Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: liquidatore

Tribunale di Brescia, 8 Giugno 2026
Deadlock societario e scioglimento ex art. 2484 c.c.: rilevanza dell’assetto statutario e partecipativo
Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante...

Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante dalla combinazione tra assetto partecipativo paritario e clausole statutarie che impediscano, in concreto, l’adozione di deliberazioni tanto in sede assembleare quanto nell’organo amministrativo. In presenza di un conflitto radicale e strutturale tra i soci, tale da determinare l’impossibilità di funzionamento degli organi sociali, il tribunale deve accertare lo scioglimento della società e procedere alla nomina di un liquidatore terzo, risultando inopportuna la designazione di uno dei soggetti coinvolti nel contrasto

Leggi tutto
02/06/2026
Data sentenza: 08/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 2749 –  2024
Tribunale di Firenze, 8 Giugno 2026, n. 2753/2025
Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.
A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto...

A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

Leggi tutto
30/05/2026
Data sentenza: 08/06/2026
Numero: 2753/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 8105 –  2023
Tribunale di Bari, 8 Giugno 2026
Liquidazione societaria: provvedimento d’urgenza per l’acquisizione della documentazione ex. art. 2487-bis, comma 3, cod. civ.
È ammissibile il ricorso al rimedio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere dall’amministratore cessato dalla carica la...

È ammissibile il ricorso al rimedio cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. per ottenere dall’amministratore cessato dalla carica la consegna della documentazione prevista dall’art. 2487-bis, comma 3, c.c., costituita dai libri sociali, dalla situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e dal rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.

Il periculum in mora va individuato nell’esigenza del liquidatore di acquisire con urgenza detta documentazione, indispensabile per la verifica della situazione patrimoniale della società, per avviare la procedura di liquidazione e per dare corso agli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legge.

Leggi tutto
28/05/2026
Data sentenza: 08/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Fazio
Registro : RG – 13781 –  2023
Tribunale di Milano, 5 Maggio 2025, n. 3604/2025
Giusta causa e revoca del liquidatore di S.r.l.
La giusta causa di revoca del liquidatore non coincide necessariamente con l’inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto,...

La giusta causa di revoca del liquidatore non coincide necessariamente con l'inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto, ma può consistere anche in circostanze oggettive sopravvenute, non colpevoli, idonee a compromettere il rapporto fiduciario tra il soggetto incaricato e la società o i presupposti stessi della nomina. Integra un'ipotesi di giusta causa oggettiva [escludendo il diritto al risarcimento del danno ex art. 2487, comma 4, c.c.] il venire meno del gradimento del principale creditore sulla persona del liquidatore, qualora tale gradimento sia stato originariamente previsto da un accordo di ristrutturazione dei debiti recepito nella delibera di nomina e accettato dal professionista all'atto del conferimento dell'incarico. In tale fattispecie, il mutamento della titolarità del credito principale costituisce un fatto esterno idoneo a giustificare la sostituzione dell'organo di gestione per ragioni di coerenza con l'assetto di governance definito nell'accordo di ristrutturazione. Ai fini della legittimità della revoca, la sussistenza della giusta causa deve essere accompagnata dall'espressa indicazione della motivazione nella delibera assembleare, senza facoltà di integrazione postuma in sede giudiziale.

Leggi tutto
26/05/2026
Data sentenza: 05/05/2025
Numero: 3604/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 99 –  2023
Tribunale di Trieste, 10 Marzo 2024
Ispezione giudiziale: le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali
In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita...

In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti, posto che il procedimento ex art. 2409 c.c. mira al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrato tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio.

Leggi tutto
14/05/2026
Data sentenza: 10/03/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro : RVG – 1907 –  2024
Tribunale di Bologna, 8 Giugno 2026, n. 3306/2024
Natura della responsabilità del liquidatore ed onere della prova
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono...

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto, dunque, è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: a) l’esistenza del credito, b) l’inadempimento di esso da parte della società, c) la condotta dolosa o colposa del liquidatore che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari, d) il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.

In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.

In tema di responsabilità del liquidatore, l’assenza di prova di una effettiva liquidità, nonostante l’indubbia irregolarità formale del comportamento del liquidatore, non consente di ritenere assolto l’onere probatorio a carico del ricorrente quanto al nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.

La contumacia del convenuto non consente di statuire in ordine alle spese di lite secondo criterio di soccombenza, in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto

Leggi tutto
29/03/2026
Data sentenza: 08/06/2026
Numero: 3306/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 477 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 8 Giugno 2026
Denuncia ex art. 2409 c.c.: ammissibilità nei confronti del liquidatore e natura del rimedio
Si ritiene ammissibile la denuncia ex art. 2409 c.c. anche nei confronti del liquidatore, sebbene tale facoltà non sia espressamente...

