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Sentenze con tag: appalti pubblici

Corte d'appello di Roma, 24 Ottobre 2026, n. 619/2026
Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione per mancata registrazione del contratto e affidamento dell’impresa
L’impresa che partecipa a una gara pubblica, quale operatore professionale, deve conoscere la disciplina che sottopone il contratto al controllo...

L’impresa che partecipa a una gara pubblica, quale operatore professionale, deve conoscere la disciplina che sottopone il contratto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e ne subordina l’efficacia all’esito positivo del controllo, sicché, quando un contratto di proroga contiene per la prima volta la clausola che ne condiziona l’efficacia all’approvazione nei modi di legge, l’impedimento derivante dalla mancata registrazione del contratto originario è per essa conoscibile e la sottoscrizione comporta l’accettazione del rischio dell’inefficacia, senza che rilevi, ai fini della responsabilità prevista dall’art. 1338 c.c., la colpa dell’amministrazione che abbia omesso di sottoporre a controllo il contratto originario [appalto di servizi di riordino e gestione informatizzata degli archivi di un’amministrazione statale aggiudicato a un’associazione temporanea di imprese; contratto originario e prima proroga eseguiti e pagati senza registrazione; seconda proroga rimasta inefficace dopo i rilievi della Corte dei conti e il ritiro della richiesta di registrazione; domanda risarcitoria respinta].

Ai fini della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione che non abbia informato il contraente privato di una causa di inefficacia del contratto rileva non soltanto il dolo ma anche la colpa, e tuttavia la negligenza dell’amministrazione, anche quando sia da essa stessa ammessa, non basta a fondare la responsabilità, perché occorre accertare che tale condotta abbia generato nell’altro contraente un affidamento incolpevole nella validità ed efficacia del contratto.

L’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico che, già al momento della prima proroga, non rilevi l’assenza nelle premesse contrattuali di ogni menzione della registrazione del contratto originario da parte della Corte dei conti e prosegua nell’esecuzione percependo il corrispettivo si disinteressa colposamente del verificarsi della condizione di efficacia del contratto, sicché non può invocare un affidamento incolpevole nell’efficacia delle proroghe successive.

Il principio per cui non è configurabile colpa a carico del contraente che abbia omesso di segnalare all’altro l’esistenza di norme imperative o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza, enunciato con riguardo alle cause di invalidità del contratto, si applica anche alle cause di inefficacia, come quella derivante dalla mancata registrazione da parte della Corte dei conti del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione.

In presenza di norme che deve conoscere e applicare professionalmente, come quelle sulla registrazione del contratto da parte della Corte dei conti, la pubblica amministrazione che non informi il contraente privato di quanto potrebbe determinare l’invalidità o l’inefficacia del contratto risponde per culpa in contrahendo, salva la prova dell’irragionevolezza dell’affidamento altrui, da accertare verificando se la norma violata fosse conoscibile dal contraente mediamente avveduto.

La liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza non è censurabile quando manchino ragioni che giustifichino la compensazione e l’importo liquidato sia inferiore al minimo previsto per lo scaglione di valore della causa.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 619/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Registro : RG – 6603 –  2021
Tribunale di Napoli, 24 Ottobre 2026, n. 12059/2025
Attestazione del debito nel dissesto comunale, clausola compromissoria non autorizzata e riduzione del prezzo d’appalto
L’attestazione con cui il responsabile del servizio competente certifica all’organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’art. 254, comma 4, d.lgs....

L’attestazione con cui il responsabile del servizio competente certifica all’organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’art. 254, comma 4, d.lgs. 267/2000, il credito vantato verso l’ente locale in dissesto è un atto interno privo di rilevanza esterna, destinato a confluire nella formazione della massa passiva, e non ha valore di ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., perché la ricognizione è un negozio unilaterale recettizio che deve essere indirizzato al creditore e provenire dal soggetto che ha la disponibilità del diritto e la rappresentanza dell’ente [appaltatore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per tre comuni associati in convenzione, che agisce contro il comune capofila, dichiarato in dissesto, per canoni insoluti, interessi moratori e maggiori oneri, a fronte della domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno].

La proposta di ammissione alla massa passiva formulata dall’organo straordinario di liquidazione dell’ente locale in dissesto non equivale a riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., perché è un atto funzionale al risanamento dell’ente e al suo ritorno in bonis, adottato in relazione alle risorse disponibili nell’ambito della procedura disciplinata dagli artt. 254 ss. d.lgs. 267/2000, e non comporta l’appropriazione dell’attestazione resa dal responsabile del servizio quando ammette il credito per un importo inferiore.

