La violazione delle previsioni contenute nei patti parasociali, in quanto riguardanti obbligazioni contrattuali tra soci che regolano il comportamento che essi intendono tenere all’interno della società e come tali non opponibili a quest’ultima, non configura alcuna grave irregolarità nella gestione sociale rilevante ai fini della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c.
Il fumus boni iuris richiesto per la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. sussiste solo quando risulti, sia pure con la sommarietà propria della fase cautelare, non soltanto la probabile ascrivibilità all’amministratore delle condotte di mala gestio lamentate, ma anche un probabile pregiudizio, concreto e attuale, al patrimonio della società, derivato in base a un rapporto di causalità diretta dall’inadempimento. Non vi rientra il pregiudizio lamentato dal socio alla propria partecipazione, come l’impossibilità di cedere la quota agli altri soci per un corrispettivo immediato o il differimento del pagamento dei servizi resi alla società, che attiene esclusivamente ai rapporti tra soci.
La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. proposta prima del giudizio di merito è ammissibile quando sia strumentale a un giudizio finalizzato alla conferma della revoca per gravi irregolarità nella gestione e all’azione di responsabilità per il risarcimento dei danni arrecati alla società.
Il recesso del socio di s.r.l. ha natura tipica e può essere esercitato solo nelle ipotesi previste dalla legge o dall’atto costitutivo, da interpretare restrittivamente. È invece meritevole di tutela il patto parasociale con cui tutti i soci regolino il recesso di alcuni di essi e la determinazione della quota da liquidare, in quanto volto a disciplinare il comportamento futuro nell’esercizio dei diritti sociali, purché sia apposto un termine, come quello che miri a fruire del regime agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci uscenti; della scrittura è partecipe anche la società quando la sottoscrivano i soci che ne sono amministratori, senza che occorrano formule sacramentali per la spendita del nome.
Quando il patto subordini la propria attuazione alla celebrazione dell’assemblea entro un termine prefissato e questo sia spirato senza che l’assemblea si sia tenuta o che il socio ne abbia chiesto la convocazione, il patto non è più efficace e non può fondare la pretesa alla liquidazione della quota, fatta valere solo tre anni dopo. Ciò vale tanto più se il socio abbia poi continuato a partecipare alla vita sociale e sottoscritto un aumento di capitale, manifestando una volontà incompatibile con il recesso.
Nel patto parasociale che preveda una scadenza e la proroga tacita «di anno in anno», la facoltà di disdetta è insita nel meccanismo del rinnovo tacito e non richiede un’espressa previsione contrattuale, perché la proroga presuppone il silenzio di entrambe le parti, sicché basta la contraria volontà di una sola di esse, comunicata in vista di una delle scadenze annuali, a impedirla. La disdetta, che impedisce il rinnovo alla scadenza, va distinta dal recesso, diritto potestativo di sciogliere anticipatamente il contratto che deve essere previsto dalla legge o dalle parti ai sensi dell’art. 1373 c.c.; né la clausola può leggersi come mera possibilità di sciogliere il patto per mutuo consenso, che sarebbe superflua, o come strumento per verificare annualmente la persistenza della qualità di socio, dato che la cessione della quota fa comunque venir meno il vincolo, che non si trasmette al cessionario.
Validamente comunicata la disdetta, il patto è inefficace dalla successiva scadenza e non può fondare l’inibitoria cautelare delle condotte di voto difformi nella nomina dell’organo amministrativo; il Tribunale si discosta consapevolmente da un precedente di merito che, sullo stesso patto, aveva escluso la disdetta unilaterale. La società, cui il patto non è opponibile, non è titolare passiva della situazione dedotta, e le spese sono compensate nei suoi confronti quando il ricorrente l’abbia evocata in giudizio senza proporre domande né chiarire che il suo coinvolgimento era limitato alla denuntiatio litis.
La deliberazione assembleare con cui i soci definiscono criteri o indirizzi per l’esercizio futuro dei diritti sociali, ancorché adottata all’unanimità e contenente impegni di voto, non integra un patto parasociale, ma costituisce espressione della volontà dell’organo societario, soggetta alla disciplina delle delibere e quindi liberamente modificabile secondo le maggioranze di legge.
