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Sentenze con tag: patti parasociali

Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2026, n. 1861/2026
Opzione di acquisto di quote del socio occulto e restituzione del prezzo versato a terzi
L’accordo, qualificato dalle parti come patto parasociale, con cui si riconosce a un socio occulto [di una società di diritto...

L’accordo, qualificato dalle parti come patto parasociale, con cui si riconosce a un socio occulto [di una società di diritto inglese] la facoltà di divenire socio ufficiale acquistando una quota [del 15%] al valore nominale, a fronte dell’impegno incondizionato dei soci titolari a cederla a semplice richiesta, integra un’opzione di contratto preliminare; il versamento del prezzo da parte del beneficiario equivale a richiesta di formalizzare la cessione, e la mancata cessione delle quote costituisce inadempimento non di scarsa importanza che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. Dell’inadempimento rispondono soltanto i soci che si sono obbligati a trasferire le quote, e non l’altro socio che si sia limitato ad acconsentire alla cessione senza prendervi parte.

Quando il prezzo sia stato versato a una società di persone estranea all’accordo [di cui sono soci amministratori i promittenti cedenti], la domanda di restituzione proposta nei suoi confronti a seguito della risoluzione non è riconducibile all’art. 1458 c.c., ma alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., essendo venuto meno il titolo della prestazione. La mala fede della società accipiens può desumersi dall’assenza di qualsiasi rapporto con il solvens che giustificasse il versamento e dalla coincidenza tra i suoi soci amministratori e i promittenti cedenti, con conseguente decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento, nella misura legale sino alla domanda e in quella prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.

Rientrano nel danno risarcibile per l’inadempimento dei promittenti cedenti gli interessi pagati sul finanziamento contratto dall’acquirente contestualmente al versamento del prezzo, anche se formalmente qualificato come credito ai consumatori, quando la contestualità e l’importo di poco superiore al prezzo dimostrino che esso fu stipulato per pagare le quote mai cedute.

Nella domanda di ripetizione dell’indebito l’onere di provare la mala fede dell’accipiens grava su chi chiede la restituzione, presumendosi altrimenti la buona fede; nella domanda di risoluzione, a fronte della prova del proprio adempimento e dell’allegazione dell’inadempimento della controparte, l’inadempimento deve ritenersi provato ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.

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15/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1861/2026
Carica: Presidente
Giudice: Chiara Comune
Relatore: Alberto La Manna
Registro : RG – 10573 –  2025
Tribunale di Roma, 12 Aprile 2024
Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. e violazione dei patti parasociali
La violazione delle previsioni contenute nei patti parasociali, in quanto riguardanti obbligazioni contrattuali tra soci che regolano il comportamento che...

La violazione delle previsioni contenute nei patti parasociali, in quanto riguardanti obbligazioni contrattuali tra soci che regolano il comportamento che essi intendono tenere all’interno della società e come tali non opponibili a quest’ultima, non configura alcuna grave irregolarità nella gestione sociale rilevante ai fini della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c.

Il fumus boni iuris richiesto per la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. sussiste solo quando risulti, sia pure con la sommarietà propria della fase cautelare, non soltanto la probabile ascrivibilità all’amministratore delle condotte di mala gestio lamentate, ma anche un probabile pregiudizio, concreto e attuale, al patrimonio della società, derivato in base a un rapporto di causalità diretta dall’inadempimento. Non vi rientra il pregiudizio lamentato dal socio alla propria partecipazione, come l’impossibilità di cedere la quota agli altri soci per un corrispettivo immediato o il differimento del pagamento dei servizi resi alla società, che attiene esclusivamente ai rapporti tra soci.

La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta prima del giudizio di merito è ammissibile quando sia strumentale a un giudizio finalizzato alla conferma della revoca per gravi irregolarità nella gestione e all’azione di responsabilità per il risarcimento dei danni arrecati alla società.

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27/09/2026
Data sentenza: 12/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Goggi
Registro : RG – 38201 –  2024
Tribunale di Bari, 23 Ottobre 2026, n. 3356/2025
Patto parasociale sul recesso del socio di s.r.l.: validità con termine e inefficacia per mancata attuazione entro la scadenza
Il recesso del socio di s.r.l. ha natura tipica e può essere esercitato solo nelle ipotesi previste dalla legge o...

