Ai fini della competenza della sezione specializzata in materia di impresa rileva la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non la circostanza che la pretesa trovi ormai titolo in un lodo arbitrale irrituale anziché nell’originario contratto, perché il lodo non determina alcuna astrazione dal rapporto sottostante, il cui oggetto resta immutato; rientra pertanto nella competenza della sezione specializzata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 168/2003, la domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di obblighi assunti con un contratto di cessione di quote e accertati con lodo irrituale [patto di non concorrenza e cessione del diritto di distribuzione collegati alla cessione della partecipazione del 50% all’altro socio].
La domanda riconvenzionale di condanna, proposta dalla parte vittoriosa in arbitrato irrituale nel giudizio di impugnazione del lodo per munirsi di un titolo esecutivo giudiziale, può essere riproposta in un separato giudizio quando su di essa il giudice dell’impugnazione abbia omesso di pronunciarsi, perché il giudicato non si forma sulle domande che non siano state oggetto di accertamento effettivo. Non integra un rigetto implicito, né esplicito, la generica affermazione che la domanda è già oggetto del lodo, accompagnata dalla formula di stile «respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione» e dalla mancata regolazione delle spese relative a quella domanda.
La liquidazione del danno compiuta dagli arbitri dopo l’inadempimento, sia pure in via equitativa, non è assimilabile a una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., che consiste in una liquidazione preventiva del danno, sicché non sussiste il potere del giudice di ridurla per eccessività.
Per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote, che ha effetti retroattivi, il cedente rientra nella titolarità delle quote come beni ancora esistenti, con effetti che retroagiscono alla data del contratto, e subisce quale socio gli effetti delle trasformazioni intervenute medio tempore nella società, mentre le modificazioni o alterazioni del bene imputabili alla parte inadempiente possono essere fatte valere con il risarcimento del danno. Ne consegue che il cedente, dovendo considerarsi titolare della partecipazione al momento in cui è stata deliberata la scissione della società, ha diritto anche alle corrispondenti partecipazioni nelle società beneficiarie, quando l’atto di scissione preveda l’assegnazione delle quote proporzionalmente ai soci della società scissa [cessione del 50% del capitale all’altro socio al 50%, risolta per mancato pagamento del prezzo; scissione deliberata nel corso del giudizio di risoluzione].
È ammissibile il sequestro giudiziario di quote sociali, perché il richiamo dell’art. 677 c.p.c. alle forme dell’esecuzione per consegna o rilascio non circoscrive l’ambito di applicazione della misura ai beni suscettibili di tale esecuzione e il sequestro di beni immateriali come le quote può essere eseguito con altre forme, quali l’iscrizione nel registro delle imprese e nel libro dei soci [periculum ravvisato nel venir meno del pignoramento che, tramite il custode, consentiva un controllo indiretto sulle assemblee delle società beneficiarie, delle quali il convenuto era socio di maggioranza].
La declaratoria di inammissibilità di una domanda perché proposta dopo la maturazione delle preclusioni assertive è una pronuncia di rito, che non ne impedisce la riproposizione in un separato giudizio, né la questione può ritenersi coperta da giudicato implicito quando i fatti posti a fondamento della domanda siano sopravvenuti dopo la scadenza di tali preclusioni.
Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto dal sindaco per il pagamento dei compensi, non preclude alla società l’azione di responsabilità ex art. 2407 c.c., perché esso accerta soltanto lo svolgimento della carica quale fonte dell’obbligazione di pagamento, mentre l’azione ha ad oggetto l’omessa vigilanza sugli atti di mala gestio degli amministratori. Il sindaco che abbia agito in via monitoria per ottenere i compensi relativi a un periodo successivo alla pretesa decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 2404, comma 2, c.c. [e che risulti avere continuato a operare come sindaco] non può invece eccepire tale decadenza per sottrarsi alla responsabilità.
Qualora la società abbia transatto con alcuni sindaci limitatamente alla loro quota di responsabilità per somme inferiori alla quota ideale di ciascuno, la riduzione del debito degli altri condebitori solidali va commisurata alla quota ideale dei transigenti, che deve essere determinata tenendo conto della diversa gravità delle condotte e può dunque essere inferiore a quella dell’amministratore autore degli atti distrattivi, quando ai sindaci sia addebitata soltanto l’omessa vigilanza.
La limitazione della responsabilità dei sindaci introdotta dall’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo modificato dalla l. n. 35/2025, non opera in caso di dolo, che ricorre quando il sindaco sia consapevole degli atti di mala gestio degli amministratori e non reagisca [con gli strumenti previsti dagli artt. 2406 e 2409 c.c.].
Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. tra il giudizio di accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione omnibus per violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990 e il giudizio di opposizione all’esecuzione previamente instaurato dal fideiussore davanti ad altro tribunale, quando in quest’ultimo la nullità sia stata fatta valere non come eccezione volta al mero rigetto della pretesa esecutiva, ma come domanda diretta alla declaratoria della nullità e delle sue conseguenze [fideiussione riproduttiva delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI]. La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale dipende infatti dal risultato processuale perseguito e non dal titolo posto a base della difesa; in ogni caso, la domanda di accertamento della nullità contrattuale è autodeterminata e la declaratoria della nullità è sempre idonea a produrre effetti di giudicato, sia che segua a un’eccezione sia che segua a una domanda riconvenzionale.
