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Sentenze con tag: appalti pubblici

Tribunale di Torino, 5 Giugno 2024, n. 2696/2024
Fornitura internazionale di mascherine non conformi e risoluzione secondo la CISG
Nella vendita internazionale soggetta alla Convenzione di Vienna del 1980 è tempestiva, ai sensi dell’art. 39 CISG, la denuncia dei...

Nella vendita internazionale soggetta alla Convenzione di Vienna del 1980 è tempestiva, ai sensi dell’art. 39 CISG, la denuncia dei difetti di conformità effettuata sette giorni dopo la consegna, tenuto conto dell’esigenza dell’acquirente di ispezionare la merce, rispettare le procedure interne di controllo e valutare come rapportarsi con la controparte. La consegna di mascherine chirurgiche in luogo dei dispositivi di protezione individuale FFP2 pattuiti integra un inadempimento grave che giustifica la risoluzione del contratto e la restituzione integrale del prezzo, qualunque qualificazione si adotti, perché l’art. 35 CISG non distingue tra vizi, mancanza di qualità essenziali e consegna di aliud pro alio.

Chi abbia inviato offerte di vendita indicando quantità e prezzi, senza alcun riferimento alla propria fonte di approvvigionamento o a rapporti con terzi fornitori o produttori, assume gli obblighi del venditore, compreso quello di garantire le qualità della merce promessa, e non può sottrarvisi deducendo di avere operato come mero intermediario commerciale tramite una piattaforma di vendita.

Quando la conferma d’ordine e gli ordini di acquisto indichino il magazzino dell’acquirente come luogo di destinazione della merce e il venditore emetta le fatture accettando tali condizioni, è in quel luogo che deve eseguirsi la consegna, anche ai fini della giurisdizione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), reg. UE n. 1215/2012 e della competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c. La clausola CIF contenuta nell’offerta individua soltanto il luogo in cui i rischi del trasporto passano all’acquirente e non è idonea a individuare anche quello della consegna, se non contiene indicazioni specifiche in tal senso.

La domanda di risoluzione di contratti pubblici di fornitura di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 168/2003, anche quando i contratti si siano perfezionati in forma deformalizzata in ragione dell’emergenza sanitaria.

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01/10/2026
Data sentenza: 05/06/2024
Numero: 2696/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 518 –  2021
Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2026, n. 4552/2025
Consorzio Venezia Nuova: poteri degli amministratori straordinari ex art. 32 d.l. n. 90/2014, azione contro i preposti riservata ai consorziati e consulenza non fittizia
La straordinaria e temporanea gestione disposta ai sensi dell’art. 32, primo comma, del d.l. n. 90/2014 riguarda soltanto il contratto...

La straordinaria e temporanea gestione disposta ai sensi dell’art. 32, primo comma, del d.l. n. 90/2014 riguarda soltanto il contratto o la concessione, «limitatamente alla completa esecuzione», e non la governance dell’impresa, perché è una misura ad contractum che consente di completare l’opera pubblica in regime di legalità controllata, distinta dalle misure di prevenzione patrimoniale del codice antimafia. Gli amministratori straordinari nominati con decreto prefettizio non sono pertanto legittimati a esercitare azioni risarcitorie a tutela del fondo consortile, estranee ai loro poteri; la legittimazione, condizione dell’azione rilevabile d’ufficio e da accertare al momento della decisione, può tuttavia sussistere in capo al commissario liquidatore che, subentrato ai sensi dell’art. 95, diciannovesimo comma, del d.l. n. 104/2020 in tutti i poteri degli organi del consorzio, compresa la rappresentanza legale, riassuma il giudizio interrotto.

L’art. 2608 c.c., che regola secondo le norme del mandato la responsabilità dei preposti al consorzio verso i consorziati, preclude al consorzio l’azione contro i propri amministratori, anche per i danni al fondo consortile e per le sanzioni fiscali, e le norme societarie degli artt. 2393 e 2394 c.c. non si applicano in via analogica; difetta perciò la legittimazione, originaria e attuale, del consorzio verso il membro del consiglio direttivo. Il consorzio con attività esterna, centro autonomo di imputazione dei rapporti con i terzi, è invece legittimato ad agire, in persona del suo rappresentante, contro i terzi che ne abbiano leso il patrimonio.

