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Sentenze con tag: cessione di quote di s.r.l.

Tribunale di Catanzaro, 24 Ottobre 2026, n. 3301/2026
Mancato pagamento del prezzo di cessione di quote di s.r.l. e ripristino della titolarità
Il mancato pagamento dell’intero prezzo pattuito per la cessione di quote di società a responsabilità limitata costituisce, avuto riguardo all’entità...

Il mancato pagamento dell’intero prezzo pattuito per la cessione di quote di società a responsabilità limitata costituisce, avuto riguardo all’entità dell’importo non versato e alla funzione essenziale del pagamento del prezzo nell’economia del contratto, inadempimento di gravità tale da giustificare, ai sensi dell’art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento del cessionario [cessione del 60% delle quote di una s.r.l. per il prezzo di euro 100.000, da corrispondere in parte alla sottoscrizione e per il residuo entro un termine finale, senza che il cessionario, rimasto contumace e non comparso a rendere l’interrogatorio formale, abbia versato alcuna somma; risoluzione del contratto e declaratoria della titolarità delle quote in capo alla cedente].

La risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata fa venir meno il titolo giustificativo del trasferimento delle quote al cessionario e comporta l’obbligo di ripristino della situazione anteriore alla cessione, con conseguente declaratoria della titolarità delle quote in capo al cedente e ordine alla camera di commercio competente di procedere alle conseguenti annotazioni e iscrizioni nel registro delle imprese, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Ai sensi dell’art. 232 c.p.c. la mancata risposta all’interrogatorio formale, anche se ingiustificata, non produce automaticamente l’effetto della confessione e attribuisce al giudice la facoltà di ritenere ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, valutato ogni altro elemento di prova, sicché la mancata comparizione del cessionario di quote sociali all’udienza fissata per l’interrogatorio, nonostante la rituale notificazione dell’interpello, consente di ritenere ammesso il mancato pagamento del prezzo che ne costituiva oggetto.

Il cedente di quote sociali che chiede la risoluzione del contratto per mancato pagamento del prezzo deve provare il titolo, mediante la produzione del contratto di cessione, e può limitarsi ad allegare l’inadempimento del cessionario, in conformità al riparto dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale.

La contumacia non integra riconoscimento dei fatti dedotti a fondamento della domanda e non ne comporta l’automatico accoglimento, permanendo in capo al giudice il dovere di verificare, alla luce delle allegazioni e della documentazione ritualmente prodotta, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 3301/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 1426 –  2025
Tribunale di Catanzaro, 8 Ottobre 2026, n. 3403/2026
Dolo determinante nella cessione di quote di s.r.l. e risarcimento dell’interesse negativo
Integra dolo determinante ai sensi dell’art. 1439 c.c., e giustifica l’annullamento del contratto con il quale una partecipazione in società...

Integra dolo determinante ai sensi dell’art. 1439 c.c., e giustifica l’annullamento del contratto con il quale una partecipazione in società a responsabilità limitata viene acquistata in cambio della cessione di un bene, la condotta del cedente che rappresenta falsamente all’acquirente che l’unico bene produttivo della società partecipata fruisce già di un incentivo pubblico, tacendo che la relativa domanda si fondava su una falsa attestazione e che il bene non è mai entrato nel patrimonio della società, quando tale circostanza costituisce la ragione determinante del consenso [società fornitrice di un piccolo impianto eolico che, per indurre l’acquirente insoddisfatto a desistere dall’azione di risoluzione, gli trasferisce una quota del 4,5% di una società asseritamente titolare di una turbina eolica da 600 kW già ammessa alla tariffa incentivante, ricevendo in cambio l’impianto e i relativi diritti verso il gestore dei servizi energetici; annullamento del contratto e dell’accordo integrativo, con restituzioni reciproche in natura e rigetto delle domande risarcitorie].