Nell’appalto di servizi la mancata realizzazione, senza colpa dell’appaltatore, di un’opera compresa nell’offerta migliorativa esclude il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c. ma consente alla stazione appaltante di opporre al pagamento del corrispettivo la riduzione del prezzo per l’importo che l’offerta attribuiva a quell’opera, mentre non spetta un’ulteriore riduzione per i costi di esercizio risparmiati se questi non sono specificamente allegati e provati; la colpa dell’appaltatore è esclusa quando l’opera, un centro di raccolta intercomunale previsto in funzione della gestione accentrata del servizio, sia divenuta inutile per la sopravvenuta necessità di gestire separatamente i rifiuti di ciascun ente e richiedesse autorizzazioni amministrative e l’approvazione del progetto da parte della stazione appaltante, rimasta inerte di fronte alle richieste dell’appaltatore.

La contestazione con cui la stazione appaltante indica specificamente, anche dopo la scadenza del contratto, le forniture e le prestazioni accessorie previste dall’offerta premiale rimaste ineseguite fonda la riduzione del prezzo dell’appalto, perché grava sull’appaltatore la prova dell’adempimento, che non può essere sostituita dal richiamo alle repliche inviate al momento della contestazione.

Le contestazioni di inadempimento rivolte dall’ente committente all’appaltatore nel corso del rapporto non escludono la debenza del corrispettivo quando non siano seguite dall’applicazione di penali, dalla dichiarazione di decadenza o dalla risoluzione del contratto e il rapporto sia stato anzi prorogato con lo stesso appaltatore, perché tali condotte rivelano che le parti consideravano l’esecuzione conforme al capitolato.

La determinazione di liquidazione adottata dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 184 d.lgs. 267/2000, sulla base della certificazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto, comprova la debenza del corrispettivo fatturato dall’appaltatore, perché con essa l’ente, previo riscontro della regolarità della prestazione e della sua rispondenza alle condizioni pattuite, determina la somma certa e liquida da pagare.

La domanda dell’appaltatore di interessi moratori sull’intero importo delle fatture pagate in ritardo, rivolta al solo comune capofila di una convenzione tra enti locali sul presupposto che il ritardo dipenda dalla ritenzione delle somme versate dagli altri comuni, richiede la prova di tale circostanza o, in mancanza, la ripartizione degli interessi tra gli enti sulla base delle date di ricezione delle fatture, delle date degli accrediti e dei criteri di riparto, sicché un prospetto di calcolo non riscontrabile non è idoneo a fondare la domanda né a costituire la base delle indagini del consulente tecnico d’ufficio.

L’appaltatore che chiede l’adeguamento del corrispettivo, nei limiti del quinto d’obbligo previsto dall’art. 311 d.P.R. 207/2010, per i maggiori costi derivanti dalla gestione separata del servizio per ciascuno degli enti committenti deve fornire elementi idonei a quantificare l’incremento di personale, di mezzi e di percorrenze, e la lacuna non è colmata da un progetto di variante redatto da un professionista su incarico dell’ente, concluso dopo la scadenza del contratto e mai divenuto atto con rilevanza esterna tra le parti.

Quando il capitolato prevede che i servizi siano affidati a corpo, il canone pattuito compensa tutti i costi sostenuti dall’appaltatore per i servizi previsti, salve le varianti, sicché non spetta alcun compenso ulteriore per la gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle stimate negli atti di gara.

È nulla la clausola compromissoria inserita nel capitolato speciale di un appalto pubblico in mancanza della preventiva autorizzazione motivata dell’organo di governo dell’amministrazione, richiesta dall’art. 241 d.lgs. 163/2006 come modificato dalla legge n. 190 del 2012, e la sola previsione contrattuale della clausola non supplisce alla mancanza dell’atto formale di autorizzazione.

Il corrispettivo di un appalto di servizi dovuto da un comune costituisce obbligazione pecuniaria derivante da una transazione commerciale e produce interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento previsto dal capitolato.

Nelle obbligazioni di mezzi il creditore che chiede il risarcimento del danno deve provare, anche in via presuntiva, il nesso causale tra la condotta omessa e il danno, sicché il comune che imputa all’appaltatore la mancata promozione del compostaggio domestico deve dimostrare che un’efficace campagna informativa avrebbe determinato una riduzione dei rifiuti organici e dei relativi costi di smaltimento.

