Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro l’amministratore di s.r.l. per l’omesso pagamento delle imposte, il danno risarcibile non coincide con l’importo dell’imposta non versata ma soltanto con le sanzioni e gli interessi irrogati a seguito dell’accertamento, perché la condotta dell’amministratore non incide sulla debenza dell’imposta, dovuta in relazione ad altri presupposti, ma solo sugli aggravi derivanti dall’omesso pagamento.
Qualora l’amministratore non abbia tenuto le scritture contabili né consegnato al curatore i beni, la cassa e le informazioni sulla sorte dell’attivo, e non offra alcuna giustificazione, gli è imputabile come danno il valore delle immobilizzazioni, delle rimanenze, delle disponibilità liquide e dei crediti esigibili risultanti dall’ultimo bilancio depositato e non rinvenuti o non riscossi all’apertura del fallimento, trattandosi di specifici inadempimenti allegati dal curatore e causalmente collegati a perdite patrimoniali individuate.
Deve ritenersi amministratore di fatto, responsabile verso il fallimento per le distrazioni successive, il socio unico e amministratore che abbia ceduto quote e carica a un prestanome con un’operazione fittizia, predisposta per condurre la società al fallimento e farne ricadere le responsabilità sul cessionario. La natura fittizia della cessione può desumersi da indici gravi, precisi e concordanti, quali il pagamento di una parte minima del prezzo senza alcuna richiesta del residuo, la cessione pressoché gratuita di una società patrimonialmente sana, l’assenza di qualsiasi interesse apparente del cessionario, il mantenimento in capo al cedente delle deleghe a operare sui conti sociali, la costituzione da parte sua di una nuova società con il medesimo oggetto e lo svuotamento sistematico dei conti; in tal caso le operazioni sui conti, da chiunque materialmente eseguite, sono riconducibili alle scelte gestorie del cedente e a lui imputabili.
Il criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare resta residuale anche dopo la novella dell’art. 2486 c.c. e fa salva la prova del maggior danno. Il danno cagionato da condotte distrattive consiste nella corrispondente diminuzione patrimoniale, mentre l’ammontare del passivo dipende da circostanze proprie della formazione dello stato passivo, sicché il risarcimento può eccedere il deficit fallimentare; spetta all’amministratore provare che le uscite dai conti sociali siano state effettuate per esigenze della società.
La domanda con cui il curatore qualifichi come atto distrattivo, fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, il pagamento da questi eseguito a proprio favore a titolo di rimborso di un finanziamento soci non è un’azione revocatoria e appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, anziché a quella del tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 24 l. fall.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l., costituiscono uscite indebite, fonte di danno imputabile agli amministratori, i rimborsi di finanziamenti e i prelievi eseguiti a favore dei soci amministratori nel periodo in cui il patrimonio netto della società era negativo, poiché i versamenti effettuati in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento sono soggetti a postergazione ai sensi dell’art. 2467 c.c. e la loro restituzione doveva seguire il soddisfacimento delle posizioni debitorie pregresse.
Integra condotta distrattiva qualsiasi atto di disposizione dal quale derivi una diminuzione certa e prevedibile del patrimonio sociale, quale che sia la modalità con cui la fuoriuscita del bene si realizza. Le uscite a favore di società partecipate o amministrate dagli stessi amministratori convenuti, in mancanza di documentazione contrattuale o giustificativa dei rapporti sottostanti, fanno presumere la distrazione.
L’obbligazione tributaria rimasta inadempiuta resta obbligazione propria della società e non costituisce danno imputabile agli amministratori; lo costituiscono invece gli interessi, le sanzioni, l’aggio della riscossione e i diritti di notifica conseguenti all’omesso pagamento dei tributi, in quanto aggravano il dissesto della società.
Nel sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità della curatela ai sensi dell’art. 255 CCII, gli amministratori, di diritto e di fatto, violano il generale obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale quando utilizzino la società come strumento per deviare risorse e ne dispongano la spoliazione in favore proprio o di altre società a essi riferibili. Nel novero delle operazioni dannose rientrano le distrazioni del patrimonio sociale, intendendosi per tali tutte le azioni, in qualsiasi modo realizzate, che non perseguono altro fine se non quello di sottrarre beni e risorse finanziarie alla società, destinandoli al soddisfacimento di interessi a essa estranei e anzi contrari al suo scopo.
Il credito risarcitorio a tutela del quale è autorizzato il sequestro può essere commisurato alle sanzioni e agli interessi conseguenti all’integrale inadempimento dei debiti fiscali e previdenziali generati dall’esercizio della società e ammessi al passivo, anche quando le condotte distrattive, pur produttive di danno, non trovino ancora inserzione nello stato passivo della procedura.
Il periculum in mora ricorre sotto il profilo soggettivo quando la condotta gestoria palesemente violativa degli obblighi degli amministratori riveli l’intenzione di svuotare o depauperare il patrimonio sociale, e sotto il profilo oggettivo quando gli amministratori, non titolari di beni immobili, possano cedere le partecipazioni o gli altri beni a essi riferibili, pregiudicando la possibilità di soddisfacimento dei creditori.
Per l'azione dei creditori sociali il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui risulta manifesta l'insufficienza del patrimonio sociale, normalmente coincidente con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, non potendosi ritenere che il mero mancato deposito dei bilanci sia stato indice manifesto, in assenza di ulteriori indici, dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori sociali.