Il recesso del socio di s.r.l. ha natura tipica e può essere esercitato solo nelle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo, da interpretare restrittivamente. È invece meritevole di tutela il patto parasociale con cui tutti i soci regolino il recesso di alcuni di essi e la determinazione della quota da liquidare, in quanto volto a disciplinare il comportamento futuro nell’esercizio dei diritti sociali, purché sia apposto un termine, come quello che miri a fruire del regime agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci uscenti; della scrittura è partecipe anche la società quando la sottoscrivano i soci che ne sono amministratori, senza che occorrano formule sacramentali per la spendita del nome.

Quando il patto subordini la propria attuazione alla celebrazione dell’assemblea entro un termine prefissato e questo sia spirato senza che l’assemblea si sia tenuta o che il socio ne abbia chiesto la convocazione, il patto non è più efficace e non può fondare la pretesa alla liquidazione della quota, fatta valere solo tre anni dopo. Ciò vale tanto più se il socio abbia poi continuato a partecipare alla vita sociale e sottoscritto un aumento di capitale, manifestando una volontà incompatibile con il recesso.

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26/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3356/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 6401 –  2021
Tribunale di Genova, 23 Ottobre 2026
Patto parasociale con proroga tacita annuale: disdetta unilaterale ammessa senza clausola di recesso e rigetto dell’inibitoria
Nel patto parasociale che preveda una scadenza e la proroga tacita «di anno in anno», la facoltà di disdetta è...

Nel patto parasociale che preveda una scadenza e la proroga tacita «di anno in anno», la facoltà di disdetta è insita nel meccanismo del rinnovo tacito e non richiede un’espressa previsione contrattuale, perché la proroga presuppone il silenzio di entrambe le parti, sicché basta la contraria volontà di una sola di esse, comunicata in vista di una delle scadenze annuali, a impedirla. La disdetta, che impedisce il rinnovo alla scadenza, va distinta dal recesso, diritto potestativo di sciogliere anticipatamente il contratto che deve essere previsto dalla legge o dalle parti ai sensi dell’art. 1373 c.c.; né la clausola può leggersi come mera possibilità di sciogliere il patto per mutuo consenso, che sarebbe superflua, o come strumento per verificare annualmente la persistenza della qualità di socio, dato che la cessione della quota fa comunque venir meno il vincolo, che non si trasmette al cessionario.

Validamente comunicata la disdetta, il patto è inefficace dalla successiva scadenza e non può fondare l’inibitoria cautelare delle condotte di voto difformi nella nomina dell’organo amministrativo; il Tribunale si discosta consapevolmente da un precedente di merito che, sullo stesso patto, aveva escluso la disdetta unilaterale. La società, cui il patto non è opponibile, non è titolare passiva della situazione dedotta, e le spese sono compensate nei suoi confronti quando il ricorrente l’abbia evocata in giudizio senza proporre domande né chiarire che il suo coinvolgimento era limitato alla denuntiatio litis.

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25/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Emanuela Giordano
Registro : RG – 2245 –  2025
Tribunale di Ancona, 2 Agosto 2024, n. 284/2024
Delibera assembleare e patto parasociale: distinzione strutturale ed effetti giuridici
La deliberazione assembleare con cui i soci definiscono criteri o indirizzi per l’esercizio futuro dei diritti sociali, ancorché adottata all’unanimità...

La deliberazione assembleare con cui i soci definiscono criteri o indirizzi per l’esercizio futuro dei diritti sociali, ancorché adottata all’unanimità e contenente impegni di voto, non integra un patto parasociale, ma costituisce espressione della volontà dell’organo societario, soggetta alla disciplina delle delibere e quindi liberamente modificabile secondo le maggioranze di legge.

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23/09/2026
Data sentenza: 02/08/2024
Numero: 284/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 4107 –  2021
Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2026, n. 6247/2025
Intestazione fiduciaria di quote: rinuncia del fiduciario, ritrasferimento ex art. 2932 c.c. e distinzione dai patti parasociali
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona: il fiduciario acquista la titolarità delle...

L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona: il fiduciario acquista la titolarità delle quote ed è tenuto, in forza del rapporto interno con il fiduciante, a osservare il comportamento convenuto e a ritrasferirgliele alla scadenza concordata o al venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae con cui il fiduciario, che abbia acquistato le quote da un terzo per conto del fiduciante, si obbliga a gestirle secondo modalità predeterminate e a ritrasferirle è assimilabile al mandato senza rappresentanza; ne consegue che il fiduciario può rinunciare all’incarico ai sensi dell’art. 1722 c.c. e che, se il mandato è a tempo indeterminato, la rinuncia senza congruo preavviso obbliga al risarcimento solo in difetto di giusta causa, la quale ricorre in caso di mancato pagamento del compenso pattuito.