La ricognizione di debito proveniente da una pubblica amministrazione richiede, nei casi previsti dall’art. 23, comma 5, legge n. 289 del 2002, la trasmissione dell’atto alla procura regionale della Corte dei conti, che costituisce requisito di validità ed efficacia e deve risultare dal documento.

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22/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 12059/2025
Carica: Presidente
Giudice: Ulisse Forziati
Relatore: Mario Fucito
Registro : RG – 20808 –  2021
Tribunale di Napoli, 24 Ottobre 2026, n. 12400/2025
Prescrizione decennale del corrispettivo dell’appalto di servizi di trattamento dei rifiuti con fatturazione mensile
Il credito dell’appaltatore di un servizio di recupero e trattamento di rifiuti urbani verso l’ente locale committente è soggetto alla...

Il credito dell’appaltatore di un servizio di recupero e trattamento di rifiuti urbani verso l’ente locale committente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c., perché deriva da un’obbligazione unitaria nascente dall’affidamento di un servizio unico, nel quale la periodicità mensile riguarda soltanto la rendicontazione e la fatturazione e non il pagamento dei debiti accertati e liquidati, anche se il contratto sia stato prorogato [residuo di una fattura emessa da una società di gestione dei rifiuti nei confronti di un comune per il servizio di ricezione e trasferenza della frazione umida].

È estinto per compensazione il credito dell’appaltatore residuo su una fattura quando il committente, in forza di una clausola contrattuale che preveda in suo favore un ristoro per i materiali conferiti da portare in detrazione sulla fatturazione, abbia comunicato la detrazione e pagato la sola differenza, e in tal caso non sono dovuti gli interessi moratori sul debito estinto.

La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. si applica alle obbligazioni periodiche o di durata, nelle quali la prestazione matura con il decorso del tempo ed è esigibile alle scadenze convenute come corrispettivo della controprestazione resa per ciascun periodo, e non alle prestazioni derivanti da un debito unico, anche se rateizzato o eseguibile frazionatamente nel tempo.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 12400/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Leonardo Pica
Registro : RG – 20256 –  2023
Tribunale di Napoli, 24 Ottobre 2026, n. 837/2026
Riserve dell’appaltatore per lavorazioni aggiuntive e prestazioni inferiori al quinto d’obbligo nell’appalto di servizi
Quando nell’esecuzione di un appalto pubblico di servizi l’appaltatore debba eseguire lavorazioni supplementari, funzionalmente connesse alla prestazione e non preventivabili,...

Quando nell’esecuzione di un appalto pubblico di servizi l’appaltatore debba eseguire lavorazioni supplementari, funzionalmente connesse alla prestazione e non preventivabili, per le caratteristiche dei materiali difformi da quelle indicate nel capitolato, e manchi un atto formale della stazione appaltante, un accordo di rinegoziazione o un verbale di concordamento di nuovi prezzi, il compenso per le prestazioni aggiuntive va determinato giudizialmente secondo i prezzi di mercato e non sulla base dei prezzi di aggiudicazione, perché si è verificata una modifica sostanziale di fatto del contratto [appalto per la rimozione, il trasporto e il recupero di rifiuti imballati con umidità e sottovaglio superiori ai limiti del capitolato, che avevano richiesto una vagliatura supplementare per la produzione di combustibile solido secondario].

Il maggior compenso dovuto per la lavorazione supplementare va calcolato sull’intero quantitativo di rifiuti che abbia richiesto tale lavorazione e non soltanto sulla quota destinata al recupero di materia.

Quando le prestazioni eseguite restino al di sotto del quinto d’obbligo, spetta all’appaltatore, sul valore delle prestazioni non eseguite, un compenso comprensivo non solo dell’utile ma anche delle spese generali divenute infruttifere, perché tale compenso ha natura di corrispettivo contrattuale e non di indennità o di risarcimento e segue la struttura del prezzo d’appalto, composto da costi diretti, spese generali e utile.

Il credito dell’appaltatore per il maggior compenso riconosciuto in accoglimento delle riserve è un debito di valuta non soggetto a rivalutazione, e su di esso non spettano gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 né quelli previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c., perché la somma non è liquida e la sua determinazione richiede un accertamento giudiziale, ma soltanto gli interessi legali dalla domanda.