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona: il fiduciario acquista la titolarità delle quote ed è tenuto, in forza del rapporto interno con il fiduciante, a osservare il comportamento convenuto e a ritrasferirgliele alla scadenza concordata o al venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae con cui il fiduciario, che abbia acquistato le quote da un terzo per conto del fiduciante, si obbliga a gestirle secondo modalità predeterminate e a ritrasferirle è assimilabile al mandato senza rappresentanza; ne consegue che il fiduciario può rinunciare all’incarico ai sensi dell’art. 1722 c.c. e che, se il mandato è a tempo indeterminato, la rinuncia senza congruo preavviso obbliga al risarcimento solo in difetto di giusta causa, la quale ricorre in caso di mancato pagamento del compenso pattuito.
All’estinzione per rinuncia del contratto di intestazione fiduciaria consegue l’obbligo di ritrasferire le quote al fiduciante, suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., rimedio applicabile non solo al contratto preliminare ma a ogni ipotesi da cui sorga l’obbligazione di prestare il consenso al trasferimento di un diritto, compreso il mandato senza rappresentanza anche privo di forma scritta; lo stesso fiduciario è legittimato a chiedere la sentenza costitutiva di trasferimento delle quote in capo al fiduciante, con ordine alla società di provvedere alle formalità presso il registro delle imprese.
Il contratto di intestazione fiduciaria di quote non è riconducibile ai patti parasociali di cui all’art. 2341-bis c.c., poiché non è finalizzato a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all’interno della società nell’esercizio della funzione organica, né alla negotiorum gestio, che presuppone la spontaneità dell’intervento e l’assenza di un rapporto giuridico che obblighi a intervenire nella sfera altrui; non trova quindi applicazione il termine di preavviso previsto per il recesso dai patti parasociali a tempo indeterminato. La cancellazione del fiduciario dall’albo professionale cui era iscritto al momento della stipula non incide sulla spettanza del compenso pattuito, in assenza di una previsione negoziale che attribuisca rilievo alla perdurante iscrizione, ma solo sulla maggiorazione a titolo di cassa previdenziale.
Le controversie aventi ad oggetto responsabilità contrattuale o precontrattuale (art. 1337 c.c.) derivante da trattative per la futura costituzione di una società (“newco”), prive di contratto preliminare e di qualsiasi rapporto societario già sorto o direttamente collegato all’atto/procedimento di costituzione, rientrano nella ordinaria materia contrattuale e non nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa ex art. 3 d.lgs. 168/2003; è pertanto competente il Tribunale ordinario individuato secondo l’art. 18 c.p.c..
Le trattative e il contratto preliminare di costituzione di società non integrano rapporti societari né possono essere qualificati come patti parasociali, che presuppongono indefettibilmente l’esistenza di una società già costituita e riguardano i rapporti tra soci relativi alle partecipazioni e al governo societario; tali vicende restano regolate dalla disciplina generale dei contratti, estranea all’ambito applicativo dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 sulle Sezioni specializzate in materia di impresa.
I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge). In applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell'ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci.
In tema di società a responsabilità limitata, non configura una ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi degli artt. 1394, 1395 e 2475-ter cod. civ., il rimborso a sé stesso, in qualità di socio finanziatore, operato dall’amministratore unico, di finanziamenti erogati in favore della compagine sociale, in quanto atto estintivo di debito societario risultante dal bilancio.
In tema di società a responsabilità limitata, il finanziamento, regolarmente iscritto in bilancio, erogato dai soci in favore della compagine sociale, non presuppone necessariamente l’approvazione con delibera assembleare, in difetto di espressa previsione normativa, non risultante né dall’art. 2467 cod. civ., né, sotto il profilo fiscale, dall’art. 46, primo comma, TUIR.
In tema di rimborso di finanziamenti dei soci, erogati in favore di società a responsabilità limitata, la condizione di inesigibilità del credito, di cui all’art. 2467 cod. , può essere eccepita al socio finanziatore solo qualora il finanziamento sia stato erogato e il rimborso richiesto, in presenza di specifica situazione di crisi della società, coincidente con il rischio di insolvenza, sia idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale tra tutti i creditori della società”, onde evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori e che l’attività sociale prosegua a danno di questi. In tema di società a responsabilità limitata, l’inesigibilità legale e temporanea del diritto di credito avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci, di cui all’art. 2467 cod. civ., trattandosi di un “fatto impeditivo” del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, comporta, da parte della società, l’assolvimento di un preciso onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ordine alla situazione di difficoltà economico-finanziaria della compagine sociale, difficoltà che deve essere persistente sino al momento della richiesta di restituzione del finanziamento.