In caso di annullamento per dolo del contratto con il quale è stata acquistata una partecipazione sociale, il risarcimento dovuto dal contraente autore del raggiro è commisurato all’interesse negativo, sicché non è risarcibile il mancato guadagno che l’acquirente avrebbe tratto dall’esecuzione del contratto annullato, che attiene all’interesse positivo, né sono risarcibili gli interessi e i costi del mutuo contratto per finanziare un precedente contratto tra le stesse parti rimasto valido ed efficace, perché manca il nesso causale tra tali oneri e il raggiro che ha viziato soltanto il contratto successivo, mentre la perdita di occasioni contrattuali alternative deve essere allegata e provata con l’indicazione di elementi specifici.

L’annullamento del contratto con il quale le parti si sono scambiate prestazioni in natura, quali la cessione di un impianto con i relativi diritti all’incentivo e la cessione di una partecipazione sociale, comporta la restituzione reciproca in natura delle rispettive attribuzioni e non genera obbligazioni restitutorie di carattere pecuniario.

È incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., e la sua deposizione non è utilizzabile, il socio della società le cui quote sono oggetto del contratto di cessione impugnato, perché l’annullamento della cessione inciderebbe sulla compagine sociale, sulle maggioranze assembleari e sulla distribuzione degli utili, conferendogli un interesse giuridico concreto e attuale che lo legittimerebbe quanto meno a un intervento adesivo dipendente.

La clausola compromissoria contenuta in un contratto di fornitura non si estende alla controversia relativa all’annullamento di un successivo e autonomo contratto, concluso tra le stesse parti, con il quale una di esse ha acquistato una partecipazione sociale, quando la domanda non investe la validità, l’efficacia o l’esecuzione del primo contratto, e grava sulla parte che eccepisce la competenza arbitrale l’onere di provare l’esistenza e il contenuto di una convenzione arbitrale riferita allo specifico rapporto dedotto in giudizio.

Nel giudizio di annullamento del contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata non sono litisconsorti necessari la società partecipata e gli altri soci, perché la pronuncia produce effetti soltanto tra cedente e cessionario e la posizione della società è meramente riflessa, dovendo essa limitarsi a prendere atto della titolarità delle quote quale risulterà dal giudicato.

La qualità di imprenditore dell’acquirente non esclude il dolo determinante, perché l’errore indotto dal raggiro rileva anche se non riconoscibile e il contraente di normale diligenza non è tenuto a verificare autonomamente una circostanza affermata con certezza dalla controparte, unica a conoscere pienamente i fatti rilevanti.

Il dolo determinante richiede che il raggiro abbia provocato un errore causalmente efficiente sulla determinazione volitiva, inducendo a concludere un contratto che altrimenti non sarebbe stato concluso, e non richiede che l’errore sia essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c., potendo riguardare i presupposti, gli elementi, gli effetti, l’esecuzione o i motivi di fatto del contratto, nonché il valore e le qualità del bene.

Il dolo omissivo rileva quando il silenzio si inserisce in un complesso comportamento preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito.

Il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata è un contratto consensuale, al quale si applicano le norme sui vizi del consenso e sulla risoluzione per inadempimento.

L’accoglimento della domanda principale comporta l’assorbimento della domanda proposta in via subordinata, sulla quale il giudice non può pronunciarsi in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

Il danno non patrimoniale è un danno-conseguenza che richiede la prova, a carico del danneggiato, della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, e non può essere desunto da allegazioni generiche.

Non sussiste responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando le domande proposte siano state in parte accolte e si fondino su argomenti giuridici e fattuali adeguatamente documentati, perché il rigetto di alcune di esse non integra di per sé la temerarietà della lite.

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23/10/2026
Data sentenza: 08/10/2026
Numero: 3403/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ciro Luca Lotoro
Registro : RG – 2507 –  2021
Corte d'appello di Brescia, 24 Ottobre 2026, n. 434/2025
Rinuncia al credito a copertura delle perdite e natura di finanziamento delle erogazioni dei soci
La rinuncia dei soci a parte delle somme erogate alla società, per destinarla alla copertura delle perdite pregresse e di...

La rinuncia dei soci a parte delle somme erogate alla società, per destinarla alla copertura delle perdite pregresse e di nuova formazione, presuppone che in origine le somme fossero state versate con l’intesa che dovessero essere restituite, e depone quindi per la loro natura di finanziamento. Le erogazioni effettuate originariamente a titolo di finanziamento possono essere convertite successivamente, in tutto o in parte, in apporti in conto capitale o a fondo perduto mediante rinuncia al credito, purché ciò avvenga per volontà dei soci eroganti, risultante in modo chiaro e inequivoco.