Al contratto di appalto stipulato all’esito di una procedura indetta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 si applica la disciplina del d.lgs. 163/2006, perché la disciplina transitoria fa riferimento alla data di pubblicazione del bando.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 837/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Leonardo Pica
Registro : RG – 16388 –  2023
Tribunale di Torino, 5 Giugno 2024, n. 2696/2024
Fornitura internazionale di mascherine non conformi e risoluzione secondo la CISG
Nella vendita internazionale soggetta alla Convenzione di Vienna del 1980 è tempestiva, ai sensi dell’art. 39 CISG, la denuncia dei...

Nella vendita internazionale soggetta alla Convenzione di Vienna del 1980 è tempestiva, ai sensi dell’art. 39 CISG, la denuncia dei difetti di conformità effettuata sette giorni dopo la consegna, tenuto conto dell’esigenza dell’acquirente di ispezionare la merce, rispettare le procedure interne di controllo e valutare come rapportarsi con la controparte. La consegna di mascherine chirurgiche in luogo dei dispositivi di protezione individuale FFP2 pattuiti integra un inadempimento grave che giustifica la risoluzione del contratto e la restituzione integrale del prezzo, qualunque qualificazione si adotti, perché l’art. 35 CISG non distingue tra vizi, mancanza di qualità essenziali e consegna di aliud pro alio.

Chi abbia inviato offerte di vendita indicando quantità e prezzi, senza alcun riferimento alla propria fonte di approvvigionamento o a rapporti con terzi fornitori o produttori, assume gli obblighi del venditore, compreso quello di garantire le qualità della merce promessa, e non può sottrarvisi deducendo di avere operato come mero intermediario commerciale tramite una piattaforma di vendita.

Quando la conferma d’ordine e gli ordini di acquisto indichino il magazzino dell’acquirente come luogo di destinazione della merce e il venditore emetta le fatture accettando tali condizioni, è in quel luogo che deve eseguirsi la consegna, anche ai fini della giurisdizione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), reg. UE n. 1215/2012 e della competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c. La clausola CIF contenuta nell’offerta individua soltanto il luogo in cui i rischi del trasporto passano all’acquirente e non è idonea a individuare anche quello della consegna, se non contiene indicazioni specifiche in tal senso.

La domanda di risoluzione di contratti pubblici di fornitura di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 168/2003, anche quando i contratti si siano perfezionati in forma deformalizzata in ragione dell’emergenza sanitaria.

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01/10/2026
Data sentenza: 05/06/2024
Numero: 2696/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 518 –  2021
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026, n. 4552/2025
Consorzio Venezia Nuova: poteri degli amministratori straordinari ex art. 32 d.l. n. 90/2014, azione contro i preposti riservata ai consorziati e consulenza non fittizia
La straordinaria e temporanea gestione disposta ai sensi dell’art. 32, primo comma, del d.l. n. 90/2014 riguarda soltanto il contratto...

La straordinaria e temporanea gestione disposta ai sensi dell’art. 32, primo comma, del d.l. n. 90/2014 riguarda soltanto il contratto o la concessione, «limitatamente alla completa esecuzione», e non la governance dell’impresa, perché è una misura ad contractum che consente di completare l’opera pubblica in regime di legalità controllata, distinta dalle misure di prevenzione patrimoniale del codice antimafia. Gli amministratori straordinari nominati con decreto prefettizio non sono pertanto legittimati a esercitare azioni risarcitorie a tutela del fondo consortile, estranee ai loro poteri; la legittimazione, condizione dell’azione rilevabile d’ufficio e da accertare al momento della decisione, può tuttavia sussistere in capo al commissario liquidatore che, subentrato ai sensi dell’art. 95, diciannovesimo comma, del d.l. n. 104/2020 in tutti i poteri degli organi del consorzio, compresa la rappresentanza legale, riassuma il giudizio interrotto.

L’art. 2608 c.c., che regola secondo le norme del mandato la responsabilità dei preposti al consorzio verso i consorziati, preclude al consorzio l’azione contro i propri amministratori, anche per i danni al fondo consortile e per le sanzioni fiscali, e le norme societarie degli artt. 2393 e 2394 c.c. non si applicano in via analogica; difetta perciò la legittimazione, originaria e attuale, del consorzio verso il membro del consiglio direttivo. Il consorzio con attività esterna, centro autonomo di imputazione dei rapporti con i terzi, è invece legittimato ad agire, in persona del suo rappresentante, contro i terzi che ne abbiano leso il patrimonio.

