La responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per avere rimborsato finanziamenti al socio anziché pagare i debiti tributari e previdenziali presuppone la specifica allegazione e prova, con individuazione dei singoli finanziamenti e preciso ancoraggio temporale, della situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o della situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, esistente al momento della concessione del finanziamento e a quello della richiesta di rimborso, nonché dell’incapacità della società di far fronte agli altri debiti al momento dei pagamenti, e a tal fine non sono sufficienti né il mero raffronto tra le partite contabili della società e del socio né la generica deduzione dell’insufficienza delle risorse per adempiere i debiti [azione sociale di responsabilità contro l’ex amministratore unico per rimborsi alla società socia da lui stesso amministrata a fronte di debiti erariali e previdenziali rimasti insoluti].
La sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, avendo carattere processuale, non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di responsabilità contro l’amministratore, sicché il giudice civile rivaluta autonomamente i fatti e, quando non ravvisi gli elementi del reato di appropriazione indebita, come per spese di ristorazione e carburante di cui non risulti l’estraneità all’attività sociale, non può applicare all’azione risarcitoria il più lungo termine di prescrizione previsto per il fatto costituente reato.
Rientrano nella discrezionalità imprenditoriale, e non fondano la responsabilità dell’amministratore per il calo del fatturato, la decisione di non intraprendere ulteriori lavori per un committente già resosi inadempiente e la vendita in blocco di macchinari e attrezzature in gran parte vetusti o di scarsa utilità, nell’ambito di un riposizionamento della società in attività di minori dimensioni, non bisognose di rilevanti beni strumentali e svolte in aree territoriali vicine.
Non costituisce fonte di responsabilità dell’amministratore il pagamento delle spese legali sostenute da una dipendente della società controllante, eseguito in attuazione di un accordo transattivo di manleva assunto in solido dalla società, la cui validità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, quando la società aveva interesse alla definizione della vicenda e ha essa stessa prospettato la co-datorialità della dipendente con la controllante.
Non è imputabile all’amministratore il pregiudizio derivante dallo storno, mediante nota di accredito, di un credito della società verso un professionista quando la sentenza passata in giudicato che ha respinto la pretesa della società su quel credito abbia ritenuto valida la rinuncia espressa dall’amministratore in carica, contabilizzata dalla società e accettata dal debitore, e abbia dato rilievo primario alla carenza di prova dei lavori, ascrivibile alla stessa società.
Il rifornimento dell’autovettura aziendale con la carta di credito della società da parte dell’amministratore unico, che con essa raggiunga cantieri, clienti e professionisti, rientra nelle funzioni della carica e, in assenza di prova dell’estraneità degli esborsi all’attività sociale, non fonda la responsabilità dell’amministratore.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando la causa si inserisce in un pluriennale contenzioso civile e penale tra i due soci di riferimento e le società da essi alternativamente amministrate, nel quale non è ravvisabile una maggiore causalità dell’uno rispetto all’altro nella coltivazione delle liti.
Il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione non si applica in presenza di palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell’iniziativa economica intrapresa o di palesi violazioni di legge, e spetta alla società provare che le scelte di gestione dell’amministratore sono state irragionevoli, imprudenti o arbitrarie, perché tale carattere non può desumersi unicamente dagli esiti negativi dell’attività imprenditoriale.
L’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l. si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2949 c.c., con decorrenza dalla cessazione dalla carica, in coerenza con quanto previsto per la società per azioni dall’art. 2393, comma 4, c.c. e con la sospensione della prescrizione tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica stabilita dall’art. 2941, n. 7, c.c.
Ai fini dell’art. 2467 c.c. l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e la situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento esprimono una nozione unitaria, riferita ai finanziamenti anomali erogati dai soci in una situazione di crisi nella quale un finanziatore sul mercato del credito non avrebbe concesso credito, perché la norma mira a evitare che il rischio della gestione di società sottocapitalizzate sia posto a carico dei creditori esterni; il rimborso di tali finanziamenti non costituisce di per sé un atto illecito e fonda la responsabilità dell’amministratore quando comprometta la capacità della società di soddisfare i creditori terzi, operando la postergazione anche al di fuori delle procedure concorsuali come condizione di inesigibilità legale e temporanea del credito del socio.