Il procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ. ha ad oggetto l’accertamento della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società. L’art. 2487 cod. civ. prevede invece che - in caso di accertamento di una causa di scioglimento - gli amministratori “contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento” debbano convocare l’assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di liquidazione. Il meccanismo definito dalle norme in esame è chiaro nella previsione di un doppio passaggio procedurale per la messa in liquidazione della società, volto a salvaguardare le prerogative assembleari. Di conseguenza, l’intervento sostitutivo del Tribunale ex art. 2485, comma 2, cod. civ. è limitato alla declaratoria di scioglimento della società. Rimane impregiudicata l’eventuale attivazione – ma solo in un secondo momento – di un nuovo intervento giudiziale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, cod. civ. per la convocazione dell’assemblea e per l’adozione delle decisioni conseguenti [nel caso di specie, la Corte d’Appello ha sospeso l’esecutività del decreto emesso dal Tribunale nella parte in cui, accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ha contestualmente proceduto alla nomina del liquidatore].
Ai sensi dell’art. 2485, comma 1, cod. civ., la tempestiva verifica della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società compete ai singoli amministratori, i quali rispondono personalmente delle eventuali omissioni. Pertanto, va ravvisato l’interesse del singolo amministratore a interloquire sul provvedimento con cui il Tribunale - ai sensi dell’art. 2485, comma 2, cod. civ. - abbia accertato la causa di scioglimento della società [nel caso di specie è stata respinta l’eccezione, sollevata dai soci reclamati, di difetto di legittimazione attiva in capo al singolo amministratore a proporre reclamo avverso il decreto dichiarativo dello scioglimento della società].
Il singolo amministratore non è litisconsorte necessario nel procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ., atteso che l’azione contemplata in tale disposizione – che ha come unico oggetto l’accertamento della causa di scioglimento – è prevista unicamente a tutela della società.
La partecipazione nell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, anche in caso di dissidi tra soci tali da precludere qualunque decisione, è circostanza idonea a dimostrare la capacità di funzionamento dell’organo sociale, precludendo, quindi, lo scioglimento della società, essendo ciò dimostrazione di una residua o recuperata capacità di funzionamento dell’assemblea dei soci; anche nel caso di mancata approvazione e deposito dei bilanci per più esercizi, dovrà valutarsi se tali omissioni abbiano alla base una situazione che renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’assemblea in quanto, solo in tal caso, potrà dirsi integrata la fattispecie di continuata inattività assembleare che integra la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, co. , n. 3, c.c. Fondamentale è, dunque, che entrambe le situazioni di fatto dell’impossibilità di funzionamento e dell’inattività dell’assemblea abbiano il carattere della continuità e persistenza, non sussistenti nella fattispecie in cui l’assemblea era stata validamente convocata e costituitasi in forma totalitaria più volte.
Accertata la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ., e a fronte dell’opposizione della società, non può procedersi direttamente alla nomina giudiziale del liquidatore, dovendo previamente attivarsi il subprocedimento di cui all’art. 2487, comma 2, cod. civ., che postula la previa convocazione dell’assemblea e la sua mancata deliberazione in ordine alla nomina. Ne consegue che il Tribunale deve limitarsi ad ordinare la convocazione dell’assemblea, fissandone data e luogo, affinché i soci deliberino sulla nomina del liquidatore e sui relativi poteri.
E' possibile procedere alla nomina giudiziale del liquidatore anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze, atteso che in assenza di tassative indicazione normative in ordine ad un divieto di cumulo dei due passaggi, semplicemente separatamente previsti, il cumulo stesso appare possibile ed opportuno laddove il Tribunale non ravvisi, e le parti non prospettino, né serie ipotesi di rimozione della causa di scioglimento, né problematiche relative alla nomina del liquidatore tali da rendere preferibile l'adozione di delibera assembleare e la sua eventuale successiva impugnazione in sede pienamente contenziosa.
La nomina del liquidatore di una società di persone da parte del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2275 c.c. è possibile in sede di volontaria giurisdizione, allo scopo di supplire all’inattività dell’assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società. Nel caso in cui, invece, sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa. Tale competenza sussiste anche qualora il relativo giudizio sia definito con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere, a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, abbia dichiarato sciolta la società per insanabile contrasto tra i soci e per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.
Tra le cause che possono determinare lo scioglimento della società rileva, in particolare, il recesso del socio. Il recesso è un evento che, ai sensi dell'art. 2300 c.c., deve essere iscritto nel registro delle imprese; tuttavia, tale iscrizione ha natura di pubblicità meramente dichiarativa e non costitutiva e, pertanto, il recesso deve ritenersi valido ed efficace anche in difetto della relativa iscrizione nel registro delle imprese. Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4), c.c., non già la sua estinzione.
L'eventuale ricostituzione tardiva della pluralità dei soci non potrebbe, in linea di principio, verificarsi, in quanto la causa di scioglimento si sarebbe già cristallizzata nei suoi effetti. Tuttavia, non vi sono norme imperative che vietano la tardiva ricostituzione della pluralità dei soci. Ne consegue che, qualora la pluralità dei soci venga effettivamente ricostituita e lo stato di liquidazione sia revocato, viene meno la condizione di ammissibilità dell’azione in via contenziosa per la nomina del liquidatore, con conseguente cessazione del presupposto dello scioglimento su cui essa si fonda.
In tema di società a responsabilità limitata, il rimedio previsto dall’art. 2485 c.c. volto ad ottenere lo scioglimento della società presuppone l’allegazione e la prova di fatti idonei a integrare una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. Il mero dissidio tra i soci relativo a vicende inerenti alla cessione o al pagamento delle quote sociali, non incidendo direttamente sull’attività sociale né dimostrando l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale, non costituisce causa di scioglimento della società né giustifica la nomina giudiziale del liquidatore.
Il potere giudiziale di sostituirsi all’assemblea nella nomina del liquidatore (o dei liquidatori) riveste carattere eccezionale rispetto all’ordinario potere dell’assemblea dei soci di provvedere alla nomina e, quindi, non è configurabile un’applicazione dell’istituto laddove la mancata nomina non si debba all'inerzia dell'assemblea, bensì alla mera difficoltà di individuare professionisti idonei a ricoprire l'incarico di liquidatore.
In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti, posto che il procedimento ex art. 2409 c.c. mira al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie.
L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrato tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio.
Lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista una “impossibilità di funzionamento” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l’organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali. Il Tribunale è chiamato solo ad accertare la sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società, non dovendo accertare la eventuale responsabilità dei soci in ordine alla stessa. Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un’insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsi dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell’attività sociale.
Gli amministratori, contestualmente all’accertamento dello stato di scioglimento, devono procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per la determinazione dei criteri di liquidazione con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. L’omissione degli amministratori determina la legittimazione dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci a richiedere la convocazione dell’assemblea al tribunale. L’intervento sostitutivo del Tribunale nel procedimento di nomina può essere invocato solo dopo che la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento sia stata iscritta nel registro delle imprese, in caso di inerzia o impossibilità deliberativa.
L'accertamento che il Tribunale è chiamato a svolgere, nell'ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione, è limitato al dato oggettivo della impossibilità di funzionamento dell'assemblea, come d'altra parte emerge chiaramente dal dettato degli artt. 2484 e 2485 c.c. che demandano agli amministratori, prima, ed al Tribunale, poi, un accertamento esclusivamente oggettivo del verificarsi della causa di scioglimento.
Accertata la causa di scioglimento dagli amministratori, il Tribunale può essere chiamato a provvedere alla nomina di un liquidatore della società laddove l’assemblea non deliberi in merito.
Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.
Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.
In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.