All’estinzione per rinuncia del contratto di intestazione fiduciaria consegue l’obbligo di ritrasferire le quote al fiduciante, suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., rimedio applicabile non solo al contratto preliminare ma a ogni ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso al trasferimento di un diritto, compreso il mandato senza rappresentanza anche privo di forma scritta; lo stesso fiduciario è legittimato a chiedere la sentenza costitutiva di trasferimento delle quote in capo al fiduciante, con ordine alla società di provvedere alle formalità presso il registro delle imprese.

Il contratto di intestazione fiduciaria di quote non è riconducibile ai patti parasociali di cui all’art. 2341-bis c.c., poiché non è finalizzato a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all’interno della società nell’esercizio della funzione organica, né alla negotiorum gestio, che presuppone la spontaneità dell’intervento e l’assenza di un rapporto giuridico che obblighi a intervenire nella sfera altrui; non trova quindi applicazione il termine di preavviso previsto per il recesso dai patti parasociali a tempo indeterminato. La cancellazione del fiduciario dall’albo professionale cui era iscritto al momento della stipula non incide sulla spettanza del compenso pattuito, in assenza di una previsione negoziale che attribuisca rilievo alla perdurante iscrizione, ma solo sulla maggiorazione a titolo di cassa previdenziale.

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11/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 6247/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Innocenza Vono
Registro : RG – 8899 –  2022
Tribunale di L'Aquila, 23 Ottobre 2026
Responsabilità precontrattuale e competenza ordinaria per trattative su costituzione di newco priva di rapporto societario
Le controversie aventi ad oggetto responsabilità contrattuale o precontrattuale (art. 1337 c.c.) derivante da trattative per la futura costituzione di...

Le controversie aventi ad oggetto responsabilità contrattuale o precontrattuale (art. 1337 c.c.) derivante da trattative per la futura costituzione di una società (“newco”), prive di contratto preliminare e di qualsiasi rapporto societario già sorto o direttamente collegato all’atto/procedimento di costituzione, rientrano nella ordinaria materia contrattuale e non nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa ex art. 3 d.lgs. 168/2003; è pertanto competente il Tribunale ordinario individuato secondo l’art. 18 c.p.c..

Le trattative e il contratto preliminare di costituzione di società non integrano rapporti societari né possono essere qualificati come patti parasociali, che presuppongono indefettibilmente l’esistenza di una società già costituita e riguardano i rapporti tra soci relativi alle partecipazioni e al governo societario; tali vicende restano regolate dalla disciplina generale dei contratti, estranea all’ambito applicativo dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 sulle Sezioni specializzate in materia di impresa.

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11/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Elvira Buzzelli
Relatore: Jolanda Di Rosa
Registro : RG – 485 –  2023
Tribunale di Genova, 23 Ottobre 2026
Patti parasociali: opponibilità ai terzi non aderenti
I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale...

I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge). In applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell'ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci.

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03/07/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorenza Calcagno
Registro : RG – 789 –  2025
Tribunale di Genova, 23 Ottobre 2026, n. 450/2025
Rimborso di finanziamenti dei soci, condizione di inesigibilità, e funzione patti parasociali
In tema di società a responsabilità limitata, non configura una ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi degli artt. 1394, 1395...

In tema di società a responsabilità limitata, non configura una ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi degli artt. 1394, 1395 e 2475-ter cod. civ., il rimborso a sé stesso, in qualità di socio finanziatore, operato dall’amministratore unico, di finanziamenti erogati in favore della compagine sociale, in quanto atto estintivo di debito societario risultante dal bilancio.

In tema di società a responsabilità limitata, il finanziamento, regolarmente iscritto in bilancio, erogato dai soci in favore della compagine sociale, non presuppone necessariamente l’approvazione con delibera assembleare, in difetto di espressa previsione normativa, non risultante né dall’art. 2467 cod. civ., né, sotto il profilo fiscale, dall’art. 46, primo comma, TUIR.

