Quando nel giudizio di appello nessuna delle parti compare alla prima udienza né all’udienza successiva di cui è stata data comunicazione, l’appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, secondo comma, c.p.c., e non estinto ai sensi dell’art. 181 c.p.c., perché la norma speciale collega l’improcedibilità alla sola mancata comparizione di chi ha proposto l’impugnazione, a prescindere dal comportamento della controparte, a differenza dell’art. 181 c.p.c., che distingue espressamente l’ipotesi in cui nessuna delle parti compare da quella in cui manca la sola parte che ha promosso il giudizio [impugnazione della condanna al pagamento di € 63.000 in favore del fallimento di una s.r.l., che non si era costituito nel giudizio di gravame; nessuna parte comparsa alla prima udienza né a quella di rinvio regolarmente comunicata].
La disciplina dell’art. 348 c.p.c. sulla mancata comparizione di chi ha proposto l’appello è completa, sicché neppure il rinvio dell’art. 359 c.p.c. alle norme del procedimento di primo grado consente di applicare in appello l’art. 181 c.p.c. al caso in cui nessuna delle parti compaia.
L’applicazione dell’art. 348 c.p.c. anche quando nessuna delle parti compare non determina un’ingiustificata disparità di trattamento quanto al raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché chi ha proposto l’impugnazione può evitarlo comparendo alla prima udienza, così da rendere applicabile alle udienze successive l’art. 309 c.p.c.
La declaratoria di improcedibilità dell’appello comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di chi lo ha proposto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Le controversie relative alla validità della delibera di approvazione del bilancio non sono compromettibili in arbitri quando hanno a oggetto la chiarezza, la veridicità e la correttezza del bilancio, perché le norme che le presidiano sono inderogabili e tutelano, oltre all’interesse dei soci, quello dei terzi. L’impugnazione della delibera fondata su vizi della procedura di approvazione del bilancio, quali la mancata messa a disposizione del bilancio presso la sede sociale nel termine di legge ovvero la violazione della regola della maggioranza o del principio di proporzionalità del voto, riguarda invece diritti disponibili, posti a presidio di interessi individuali del singolo socio, che solo è legittimato a dolersene e può anche rinunciarvi, e rientra pertanto nell’ambito di operatività della clausola compromissoria statutaria.
Poiché tanto l’arbitrato rituale quanto quello irrituale hanno natura privata, la distinzione tra le due figure si fonda sulla volontà delle parti di ottenere un lodo suscettibile di produrre gli effetti propri della sentenza, ovvero di affidare all’arbitro la soluzione della controversia soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa autonomia, impegnandosi a considerare la decisione arbitrale come espressione della propria volontà.
La volontà espressa nella clausola compromissoria si interpreta secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con prevalenza del significato letterale ove chiaro e inequivocabile. Il principio del favor per l’arbitrato rituale soccorre soltanto in caso di ambiguità del dato letterale e resta inapplicabile quando il testo della clausola offra di per sé adeguato fondamento allo scioglimento dell’alternativa.
Prevede un arbitrato irrituale la clausola statutaria che qualifichi espressamente l’arbitrato come irrituale, dispensi l’arbitro da ogni formalità di procedura e dagli obblighi di motivazione e di deposito del lodo, gli rimetta anche il riparto delle spese e non contempli mezzi di impugnazione. Sono compatibili con l’arbitrato libero il riferimento al giudizio dell’arbitro e la previsione di una decisione secondo diritto, nel rispetto del contraddittorio ma senza le forme del codice di rito.
L’eccezione fondata su una clausola di arbitrato irrituale contesta la proponibilità della domanda e configura una questione preliminare di merito, da definire, in caso di accoglimento, con sentenza dichiarativa di improcedibilità. L’erronea qualificazione dell’eccezione come eccezione di incompetenza ne consente comunque l’esame, perché attiva il potere-dovere del giudice di riqualificarla, purché sia stata proposta tempestivamente e contenga la dichiarazione della volontà di avvalersi della clausola arbitrale. La causa può essere rimessa al collegio ai sensi dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c. anche per una siffatta questione preliminare di merito, idonea a definire il giudizio.