Va respinta la domanda risarcitoria contro la società di consulenza, i suoi amministratori e la controllante quando l’attore, rinviando in blocco agli atti dell’indagine penale senza indicare i passaggi pertinenti, qualifichi il contratto ora come fittizio ora come privo di genuina motivazione, e i convenuti provino di avere eseguito la prestazione con la consegna del piano economico e finanziario e delle sue versioni successive. Non spetta la ripetizione dell’indebito dei compensi pagati in esecuzione di un contratto valido, ed è dovuto alla consulente il saldo del corrispettivo per le prestazioni eseguite fino alla risoluzione consensuale.

Nella polizza di responsabilità civile degli amministratori in regime di claims made la garanzia non opera per la richiesta risarcitoria formulata dopo la scadenza, con condanna alle spese dell’amministratore che abbia chiamato in causa l’assicuratore; l’esclusione per le condotte dolose non opera in assenza di accertamento del dolo, e le spese dell’assicuratore chiamato non pretestuosamente dal convenuto vittorioso sono poste a carico dell’attore soccombente.

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25/09/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 4552/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 8286 –  2016
Tribunale di Bari, 7 Gennaio 2025
Appalti pubblici sotto soglia: competenza della sezione imprese e adesione all’eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c.
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa in ordine alle controversie derivanti da contratti di appalto...

La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa in ordine alle controversie derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici sussiste esclusivamente qualora il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Il meccanismo di adesione della parte all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, previsto dall'art. 38 c.p.c., è limitato alle sole ipotesi di incompetenza territoriale derogabile; in presenza di una incompetenza funzionale e inderogabile per materia, il Tribunale è tenuto a valutare autonomamente la fondatezza della questione indipendentemente dall’atteggiamento processuale delle parti; accertata l’incompetenza per materia e per territorio, il tribunale dichiara la propria incompetenza e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente, potendo il comportamento collaborativo dell’attore giustificare la compensazione delle spese.

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21/09/2026
Data sentenza: 07/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Raffaella Simone
Registro : RG – 11219 –  2024
Corte di Cassazione, 24 Ottobre 2026, n. 17128/2026
Responsabilità solidale delle imprese raggruppate in ATI per le obbligazioni assunte dalla società consortile di esecuzione
In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto costituiscano una società consortile per l’esecuzione unitaria,...

In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto costituiscano una società consortile per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori ai sensi dell’art. 93 d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa partecipe dell’ATI è obbligata in solido con la società consortile per l’adempimento delle obbligazioni da questa assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l’esecuzione dell’appalto, in applicazione dell’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006. Non rileva in senso contrario la circostanza che la società consortile sia dotata di personalità giuridica, mentre il raggruppamento temporaneo di imprese ne è privo.

Le parti contraenti con la stazione appaltante, o con il general contractor, si identificano con le imprese che hanno dato vita all’associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita da tali imprese è responsabile della mera esecuzione dei lavori, quale soggetto incaricato dalle imprese dell’ATI, mentre la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate: la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l’offerta dei concorrenti raggruppati determina pur sempre la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori. L’intento del legislatore, nel contemplare la possibilità per le imprese appartenenti all’ATI di costituire società anche consortili per l’esecuzione dei lavori, è infatti quello di preservare in ogni caso le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese associate, allo scopo di evitare che la costituzione di una società a responsabilità limitata per l’esecuzione dei lavori valga a schermare tali forme di responsabilità, pregiudicando la specifica tutela offerta a favore sia dell’Amministrazione sia dei subappaltatori e dei fornitori.

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02/08/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 17128/2026
Carica: Presidente
Giudice: Guido Mercolino
Relatore: Annamaria Casadonte
Registro : RG – 3583 –  2021
Tribunale di Ancona, 4 Febbraio 2024, n. 683/2024
Azione promossa nei confronti dei commissari prefettizi e incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa
Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in...

Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in esito alla informazione antimafia interdittiva e del conseguente necessario accantonamento, in apposito fondo, dell’utile di impresa derivante da quel contratto, l’azione di responsabilità proposta dalla società nei confronti dei commissari non appartiene alla competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di azione promossa, non avverso l’organo amministrativo della società, ma contro professionisti, persone fisiche, nominati dal Prefetto. Non sussistendo fra la società attrice e i suddetti professionisti alcun rapporto societario, gli atti dannosi riferibili ai commissari prefettizi non sono posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria della società né trovano fondamento nel rapporto organico, ma sono esclusivamente svolti in esecuzione dell’incarico pubblico ricevuto e sono relativi alla sola gestione del o dei contratti oggetto di commissariamento.