I patti parasociali, che non trovano fonte né nella legge né nello statuto sociale, sono accordi atipici, conclusi autonomamente e distintamente, diretti a disciplinare, tra i soci contraenti, i rapporti interni e il vincolo che ne discende opera su di un terreno esterno a quello del contratto sociale e della relativa organizzazione. I patti parasociali, quindi, attengono al piano organizzativo non dell'ordinamento sociale, bensì dei rapporti inter-individuali tra titolari di partecipazioni societarie. Per l’individuazione della funzione dei patti parasociali si deve esaminare il profilo della causa e non i motivi dell'accordo, causa che deve essere intesa non in termini di astratta funzione economico sociale del negozio, bensì come causa concreta o risultato pratico dell'operazione. È, dunque, indispensabile individuare gli interessi che l'operazione è destinata a raggiungere e che le parti si sono determinate a compiere, con la conseguenza che il patto parasociale non può essere interpretato estensivamente.
Dall’efficacia obbligatoria del patto parasociale deriva, in caso di inadempimento, l’azionabilità della tutela condannatoria: risarcitoria per equivalente ovvero di adempimento in forma specifica. Una tutela, quest’ultima, che si ritiene anticipabile in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. quand’anche infungibile, non essendo necessaria una correlazione necessaria tra il provvedimento d’urgenza e l’esecuzione forzata. Coerentemente, è legittimo il ricorso ai provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. per ottenere – in adempimento a un patto parasociale – l’ordine del giudice diretto ad alcuni soci aderenti al patto di votare nell’assemblea della società in conformità agli obblighi assunti.
La disciplina di cui all’art. 2467 c.c. deve trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni della società siano a quest’ultimo note, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l.. Ovviamente, le concrete condizioni di conoscibilità della situazione dell’ente collettivo saranno con maggiore probabilità effettive, ove la s.p.a. abbia modeste dimensioni o abbia una base sociale ristretta o a carattere familiare.
La situazione di crisi prevista dall’art. 2467 c.c. deve sussistere sia nel momento in cui il finanziamento viene effettuato sia nel momento in cui è richiesto il rimborso. Inoltre, i requisiti di cui all’art. 2467 c.c. dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio e della situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento costituiscono esplicitazione di una situazione di crisi qualificata, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza.
Sebbene l’eccezione di postergazione del credito non sia qualificabile come eccezione in senso stretto, si applica tuttavia anche ad essa il generale disposto dell’art. 2697 c.c., talché l’onere di provare la sussistenza dei presupposti della sua operatività incombe sulla parte che la solleva.
Il patto parasociale in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.). Legittimati a pretenderne l’adempimento sono sia il terzo beneficiario – e cioè la società, che, con l’eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto – sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l’obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.
Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale.
L’art. 2476, co. 3, c.c., ai sensi del quale l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, configura una forma di sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.), dal momento che con il rimedio in oggetto il socio fa valere in nome proprio il diritto della società alla reintegrazione, per equivalente monetario, del pregiudizio al proprio patrimonio, derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione che, per legge e per statuto, gravano sull’amministratore in forza del rapporto di preposizione organica (di fonte contrattuale) fra quest’ultimo e la società. La disposizione di cui al citato art. 2476, co. 3, c.c., nella parte in cui contempla la legittimazione del singolo socio ad agire in nome proprio e nell’interesse della società partecipata, è necessariamente di stretta interpretazione e non passibile di estensione in via analogica.
Ciascun socio che eserciti l’azione di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c., in veste di sostituto processuale della società ex art. 81 c.p.c., ha legittimazione ad agire anche per fatti antecedenti all’acquisizione dello status socii, purché tale qualifica sia posseduta al momento della proposizione della domanda.
