Nelle cooperative agricole, quando lo statuto subordini l’efficacia del recesso del socio all’accoglimento da parte del consiglio di amministrazione, la comunicazione di recesso non accolta non giustifica il mancato conferimento della produzione, e il socio resta tenuto agli obblighi di conferimento; l’ingiustificato mancato o ridotto conferimento integra inadempimento agli obblighi mutualistici e legittima l’applicazione della penale statutaria [nella specie, lo statuto imponeva il conferimento di almeno l’80% delle uve prodotte].
Le difficoltà economiche del socio e il mancato pagamento da parte della cooperativa del saldo relativo a una precedente annata non integrano la causa statutaria di recesso consistente nell’impossibilità di conferire i prodotti per forza maggiore non rimovibile nel tempo, perché non si tratta di situazioni definitive idonee a giustificare l’uscita dalla cooperativa, quali il trasferimento della proprietà del terreno o l’estirpazione del vigneto. La forza maggiore transitoria inerente ai terreni coltivati può giustificare soltanto l’esonero temporaneo dal conferimento, e a tal fine deve essere tempestivamente comunicata al consiglio di amministrazione, per consentirgli di verificarne la veridicità.
Non esonera il socio dagli obblighi di conferimento l’invito o il rifiuto proveniente da un dipendente della cooperativa, privo di potere decisorio, perché a fronte di una simile pretesa il socio deve rivolgersi agli organi sociali competenti per poter continuare ad adempiere.
La clausola statutaria che impone al consiglio di amministrazione di escludere il socio inadempiente agli obblighi di conferimento per due annate consecutive opera a tutela della cooperativa e non può essere invocata dal socio come esimente: fino all’esclusione deliberata dal consiglio di amministrazione, il socio resta tenuto ai conferimenti e alle penali per le annate successive.
Non è tardiva la domanda di pagamento della penale per un’annata successiva a quelle dedotte in citazione, quando l’attore si sia espressamente riservato nell’atto introduttivo di quantificarla in corso di causa e l’abbia precisata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dopo l’approvazione del relativo bilancio.
Il credito per la penale statutaria costituisce obbligazione di valuta, sicché la rivalutazione monetaria spetta soltanto se sia provato il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.