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Per l’esclusione del socio di s.r.l. non è sufficiente il venire meno dell’affectio societatis
L’atto costitutivo di s.r.l. può prevedere “specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio” (art. 2473-bis c.c.), con la...

L'atto costitutivo di s.r.l. può prevedere “specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio” (art. 2473-bis c.c.), con la conseguenza che l'esclusione del socio è dunque possibile solo ove ricorrano due circostanze e, cioè, che l'atto costitutivo predetermini, in modo specifico, le cause di esclusione e che tali ipotesi convenzionali siano tutte riconducibili al genere della “giusta causa”.

Nella società a responsabilità limitata non basta pertanto il venir meno dell’affectio societatis per risolvere il vincolo sociale limitatamente ad un socio con una delibera assembleare adottata dalla maggioranza, ma occorre una apposita previsione statutaria che lo consenta. E’ necessario, dunque, che la giusta la causa di esclusione sia espressamente indicata come tale dai soci nell’atto costitutivo o nello statuto e dunque investita di tale rilevanza dagli stessi. E la specifica predeterminazione di fattispecie tipizzate di giusta causa è tesa, proprio, ad evitare che la decisione di esclusione possa volta per volta esser riempita con una valutazione discrezionale della maggioranza in merito alla ricorrenza della giusta causa stessa.

Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società l’onere di provare i fatti posti a fondamento della deliberazione impugnata in quanto la veste di convenuta che la società assume in sede processuale è meramente formale, ed equivale, dal punto di vista sostanziale, a quella di attrice, quale parte che insista per la risoluzione del rapporto sociale.

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I criteri per la determinazione della competenza tra il Collegio arbitrale e il Tribunale per la risoluzione di controversie societarie
Per quanto attiene l’arbitrabilità delle controversie societarie, il discrimen tra diritto disponibile e diritto indisponibile guarda alla protezione accordata dall’ordinamento mediante...

Per quanto attiene l'arbitrabilità delle controversie societarie, il discrimen tra diritto disponibile e diritto indisponibile guarda alla protezione accordata dall’ordinamento mediante la predisposizione di una norma dispositiva o imperativa: nel primo caso, prevale l’interesse del singolo ad affermare il suo diritto di autodeterminazione ex art. 2 Cost., potendo così derogare la norma dispositiva, posta a tutela di un interesse anche superindividuale, ma non indisponibile e, quindi, non prevalente; nel secondo caso, l’interesse del singolo soccombe dinanzi all’interesse di ordine pubblico, protetto dalla norma imperativa che rende indisponibile il diritto da essa tutelato. Alla luce di tale distinzione, per determinare l’arbitrabilità delle controversie insorte tra soci e società, occorre esaminare se gli interessi coinvolti riguardano i soci come singoli oppure si riferiscono unicamente alla società, tutelata dalla legge in quanto tale: nella prima ipotesi, la controversia è liberamente arbitrabile, sulla base del presupposto che ogni socio può disporre liberamente dei diritti oggetto della disputa, in quanto il ricorrente agisce uti singulus; nella seconda ipotesi, l’arbitrabilità è fermamente negata a causa dell’indisponibilità del diritto coinvolto. L’azione, in questo caso, è proposta dal socio uti socius, nell’interesse sociale che corrisponde non alla sommatoria, ma alla sintesi di tutti individuali connessi dal vincolo sociale identificabile nell’unicità dello scopo dal quale trae origine la compagine stessa.

Gli artt. 34, co. 1, e 35, co. 5, D.Lgs. n. 5/2003, affermano, in materia di validità di delibere assembleari, la competenza degli arbitri a pronunciare provvedimenti cautelari interlocutori di sospensione delle delibere aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nelle controversie tra i soci e la società. Ad ogni modo, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare (ad es., per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell’organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost. (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

In tema di sospensione dell’esecuzione delle delibere assunte dall’assemblea di una società consortile a responsabilità limitata trova applicazione il disposto, di cui all’art. 2479-ter, co. 4, c.c. e 2378, co. 3, c.c. che prevede, quale rimedio tipico destinato ad ottenere un provvedimento cautelare, che l’istanza di sospensione di una deliberazione assembleare deve essere necessariamente proposta “in corso di causa” o, quanto meno, contestualmente alla proposizione della domanda di merito con la quale si chiede di dichiarare la nullità o annullare la deliberazione assunta. In questa prospettiva, l’esistenza di un rimedio tipico, previsto dall’art. 2378, co. 3 c.c., esclude in radice l’esperibilità del rimedio dell’art. 700 c.p.c.