Va respinta la domanda risarcitoria contro la società di consulenza, i suoi amministratori e la controllante quando l’attore, rinviando in blocco agli atti dell’indagine penale senza indicare i passaggi pertinenti, qualifichi il contratto ora come fittizio ora come privo di genuina motivazione, e i convenuti provino di avere eseguito la prestazione con la consegna del piano economico e finanziario e delle sue versioni successive. Non spetta la ripetizione dell’indebito dei compensi pagati in esecuzione di un contratto valido, ed è dovuto alla consulente il saldo del corrispettivo per le prestazioni eseguite fino alla risoluzione consensuale.

Nella polizza di responsabilità civile degli amministratori in regime di claims made la garanzia non opera per la richiesta risarcitoria formulata dopo la scadenza, con condanna alle spese dell’amministratore che abbia chiamato in causa l’assicuratore; l’esclusione per le condotte dolose non opera in assenza di accertamento del dolo, e le spese dell’assicuratore chiamato non pretestuosamente dal convenuto vittorioso sono poste a carico dell’attore soccombente.

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25/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 4552/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 8286 –  2016
Tribunale di Bari, 7 Gennaio 2025
Appalti pubblici sotto soglia: competenza della sezione imprese e adesione all’eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c.
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa in ordine alle controversie derivanti da contratti di appalto...

La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa in ordine alle controversie derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici sussiste esclusivamente qualora il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Il meccanismo di adesione della parte all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, previsto dall'art. 38 c.p.c., è limitato alle sole ipotesi di incompetenza territoriale derogabile; in presenza di una incompetenza funzionale e inderogabile per materia, il Tribunale è tenuto a valutare autonomamente la fondatezza della questione indipendentemente dall’atteggiamento processuale delle parti; accertata l’incompetenza per materia e per territorio, il tribunale dichiara la propria incompetenza e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente, potendo il comportamento collaborativo dell’attore giustificare la compensazione delle spese.

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21/09/2026
Data sentenza: 07/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Raffaella Simone
Registro : RG – 11219 –  2024
Corte di Cassazione, 9 Ottobre 2026, n. 17128/2026
Responsabilità solidale delle imprese raggruppate in ATI per le obbligazioni assunte dalla società consortile di esecuzione
In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto costituiscano una società consortile per l’esecuzione unitaria,...

In tema di appalti pubblici, ove le imprese riunite nell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto costituiscano una società consortile per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori ai sensi dell’art. 93 d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa partecipe dell’ATI è obbligata in solido con la società consortile per l’adempimento delle obbligazioni da questa assunte nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l’esecuzione dell’appalto, in applicazione dell’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006. Non rileva in senso contrario la circostanza che la società consortile sia dotata di personalità giuridica, mentre il raggruppamento temporaneo di imprese ne è privo.

Le parti contraenti con la stazione appaltante, o con il general contractor, si identificano con le imprese che hanno dato vita all’associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita da tali imprese è responsabile della mera esecuzione dei lavori, quale soggetto incaricato dalle imprese dell’ATI, mentre la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate: la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l’offerta dei concorrenti raggruppati determina pur sempre la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori. L’intento del legislatore, nel contemplare la possibilità per le imprese appartenenti all’ATI di costituire società anche consortili per l’esecuzione dei lavori, è infatti quello di preservare in ogni caso le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese associate, allo scopo di evitare che la costituzione di una società a responsabilità limitata per l’esecuzione dei lavori valga a schermare tali forme di responsabilità, pregiudicando la specifica tutela offerta a favore sia dell’Amministrazione sia dei subappaltatori e dei fornitori.

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02/08/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 17128/2026
Carica: Presidente
Giudice: Guido Mercolino
Relatore: Annamaria Casadonte
Registro : RG – 3583 –  2021
Tribunale di Ancona, 4 Febbraio 2024, n. 683/2024
Azione promossa nei confronti dei commissari prefettizi e incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa
Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in...

Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in esito alla informazione antimafia interdittiva e del conseguente necessario accantonamento, in apposito fondo, dell’utile di impresa derivante da quel contratto, l’azione di responsabilità proposta dalla società nei confronti dei commissari non appartiene alla competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di azione promossa, non avverso l’organo amministrativo della società, ma contro professionisti, persone fisiche, nominati dal Prefetto. Non sussistendo fra la società attrice e i suddetti professionisti alcun rapporto societario, gli atti dannosi riferibili ai commissari prefettizi non sono posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria della società né trovano fondamento nel rapporto organico, ma sono esclusivamente svolti in esecuzione dell’incarico pubblico ricevuto e sono relativi alla sola gestione del o dei contratti oggetto di commissariamento.

