L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.
Ai fini dell'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto a cautela della domanda risarcitoria di merito di cui all'art. 2394 c.c., non sussiste il fumus boni iuris laddove il creditore ricorrente non risulti più legittimato (altro…)
Il terzo o il socio è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) nei confronti dell'amministratore di società a norma dell'art. 2395 c.c..
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l. fall., che può (altro…)
Ormai da tempo dottrina e giurisprudenza hanno totalmente equiparato la figura dell’amministratore di fatto a quella dell’amministratore di diritto. Ed, invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali si siano ingeriti (in maniera non occasionale, ma sistematica e continuativa) nella gestione sociale (e non limitatamente ad attività meramente esecutive) in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società.
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori (altro…)
La responsabilità connessa al ruolo di amministratore si determina per effetto della nomina da parte dell’organo competente e della successiva accettazione di tale nomina da parte del soggetto designato il quale, pertanto, assume l’impegno di adempiere a tutti gli obblighi connessi alla carica e di svolgere la funzione gestoria con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico. Pertanto, (altro…)
Il curatore del Fallimento agisce nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 L. Fall. in quanto legittimato tanto ad esercitare l'azione sociale di responsabilità per violazione dei doveri imposti dalla legge, quanto l'azione di responsabilità verso i creditori sociali (altro…)
Del danno derivato dalle distrazioni nei confronti del patrimonio sociale devono rispondere, sotto il profilo soggettivo, sia l’amministratore di diritto sia coloro che, sulla base della documentazione acquisita, abbiano assunto il ruolo di amministratori di fatto. Non costituiscono infatti circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell’amministratore per il danno derivato alla società e ai creditori dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica, né l’essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata di fatto la gestione né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell’operato del terzo incaricato dell’esecuzione delle attività proprie dell’amministratore.
Il curatore fallimentare che, al fine di ottenere un risarcimento del danno per equivalente pecuniario, eserciti l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti dell’amministratore di diritto di una società di capitali deve dedurre tutti i comportamenti tenuti da quest’ultimo in violazione di specifici obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto nonché dimostrare il pregiudizio – causalmente e logicamente connesso all’illecito prospettato – che da tali comportamenti sia derivato nella sfera giuridica della società. La responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società è, infatti, una responsabilità civile che non è configurabile in termini semplicemente sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di punitive damage sganciato nella sua determinazione dall’effettiva dimostrazione della natura e consistenza del pregiudizio che dall’illecito sarebbe derivato alla società.
La semplice violazione dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili da parte dell’amministratore non è una condotta idonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società e, pertanto, non giustifica il riconoscimento del risarcimento del danno con natura e finalità sanzionatoria rispetto alla violazione formale. Discorso diverso vale invece per eventuali operazioni distrattive poste in essere dall’organo gestorio. In particolare, la responsabilità di quest’ultimo per la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale compromessa da prelievi di cassa o pagamenti a favore di terzi ingiustificati per la mancanza di idoneo riscontro della loro causa nella contabilità e documentazione sociale deve ritenersi dimostrata per presunzioni ove l’amministratore convenuto non provi la riferibilità all’attività sociale delle spese o la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali
Il socio beneficiario del godimento di beni ottenuti mediante distrazioni a spese della società, non può essere considerato responsabile ai fini di un risarcimento del danno per equivalente pecuniario, senza che venga allegato alcun elemento che dimostri un’ingerenza nella gestione sociale che possa rendere tale socio corresponsabile delle distrazioni di cui ha goduto.
Le eventuali rimesse eseguite dalla società a favore di alcuni soci a titolo di restituzione di finanziamenti soci non possono essere annoverate fra i pagamenti ingiustificati, laddove il fallimento attore non alleghi l’esistenza – al momento dell’erogazione dei prestiti e del loro rimborso – dei presupposti stabiliti dall’art. 2467 c.c. per l’operatività dell’invocata postergazione.
In materia di determinazione del danno da cattiva gestione da parte degli amministratori di società di capitali ed in caso di inadempimento dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili, il criterio guida dello sbilancio, la cd. differenza tra attivo liquidato o liquidabile nella procedura concorsuale e passivo accertato, fornisce in sé ed anche quale principio di razionalità nel ricorso al metodo equitativo la modalità di ricostruzione del danno risarcibile, come affermato in giurisprudenza sia in presenza di omessa o irregolare tenuta della contabilità ovvero in caso di continuazione indebita dell'attività. Se, poi, l'impossibilità di determinare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni e l'intero danno può essere conseguenza della tenuta irregolare e fuorviante delle scritture il citato criterio introduce sia una presunzione sia un elemento su cui appunto ancorare la determinazione equitativa.