La clausola del patto di non concorrenza accessorio a una cessione di partecipazioni che, dopo aver riservato ai cedenti un settore merceologico, stabilisca un elenco di clienti per i quali “non vige alcun patto di non concorrenza” limitatamente a determinati prodotti, non può assumere altro plausibile significato se non quello di rendere accessibili detti prodotti anche al cessionario. Per ottenere un diverso risultato interpretativo, le parti avrebbero dovuto sottoscrivere una clausola che prevedesse chiaramente ed esplicitamente, da un lato, il persistere del divieto di commercializzazione a carico dei cessionari e, dall’altro lato, la creazione di un’ulteriore area di commercializzazione esclusiva a favore dei cedenti, estesa anche ai prodotti di cui all’elenco. In mancanza di una previsione esplicita di siffatto contenuto, deve ritenersi che l’espressione “non vige alcun patto di non concorrenza” identifichi un’area di libera concorrenza tra le parti rispetto ai clienti di cui all’elenco; l’interpretazione della clausola accertata da precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti vincola il giudice del successivo giudizio, limitato all’accertamento in fatto delle nuove violazioni dedotte. La penale convenuta per la violazione del patto può essere ridotta ex art. 1384 c.c. quando le violazioni accertate siano quantitativamente poco significative e di modesto valore economico.
In tema di storno di dipendenti, il presupposto affinché possa ritenersi sussistente la condotta anticoncorrenziale non è il semplice passaggio dei dipendenti alla società in concorrenza. Infatti, il passaggio di dipendenti/collaboratori da un’impresa ad un’altra non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., costituendo espressione dei principii di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro (artt. 4 e 36 Cost.) e di libertà d’iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la condotta di storno di dipendenti è illecita solo se attuata con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, ossia se connotata da animus nocendi, che deve essere desunto da elementi oggettivi e posta in essere con modalità del tutto inconciliabili con i principi di correttezza professionale, se non supponendo in capo all’autore il proponimento di arrecare un serio danno al grado di competitività dell’impresa stornata concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. Costituiscono indici sintomatici dell’illecito in parola ex art. 2598 n.3 c.c.: 1) la quantità dei soggetti stornati; 2) la portata dell’organizzazione complessiva dell’impresa concorrente; 3) la posizione ricoperta dai dipendenti stornati, in ragione delle mansioni svolte e del loro grado di specializzazione; 4) la non facile e tempestiva sostituibilità dei lavoratori; 5) l’induzione a violare l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza; 6) l’idoneità di tale atto a compromettere lo svolgimento ordinario dell’attività concorrente; 7) l’utilizzo di mezzi contrari alla correttezza professionale (tra i quali il compimento di attività denigratorie o la sottrazione di dati riservati).
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum.
La proposizione della querela di falso non è impedita dalla formazione del giudicato sulla situazione sostanziale, anzi è il presupposto – qualora venisse accolta e dichiarata la falsità di tutto o parte del materiale probatorio utilizzato dal giudice, purché rilevante ai fini della decisione – per la caducazione del giudicato medesimo. Ritenere altrimenti significherebbe rendere assolutamente inutilizzabile, salvo il caso di confessione della falsità del documento proveniente dalla parte che l’ha prodotto e se ne è avvalsa, lo strumento di cui all’art. 395, n. 2, c.p.c.
Attiene a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., la natura pubblicistica della cosa giudicata sostanziale, in quanto prevista da norme imperative di ordine pubblico, che la sottraggono a ogni derogabilità pattizia, precludendo qualsiasi possibilità di adottare una determinazione contraria al giudicato formatosi in favore di una delle parti.
Il giudicato formatosi su una pronuncia di annullamento (o nullità) di una delibera sociale ha effetto rispetto a tutti i soggetti coinvolti dall’azione sociale; infatti, poiché la deliberazione dell’assemblea è un atto riconducibile a un contratto associativo, come nel momento fisiologico ha effetto per tutta la struttura societaria (e quindi per tutta la compagine sociale, anche per l’eventuale minoranza che avesse votato contro quella specifica delibera), allo stesso modo, nel momento patologico, l’accertamento della sua eventuale invalidità produce effetti nei confronti di tutta la società e a tali effetti non può derogarsi se non sulla base di un accordo tra tutte le parti direttamente o indirettamente coinvolte. È quindi nulla la delibera che si proponga di rimuovere gli effetti del giudicato adottata in danno di una parte della compagine sociale, essendo il giudicato posto a tutela non soltanto del o dei singoli soci coinvolti nel contenzioso, ma di tutta la società e anche dei terzi.
Il giudice non può entrare nel merito di scelte che competono solo agli organi sociali, in quanto le concrete modalità di esecuzione del giudicato sono rimesse alla discrezionalità dell’organo amministrativo e all’assemblea dei soci; tuttavia, la parte vittoriosa del giudizio ha diritto a che si provveda in modo legittimo e conforme alle regole che presiedono all’azione dell’organizzazione (nel caso di specie, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la società convenuta a iscrivere correttamente il dispositivo del lodo passato in giudicato presso il registro delle imprese).
Qualora giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo.
L’efficacia preclusiva dell’accertamento è destinata ad estendersi anche alle questioni presupposte che non siano state fatte valere in sede di opposizione, non essendo più consentito al debitore nel successivo giudizio porre in discussione la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito opposto per doglianze differenti.
L’autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Ne discende quindi che qualora giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo.