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Corte di Cassazione, 23 Ottobre 2026, n. 25256/2026
Efficacia del lodo verso il consorziato estraneo e inapplicabilità ai consorzi dell’arbitrato societario
La disciplina dell’arbitrato societario, già contenuta negli artt. 34 e 35 d.lgs. 5/2003 e oggi confluita negli artt. 838-bis e...

La disciplina dell’arbitrato societario, già contenuta negli artt. 34 e 35 d.lgs. 5/2003 e oggi confluita negli artt. 838-bis e 838-ter c.p.c., opera esclusivamente nell’ambito delle società e si fonda sull’esigenza di assicurare l’interesse unitario del gruppo sociale e l’uniformità delle decisioni incidenti sul rapporto sociale, sicché tale regime speciale, che attribuisce al lodo efficacia vincolante anche verso la società e i soci non partecipanti al procedimento, ha natura eccezionale e non è applicabile, neppure in via analogica, ai consorzi di cui all’art. 2615 c.c., nei quali la clausola compromissoria conserva natura contrattuale e il lodo, secondo i limiti soggettivi del giudicato di cui all’art. 2909 c.c. richiamati dall’art. 824-bis c.p.c., fa stato soltanto tra le parti del procedimento e non produce effetti nei confronti del consorziato rimasto estraneo [lodo reso in un arbitrato tra un consorzio intercomunale e il socio privato di una società mista per la gestione di farmacie comunali, che aveva accertato in via incidentale la responsabilità di un comune consorziato non partecipante per la modifica della pianta organica delle farmacie e posto a carico del consorzio il risarcimento; successivo lodo di condanna del comune in rivalsa fondato su tale accertamento, dichiarato nullo con rigetto della domanda in sede rescissoria; rigetto].

La sottoscrizione, da parte del consorziato, della clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile comporta la devoluzione ad arbitri delle controversie tra il consorzio e il consorziato e non l’estensione automatica al consorziato degli effetti del lodo pronunciato in una controversia tra il consorzio e un terzo alla quale egli sia rimasto estraneo, perché tale lite non attiene al funzionamento interno della compagine consortile ma a un’obbligazione ordinaria, contrattuale o non, e l’efficacia espansiva propria del lodo societario non copre neppure le liti esterne con i terzi.

Nella fase rescissoria che segue alla dichiarazione di nullità del lodo la corte d’appello decide il merito della controversia ai sensi dell’art. 830, secondo comma, c.p.c. nei limiti del materiale probatorio ritualmente disponibile nel giudizio di impugnazione, perché tale fase non è un nuovo giudizio di primo grado nel quale il giudice disponga di poteri acquisitivi officiosi, sicché la corte non può attingere automaticamente al fascicolo di un diverso e precedente procedimento arbitrale né ricostruire d’ufficio il contenuto di documenti non prodotti, e il rigetto della domanda per mancata introduzione in giudizio della prova necessaria non viola gli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. che non individua un fatto storico principale, autonomo e decisivo, risultante dal testo della sentenza o dagli atti del giudizio, il cui esame sia stato completamente omesso, ma richiama un complesso di elementi probatori al fine di sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

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23/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 25256/2026
Carica: Presidente
Giudice: Alberto Giusti
Relatore: Laura Scalia
Registro : RG – 24406 –  2025
Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2026, n. 15473/2026
Nullità del brevetto dichiarata in appello sulla sentenza non definitiva e liquidazione delle spese residue
Quando la sentenza non definitiva che ha respinto la domanda di nullità del brevetto e accertato la contraffazione è riformata...

Quando la sentenza non definitiva che ha respinto la domanda di nullità del brevetto e accertato la contraffazione è riformata in appello con sentenza passata in giudicato, che dichiara la nullità del titolo e liquida le spese del primo grado, le domande di contraffazione, di inibitoria e di risarcimento e la domanda di nullità restano coperte dal giudicato, sicché il tribunale non adotta su di esse alcuna statuizione e, attesa l’unitarietà del procedimento, liquida soltanto le spese della fase istruttoria maturate dopo la sentenza non definitiva e quelle della fase decisoria, non potendo liquidare le spese della fase di studio, della fase introduttiva e dell’istruttoria e della decisione sull’an, già regolate dal giudice d’appello [brevetto europeo relativo a un metodo di rimozione delle sbavature da pezzi d’acciaio; nullità della porzione italiana per carenza di altezza inventiva dichiarata in appello con sentenza passata in giudicato durante la consulenza tecnica contabile sul danno; condanna della titolare del brevetto alle residue spese di lite].