L’esecuzione di versamenti da parte dei soci dopo che l’assemblea, preso atto dell’azzeramento del capitale, abbia dato mandato all’amministratore di convocarla per la ricapitalizzazione costituisce un dato privo di univocità quanto alla volontà di eseguire versamenti in conto capitale, qualora l’assemblea prevista dall’art. 2482-ter c.c. non sia stata poi convocata. Depone invece per la natura di finanziamento l’erogazione delle somme da parte dei soci in parti uguali anziché in proporzione alle rispettive quote.

La rettifica della qualificazione delle erogazioni, da debito verso soci a versamenti in conto copertura perdite, operata nel bilancio dopo l’uscita del socio finanziatore dalla compagine sociale è inidonea a ricostruire la volontà delle parti al momento dei versamenti. I bilanci approvati e depositati che iscrivono le erogazioni tra i debiti verso soci fanno prova contro la società ai sensi dell’art. 2709 c.c., e la società non può invocare a proprio favore le risultanze del bilancio successivamente rettificato.

La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467, secondo comma, c.c. è rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di squilibrio previste dalla norma devono sussistere al momento del finanziamento e anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito. La società che oppone la postergazione ha l’onere di allegare e provare la persistenza di tali situazioni, e a tal fine è insufficiente il generico riferimento alla situazione economica e patrimoniale o alla permanenza della crisi senza indicazione delle prove; i presupposti sopravvenuti possono essere provati anche con documenti formati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.

Il trasferimento della partecipazione sociale non include necessariamente il diritto del socio cedente alla restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, che può rimanere in capo al cedente; nessun obbligo impone di menzionare l’esistenza del finanziamento nel contratto di cessione della quota.

Il finanziamento del socio alla società non richiede la forma scritta; alla mancata previsione di un termine per la restituzione può supplirsi con la procedura prevista dall’art. 1817 c.c.

La qualificazione delle erogazioni dei soci in favore della società come mutuo oppure come versamento in conto capitale dipende dalla volontà negoziale delle parti, la cui prova, di cui è onerato il socio che agisce per la restituzione, va tratta dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche perseguite e dagli interessi sottesi. Soltanto in mancanza di una chiara manifestazione di volontà la qualificazione può desumersi dalla terminologia adottata nel bilancio.

La costituzione in giudizio del terzo chiamato in causa senza l’autorizzazione del giudice non sana la nullità della chiamata, perché la sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone un atto che poteva o doveva essere compiuto, mentre la chiamata non autorizzata è proprio l’atto che non doveva essere compiuto. Difetta l’interesse della parte chiamante a impugnare la statuizione secondo cui la costituzione dei terzi non vale neppure come intervento volontario, della cui lesione possono dolersi soltanto i terzi.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 434/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Annamaria Laneri
Registro : RG – 887 –  2020
Tribunale di Napoli, 12 Marzo 2025
Inammissibilità del ricorso d’urgenza contro la cessione contestata di quote e la nomina dell’amministratore
È inammissibile per difetto di residualità il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui il socio che disconosce la...

È inammissibile per difetto di residualità il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui il socio che disconosce la firma digitale apposta all’atto di cessione della propria quota di s.r.l. e l’amministratore revocato chiedono la sospensione degli effetti della cessione e della successiva decisione di revoca e di nomina dell’amministratore, perché il pericolo connesso all’azione di nullità della cessione, diretta a ottenere la restituzione della partecipazione, è neutralizzabile con il sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c. e quello connesso all’invalidità della decisione di nomina è coperto dalla sospensione prevista dall’art. 2378 c.c., richiamato dall’art. 2479-ter c.c. [cessione dell’intera quota della socia unica stipulata con firma digitale che la cedente assume utilizzata abusivamente dall’ex convivente; decisione del cessionario, quale nuovo socio unico, di revocare l’amministratore e di nominare sé stesso; pericolo dedotto consistente nella compromissione della governance, nella perdita dei diritti di voto, di informazione e di controllo e nel rischio di ulteriori trasferimenti della quota].