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31/07/2026
Data sentenza: 04/02/2024
Numero: 683/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 3629 –  2021
Tribunale di Napoli, 21 Marzo 2022
Effetti dell’interdittiva antimafia sui procedimenti in corso
Il provvedimento amministrativo con il quale si applica l’interdittiva antimafia è reso nell’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e...

Il provvedimento amministrativo con il quale si applica l’interdittiva antimafia è reso nell’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta ex art. 41 Cost. L’interdittiva antimafia ha come effetto quello di determinare un’incapacità giuridica parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, e comunque temporanea, potendo venir meno in ragione di un successivo provvedimento dell’autorità amministrativa competente. L’interdittiva antimafia preclude al soggetto colpito di avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 (e cioè “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”) così come impedisce al soggetto “interdetto” di ricevere poste risarcitorie sebbene originate da sentenze passate in giudicato. L’adozione di un provvedimento di interdittiva antimafia non genera in alcun modo l’estinzione del soggetto giuridico, né può far venir meno la legittimazione processuale attiva; non determina, pertanto, l’interruzione del giudizio.

Se la clausola penale svolge prima di tutto una funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, allora è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, così limitando il risarcimento a tale prestazione, indipendentemente dalla prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio subito (come espressamente statuito ex art. 1382, co. 2, c.c.), salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Non è revocabile in dubbio che la clausola penale si atteggia a patto accessorio al contratto costitutivo delle obbligazioni e che l’oggetto della penale possa consistere tanto in una somma di danaro quanto in altra prestazione determinata in base all’autonomia negoziale delle parti, non potendo invece consistere nel trasferimento della titolarità di un determinato bene, ricorrendo in tal caso un patto commissorio affetto da nullità ex art. 2744 c.c. La clausola penale non rientra tra le clausole vessatorie e pertanto non va in nessun caso approvata specificatamente per iscritto.

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30/05/2023
Data sentenza: 21/03/2022
Registro : RG – 29216 –  2016
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 14212/2016
Evidenza
Responsabilità dell’amministratore gravato da condanne ostative alla partecipazione della società a gare pubbliche
Viola lo specifico dovere di diligenza cui sono tenuti gli amministratori di società di capitali l’amministratore [di società che opera...

Viola lo specifico dovere di diligenza cui sono tenuti gli amministratori di società di capitali l’amministratore [di società che opera prevalentemente nelle forniture di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni] che accetta l’incarico tacendo l’esistenza di condanne penali definitive a proprio carico costituenti causa di esclusione della società dalle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. L’inadempimento si realizza già con l’accettazione della carica, perché l’esclusione della società discende dal difetto dei requisiti in capo ai suoi amministratori e si verificherebbe anche in caso di corretta dichiarazione; la condotta espone la società al concreto e prevedibile rischio di essere esclusa dalle gare cui partecipa regolarmente per il perseguimento dello scopo sociale, e la violazione è tanto più grave quando all’amministratore sono state conferite deleghe proprio per la cura dei rapporti con gli enti.

Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, la società attrice è tenuta ad allegare l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto, mentre grava sull’amministratore convenuto l’onere di provare l’adempimento; spetta invece alla società allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, quale il depauperamento del patrimonio sociale, e la sua riconducibilità causale al fatto dell’amministratore inadempiente. Tali regole operano anche quando l’amministratore è contumace, ipotesi nella quale è inutilizzabile il criterio della non contestazione.

Il danno subito dalla società esclusa da una gara pubblica di cui era aggiudicataria provvisoria corrisponde al mancato guadagno che avrebbe conseguito con l’aggiudicazione definitiva e l’esecuzione dell’appalto, e va quindi determinato deducendo dall’importo di aggiudicazione i costi connessi e strumentali all’esecuzione. In mancanza di diversi indici allegati dall’attore, il danno può essere liquidato in via equitativa in una percentuale del corrispettivo [pari a circa il 10% del valore dell’offerta], perché il risarcimento dell’intero importo porrebbe il danneggiato in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato in assenza dell’illecito.

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28/04/2022
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 14212/2016
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 52185 –  2014
Tribunale di Roma, 30 Ottobre 2017
Distinzione tra raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale e verticale negli appalti pubblici
Mentre il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale si riferisce ad un appalto omogeneo dal punto di vista tecnico,...

Mentre il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale si riferisce ad un appalto omogeneo dal punto di vista tecnico, ossia con lavori della stessa categoria o con medesimo tipo di prestazione di servizi o forniture, e si caratterizza per una distribuzione (altro…)

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15/08/2018
Data sentenza: 30/10/2017
Registro : RG – 700 –  2015
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