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Impugnazione della delibera per mancata convocazione del socio
L’art. 2378, co. 3, c.c. disciplina il procedimento cautelare diretto a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle delibere (o decisioni) ed...

L’art. 2378, co. 3, c.c. disciplina il procedimento cautelare diretto a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle delibere (o decisioni) ed è un procedimento a cognizione sommaria nel quale il giudice è tenuto a verificare la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, procedendo, con riferimento a tale ultimo profilo, a una comparazione tra il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall’esecuzione e quello che deriverebbe alla società dalla sospensione della delibera.

Il termine “esecuzione”, utilizzato dall’art. 2378, co. 3, c.c., non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Una diversa interpretazione – considerato che l’art. 35 d.lgs. 5/2003 attribuisce agli arbitri, ai quali secondo l’art. 34 è possibile devolvere solo le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, il potere di disporre la sospensione dell’efficacia della delibera – finirebbe infatti per restringere immotivatamente l’ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili. Ne consegue che pure le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva (quali sono ad esempio quelle di approvazione del bilancio, aventi mera efficacia dichiarativa), possono essere sospese ex art. 2378, co. 3, c.c.

L’omessa convocazione del socio, nelle s.r.l. che seguono il metodo assembleare, integra l’ipotesi di nullità dell’assoluta assenza di informazione prevista dall’art. 2479 ter, co. 3, c.c.

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non è sufficiente che, tra due controversie, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l’obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una delle controversie costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra, l’accertamento della quale debba avvenire con efficacia di cosa giudicata.

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È inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere l’inibizione ex tunc dell’efficacia di una decisione dei soci di s.r.l.
Gli effetti che possono essere assicurati ex art. 700 c.p.c. sono appunto gli effetti che la sentenza di merito produrrà...

Gli effetti che possono essere assicurati ex art. 700 c.p.c. sono appunto gli effetti che la sentenza di merito produrrà nel mondo materiale e giuridico; non può invece essere anticipato, semplicemente, il pronunciato giudiziale. Fuori dei casi speciali previsti dalla legge (ad esempio, l’accertamento cautelare di non contraffazione, previsto dal codice della proprietà intellettuale) non è ammissibile un provvedimento cautelare di mero accertamento.

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Il rappresentante comune dei comproprietari di una partecipazione di s.r.l.
Lo scopo della norma di cui all’art. 2468, co. 5, c.c. è quello di individuare un unico interlocutore con la...

Lo scopo della norma di cui all’art. 2468, co. 5, c.c. è quello di individuare un unico interlocutore con la società, al fine di agevolare i rapporti tra questa e i partecipanti alla comunione. La norma è chiara nel sancire la obbligatorietà dell’esercizio di tutti i diritti dei comproprietari, senza alcuna eccezione, per il tramite del rappresentante comune. Sicché, la chiara espressione omnicomprensiva e lo scopo di rendere più agevoli – dal punto di vista organizzativo – i rapporti tra la società e i comproprietari della partecipazione sociale inducono a ritenere che ogni diritto connesso alla titolarità della quota debba essere necessariamente esercitato per il tramite del rappresentante comune. Si tratta, dunque, di un caso di rappresentanza necessaria.

Dall’investitura del rappresentante comune derivano due distinti rapporti, l’uno interno, tra comproprietari e rappresentante comune, e l’altro esterno, tra rappresentante comune e società, con applicazione dei principi generali in tema di mandato. Ne deriva che la violazione, da parte del rappresentante comune, delle istruzioni impartitegli dai comproprietari sarà, da un lato, inopponibile alla società, ma, dall’altro, potrà essere fonte di responsabilità sulla base del rapporto di mandato.

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Sospensione cautelare dell’esecuzione della delibera assunta senza il rispetto del quorum richiesto dallo statuto
Ai fini della determinazione del quorum deliberativo, si deve tenere conto anche delle partecipazioni possedute dal socio votante che versi...

Ai fini della determinazione del quorum deliberativo, si deve tenere conto anche delle partecipazioni possedute dal socio votante che versi in conflitto di interessi qualora si consenta a quest’ultimo di esprimere il proprio voto. Invero, tale situazione deve essere fatta valere in assemblea, non potendo rilevare in un successivo giudizio qualora si sia permesso al socio di votare.

