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Sentenze con tag: improcedibilità

Tribunale di Torino, 17 Ottobre 2026, n. 191/2025
Obbligo di pagamento del prezzo di cessione delle quote e successiva fusione con il cedente
L’obbligo del cessionario di pagare il residuo prezzo della cessione di quote sociali trova titolo nel contratto di cessione, negozio...

L’obbligo del cessionario di pagare il residuo prezzo della cessione di quote sociali trova titolo nel contratto di cessione, negozio autonomo e indipendente dalle successive vicende societarie, perché la fusione per incorporazione della società partecipata nella società cedente, [con conseguente riacquisto da parte di questa dell’intero capitale della partecipata,] non incide sul credito del cedente al pagamento del prezzo.

Se nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore ingiunto è posto in liquidazione coatta amministrativa, il decreto ingiuntivo non ancora definitivo, perché non munito della formula di esecutività ex art. 647 c.p.c. al momento dell’apertura della procedura, è inopponibile alla procedura e il giudizio di opposizione è improcedibile, poiché ogni credito deve essere accertato con le modalità endoconcorsuali previste dagli artt. 201, 207 e 209 l. fall. e oggi dagli artt. 304, 308 e 310 CCII. Il giudizio prosegue invece per l’esame della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, che riveste la qualità di attrice in senso sostanziale e il cui credito può essere accertato in quella sede.

La procura alle liti rilasciata dal presidente che al momento della sottoscrizione aveva la legale rappresentanza della società è valida a prescindere da ogni questione sulla regolare costituzione del consiglio di amministrazione che lo ha eletto, questione di rilievo meramente interno all’ente; in ogni caso, l’eventuale vizio è sanato dalla costituzione del commissario liquidatore in virtù di procura speciale, con atto che faccia proprie le domande precedentemente proposte, sanatoria che può intervenire in ogni stato e grado del giudizio.

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10/10/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 191/2025
Carica: Presidente
Giudice: Bruno Conca
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 3652 –  2022
Tribunale di Bologna, 12 Aprile 2025, n. 3363/2025
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa: improcedibili anche le domande di accertamento strumentali a pretese verso la massa
Non è compromettibile in arbitri, e resta quindi di competenza del giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria statutaria, l’impugnazione della...

Non è compromettibile in arbitri, e resta quindi di competenza del giudice ordinario nonostante la clausola compromissoria statutaria, l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione, perché le relative norme sono imperative e tutelano anche l’affidamento dei terzi. La cessazione della materia del contendere, che definisce l’intero giudizio, può essere dichiarata solo dopo la decisione delle questioni pregiudiziali di rito e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale e rassegnino conclusioni conformi; quando il fatto sopravvenuto sia allegato da una sola parte e l’altra non vi aderisca, il suo apprezzamento si traduce in una valutazione dell’interesse ad agire.

Nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa sono improcedibili davanti al giudice ordinario non solo le domande di condanna, ma anche quelle di accertamento o costitutive il cui interesse sottenda una pretesa restitutoria o creditoria verso la massa, che vanno fatte valere nel procedimento di accertamento del passivo; tali domande possono essere proposte fuori da quel procedimento solo quando dall’accoglimento non si intenda far derivare diritti di credito o restitutori. Non giova la dichiarazione di voler utilizzare il titolo solo dopo il ritorno in bonis del debitore, che la liquidazione coatta amministrativa non ammette; è pertanto improcedibile anche l’accertamento incidentale dell’invalidità della delibera di bilancio strumentale alla domanda risarcitoria del socio.

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26/09/2026
Data sentenza: 12/04/2025
Numero: 3363/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 3871 –  2022
Tribunale di Milano, 8 Aprile 2025, n. 6402/2025
Perdita della qualità di socio in corso di causa: improcedibilità dell’impugnazione della delibera e spese
Le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento...

Le condizioni dell’azione, compresa la legittimazione ad agire, devono sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione, e il principio vale anche per l’impugnazione delle delibere assembleari. Il socio che perda tale qualità in corso di causa per ragioni diverse dalla delibera impugnata, come avviene quando il capitale sia azzerato per perdite e ricostituito con un aumento che egli non sottoscrive entro il termine fissato, perde la legittimazione e il potere di incidere sul modo di essere e di operare degli organi sociali; ne consegue l’improcedibilità della domanda, sia di annullamento sia di nullità, con assorbimento delle questioni sui vizi della delibera.

