermo il limite della buona fede e del divieto di abuso da parte della maggioranza a danno della minoranza. Pertanto, prima della deliberazione assembleare, l’azionista è titolare di una mera aspettativa alla distribuzione dell’utile conseguito, potendo vantare un vero e proprio diritto al dividendo solo in seguito alla relativa statuizione del competente organo sociale.
La clausola statutaria che preveda l’attribuzione degli utili ai soci salvo diversa deliberazione assembleare, non può essere interpretata rendendo superflua la delibera assembleare che destini, con effetto devolutivo, gli utili a dividendi: rimane ferma l’inderogabile necessità della delibera, capace di trasformare il diritto proprietario della società in diritto particolare del socio alla distribuzione degli utili. Una tale clausola va intesa come regola di maggior favore verso la distribuzione degli utili a favore dei soci e fonte di un conseguente aggravamento dell’onere motivazionale nel caso in cui l'assemblea decida di re-investirli, non distribuendo in tutto o in parte i dividendi agli azionisti.
Non integra violazione del divieto di patto commissorio la procura irrevocabile a vendere [nel caso di specie, tra le altre cose, una quota di s.r.l.] conferita ad un soggetto, in assenza di prova del nesso funzionale con un preesistente contratto di mutuo o di altra obbligazione restitutoria tra le parti.
In generale, non è ammissibile l'esperibilità della revocatoria nei confronti delle delibere assembleari delle società di capitali, sopratutto nei casi in cui tale delibera abbia natura di atto societario. In particolare, non è suscettibile di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. la delibera assembleare con cui una società di capitali, in sede di nomina dell’organo amministrativo, prende atto della volontà di un consigliere di ricoprire la carica a titolo gratuito, in assenza di una previa attribuzione del relativo compenso nello statuto o nella delibera di nomina. In mancanza di un diritto di credito già potenzialmente acquisito al patrimonio del rinunziante, l’atto abdicativo non integra atto dispositivo, né determina un’effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, restando al più espressione di una mera facoltà. E' poi esclusa la ricorrenza del consilium fraudis quando la gratuità dell’incarico sia conforme a una prassi aziendale consolidata e l’atto sia anteriore al sorgere del credito. L’actio pauliana non può dunque essere esercitata in funzione ricostruttiva di un patrimonio mai diminuito.
Rimane ferma e confermata anche dopo la riforma Cartabia la competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare prima dell’inizio del giudizio arbitrale e comunque prima che lo stesso sia in concreto in grado di provvedere (si veda l’art. 818, comma 2, c.p.c.). Invero, senza privare di contenuto applicativo la norma di cui all’art. 818 c.p.c. come modificata dalla Riforma Cartabia, la competenza arbitrale sulle misure urgenti ben può esplicarsi sia ai cautelari in corso di causa sia ai procedimenti cautelari ante causam ove l’evento che supporta il periculum non sia tanto prossimo temporalmente da impedire, di fatto, l’attivazione efficace dell’arbitrato.
Sono in principio sospendibili anche le deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva, come le deliberazione organizzative della vita sociale . In altri termini, possono esser sospese tutte le delibere in relazione alle quali non possa dirsi concretata una "irreversibilità" degli effetti, cioè le delibere suscettibili dispiegare "efficacia" in modo continuativo.
Con il provvedimento n. 55/2005, Banca d’Italia si è limitata ad accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.
L'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale contenuto nel provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005. [Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento non potesse essere fatto valere quale prova privilegiata della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale nell'azione tesa a far valere la nullità delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute in contratti autonomi di garanzia]
La competenza della sezione specializzata in materia di imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità delle fideiussioni riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata. Ciò solo nel caso in cui l’invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale.
L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata. In relazione ai contratti di fideiussione contenenti le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., il provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 della legge n. 287 del 1990 per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso.
Grava sul fideiussore la prova che, successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al debitore garantito senza l’autorizzazione del fideiussore, pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Peraltro, l’onere di richiedere la preventiva autorizzazione non sussiste se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. In virtù di tale assunto, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancata preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell’esercizio delle prerogative proprie di componente dell’assemblea (quanto meno in occasione dell’approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza in capo alla banca creditrice.