L’art. 819-ter, comma 1, c.p.c. impone di verificare la competenza arbitrale con riguardo a ciascuna delle domande connesse. La domanda di nullità di una clausola statutaria proposta in via eventuale, al solo fine di sostenere l’invalidità della delibera impugnata e senza un interesse autonomo all’accertamento con efficacia di giudicato, introduce una questione pregiudiziale in senso soltanto logico, da decidere incidenter tantum ai sensi dell’art. 34 c.p.c., e non radica la cognizione del giudice ordinario sulla controversia devoluta agli arbitri.
La proposizione della domanda davanti al giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria costituisce esercizio di una facoltà processuale, equivalente a una tacita proposta di risoluzione della clausola per mutuo dissenso, e non integra di per sé la mala fede o la colpa grave richieste per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; la declaratoria di improcedibilità preclude inoltre ogni valutazione del merito della controversia.
Non sono inefficaci ex art. 167, comma 2, l.fall. i pagamenti eseguiti dalla società in concordato preventivo al proprio consulente contabile e fiscale per le prestazioni rese durante la procedura, perché si tratta di un servizio imprescindibile per l’attività d’impresa anche in concordato, svolto indirettamente nell’interesse dei creditori, che rientra tra i costi di funzionamento necessari sostenibili dal debitore che conserva la gestione dell’impresa. Tali pagamenti, inoltre, riguardano crediti sorti in pendenza della procedura, prededucibili ex art. 111, comma 2, l.fall., e non violano la par condicio creditorum. La natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto va valutata caso per caso, con riguardo esclusivo all’interesse dei creditori e alla finalità dell’atto rispetto al loro miglior soddisfacimento.
Nell’azione di ripetizione di pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, grava sulla curatela attrice l’onere di provare la mancanza di causa dei versamenti. Non è indebito il pagamento di cui non sia provata la provenienza dalla società [nella specie, i testimoni avevano riferito che il corrispettivo della cessione delle quote era stato pagato dal socio promissario acquirente con risorse proprie], né quello riferibile, in base a fatture, estratti conto, mastrini e prove testimoniali, a prestazioni professionali effettivamente rese alla società.
La mancata indicazione del professionista tra i creditori nella proposta di concordato preventivo è un fatto neutro, che non esclude la sussistenza del rapporto professionale con la società, potendo dipendere dal regolare pagamento dei crediti anteriori; l’ammissione al passivo del credito del professionista, sia pure con riserva di ripetizione proposta dal curatore, conferma invece, in sede di valutazione sommaria, la sussistenza di quel rapporto.
È improcedibile la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento proposta nei confronti della società fallita, perché ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. l.fall. ogni credito verso la procedura deve essere fatto valere con l’insinuazione al passivo, nel rispetto della regola del concorso [nella specie, si trattava del credito di regresso del fideiussore escusso].
Qualora nel corso del giudizio sopravvenga la liquidazione giudiziale della società convenuta, la domanda di accertamento e di condanna al pagamento di un credito soggetto al concorso [nella specie, la restituzione delle somme versate dal socio receduto da una cooperativa edilizia in conto assegnazione dell’alloggio] diviene improcedibile, perché il credito deve essere fatto valere esclusivamente nel procedimento di accertamento del passivo. L’improcedibilità, posta a tutela della par condicio creditorum e rilevabile d’ufficio, travolge anche le domande incidentali o presupposte, finalizzate all’accoglimento di quella di condanna [nella specie, l’impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione di diniego del recesso e la declaratoria di inefficacia di clausole del regolamento interno], per il venir meno dell’interesse ad agire.