Ai fini della liquidazione dei compensi la causa di contraffazione di brevetto in cui il danno non è stato quantificato nell’atto introduttivo è di valore indeterminabile, come conferma la lunga e laboriosa consulenza tecnica necessaria a determinarlo, e, se di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti, rientra nello scaglione fino a euro 520.000 ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, con applicazione della maggiorazione del 50% prevista dall’art. 4 del medesimo decreto quando vengono in rilievo questioni giuridiche e di fatto di rilevante complessità.

Le spese dei consulenti tecnici di parte sono rimborsate alla parte vittoriosa entro un importo non superiore al compenso liquidato al consulente tecnico d’ufficio quando l’attività dei consulenti di parte si è risolta nella partecipazione agli incontri peritali destinati a individuare i criteri di selezione del materiale rilevante, senza scambio di memorie tecniche.

Le spese di lite non possono essere compensate in assenza di reciproca soccombenza, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza, che costituiscono le ipotesi tipiche di compensazione previste dall’art. 92 c.p.c.

La consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva e le relative spese rientrano fra le spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che il giudice ne rilevi l’eccessività o la superfluità ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c.

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23/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 15473/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 11305 –  2018
Tribunale di Firenze, 23 Ottobre 2026, n. 3386/2025
Giudicato del lodo rituale sull’azione sociale e azione dei creditori sociali esercitata dal curatore
Il lodo arbitrale rituale che, pronunciando sulla domanda riconvenzionale della società [nel giudizio arbitrale promosso dall’ex amministratore per il compenso],...

Il lodo arbitrale rituale che, pronunciando sulla domanda riconvenzionale della società [nel giudizio arbitrale promosso dall’ex amministratore per il compenso], abbia rigettato l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore produce, una volta divenuto non più impugnabile, gli effetti della sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 824 bis c.p.c., ancorché la clausola compromissoria statutaria non si estendesse alle controversie tra la società e gli amministratori. Ne consegue che l’azione sociale di responsabilità non può essere riproposta dal curatore del successivo fallimento, mentre resta esperibile l’azione dei creditori sociali.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. cumula in sé tanto l’azione sociale quanto quella dei creditori sociali, ciascuna delle quali mantiene le caratteristiche sue proprie, in termini sia di presupposti sia di prescrizione.

Requisito essenziale dell’azione di responsabilità dei creditori sociali è l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni di credito, che si distingue dalla perdita, anche integrale, del capitale sociale, perché il patrimonio, quale complesso di beni che ricomprende lo stesso capitale, può presentare un saldo attivo anche in presenza di perdite; se tutti i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, l’azione contro gli amministratori non è esperibile. L’insufficienza patrimoniale va accertata con riferimento al momento in cui l’amministratore ha cessato dalla carica e, in mancanza di una situazione patrimoniale aggiornata a quella data, sulla base del primo bilancio successivo approvato.

Poiché la contabilità registra gli accadimenti economici dell’impresa senza determinarli, e il deficit patrimoniale deriva da quegli accadimenti e dalle scelte operative sottostanti, l’erronea appostazione in bilancio di una voce [costi sostenuti per la ristrutturazione di un immobile della socia, riclassificati da fatture da emettere a immobilizzazioni immateriali] è di per sé irrilevante ai fini della responsabilità dell’amministratore.

Risponde del danno l’amministratore che, subentrato nella carica, tolleri che un immobile [condotto in locazione dalla società e ristrutturato a sue spese] resti nel godimento gratuito della socia, senza interrompere questo comodato di fatto e senza concludere un contratto di sublocazione; il danno corrisponde ai canoni di sublocazione che la società avrebbe potuto riscuotere durante il periodo della carica.

La risoluzione consensuale del contratto di locazione che costituisce l’unica fonte di reddito della società, decisa dall’amministratore in presenza di una causa di scioglimento [per perdita del capitale sociale] e a pochi giorni dalla messa in liquidazione, è esente da responsabilità, perché anticipa un’attività liquidatoria che avrebbe comunque dovuto essere compiuta.

Il risarcimento del danno da mala gestio costituisce debito di valore, sul quale è dovuta la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze; gli interessi compensativi spettano solo se il creditore prova, anche in via presuntiva, che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo, perché nessun automatismo ne consente il riconoscimento.

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22/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3386/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro : RG – 11058 –  2020
Tribunale di Napoli, 23 Ottobre 2026, n. 12007/2025
Giudicato sul decreto ingiuntivo e preclusione della nullità antitrust della fideiussione omnibus
Il giudicato formatosi sulla sentenza che rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca sulla base di una fideiussione preclude...

Il giudicato formatosi sulla sentenza che rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca sulla base di una fideiussione preclude al fideiussore di far valere in un diverso giudizio la nullità della garanzia o di sue clausole per violazione della normativa antitrust, perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si estende all’insussistenza di cause di invalidità del contratto anche diverse da quelle fatte valere nell’opposizione [fideiussione omnibus del 2006 a garanzia di un mutuo fondiario concesso a una società poi fallita, con credito successivamente ceduto a una società di cartolarizzazione].

L’attestazione del cancelliere prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c. non è condizione indispensabile per l’accertamento del passaggio in giudicato di una sentenza, perché può trovare idoneo equipollente nell’ammissione della formazione del giudicato da parte di chi avrebbe interesse a negarlo.

Poiché le garanzie personali si trasferiscono al cessionario insieme al credito ai sensi dell’art. 1263 c.c., il fideiussore va equiparato al debitore ceduto e può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità del titolo, sicché la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust proposta dopo la cessione va rivolta al cessionario, mentre rispetto alla pretesa risarcitoria resta legittimata la banca cedente.

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale relativa allo schema di fideiussione omnibus soltanto per il periodo oggetto dell’istruttoria, compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005, sicché per la fideiussione stipulata successivamente il garante deve allegare e provare la persistenza dell’intesa, e non basta la coincidenza delle clausole con lo schema uniforme.

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18/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 12007/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro : RG – 16977 –  2022
Corte d'appello di Ancona, 12 Agosto 2024, n. 1724/2024
Responsabilità dell’amministratore verso il fallimento, consulenza contabile e svalutazione dei crediti infragruppo
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l.fall., la consulenza tecnica d’ufficio contabile che, applicando i principi contabili,...

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l.fall., la consulenza tecnica d’ufficio contabile che, applicando i principi contabili, rettifichi i bilanci della società fallita costituisce valido fondamento della decisione quando le contestazioni dell’amministratore convenuto si risolvano in mere allegazioni prive di riscontro documentale. In particolare, è corretta la svalutazione, secondo il principio di competenza, del credito verso una società collegata all’amministratore per versamenti privi di documentazione giustificativa, e la capitalizzazione di costi di ricerca, pubblicità, software e sviluppo richiede la prova dei presupposti previsti dai principi contabili; l’onere di produrre i contratti e le fatture che giustificherebbero tali poste grava sull’amministratore, che poteva chiederne l’esibizione, mentre il curatore, quale pubblico ufficiale, attesta il loro mancato reperimento nella contabilità.

Nel giudizio di responsabilità contro l’amministratore della società fallita fanno stato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti nel giudizio revocatorio, sulle condotte che hanno determinato il dissesto [nella specie, finanziamenti a società collegate, prelievo di compensi superiori a quelli deliberati, acquisti antieconomici da società riferibili all’amministratore e prosecuzione dei costi dopo l’affitto dei rami d’azienda].

Le scelte imprenditoriali dell’amministratore non sono sindacabili nel merito, ma il giudice può valutare l’omissione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive che la scelta richiedeva; non sono coperte dalla business judgement rule operazioni prive di adeguata giustificazione economica, finanziamenti infragruppo non documentati, prelievi eccedenti il compenso deliberato e operazioni gestionali che aggravino il dissesto.