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31/07/2026
Data sentenza: 04/02/2024
Numero: 683/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 3629 –  2021
Tribunale di Napoli, 21 Marzo 2022
Effetti dell’interdittiva antimafia sui procedimenti in corso
Il provvedimento amministrativo con il quale si applica l’interdittiva antimafia è reso nell’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e...

Il provvedimento amministrativo con il quale si applica l’interdittiva antimafia è reso nell’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta ex art. 41 Cost. L’interdittiva antimafia ha come effetto quello di determinare un’incapacità giuridica parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, e comunque temporanea, potendo venir meno in ragione di un successivo provvedimento dell’autorità amministrativa competente. L’interdittiva antimafia preclude al soggetto colpito di avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 (e cioè “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”) così come impedisce al soggetto “interdetto” di ricevere poste risarcitorie sebbene originate da sentenze passate in giudicato. L’adozione di un provvedimento di interdittiva antimafia non genera in alcun modo l’estinzione del soggetto giuridico, né può far venir meno la legittimazione processuale attiva; non determina, pertanto, l’interruzione del giudizio.

Se la clausola penale svolge prima di tutto una funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, allora è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, così limitando il risarcimento a tale prestazione, indipendentemente dalla prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio subito (come espressamente statuito ex art. 1382, co. 2, c.c.), salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Non è revocabile in dubbio che la clausola penale si atteggia a patto accessorio al contratto costitutivo delle obbligazioni e che l’oggetto della penale possa consistere tanto in una somma di danaro quanto in altra prestazione determinata in base all’autonomia negoziale delle parti, non potendo invece consistere nel trasferimento della titolarità di un determinato bene, ricorrendo in tal caso un patto commissorio affetto da nullità ex art. 2744 c.c. La clausola penale non rientra tra le clausole vessatorie e pertanto non va in nessun caso approvata specificatamente per iscritto.

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30/05/2023
Data sentenza: 21/03/2022
Registro : RG – 29216 –  2016
Tribunale di Roma, 30 Ottobre 2017
Distinzione tra raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale e verticale negli appalti pubblici
Mentre il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale si riferisce ad un appalto omogeneo dal punto di vista tecnico,...

Mentre il raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale si riferisce ad un appalto omogeneo dal punto di vista tecnico, ossia con lavori della stessa categoria o con medesimo tipo di prestazione di servizi o forniture, e si caratterizza per una distribuzione (altro…)

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15/08/2018
Data sentenza: 30/10/2017
Registro : RG – 700 –  2015
Tribunale di Milano, 4 Agosto 2017
Controversia in materia di appalto pubblico e danno curriculare
In tema di inadempimento in appalti pubblici, il danno curriculare è quella voce di danno, nella quale va ricompresa anche...

In tema di inadempimento in appalti pubblici, il danno curriculare è quella voce di danno, nella quale va ricompresa anche la perdita di chance, consistente nell'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto nell'ambito di futuri ed eventuali procedimenti di gara ai quali l'impresa danneggiata potrebbe partecipare. Tale pregiudizio deve considerarsi in re ipsa, di talché la parte (altro…)

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01/12/2017
Data sentenza: 04/08/2017
Registro : RG – 75880 –  2012
Tribunale di Milano, 3 Marzo 2017
Insussistenza di uno storno illecito di dipendenti nel contesto della aggiudicazione di un contratto di appalto
Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c. n. 3, allorché...

Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì (altro…)

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03/05/2017
Data sentenza: 03/03/2017
Registro : RG – 2865 –  2017
Tribunale di Bologna, 20 Giugno 2016
Subappalto: certificazioni, illecito concorrenziale e competenza territoriale
Il contratto di sub-appalto tra una s.p.a. e una ATI è soggetto alla normativa sui contratti pubblici di appalto che richiede...

Il contratto di sub-appalto tra una s.p.a. e una ATI è soggetto alla normativa sui contratti pubblici di appalto che richiede il possesso di certificazioni e requisiti di qualificazione per la partecipazione a suddetti contratti: difettando nella parte attrice tale necessaria abilitazione, non è configurabile alcun esproprio di attività da parte dei convenuti. (altro…)

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15/09/2016
Data sentenza: 20/06/2016
Registro : RG – 16909 –  2013
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