L’azione con cui si fa valere la nullità dell’atto di cessione di una partecipazione sociale è diretta a ottenere la restituzione della partecipazione, sicché la relativa tutela cautelare tipica è il sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c., ammissibile non solo per le azioni reali ma anche per quelle personali da cui possa scaturire una condanna alla restituzione o al rilascio del bene, e incompatibile soltanto con le azioni di accertamento o costitutive.

L’impugnazione per nullità o annullabilità della deliberazione di nomina dell’amministratore di s.r.l. è soggetta alla disciplina cautelare dell’art. 2378 c.c., richiamato dall’art. 2479-ter c.c., sicché la sospensione dell’esecuzione costituisce la misura tipica che esclude il ricorso al provvedimento d’urgenza, ed è ammissibile anche per le deliberazioni che non richiedono esecuzione materiale, come quelle di nomina dell’organo amministrativo, finché ne perdura l’efficacia, perché il termine esecuzione si riferisce alla più ampia condizione di efficacia della deliberazione, subordinatamente alla verosimiglianza del vizio e a un periculum in mora accertato comparando il pregiudizio che il socio subirebbe dall’esecuzione della deliberazione con quello che la società subirebbe dalla sospensione.

Il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. ha natura residuale e sussidiaria rispetto alle altre misure cautelari o non cautelari, anche previste al di fuori del codice di rito, purché concretamente idonee a neutralizzare il pericolo, e resta escluso quando sia invocato a tutela di un diritto contro un periculum in mora già coperto da una misura tipica idonea, mentre è ammesso quando le forme tipiche manchino o risultino inefficaci rispetto alle concrete esigenze di tutela, secondo il criterio del risultato, cioè avuto riguardo agli effetti che si intendono provvisoriamente produrre nel rapporto controverso.

Per verificare la residualità della tutela d’urgenza il giudice interpreta la domanda cautelare al fine di individuare con precisione il periculum in mora che si intende neutralizzare, tenendo conto delle complessive indicazioni del petitum e della causa petendi, dei documenti allegati e dell’agevole riconoscibilità del contenuto effettivo della richiesta da parte di chi ne è destinatario.

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22/10/2026
Data sentenza: 12/03/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Arminio Salvatore Rabuano
Registro : RG – 21242 –  2025
Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2026, n. 1358/2026
Esecuzione specifica dell’obbligo di acquistare quote di s.r.l. chiesta dal promittente cedente
Il promittente cedente di una partecipazione di s.r.l. può ottenere ai sensi dell’art. 2932 c.c. la sentenza che produce gli...

Il promittente cedente di una partecipazione di s.r.l. può ottenere ai sensi dell’art. 2932 c.c. la sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso per inadempimento del promissario acquirente, con effetto traslativo subordinato al pagamento dell’intero prezzo pattuito da parte dell’acquirente, da eseguire al passaggio in giudicato della sentenza [preliminare di cessione del ventotto per cento del capitale di una società di mediazione creditizia per trentacinquemila euro, pagabili in parte al rogito e in parte a rate, con promissaria acquirente rimasta inerte alla diffida a fissare l’atto notarile e contumace].

Fino all’esecuzione della sentenza che tiene luogo del contratto definitivo la partecipazione resta di proprietà del promittente cedente, che continua a esercitare i diritti del socio, sicché egli non ha diritto agli interessi sul prezzo.

Nel giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c. l’attore deve provare il titolo e il proprio adempimento o la propria offerta di adempiere e allegare l’inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto provare di avere adempiuto.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1358/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 45751 –  2024
Tribunale di Torino, 3 Aprile 2025, n. 1072/2025
Cessione separata di quote e marchio, garanzia sui debiti pregressi ed eccezione di inadempimento
Le parti possono, nella loro autonomia, suddividere in due contratti distinti la cessione delle quote di una società e quella...