Il giudice istruttore, nell’esercizio dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c., può stabilire non solo i termini ma anche le modalità di deposito delle osservazioni dei consulenti di parte alla consulenza tecnica d’ufficio, prescrivendone il deposito telematico per assicurarne la conoscibilità da parte di tutte le parti, conformemente all’art. 90, comma 3, disp. att. c.p.c.; l’onere del deposito grava sulla parte, che vi provvede a mezzo del difensore.

La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia di giudicato né di vincolo nel giudizio civile di risarcimento e non inverte l’onere della prova, ma costituisce un elemento di prova di cui il giudice civile può tenere conto nella valutazione complessiva delle risultanze.

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18/10/2026
Data sentenza: 12/08/2024
Numero: 1724/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gianmichele Marcelli
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 1106 –  2021
Tribunale di Napoli, 23 Ottobre 2026
Inammissibilità del ricorso d’urgenza diretto a sospendere il decreto ingiuntivo definitivo emesso contro i fideiussori
È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui i fideiussori chiedono la sospensione dell’esecutività di un decreto...

È inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui i fideiussori chiedono la sospensione dell’esecutività di un decreto ingiuntivo non opposto e l’accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2 l. 287/1990, quando il decreto sia divenuto definitivo e le medesime eccezioni di nullità siano già state respinte nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione tardiva, perché il provvedimento d’urgenza ha carattere residuale e non può essere utilizzato quando non esistano altri rimedi ordinari esperibili contro il titolo [fideiussioni omnibus e specifica prestate da una società e dalla sua legale rappresentante a garanzia dei debiti di una società commerciale, oggetto di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione].

L’accertamento definitivo dell’inoppugnabilità del decreto ingiuntivo, conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione tardiva, attribuisce al decreto efficacia di giudicato sostanziale anche rispetto alle eccezioni di nullità delle fideiussioni, e il superamento del giudicato per il rilievo d’ufficio delle nullità di protezione affermato dalla giurisprudenza europea non opera quando i garanti non siano consumatori, come la persona fisica che sia legale rappresentante della società coobbligata e la società stessa.

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17/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mario Fucito
Registro : RG – 18074 –  2025
Tribunale di Napoli, 2 Maggio 2026, n. 1854/2026
Giudicato del decreto ingiuntivo e nullità antitrust della fideiussione conforme allo schema ABI
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore e divenuto definitivo [per inammissibilità dell’opposizione tardiva] acquista autorità di giudicato anche...

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore e divenuto definitivo [per inammissibilità dell’opposizione tardiva] acquista autorità di giudicato anche sulla validità della fideiussione, quale fatto costitutivo della pretesa azionata in via monitoria, sicché preclude la successiva azione di nullità, totale o parziale, della garanzia per riproduzione dello schema ABI frutto di intesa anticoncorrenziale, nonché le domande conseguenti di liberazione del fideiussore per inosservanza del termine dell’art. 1957 c.c. e di risarcimento del danno.

Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto o tardivamente opposto non preclude al fideiussore consumatore di far valere il carattere vessatorio delle clausole della garanzia ai sensi degli artt. 33 ss. d.lgs. 206/2005, se la questione non è stata espressamente esaminata, ma la relativa domanda va qualificata come opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. e proposta davanti al giudice che ha emesso il decreto; la medesima deroga al giudicato non opera per la nullità derivante dalla violazione della l. 287/1990, che non è normativa diretta in via immediata alla tutela del consumatore.

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17/10/2026
Data sentenza: 02/05/2026
Numero: 1854/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Ulisse Forziati
Registro : RG – 20463 –  2022
Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2026, n. 4853/2024
Lodo irrituale sulla cessione di quote, competenza della sezione imprese e omessa pronuncia
Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia di impresa rileva la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio,...

Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia di impresa rileva la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non la circostanza che la pretesa trovi ormai titolo in un lodo arbitrale irrituale anziché nell’originario contratto, perché il lodo non determina alcuna astrazione dal rapporto sottostante, il cui oggetto resta immutato; rientra pertanto nella competenza della sezione specializzata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 168/2003, la domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di obblighi assunti con un contratto di cessione di quote e accertati con lodo irrituale [patto di non concorrenza e cessione del diritto di distribuzione collegati alla cessione della partecipazione del 50% all’altro socio].