L'omessa tenuta della contabilità sociale, pur se illecita, non è in sé causa di danno risarcibile; tuttavia a tale condotta omissiva è astrattamente ricollegabile il pregiudizio relativo alla dispersione dell'attivo rappresentato nell'ultima scrittura contabile disponibile, dal momento che l'assenza di contabilità impedisce di sapere quale destinazione esso abbia avuto. Spetta in ogni caso alla Curatela dimostrare che quei valori erano a disposizione della società nel periodo di carica dell'amministratore convenuto, prima ancora che a quest'ultimo competa l'onere di dimostrare la destinazione delle attività che aveva a disposizione.
Le scritture redatte dall'amministratore al di fuori della contabilità ufficiale, prodotte in altro giudizio (nella specie, in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento), pur non costituendo prova utilmente opponibile al Fallimento per superare la contestazione della non regolare tenuta delle scritture contabili, sono tuttavia idonee a costituire dichiarazione contra se compiuta dall'amministratore, sotto il profilo del contenuto dei documenti prodotti non specificamente contestato dalla Curatela.
Non escludono la responsabilità dell'amministratore per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili la circostanza che eventuali inadempimenti siano imputabili allo studio commerciale incaricato, restando l'amministratore in ogni caso responsabile verso la società e i suoi creditori, né il fatto che vi siano stati nel periodo di riferimento episodi familiari e personali che avrebbero minato la serena amministrazione della società.
In tema di responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte, il tributo in sé, costituendo un debito che la società avrebbe comunque dovuto pagare, non integra un pregiudizio risarcibile; gli interessi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante dall'omesso pagamento dei tributi e non sono inseribili nella quantificazione del danno; sono, invece, risarcibili le somme pari alle sanzioni sulle imposte evase nonché le spese per il recupero delle imposte evase, causalmente ricollegabili all'inadempimento. Le sanzioni possono essere imputate all'amministratore solo se riferite a omissioni avvenute durante il suo periodo di carica.
I versamenti effettuati dai soci sul conto corrente sociale e i prelevamenti privi di giustificazione operati nello stesso periodo non possono costituire due autonome e distinte voci di danno: il pregiudizio è ricollegabile solo ai prelevamenti, dovendosi presumere la compensazione dei versamenti con altrettante poste passive alla luce del modus operandi del meccanismo delle rimesse in conto corrente; computare i movimenti in entrata e in uscita dalla cassa come separate fonti di danno significherebbe contare lo stesso danno due volte.
Ai fini della configurabilità di un danno da distrazione di azienda, non è sufficiente l'accertamento che la medesima attività esercitata per mezzo della società fallita sia stata successivamente svolta da società di nuova costituzione, riconducibile all'amministratore, presso la stessa sede e con coincidenza dei fornitori, occorrendo invece la prova specifica di quali beni componessero l'azienda e quali siano stati distratti e ceduti senza prezzo.
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente sia l’azione di responsabilità nell’interesse della società (ex art. 2393 c.c.), sia quella prevista nell’interesse dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.).
La ricezione da parte dell’amministratore, entro i cinque anni successivi alla cessazione dalla carica, di una diffida stragiudiziale contenente i medesimi addebiti formulati in giudizio interrompe il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità (ex art. 2393 c.c.).
In tema di azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.), a fronte della presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricade sull’amministratore che sollevi la relativa eccezione la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza di uno stato di incapienza patrimoniale oggettivamente percepibile.
Incorre in responsabilità per mala gestio ex artt. 2393 e 2394 c.c., sub specie di contratto concluso con sé stesso in danno della società amministrata, l’amministratore unico di s.p.a. che acquista a titolo personale quote della società controllata, a un prezzo troppo basso rispetto al reale valore di mercato. Ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo è sufficiente la colpa desumibile dalla conoscibilità del reale valore di mercato del bene oggetto dell’operazione [nel caso di specie, sussiste in ragione del controllo, diretto e indiretto, esercitato dall’amministratore su entrambe le società coinvolte nell’operazione].
La colpa rilevante ai fini della responsabilità per mala gestio sussiste quando l’amministratore era nella condizione, se non di conoscere, quantomeno di poter conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la minusvalenza che l’operazione avrebbe generato in capo alla società.
Nel contesto dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore, il pagamento di debiti verso fornitori ‘per cassa’ senza il rilascio di quietanze rappresenta comportamento dannoso dell’amministratore, non trattandosi soltanto di una pratica censurabile dal punto di vista fiscale, ma concretamente dannosa per la società.
L'azione ex art. 146 l.f. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. Dunque, una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili.
La responsabilità dell'amministratore sussiste solo in presenza (i) della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e (iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
L’inadempimento rilevante nell’ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette "di comportamento" non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno sicché l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
È solidalmente responsabile ex art. 2476, co. 1, c.c. con l'amministratore che ha compiuto materialmente atti distrattivi di beni sociali l'altro componente del consiglio di amministrazione che, essendosi avveduto del compimento degli illeciti, non abbia, tuttavia, cercato di impedire che le distrazioni fossero portate ad effetto, né abbia manifestato il proprio dissenso.
La sentenza penale di patteggiamento, pur non avendo efficacia di vincolo né di giudicato nel giudizio civile di risarcimento e restituzione (atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa - l'art. 444 c.p.p. - che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili), né invertendo ex se l'onere della prova, costituisce tuttavia un indizio utilizzabile insieme ad altri indizi nella ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c.
Grava su chi promuove il giudizio l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori convenuti l'onere di dimostrare l'adempimento ovvero la non imputabilità (altro…)