In tema di rimborso di finanziamenti dei soci, erogati in favore di società a responsabilità limitata, la condizione di inesigibilità del credito, di cui all’art. 2467 cod. , può essere eccepita al socio finanziatore solo qualora il finanziamento sia stato erogato e il rimborso richiesto, in presenza di specifica situazione di crisi della società, coincidente con il rischio di insolvenza, sia idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale tra tutti i creditori della società”, onde evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori e che l’attività sociale prosegua a danno di questi. In tema di società a responsabilità limitata, l’inesigibilità legale e temporanea del diritto di credito avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci, di cui all’art. 2467 cod. civ., trattandosi di un “fatto impeditivo” del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, comporta, da parte della società, l’assolvimento di un preciso onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ordine alla situazione di difficoltà economico-finanziaria della compagine sociale, difficoltà che deve essere persistente sino al momento della richiesta di restituzione del finanziamento.

I patti parasociali, che non trovano fonte né nella legge né nello statuto sociale, sono accordi atipici, conclusi autonomamente e distintamente, diretti a disciplinare, tra i soci contraenti, i rapporti interni e il vincolo che ne discende opera su di un terreno esterno a quello del contratto sociale e della relativa organizzazione. I patti parasociali, quindi, attengono al piano organizzativo non dell'ordinamento sociale, bensì dei rapporti inter-individuali tra titolari di partecipazioni societarie. Per l’individuazione della funzione dei patti parasociali si deve esaminare il profilo della causa e non i motivi dell'accordo, causa che deve essere intesa non in termini di astratta funzione economico sociale del negozio, bensì come causa concreta o risultato pratico dell'operazione. È, dunque, indispensabile individuare gli interessi che l'operazione è destinata a raggiungere e che le parti si sono determinate a compiere, con la conseguenza che il patto parasociale non può essere interpretato estensivamente.

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01/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 450/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Francesca Lippi
Registro : RG – 2317 –  2021
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026
Patti parasociali: effetti dell’inadempimento e tutela cautelare
Dall’efficacia obbligatoria del patto parasociale deriva, in caso di inadempimento, l’azionabilità della tutela condannatoria: risarcitoria per equivalente ovvero di adempimento...

Dall’efficacia obbligatoria del patto parasociale deriva, in caso di inadempimento, l’azionabilità della tutela condannatoria: risarcitoria per equivalente ovvero di adempimento in forma specifica. Una tutela, quest’ultima, che si ritiene anticipabile in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. quand’anche infungibile, non essendo necessaria una correlazione necessaria tra il provvedimento d’urgenza e l’esecuzione forzata. Coerentemente, è legittimo il ricorso ai provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. per ottenere – in adempimento a un patto parasociale – l’ordine del giudice diretto ad alcuni soci aderenti al patto di votare nell’assemblea della società in conformità agli obblighi assunti.

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20/12/2025
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 42347 –  2024
Tribunale di Milano, 1 Settembre 2025, n. 177/2025
Principi in tema di postergazione di finanziamento soci
La disciplina di cui all’art. 2467 c.c. deve trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le...

La disciplina di cui all’art. 2467 c.c. deve trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni della società siano a quest’ultimo note, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l.. Ovviamente, le concrete condizioni di conoscibilità della situazione dell’ente collettivo saranno con maggiore probabilità effettive, ove la s.p.a. abbia modeste dimensioni o abbia una base sociale ristretta o a carattere familiare.

La situazione di crisi prevista dall’art. 2467 c.c. deve sussistere sia nel momento in cui il finanziamento viene effettuato sia nel momento in cui è richiesto il rimborso. Inoltre, i requisiti di cui all’art. 2467 c.c. dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio e della situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento costituiscono esplicitazione di una situazione di crisi qualificata, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza.

Sebbene l’eccezione di postergazione del credito non sia qualificabile come eccezione in senso stretto, si applica tuttavia anche ad essa il generale disposto dell’art. 2697 c.c., talché l’onere di provare la sussistenza dei presupposti della sua operatività incombe sulla parte che la solleva.

Il patto parasociale in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.). Legittimati a pretenderne l’adempimento sono sia il terzo beneficiario – e cioè la società, che, con l’eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto – sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l’obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

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11/10/2025
Data sentenza: 01/09/2025
Numero: 177/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Angelo Mambriani
Registro : RG – 10825 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 17 Febbraio 2025, n. 333/2025
Patti parasociali atipici e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla...

Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale.

 

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17/06/2025
Data sentenza: 17/02/2025
Numero: 333/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Alessia Dattilo
Registro : RG – 5892 –  2018
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