I patti parasociali sono convenzioni con cui i soci o alcuni di essi attuano un regolamento di rapporti - non opponibile alla società - difforme o complementare rispetto a quello previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto della società stessa. Per loro natura, i patti parasociali hanno efficacia solo obbligatoria tra gli aderenti al patto stesso e non sono quindi opponibili né ai soci non aderenti, né alla società, né ai terzi, compresi in particolare i soggetti che acquistano le azioni dai cc.dd. parasoci.
Il patto con il quale i soci di una s.r.l. si impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore unico della società, a non deliberare l’azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso, abdicando all’esercizio del diritto di voto pur in presenza dei presupposti dell’indicata azione, è affetto da nullità, in quanto il contenuto della pattuizione realizza un conflitto d’interessi tra la società e i soci fattisi portatori dell’interesse del terzo e integra una condotta contraria alle finalità inderogabilmente imposte dal modello legale di società, non potendo i soci, non solo esercitare, ma neanche vincolarsi negozialmente a esercitare il diritto di voto in contrasto con l’interesse della società, a nulla rilevando che il patto in questione riguardi tutti i soci della società, né che la compagine sociale sia limitata a due soci aventi tra loro convergenti interessi.
Nelle società a responsabilità limitata, tanto la rinuncia all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quanto la transazione della predetta azione, oltre a dover essere deliberate espressamente dalla maggioranza qualificata prevista per legge, non possono essere desunte da espressioni generiche contenute in verbali aventi altro oggetto, o, ancora, da fatti concludenti. La ratifica ex post da parte dell’assemblea degli atti compiuti dagli amministratori può liberare questi ultimi dalle loro responsabilità verso la società solo qualora ricorrano le condizioni rispettivamente richieste dagli artt. 2393, co. 6, e 2476, co. 5, c.c.
In tema di azione di responsabilità sociale diretta a ottenere il risarcimento del danno derivato alla società da violazioni poste in essere dagli amministratori ex art. 2476 c.c., il termine prescrizionale è di cinque anni ex art. 2949 c.c. A norma dell’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. Vanno considerati impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto l’ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
L’azione sociale di responsabilità si configura come un’azione risarcitoria di natura contrattuale, derivante dal rapporto che lega gli amministratori alla società e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte, dolose o colpose, degli amministratori, poste in essere in violazione degli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e delle previsioni dell’atto costitutivo, ovvero dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l’approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve sin dall’inizio sostanziarsi nell’indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un’azione sociale di responsabilità quanto un’azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell’alea insita nell’attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali.
Affinché possa ritenersi integrata la responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori, è necessaria, oltre alla prova di concreti inadempimenti dell’organo gestorio ai doveri su di esso incombenti per legge e statuto, l’allegazione e la prova del danno in tal modo concretamente cagionato al patrimonio sociale e del nesso di causa che lega i primi al secondo, con la conseguenza che non risulta sufficiente, per l’accoglimento della domanda, l’indicazione generica di irregolarità contabili e amministrative, in assenza di allegazione del concreto vulnus che sarebbe derivato all’integrità del patrimonio della società.
La scelta tra il compiere o meno un certo atto di gestione, oppure di compierlo in un certo modo o in determinate circostanze, non è mai di per sé sola (salvo che non denoti addirittura la deliberata intenzione dell’amministratore di nuocere all’interesse della società) suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica, per l’impossibilità stessa di operare una simile valutazione con un metro che non sia quello dell’opportunità e perciò di sconfinare nel campo della discrezionalità imprenditoriale; mentre, viceversa, è solo l’eventuale omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel genere che può configurare la violazione dell’obbligo di adempiere con diligenza il mandato di amministrazione e può quindi generare una responsabilità contrattuale dell’amministratore verso la società. Il giudizio sulla diligenza non può, dunque, mai investire le scelte di gestione degli amministratori, ma tutt’al più il modo in cui esse sono state compiute. Tale giudizio – in ordine al grado di diligenza che la cura di un determinato affare avrebbe normalmente richiesto, in rapporto a quello in concreto impiegato dall’amministratore convenuto in giudizio dalla società – costituisce una tipica valutazione di merito, come tale non sindacabile in cassazione se non per eventuali vizi di motivazione.