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Tribunale di Napoli, 2 Dicembre 2025

Diritto di consultazione del socio di s.r.l. già amministratore unico e tutela d’urgenza

Tribunale di Napoli, 2 Dicembre 2025
Diritto di consultazione del socio di s.r.l. già amministratore unico e tutela d’urgenza

Il socio di s.r.l. che ha in passato ricoperto la carica di amministratore unico può esercitare il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476 c.c., anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., purché al momento della richiesta non sia più amministratore, perché il diritto spetta ai soci che non partecipano all’amministrazione e la pregressa titolarità della carica non consente alcuna limitazione dell’accesso né connota in senso negativo la richiesta [socia di minoranza, amministratrice unica per quasi un decennio e revocata dai nuovi soci di maggioranza, che chiede di consultare ed estrarre copia della documentazione sociale degli ultimi cinque anni, relativa in prevalenza al periodo della propria gestione; richiesta stragiudiziale rimasta senza riscontro e contestata dalla società come ostruzionistica ed emulativa anche per le irregolarità ascritte a quella gestione].

Sussiste l’interesse ad agire in via d’urgenza del socio di s.r.l. la cui richiesta di accesso ai documenti sociali sia rimasta senza riscontro anche quando la società fornisca un riscontro parziale e si dichiari disponibile alla consegna della documentazione soltanto nel corso del procedimento cautelare, perché a fronte di un comportamento sostanzialmente evasivo dell’organo amministrativo il provvedimento resta necessario a consentire al socio un controllo concreto sull’amministrazione.

Il diritto di controllo del socio di s.r.l. è un diritto potestativo che non soffre limitazioni sotto il profilo oggettivo e si estende a tutti i libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione, anche se detenuti da terzi, perché il socio è soggetto intraneo alla società e nei suoi confronti non può valere alcuna esigenza di riservatezza dell’ente, al quale è consentito contestare soltanto la titolarità del diritto.

Il diritto di controllo del socio di s.r.l. può essere tutelato con il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., perché il socio non dispone di alcuna misura cautelare tipica che gli consenta di ottenere dall’amministratore la visione e la copia dei documenti sociali, e il periculum in mora si identifica nell’ingiustificato protrarsi dell’impossibilità di esercitare il diritto, che lede il controllo sull’amministrazione e l’esercizio dei poteri connessi, quali l’impugnazione del bilancio e le azioni di responsabilità o di revoca degli amministratori, con un pregiudizio difficilmente riparabile e ravvisabile in re ipsa perché si tratta di un diritto a contenuto non patrimoniale ma a funzione patrimoniale.

Data Sentenza: 02/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Adriano Del Bene
Registro: RG 19346 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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