La sopravvenuta apertura della procedura concorsuale fa venir meno l’interesse a far accertare l’invalidità delle deliberazioni assunte dalla società in bonis, salvo che chi impugna dimostri un perdurante interesse con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura della procedura, ulteriori rispetto a quelle conseguibili mediante l’insinuazione al passivo.
Il processo può essere utilizzato soltanto a tutela del diritto fatto valere in giudizio; non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, né questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale.
L’obbligo del cessionario di pagare il residuo prezzo della cessione di quote sociali trova titolo nel contratto di cessione, negozio autonomo e indipendente dalle successive vicende societarie, perché la fusione per incorporazione della società partecipata nella società cedente, [con conseguente riacquisto da parte di questa dell’intero capitale della partecipata,] non incide sul credito del cedente al pagamento del prezzo.
Se nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore ingiunto è posto in liquidazione coatta amministrativa, il decreto ingiuntivo non ancora definitivo, perché non munito della formula di esecutività ex art. 647 c.p.c. al momento dell’apertura della procedura, è inopponibile alla procedura e il giudizio di opposizione è improcedibile, poiché ogni credito deve essere accertato con le modalità endoconcorsuali previste dagli artt. 201, 207 e 209 l. fall. e oggi dagli artt. 304, 308 e 310 CCII. Il giudizio prosegue invece per l’esame della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, che riveste la qualità di attrice in senso sostanziale e il cui credito può essere accertato in quella sede.
La procura alle liti rilasciata dal presidente che al momento della sottoscrizione aveva la legale rappresentanza della società è valida a prescindere da ogni questione sulla regolare costituzione del consiglio di amministrazione che lo ha eletto, questione di rilievo meramente interno all’ente; in ogni caso, l’eventuale vizio è sanato dalla costituzione del commissario liquidatore in virtù di procura speciale, con atto che faccia proprie le domande precedentemente proposte, sanatoria che può intervenire in ogni stato e grado del giudizio.
Non è compromettibile in arbitri, e resta quindi di competenza del giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria statutaria, l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione, perché le relative norme sono imperative e tutelano anche l’affidamento dei terzi. La cessazione della materia del contendere, che definisce l’intero giudizio, può essere dichiarata solo dopo la decisione delle questioni pregiudiziali di rito e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e rassegnino conclusioni conformi; quando il fatto sopravvenuto sia allegato da una sola parte e l’altra non vi aderisca, il suo apprezzamento si traduce in una valutazione dell’interesse ad agire.
Nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa sono improcedibili davanti al giudice ordinario non solo le domande di condanna, ma anche quelle di accertamento o costitutive il cui interesse sottenda una pretesa restitutoria o creditoria verso la massa, che vanno fatte valere nel procedimento di accertamento del passivo; tali domande possono essere proposte fuori da quel procedimento solo quando dall’accoglimento non si intenda far derivare diritti di credito o restitutori. Non giova la dichiarazione di voler utilizzare il titolo solo dopo il ritorno in bonis del debitore, che la liquidazione coatta amministrativa non ammette; è pertanto improcedibile anche l’accertamento incidentale dell’invalidità della delibera di bilancio strumentale alla domanda risarcitoria del socio.
Le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione, e il principio vale anche per l’impugnazione delle delibere assembleari. Il socio che perda tale qualità in corso di causa per ragioni diverse dalla delibera impugnata, come avviene quando il capitale sia azzerato per perdite e ricostituito con un aumento che egli non sottoscrive entro il termine fissato, perde la legittimazione e il potere di incidere sul modo di essere e di operare degli organi sociali; ne consegue l’improcedibilità della domanda, sia di annullamento sia di nullità, con assorbimento delle questioni sui vizi della delibera.
Le spese seguono la soccombenza, senza spazio per una valutazione di soccombenza virtuale, quando l’improcedibilità dipenda dalla scelta della parte attrice di non partecipare alla ricostituzione del capitale e questa non abbia rinunciato tempestivamente all’impugnazione dopo aver perso la legittimazione, costringendo la società a costituirsi.
