La difficoltà in cui versa in genere il titolare del brevetto nell’accedere alle informazioni necessarie per argomentare in modo compiuto in ordine alla contraffazione costituisce la ragione stessa della descrizione prevista dall’art. 129 c.p.i., che può e deve essere concessa sulla base di una valutazione del *fumus* che tenga conto dell’impossibilità per l’istante di apprezzare pienamente la condotta del resistente prima dell’esito del procedimento; è pertanto sufficiente l’allegazione di profili macroscopici di apparente interferenza tra le apparecchiature utilizzate dal resistente e le rivendicazioni brevettuali. Il resistente non può dolersi della proposizione della domanda di descrizione quando, prima del ricorso, abbia tenuto un comportamento non collaborativo, negando rapporti con terzi poi ammessi in giudizio.
Il *periculum* che giustifica la descrizione non è escluso dal fatto che l’istante abbia agito alcuni mesi dopo aver rilevato la possibile contraffazione, quando l’azione si inserisca in un’attività più ampia di tutela dei propri diritti che ragionevolmente richiedeva tempo per essere predisposta.
La titolarità del brevetto in capo al ricorrente cessionario può essere riscontrata, in sede di conferma del provvedimento di descrizione concesso *inaudita altera parte*, sulla base dell’atto di cessione e dei relativi allegati prodotti a integrazione documentale. L’istanza di interrogatorio del resistente ai sensi dell’art. 121 bis c.p.i. si intende rinunciata se non reiterata nelle conclusioni formulate all’udienza di conferma.