Si ritiene ammissibile la denuncia ex art. 2409 c.c. anche nei confronti del liquidatore, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla norma, da intendersi quale rimedio teso a ripristinare la regolarità della gestione, con esclusione di alcuna finalità sanzionatoria e di tutela risarcitoria.

Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. possono essere soltanto gravi irregolarità compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri, non censure di merito che riguardino l’opportunità o la convenienza delle operazioni degli amministratori e tantomeno la denuncia può essere strumento per dirimere conflitti interni tra soci. Inoltre, elemento caratterizzante le gravi irregolarità è il loro carattere potenzialmente dannoso, riscontrabile nella violazione di norme di legge capaci di procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento all’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società circoscrive l’ambito di applicazione del controllo giudiziario e conseguentemente la sfera di tutela della minoranza. Ne discende che restano del tutto irrilevanti sia quei fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e vi sia stato il ripristino della regolare gestione, sia la violazione che abbia esaurito i suoi effetti e non ne sia più possibile l’eliminazione, residuando soltanto il rimedio risarcitorio. Emerge, dunque, una ratio preventiva del procedimento in esame rispetto a quella sottesa all’azione di cui all’art. 2476 c.c.: il controllo giudiziario disegnato dall’art. 2409 c.c. si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto potenzialmente dannose, e non a irregolarità “consumate”, che hanno già prodotto un danno, richiedendo, appunto, in un’ottica di anticipazione della soglia di tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il fondato sospetto delle stesse. E ciò in quanto, si ripete, la precipua finalità del procedimento in esame non è immediatamente sanzionatoria, bensì riparatoria, mirando al riassetto amministrativo e contabile della società.

In materia di denuncia ex art. 2409 c.c. e di intervento del Tribunale, per provvedimenti provvisori devono intendersi tutte le misure idonee ad impedire la reiterazione delle irregolarità riscontrate o l’aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli da esse derivanti. Solamente, nei casi più gravi il Tribunale può revocare gli amministratori o eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Non si può quindi prescindere dall’attualità degli eventuali illeciti denunciati poiché una volta interamente consumata la potenzialità lesiva del fatto censurato, è precluso l’intervento del Tribunale poiché il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. deve intervenire nel momento in cui le lamentate irregolarità gestorie sono ancora in atto, in modo da ripristinare la corretta gestione ed evitare l’aggravarsi del danno potenzialmente arrecato alla società.

Leggi tutto
07/02/2026
Data sentenza: 08/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 2544 –  2024
Tribunale di Bologna, 8 Giugno 2026
Nomina del liquidatore ex art. 2487, comma 2, c.c.: esclusa in presenza di socio unico per successione
Non sussistono i presupposti per la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. quando il socio...

Non sussistono i presupposti per la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. quando il socio superstite, che abbia accettato con beneficio di inventario la quota ereditaria del socio deceduto, risulti titolare della totalità delle partecipazioni e sia quindi nella condizione di deliberare autonomamente la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore. In tal caso, non si configura né l’impossibilità di deliberare né l’omissione dell’organo competente, essendo in capo al socio unico la piena facoltà deliberativa.

Leggi tutto
19/01/2026
Data sentenza: 08/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 8917 –  2024
Tribunale di Milano, 8 Giugno 2026
Società cooperativa e bilancio di esercizio: sull’impossibilità di depositare a Registro Imprese un bilancio non approvato dall’assemblea dei soci
Anche per le società cooperative può definirsi bilancio solo il documento contabile predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci;...

Anche per le società cooperative può definirsi bilancio solo il documento contabile predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci; prima dell'approvazione da parte dell'assemblea il documento non è un bilancio ma un progetto di bilancio, documento contabile privo del valore e dell'efficacia del bilancio ai sensi del codice civile, il quale pertanto non può essere depositato presso il registro delle imprese. La tipicità degli atti pubblicati nel registro delle imprese non consente deroghe quanto alla pubblicazione del progetto di bilancio in luogo del bilancio, al fine di garantire uniformità, organicità e completezza dell'informazione realizzata con il registro delle imprese.

La circostanza che una società cooperativa in liquidazione si trovi nell'impossibilità di presentare bilanci pubblicabili al registro delle imprese non esclude la prosecuzione di una corretta attività liquidatoria, che il liquidatore potrà documentare con le scritture contabili e i progetti di bilancio e, alla fine, con il bilancio finale di liquidazione che non necessita di approvazione dell'assemblea (ex art. 2492 c.c.).