L'impugnazione dei bilanci di una società proposta dal socio, ove costituisca accertamento funzionale e collegato a una domanda di pagamento contro la società, è improcedibile a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento in corso di causa, rientrando nella competenza del Tribunale fallimentare o, più in generale, della procedura sia le domande di condanna sia quelle domande che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa. Il creditore è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo, in concorso con gli altri creditori.
L'interesse ad agire del socio all'impugnazione dei bilanci non può fondarsi sulla generica prospettazione di voler esercitare azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, ove l'azione sia stata originariamente rivolta ad ottenere una condanna della società. In ogni caso, a seguito della declaratoria di fallimento, solo il curatore è legittimato a promuovere le azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, sia l'azione sociale sia quella dei creditori, e l’accertamento dei vizi dei bilanci reso nel giudizio contro la sola società non sarebbe comunque opponibile al liquidatore, che non ne è parte, in un’eventuale azione per danno diretto.
La prospettazione, solo in comparsa conclusionale, di voler utilizzare il titolo fuori dal concorso o contro la società tornata in bonis è tardiva e comunque generica, gravando su chi agisce l’onere di dedurre specificamente il perdurante interesse alla domanda in vista della chiusura del fallimento, come per le domande del socio contro la s.r.l. in liquidazione dichiarata fallita in corso di causa.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella versione scaturente dalle modifiche operate con la legge n. 74/2023, conduce a ritenere che – in assenza di una concreta attività di gestione da parte del Commissario liquidatore entro il 31 dicembre 2023, segnatamente mediante la gestione delle posizioni creditorie e debitorie e la predisposizione del piano di riparto – il giudizio già pendente a tale data contro l'Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) non possa essere dichiarato improcedibile, ma debba essere assoggettato ai generali principi in materia di successione nel processo di cui all’art. 110 cod. proc. civ.; una diversa conclusione determinerebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. privando la parte attrice di tutela giurisdizionale e finirebbe altresì per attribuire rilievo premiale alla condotta inerte della gestione commissariale. Tuttavia, qualora, nelle more del giudizio, la soppressione dell'EIPLI e il trasferimento dei relativi contratti alla Acque del Sud s.p.a. «liberi da qualsiasi vincolo» disposti dalla legge n. 74/2023 abbiano definitivamente sottratto all'ente soppresso le funzioni e i poteri necessari all'adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio, tale sopravvenuta disciplina normativa integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., essendo assimilabile a un vero e proprio factum principis; da tale accertata impossibilità discende il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della domanda richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere – quale forma di estinzione atipica del giudizio civile a rilevanza esclusivamente processuale – e integrale compensazione delle spese di lite, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.
In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., la legittimazione attiva del socio denunciante deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. Ne consegue che, qualora nel corso del procedimento il ricorrente perda la qualità di socio titolare della partecipazione minima richiesta dalla legge - nella specie, per effetto della vendita in danno della quota ai sensi dell’art. 2466 c.c., disposta a seguito della persistente morosità nel versamento del capitale sociale - viene meno una condizione dell’azione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Il ricorso cautelare notificato quando la società resistente risulta ormai cancellata dal registro delle imprese determina la mancata costituzione del rapporto processuale con conseguente improcedibilità del giudizio. Il rapporto processuale invalidamente costituito è improcedibile e per rimediare non può farsi luogo né alla rinnovazione della vocatio in ius né all’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio della società estinte
È fondata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario rispetto ad una domanda giudiziale di accertamento di contraffazione che, pur formalmente qualificata come illecito contrattuale quale violazione di marchi registrati in titolarità dell'attrice, in realtà presuppone l'interpretazione del contenuto e dei limiti di un accordo di coesistenza, demandata ad arbitri irrituali in forza di clausola compromissoria contenuta nello stesso accordo: pertanto la domanda è improcedibile a causa del potere attribuito agli arbitri dalla clausola compromissoria.