Le parti possono, nella loro autonomia, suddividere in due contratti distinti la cessione delle quote di una società e quella del marchio di proprietà del socio persona fisica, trattandosi di beni che possono circolare autonomamente, anche se entrambi componenti di un complesso aziendale unitario. In mancanza di prova che con i due contratti le parti abbiano simulato un negozio unico e inscindibile, essi restano autonomi anche ai fini dell’imputazione dei pagamenti e dell’eccezione di inadempimento; è irrilevante che il preliminare prevedesse un corrispettivo unitario. [Nella specie, cessione del 100% delle quote di una s.r.l. che gestiva una discoteca e, con separato contratto in pari data, del marchio «Cabiria»].

In mancanza di prova della dichiarazione con cui il debitore, al momento del pagamento, ha indicato il debito da estinguere, i pagamenti si imputano secondo i criteri dell’art. 1193 c.c. ai debiti scaduti; la diversa entità del residuo dovuto per ciascuno dei due contratti dipende allora soltanto dai diversi piani di pagamento rateale.

La clausola del contratto di cessione di quote secondo cui i debiti della società anteriori a una certa data restano a carico del cedente, con facoltà dell’acquirente di trattenere quanto anticipato per pagarli, obbliga il cedente a soddisfarli a prescindere dal fatto che fossero noti o siano emersi dopo la stipula. Se risultano debiti imputabili alla gestione precedente di importo superiore al residuo prezzo richiesto, e il cedente non prova di averli pagati, va accolta l’eccezione di inadempimento del cessionario, senza necessità di accertare l’esatto ammontare dei debiti o il valore della società quando non sono proposte domande riconvenzionali. Spetta al cessionario provare l’imputabilità dei debiti alla gestione precedente: a tal fine non bastano un prospetto allegato a una diffida stragiudiziale o un bilancio che non distingue tra debiti sorti prima e dopo la cessione. [Nella specie, debiti verso lo studio di commercialisti, per una sponsorizzazione e verso l’INPS per circa € 80.000, a fronte di un residuo prezzo di € 6.500].

Ai fini dell’inadempimento del cedente non rilevano il prezzo, anche irrisorio, al quale egli aveva poco prima acquistato da terzi parte delle quote, che può dipendere dalla particolare natura dei loro rapporti, la temporanea chiusura del locale gestito dalla società, che non lo rende di per sé privo di avviamento, né la presenza di debiti nel bilancio successivo, che non significa insolvenza della società.

La legittimazione all’azione di nullità del marchio per anteriorità invalidanti spetta, ai sensi dell’art. 122, co. 2, c.p.i., soltanto ai titolari dei diritti anteriori, e il cessionario che deduca la nullità del marchio per far valere quella del contratto di cessione non ha interesse ad agire se nessuno ha mai rivendicato anteriorità. L’eventuale preuso del segno da parte di terzi non rende nullo il marchio, ma consente al preutente di continuare a usarlo ai sensi dell’art. 12 c.p.i. Anche un marchio meramente denominativo può avere capacità distintiva, che non è esclusa dalla coincidenza con il titolo di un noto film muto: il nome «Cabiria» per una discoteca ha anzi un valore distintivo pregnante, non avendo alcuna attinenza con l’attività esercitata.

L’inadempimento del cedente del marchio per averne continuato l’uso non può desumersi dalla sola esistenza di società a lui riconducibili che contengono il medesimo nome nella denominazione sociale, senza allegare quale attività in concreto esse abbiano esercitato.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva l’eccezione di compensazione sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.; il controcredito potrà comunque essere fatto valere in sede esecutiva.

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17/10/2026
Data sentenza: 03/04/2025
Numero: 1072/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 5187 –  2022
Tribunale di Torino, 24 Ottobre 2026, n. 506/2025
Eccezione arbitrale tardiva nell’opposizione a decreto ingiuntivo e danno da prezzo sopravvalutato delle quote
L’eccezione di compromesso in arbitri è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,...

L’eccezione di compromesso in arbitri è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, essa deve essere sollevata nel primo atto difensivo, ossia nell’atto di opposizione; se dedotta successivamente è tardiva. [Nella specie, la cessionaria di una quota di s.r.l., ingiunta del pagamento del prezzo, aveva dedotto la presenza di una clausola compromissoria nel contratto di cessione soltanto alla prima udienza, a fronte delle difese del cedente opposto].