Le spese seguono la soccombenza, senza spazio per una valutazione di soccombenza virtuale, quando l’improcedibilità dipenda dalla scelta della parte attrice di non partecipare alla ricostituzione del capitale e questa non abbia rinunciato tempestivamente all’impugnazione dopo aver perso la legittimazione, costringendo la società a costituirsi.

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26/09/2026
Data sentenza: 08/04/2025
Numero: 6402/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 48574 –  2022
Tribunale di Venezia, 8 Gennaio 2025, n. 3962/2025
Fallimento sopravvenuto della s.r.l.: improcedibili l’impugnazione dei bilanci funzionale al credito e la domanda di pagamento del socio
L’impugnazione dei bilanci di una società proposta dal socio, ove costituisca accertamento funzionale e collegato a una domanda di pagamento...

L'impugnazione dei bilanci di una società proposta dal socio, ove costituisca accertamento funzionale e collegato a una domanda di pagamento contro la società, è improcedibile a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento in corso di causa, rientrando nella competenza del Tribunale fallimentare o, più in generale, della procedura sia le domande di condanna sia quelle domande che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa. Il creditore è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo, in concorso con gli altri creditori.

L'interesse ad agire del socio all'impugnazione dei bilanci non può fondarsi sulla generica prospettazione di voler esercitare azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, ove l'azione sia stata originariamente rivolta ad ottenere una condanna della società. In ogni caso, a seguito della declaratoria di fallimento, solo il curatore è legittimato a promuovere le azioni di responsabilità nei confronti del liquidatore, sia l'azione sociale sia quella dei creditori, e l’accertamento dei vizi dei bilanci reso nel giudizio contro la sola società non sarebbe comunque opponibile al liquidatore, che non ne è parte, in un’eventuale azione per danno diretto.

La prospettazione, solo in comparsa conclusionale, di voler utilizzare il titolo fuori dal concorso o contro la società tornata in bonis è tardiva e comunque generica, gravando su chi agisce l’onere di dedurre specificamente il perdurante interesse alla domanda in vista della chiusura del fallimento, come per le domande del socio contro la s.r.l. in liquidazione dichiarata fallita in corso di causa.

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26/09/2026
Data sentenza: 08/01/2025
Numero: 3962/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 4197 –  2022
Tribunale di Bari, 3 Gennaio 2025, n. 763/2025
Inerzia del commissario liquidatore e soppressione dell’EIPLI: effetti sui giudizi pendenti
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella...

Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, commi 10 e 11, del decreto legge n. 201/2011 (convertito con legge n. 214/2011), nella versione scaturente dalle modifiche operate con la legge n. 74/2023, conduce a ritenere che – in assenza di una concreta attività di gestione da parte del Commissario liquidatore entro il 31 dicembre 2023, segnatamente mediante la gestione delle posizioni creditorie e debitorie e la predisposizione del piano di riparto – il giudizio già pendente a tale data contro l'Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) non possa essere dichiarato improcedibile, ma debba essere assoggettato ai generali principi in materia di successione nel processo di cui all’art. 110 cod. proc. civ.; una diversa conclusione determinerebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. privando la parte attrice di tutela giurisdizionale e finirebbe altresì per attribuire rilievo premiale alla condotta inerte della gestione commissariale. Tuttavia, qualora, nelle more del giudizio, la soppressione dell'EIPLI e il trasferimento dei relativi contratti alla Acque del Sud s.p.a. «liberi da qualsiasi vincolo» disposti dalla legge n. 74/2023 abbiano definitivamente sottratto all'ente soppresso le funzioni e i poteri necessari all'adempimento delle obbligazioni dedotte in giudizio, tale sopravvenuta disciplina normativa integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., essendo assimilabile a un vero e proprio factum principis; da tale accertata impossibilità discende il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della domanda richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere – quale forma di estinzione atipica del giudizio civile a rilevanza esclusivamente processuale – e integrale compensazione delle spese di lite, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

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05/07/2026
Data sentenza: 03/01/2025
Numero: 763/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Giuseppe Marseglia
Registro : RG – 593 –  2018
Tribunale di Roma, 17 Ottobre 2026
Art. 2409 c.c.: improcedibile il ricorso del socio che perde la legittimazione in corso di causa per vendita in danno della quota
In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., la legittimazione attiva del socio denunciante deve sussistere non soltanto...