La domanda riconvenzionale di condanna, proposta dalla parte vittoriosa in arbitrato irrituale nel giudizio di impugnazione del lodo per munirsi di un titolo esecutivo giudiziale, può essere riproposta in un separato giudizio quando su di essa il giudice dell’impugnazione abbia omesso di pronunciarsi, perché il giudicato non si forma sulle domande che non siano state oggetto di accertamento effettivo. Non integra un rigetto implicito, né esplicito, la generica affermazione che la domanda è già oggetto del lodo, accompagnata dalla formula di stile «respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione» e dalla mancata regolazione delle spese relative a quella domanda.

La liquidazione del danno compiuta dagli arbitri dopo l’inadempimento, sia pure in via equitativa, non è assimilabile a una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., che consiste in una liquidazione preventiva del danno, sicché non sussiste il potere del giudice di ridurla per eccessività.

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03/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 4853/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 25083 –  2021
Tribunale di Torino, 1 Aprile 2025
Risoluzione della cessione di quote e retrocessione delle partecipazioni nelle società beneficiarie della scissione
Per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote, che ha effetti retroattivi, il cedente rientra nella...

Per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote, che ha effetti retroattivi, il cedente rientra nella titolarità delle quote come beni ancora esistenti, con effetti che retroagiscono alla data del contratto, e subisce quale socio gli effetti delle trasformazioni intervenute medio tempore nella società, mentre le modificazioni o alterazioni del bene imputabili alla parte inadempiente possono essere fatte valere con il risarcimento del danno. Ne consegue che il cedente, dovendo considerarsi titolare della partecipazione al momento in cui è stata deliberata la scissione della società, ha diritto anche alle corrispondenti partecipazioni nelle società beneficiarie, quando l’atto di scissione preveda l’assegnazione delle quote proporzionalmente ai soci della società scissa [cessione del 50% del capitale all’altro socio al 50%, risolta per mancato pagamento del prezzo; scissione deliberata nel corso del giudizio di risoluzione].

È ammissibile il sequestro giudiziario di quote sociali, perché il richiamo dell’art. 677 c.p.c. alle forme dell’esecuzione per consegna o rilascio non circoscrive l’ambito di applicazione della misura ai beni suscettibili di tale esecuzione e il sequestro di beni immateriali come le quote può essere eseguito con altre forme, quali l’iscrizione nel registro delle imprese e nel libro dei soci [periculum ravvisato nel venir meno del pignoramento che, tramite il custode, consentiva un controllo indiretto sulle assemblee delle società beneficiarie, delle quali il convenuto era socio di maggioranza].

La declaratoria di inammissibilità di una domanda perché proposta dopo la maturazione delle preclusioni assertive è una pronuncia di rito, che non ne impedisce la riproposizione in un separato giudizio, né la questione può ritenersi coperta da giudicato implicito quando i fatti posti a fondamento della domanda siano sopravvenuti dopo la scadenza di tali preclusioni.

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02/10/2026
Data sentenza: 01/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro : RG – 19937 –  2023
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 5679/2025
Giudicato sul compenso del sindaco, decadenza ex art. 2404 c.c. e azione di responsabilità
Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto dal sindaco per il pagamento dei compensi, non preclude alla società...

Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto dal sindaco per il pagamento dei compensi, non preclude alla società l’azione di responsabilità ex art. 2407 c.c., perché esso accerta soltanto lo svolgimento della carica quale fonte dell’obbligazione di pagamento, mentre l’azione ha ad oggetto l’omessa vigilanza sugli atti di mala gestio degli amministratori. Il sindaco che abbia agito in via monitoria per ottenere i compensi relativi a un periodo successivo alla pretesa decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 2404, comma 2, c.c. [e che risulti avere continuato a operare come sindaco] non può invece eccepire tale decadenza per sottrarsi alla responsabilità.

Qualora la società abbia transatto con alcuni sindaci limitatamente alla loro quota di responsabilità per somme inferiori alla quota ideale di ciascuno, la riduzione del debito degli altri condebitori solidali va commisurata alla quota ideale dei transigenti, che deve essere determinata tenendo conto della diversa gravità delle condotte e può dunque essere inferiore a quella dell’amministratore autore degli atti distrattivi, quando ai sindaci sia addebitata soltanto l’omessa vigilanza.