Leggi tutto
02/11/2025
Data sentenza: 08/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Amina Simonetti
Registro : RVG – 10863 –  2024
Tribunale di Milano, 1 Agosto 2025, n. 49/2025
Azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti dell’amministratore di fatto e del liquidatore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali.

Nelle azioni di responsabilità ex art. 146 L.F. spetta alla Curatela allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere degli amministratori contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

Dei danni provocati dalla società è chiamato a rispondere l’amministratore di fatto, ovvero colui che in assenza di una formale investitura esercita in modo continuativo e significativo i potere tipici inerenti alla qualifica e alla funzione di amministratore [nel caso di specie il soggetto ritenuto amministratore era rimasto l’unico autorizzato ad operare sui conto della società a poter disporre dei denari della società]. Parimenti dei danni al patrimonio sociale risponde il liquidatore che ai sensi dell’art. 2489 c.c. ha il potere-dovere positivo di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società in modo da evitare la dispersione del patrimonio sociale, e ciò a condizione che sia provata la riconducibilità causale del danno alla condotta omissiva del liquidatore [nel caso di specie ritenuto responsabile in quanto non ha posto in essere alcuna attività, accettando passivamente che la società venisse gestita dall’amministratore di fatto].

Leggi tutto
13/07/2025
Data sentenza: 01/08/2025
Numero: 49/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 1821 –  2020
Tribunale di Milano, 25 Novembre 2024
Presupposti per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 C.P.C.
È inammissibile l’istanza per la nomina di un curatore speciale di s.r.l. ex art. 78 c.p.c. nel procedimento relativo all’accertamento...

È inammissibile l’istanza per la nomina di un curatore speciale di s.r.l. ex art. 78 c.p.c. nel procedimento relativo all’accertamento dello stato di scioglimento della società, dal momento che quest’ultima non è contraddittore necessario.

Leggi tutto
17/06/2025
Data sentenza: 25/11/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Silvia Vaghi
Registro : RG – 7462 –  2024
Tribunale di Firenze, 24 Ottobre 2024, n. 7035
Evidenza
Impugnazione del bilancio finale di liquidazione.
La disposizione contenuta nell’art. 2492 c.c., secondo cui il reclamo va proposto “in contraddittorio dei liquidatori” non può significare esclusione...

La disposizione contenuta nell’art. 2492 c.c., secondo cui il reclamo va proposto “in contraddittorio dei liquidatori” non può significare esclusione della legittimazione passiva della società: consistendo detto strumento processuale nella impugnazione di un atto della società, non può che essere indirizzato contro la stessa, che è l’unico soggetto a cui è riferibile e nella cui sfera giuridica la relativa sentenza è destinata a produrre direttamente effetto, determinando il perfezionamento della procedura liquidatoria (se di rigetto) o la sua prosecuzione (se di accoglimento). Tanto questo è vero, che il reclamo dev’essere annotato al Registro Imprese, adempimento che non avrebbe molto senso se il procedimento coinvolgesse esclusivamente le persone fisiche dei soci e dei liquidatori.

La norma, pertanto, dev’essere letta – se non come impositiva di una mera denuntiatio litis - nel senso della necessaria partecipazione dei liquidatori alla causa, dalla quale potrebbero scaturire elementi per una loro responsabilità individuale, per consentire loro di spiegare le decisioni assunte. Secondo questa ultima interpretazione, la legge impone un litisconsorzio necessario processuale tra liquidatori e società; ma, allora, laddove una causa sia introdotta contro un litisconsorte necessario con pretermissione di un altro, la violazione dei diritti di quest’ultimo può sempre essere sanata, non potendosi però sostenere che, fino a quando la sanatoria non avviene, la causa non sia neppure pendente.

L’azione giudiziaria spiega un effetto immediato al momento della sua proposizione, che, nel caso di specie, è quello di evitare la decadenza del potere di impugnare il Bilancio e la sua conseguente irrevocabilità, e che si verifica anche in quei casi in cui l’introduzione della causa sia viziata dalla omessa citazione di una parte necessaria; in tali ipotesi, il vizio del procedimento, se non sanato, si può tradurre nella inidoneità del suo atto conclusivo a realizzare i suoi effetti tipici (talché, seguendo l’ipotesi, una sentenza che accogliesse il reclamo potrebbe essere considerata inutiliter data); non, invece, nella inammissibilità originaria del reclamo per decadenza.

Leggi tutto
06/03/2025
Data sentenza: 24/10/2024
Numero: 7035
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 7035 –  2024
logo