La domanda riconvenzionale che non eccede la competenza per materia e per valore della sezione specializzata in materia di impresa è attratta per connessione alla domanda principale, a norma degli artt. 35 e 36 c.p.c. In ogni caso, quando la sezione ordinaria e la sezione specializzata fanno parte del medesimo ufficio giudiziario, il loro rapporto non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari interni all’ufficio; perciò l’eccezione con cui si contesta soltanto la competenza della sezione specializzata, senza eccepire ritualmente l’incompetenza territoriale derogabile con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, non potrebbe comunque comportare lo spostamento della causa ad altro ufficio. [Nella specie, il cedente opposto aveva eccepito l’incompetenza funzionale della sezione specializzata sulla domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dalla cessionaria opponente].

Non sussiste difetto di legittimazione attiva quando la parte agisce in proprio per il risarcimento di un danno che prospetta come arrecato a sé personalmente; l’effettiva titolarità del rapporto controverso attiene al merito della causa. [Nella specie, il convenuto sosteneva che i danni lamentati fossero stati subiti dalle società partecipate; l’attrice aveva però rilasciato la procura in proprio, l’atto era intestato soltanto a lei e le conclusioni riguardavano esclusivamente il danno personale derivante dall’acquisto delle quote a un prezzo asseritamente sopravvalutato].

L’azione di risarcimento del danno spettante all’acquirente per l’inadempimento del venditore è autonoma, perché è proponibile indipendentemente dall’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, ma richiede pur sempre che ricorrano i presupposti dell’inadempimento. Nella cessione di quote, ai fini della corretta formazione della volontà delle parti sul prezzo, rilevano soltanto le condotte del cedente qualificabili come inadempimento degli obblighi gravanti sul venditore; le condotte successive ai contratti di cessione, o comunque estranee al perimetro degli obblighi assunti con essi, non possono aver inciso sul prezzo e al più possono aver determinato un danno alla società, non al cessionario. [Nella specie, uso per scopi personali della carta di credito aziendale, proroga di garanzie e sostituzione di macchinari concesse a clienti, conferimento di incarichi a tecnici esterni e attività in concorrenza, tutti posteriori alla prima cessione e noti all’atto della seconda, o posteriori a entrambe].

Non costituisce inadempimento del cedente ai doveri di corretta informazione la successiva liquidazione delle attività finanziarie esposte nella situazione contabile della società per far fronte all’indebitamento, anch’esso rappresentato nella medesima situazione contabile, perché tale operazione non produce una perdita di patrimonio netto e non incide sulla corretta valorizzazione delle quote, come invece potrebbe avvenire se il cedente avesse prospettato attività inesistenti o celato passività. Neppure incide sul valore delle quote la rivendicazione di un credito da parte di un dipendente, quando non risulta che la società abbia mai corrisposto alcuna somma. [Nella specie, fondi di investimento per € 132.429 iscritti nella situazione contabile al 31.12.2020, liquidati nel maggio 2021 dopo la prima cessione; i dati contabili erano conosciuti dall’acquirente, o comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza].

La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla carenza di allegazioni, ed è esplorativa quando è diretta ad accertare circostanze nuove rispetto a quelle tempestivamente allegate. Sono tardive, perché formulate oltre lo spirare delle preclusioni assertive, le allegazioni introdotte per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. [Nella specie, la cessionaria non aveva allegato quale sarebbe stato il valore reale delle quote e aveva dedotto solo con la seconda memoria la sopravvalutazione di immobilizzazioni immateriali, rimanenze, macchinari e crediti].

La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta in assenza di elementi per ravvisare dolo o colpa grave in capo alla parte soccombente.

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15/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 506/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 21239 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 24 Ottobre 2026, n. 2330/2026
Vizi del consenso del cessionario già amministratore e legittimazione all’opposizione nella cessione di quote
Il cessionario di quote di s.r.l. che chieda l’annullamento della cessione per errore o dolo, la risoluzione per mancanza delle...