La limitazione della responsabilità dei sindaci introdotta dall’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo modificato dalla l. n. 35/2025, non opera in caso di dolo, che ricorre quando il sindaco sia consapevole degli atti di mala gestio degli amministratori e non reagisca [con gli strumenti previsti dagli artt. 2406 e 2409 c.c.].

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02/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 5679/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 34594 –  2022
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026
Litispendenza tra nullità antitrust della fideiussione e opposizione all’esecuzione
Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. tra il giudizio di accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus...

Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. tra il giudizio di accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus per violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e il giudizio di opposizione all’esecuzione previamente instaurato dal fideiussore davanti ad altro tribunale, quando in quest’ultimo la nullità sia stata fatta valere non come eccezione volta al mero rigetto della pretesa esecutiva, ma come domanda diretta alla declaratoria della nullità e delle sue conseguenze [fideiussione riproduttiva delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI]. La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale dipende infatti dal risultato processuale perseguito e non dal titolo posto a base della difesa; in ogni caso, la domanda di accertamento della nullità contrattuale è autodeterminata e la declaratoria della nullità è sempre idonea a produrre effetti di giudicato, sia che segua a un’eccezione sia che segua a una domanda riconvenzionale.

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02/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Giani
Registro : RG – 13164 –  2023
Tribunale di Bologna, 23 Ottobre 2026, n. 1008/2025
Patto di non concorrenza nella cessione di quote: interpretazione delle deroghe, penale e storno di dipendenti
La clausola del patto di non concorrenza accessorio a una cessione di partecipazioni che, dopo aver riservato ai cedenti un...

La clausola del patto di non concorrenza accessorio a una cessione di partecipazioni che, dopo aver riservato ai cedenti un settore merceologico, stabilisca un elenco di clienti per i quali “non vige alcun patto di non concorrenza” limitatamente a determinati prodotti, non può assumere altro plausibile significato se non quello di rendere accessibili detti prodotti anche al cessionario. Per ottenere un diverso risultato interpretativo, le parti avrebbero dovuto sottoscrivere una clausola che prevedesse chiaramente ed esplicitamente, da un lato, il persistere del divieto di commercializzazione a carico dei cessionari e, dall’altro lato, la creazione di un’ulteriore area di commercializzazione esclusiva a favore dei cedenti, estesa anche ai prodotti di cui all’elenco. In mancanza di una previsione esplicita di siffatto contenuto, deve ritenersi che l’espressione “non vige alcun patto di non concorrenza” identifichi un’area di libera concorrenza tra le parti rispetto ai clienti di cui all’elenco; l’interpretazione della clausola accertata da precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti vincola il giudice del successivo giudizio, limitato all’accertamento in fatto delle nuove violazioni dedotte. La penale convenuta per la violazione del patto può essere ridotta ex art. 1384 c.c. quando le violazioni accertate siano quantitativamente poco significative e di modesto valore economico.

In tema di storno di dipendenti, il presupposto affinché possa ritenersi sussistente la condotta anticoncorrenziale non è il semplice passaggio dei dipendenti alla società in concorrenza. Infatti, il passaggio di dipendenti/collaboratori da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., costituendo espressione dei principii di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro (artt. 4 e 36 Cost.) e di libertà d’iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la condotta di storno di dipendenti è illecita solo se attuata con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, ossia se connotata da animus nocendi, che deve essere desunto da elementi oggettivi e posta in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, se non supponendo in capo all’autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell’impresa stornata concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. Costituiscono indici sintomatici dell’illecito in parola ex art. 2598 n.3 c.c.: 1) la quantità dei soggetti stornati; 2) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente; 3) la posizione ricoperta dai dipendenti stornati, in ragione delle mansioni svolte e del loro grado di specializzazione; 4) la non facile e tempestiva sostituibilità dei lavoratori; 5) l’induzione a violare l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza; 6) l’idoneità di tale atto a compromettere lo svolgimento ordinario dell’attività concorrente; 7) l’utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale (tra i quali il compimento di attività denigratorie o la sottrazione di dati riservati).

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21/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1008/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 16594 –  2019
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