In tema di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., la legittimazione attiva del socio denunciante deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. Ne consegue che, qualora nel corso del procedimento il ricorrente perda la qualità di socio titolare della partecipazione minima richiesta dalla legge - nella specie, per effetto della vendita in danno della quota ai sensi dell’art. 2466 c.c., disposta a seguito della persistente morosità nel versamento del capitale sociale - viene meno una condizione dell’azione, con conseguente improcedibilità del ricorso.

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07/06/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Flora Mazzaro
Registro : RVG – 4433 –  2024
Tribunale di Bologna, 3 Maggio 2025
Notifica di ricorso cautelare a società estinta
Il ricorso cautelare notificato quando la società resistente risulta ormai cancellata dal registro delle imprese determina la mancata costituzione del...

Il ricorso cautelare notificato quando la società resistente risulta ormai cancellata dal registro delle imprese determina la mancata costituzione del rapporto processuale con conseguente improcedibilità del giudizio. Il rapporto processuale invalidamente costituito è improcedibile e per rimediare non può farsi luogo né alla rinnovazione della vocatio in ius né all’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio della società estinte

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20/02/2026
Data sentenza: 03/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vittorio Serra
Registro : RG – 15039 –  2024
Tribunale di Milano, 19 Gennaio 2024, n. 712/2024
Accordo di coesistenza e clausola compromissoria
È fondata l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario rispetto ad una domanda giudiziale di accertamento di contraffazione che, pur formalmente...

È fondata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario rispetto ad una domanda giudiziale di accertamento di contraffazione che, pur formalmente qualificata come illecito contrattuale quale violazione di marchi registrati in titolarità dell'attrice, in realtà presuppone l'interpretazione del contenuto e dei limiti di un accordo di coesistenza, demandata ad arbitri irrituali in forza di clausola compromissoria contenuta nello stesso accordo: pertanto la domanda è improcedibile a causa del potere attribuito agli arbitri dalla clausola compromissoria.

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24/04/2025
Data sentenza: 19/01/2024
Numero: 712/2024
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Anna Bellesi
Registro : RG – 23752 –  2021
Tribunale di Milano, 24 Gennaio 2023
Improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo
In caso di notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo effettuata oltre i termini perentori di cui all’art. 641 c.p.c. e in...

In caso di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo effettuata oltre i termini perentori di cui all'art. 641 c.p.c. e in assenza dei presupposti per l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione travolge la domanda riconvenzionale dell’opponente, assorbendone tutte le ulteriori valutazioni in merito alle altre eccezioni e domande svolte.

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22/05/2024
Data sentenza: 24/01/2023
Registro : RG – 4778 –  2021
Tribunale di Genova, 12 Maggio 2022
Improcedibilità dell’azione di condanna nei confronti di società fallita
Nel caso di fallimento di una società, l’azione per l’accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev’essere dichiarata...

Nel caso di fallimento di una società, l’azione per l’accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev’essere dichiarata d’ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f. L’unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l’ipotesi di ritorno in bonis della società; tuttavia, per evitare la pronuncia di improcedibilità, è necessario che l’attore in riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale particolare finalità.

Nel caso in cui si ricorra allo strumento di cui all’ultimo comma dell’art. 2347 ter c.c. per determinare il valore delle azioni, l'eventuale contestazione avverso la stima di valore di liquidazione delle azioni del recedente effettuata dall’esperto nominato dal Tribunale non soggiace ai  termini del reclamo cautelare né dell’appello di merito, essendo pertanto la contestazione soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione dei diritti.

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15/01/2024
Data sentenza: 12/05/2022
Registro : RG – 3902 –  2018
Tribunale di Roma, 28 Marzo 2023
Data sentenza: 28/03/2023
Registro : RG – 19527 –  2020
Tribunale di Roma, 17 Ottobre 2026
Data sentenza: 17/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 11174 –  2023
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