Il cessionario di quote di s.r.l. che chieda l’annullamento della cessione per errore o dolo, la risoluzione per mancanza delle qualità promesse o la riduzione del prezzo, adducendo l’esistenza di passività sociali a lui ignote al momento dell’acquisto, deve provare specificamente i presupposti dei vizi denunciati, e l’onere è tanto più rigoroso quando egli fosse amministratore della società da anni prima della cessione, essendo inverosimile che non avesse contezza della reale consistenza patrimoniale; le domande genericamente formulate, che mirano a esercitare una sorta di ius poenitendi fondato sulla non convenienza dell’operazione, vanno respinte [cessione della metà del capitale di una società esercente un bar gelateria per un prezzo pari a sei volte il valore nominale delle quote].

Nelle controversie relative alla cessione di partecipazioni sociali l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo va proposta dal cessionario ingiunto nella sua qualità di contraente, perché la società, terza rispetto al contratto, non è legittimata a proporla, sicché l’opposizione spiegata dall’ingiunto nella qualità di amministratore della società va rigettata per difetto di legittimazione.

È inammissibile l’intervento in proprio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spiegato dall’ingiunto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., perché, se qualificato come adesivo dipendente, segue la sorte della parte adiuvata e, se qualificato come autonomo, consentirebbe di eludere il termine di decadenza per l’opposizione, potendo il decreto essere ormai contestato soltanto con l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., che presuppone la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.

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15/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 2330/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Mario Rocco Vincenzo
Registro : RG – 1646 –  2022
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 6222/2025
Intestazione fiduciaria di quote sociali: necessaria la prova univoca del pactum fiduciae
In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la...

In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può, pertanto, essere dimostrato anche mediante presunzioni e prove indiziarie. Tuttavia, quando il fiduciante agisca per ottenere il ritrasferimento delle quote ai sensi dell’art. 2932 c.c., la domanda non può essere accolta ove gli elementi allegati non siano gravi, precisi e concordanti, e soprattutto non presentino il carattere dell’univocità quanto all’esistenza di un accordo fiduciario interno obbligatorio.

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra una forma di interposizione reale di persona, nella quale il fiduciario acquista effettivamente la titolarità delle quote nei confronti dei terzi, obbligandosi però, in forza di un distinto rapporto interno con il fiduciante, a ritrasferirle a quest’ultimo o a un terzo al verificarsi di una determinata condizione, alla scadenza di un termine o al venir meno della ragione fiduciaria. Ne consegue che chi invoca l’esistenza del rapporto fiduciario deve provare non solo la formale intestazione delle quote in capo al fiduciario, ma anche l’accordo interno che imponga a quest’ultimo l’obbligo di ritrasferimento.

Non sono sufficienti per provare il patto fiduciario la sussistenza di un rapporto coniugale tra le parti, la pregressa esperienza professionale del preteso fiduciante nel settore di attività della società, l’asserita scelta degli amministratori sociali, la presenza di rapporti economici tra i coniugi o l’effettuazione di bonifici in favore del coniuge intestatario, quando tali circostanze risultino equivoche, prive di adeguato riscontro o compatibili con una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti. In particolare, la prova del pactum fiduciae deve ritenersi insussistente ove la convenuta dimostri documentalmente di avere conferito mandato fiduciario a una società fiduciaria per la costituzione della S.r.l., di avere versato con proprie disponibilità le somme destinate al capitale sociale, di avere successivamente acquistato le residue partecipazioni sino a divenire socia unica e di essersi rapportata con amministratori e professionisti quale effettiva titolare della partecipazione. In tale contesto, bonifici eseguiti dal marito in favore della moglie con causale “spese familiari”, anche se temporalmente prossimi a finanziamenti soci effettuati da quest’ultima, non provano la destinazione societaria delle somme né l’esistenza di un vincolo fiduciario. Parimenti, l’eventuale contributo del preteso fiduciante alla gestione operativa della società o la sua attività di supporto agli amministratori non è di per sé dimostrativa della qualità di socio effettivo, potendo essere compatibile con la posizione di dipendente, collaboratore o amministratore di fatto; quest’ultima, peraltro, richiede la prova del compimento stabile e significativo di atti gestori qualificanti. La qualità di amministratore di fatto, anche se provata, non implica automaticamente la titolarità sostanziale delle quote.

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20/07/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 6222/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 22075 –  2023
Tribunale di Bologna, 24 Ottobre 2026, n. 1056/2025
Cessione quote in violazione di prelazione statutaria: effetti
La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per...

La cessione di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria non è di per sé nulla, ma comporta, per l'efficacia reale, l'inefficacia relativa della cessione (comunque valida inter partes) verso gli altri soci e la società, pur senza che ciò implichi un diritto di retratto per il socio pretermesso.

La sentenza traslativa ex art. 2932 c.c. modifica la titolarità delle quote, sicché la stessa va iscritta - solo una volta divenuta definitiva - al RI, anche a cura della parte attrice stessa. Non possono invece essere impartiti “ordini” a soggetti che non hanno partecipato al giudizio, né al Conservatore del RI, in difetto di specifica domanda da parte dell’attore.

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25/06/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1056/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 2605 –  2022
Tribunale di Ancona, 24 Ottobre 2026, n. 2246/2024
Operatività delle clausole di aggiustamento del prezzo nella cessione di quote di s.r.l.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società...

In tema di cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia in ordine alla condizione economica e patrimoniale della società oggetto di acquisizione esulano dalle ordinarie garanzie in tema di vizi della cosa compravenduta e costituiscono garanzie a natura autonoma relative alla situazione debitoria della società o al valore del patrimonio netto dell’azienda, sulla premessa che la cessione delle partecipazioni di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale, bene di secondo grado, e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.

Le clausole di aggiustamento del prezzo, c.d. price adjustment, costituiscono il meccanismo negoziale strumentale alla determinazione del prezzo definitivo di cessione delle partecipazioni, ove esso rappresenti l’espressione monetaria di un parametro patrimoniale o reddituale della società target, c.d. valore rilevante. Con siffatto meccanismo, le parti procedono a un’iniziale e provvisoria quantificazione del prezzo, al momento della stipulazione del contratto di cessione, sulla base della situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della società target aggiornata a una determinata data di riferimento; il corrispettivo viene poi definitivamente stabilito sulla base di una successiva situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale, che tenga conto della eventuale differenza positiva o negativa riscontrata tra il valore assunto a riferimento e il valore successivamente accertato. In tal modo, le clausole di aggiustamento del prezzo concorrono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore, consistente nel pagamento del prezzo.

Una clausola di adeguamento del prezzo è valida, giacché soddisfa il requisito della determinabilità dell’oggetto, ed è conforme al canone di buona fede oggettiva in quanto preveda l’adeguamento del corrispettivo fissato alle sopravvenienze passive successivamente accertate, ossia verificate dopo la cessione, facenti capo alla società target, per fatti accaduti prima del perfezionamento dell’accordo traslativo, in ordine a causali specificate nei confronti di soggetti individuati.

Ciò comporta che è onere dell'acquirente che invochi l’operatività della clausola di aggiustamento del prezzo e il conseguente diritto alla riduzione del prezzo di cessione dimostrare: i) che le sopravvenienze passive e/o i debiti e/o le modifiche dello stato patrimoniale della società verificatesi nell’esercizio di riferimento non fossero altrimenti conoscibili dall’acquirente stesso; ii) che esse costituiscano mera emersione di passività pur sempre riconducibili a fatti societari antecedenti alla cessione.

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04/06/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 2246/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Andrea Marani
Registro : RG – 1669 –  2021
Tribunale di Bari, 24 Ottobre 2026, n. 2514/2024
Cessione di quote societarie e mancato pagamento del prezzo: natura dell’obbligazione e onere probatorio del maggior danno ex. art. 1224, secondo comma, c.c.
Nel caso di inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi...

Nel caso di inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, il creditore che intenda ottenere - oltre agli interessi moratori - il risarcimento del danno da svalutazione monetaria è tenuto a fornire la prova del maggior danno ex art. 1224, co. II, c.c., non potendo limitarsi a richiedere il risarcimento cumulativamente, senza allegare e dimostrare l’an e il quantum dei danni asseritamente subiti.

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03/05/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 2514/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Carlotta Soria
Registro : RG – 1951 –  2020
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