La corretta qualificazione giuridica del ricorso cautelare di sospensione dell’esecuzione della delibera proposto al giudice anziché al presidente del tribunale (e contestualmente all’ instaurazione del procedimento arbitrale in adempimento alla clausola compromissoria statutaria) è di ricorso cautelare ex art. 2378 c.c. e non come generico ricorso ex art. 700.

 

 

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Determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali
In base al combinato disposto degli artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c., la determinazione del...

In base al combinato disposto degli artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c., la determinazione del compenso degli amministratori di società per azioni è rimessa in primo luogo all’atto costitutivo e, solo ove esso non provveda, all’assemblea ordinaria. Resta di conseguenza escluso che l’assemblea possa accordare agli amministratori un compenso ulteriore rispetto a quello già previsto dallo statuto, senza una apposita modifica di questo.

La disciplina dettata in materia di compenso degli amministratori nella s.p.a. è applicabile anche alla s.r.l.

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Legittimazione attiva per l’impugnativa della delibera del CdA; differenza tra arbitrato rituale e irrituale
Ai sensi dell’art. 2388, co. 4, c.c., le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della...

Ai sensi dell’art. 2388, co. 4, c.c., le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione. Possono, altresì, essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. La norma, poi, rinvia agli artt. 2377 e 2378 c.c. in quanto compatibili. La suddetta disposizione, quindi, limita espressamente la legittimazione ad impugnare ai soli amministratori assenti o dissenzienti. Inoltre, l’espresso rinvio ai soli artt. 2377 e 2378 c.c. e non al successivo art. 2379 c.c. induce a ritenere che, dal punto di vista dell’invalidità, tutte le decisioni consiliari vadano assoggettate alla medesima disciplina e, in particolare, quella della annullabilità, ciò impedendo che le delibere suddette possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse. In ogni caso, si deve escludere che la società stessa possa impugnare la delibera emessa da uno dei propri organi.

In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità.

La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento. La differenza tra abitrato rituale e arbitrato irrituale va ravvisata nel fatto che, nel primo, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nel secondo esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l’impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l’arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l’arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest’ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all’art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

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Mancata legittimazione del socio a contraddire nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di società di capitali
Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di una società di capitali, unico soggetto legittimato a contraddire è la società...

Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di una società di capitali, unico soggetto legittimato a contraddire è la società alla quale la delibera è imputabile, mentre il socio, parte del contratto di società, vincolato agli effetti della delibera, è titolare di un interesse giuridicamente protetto a evitare che l’impugnativa sia accolta, ma non ha un’autonoma posizione di diritto soggettivo alla conservazione dei suoi effetti, sicché egli può limitarsi a resistere all’impugnativa chiedendone il rigetto mediante un intervento meramente adesivo rispetto alla posizione della società.

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Legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione di delibera di società di capitali
La domanda avente a oggetto l’impugnativa della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della società...

La domanda avente a oggetto l’impugnativa della delibera di una società di capitali può essere proposta nei confronti della società e non già nei confronti dei soci, i quali non sono titolari del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto. Il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all’azione d’impugnazione di una delibera assembleare, spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all’eventuale annullamento della deliberazione. Tant’è che l’intervento del socio per resistere all’impugnazione di delibera da altri proposta viene qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti.

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Sospensione della esecuzione della delibera di aumento di capitale ed abuso della maggioranza
Il termine “esecuzione” (utilizzato dall’art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di...

Il termine “esecuzione” (utilizzato dall’art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Da tale considerazione discende, per un verso che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione – cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle aventi mera efficacia dichiarativa – possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c., per altro verso che la materiale esecuzione delle delibere non osta alla pronuncia cautelare di sospensione volta a bloccarne gli effetti, soprattutto quando (come nel caso di specie) siano duraturi.

L’abuso della maggioranza può costituire motivo di invalidità della delibera quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto

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Irrilevanza dei motivi dei soci con riferimento ad approvazione di delibera assembleare
L’impugnazione proposta avverso delibera assembleare avente oggetto asseritamente illecito, potendo essere proposta da chiunque vi abbia interesse per espressa previsione...

L’impugnazione proposta avverso delibera assembleare avente oggetto asseritamente illecito, potendo essere proposta da chiunque vi abbia interesse per espressa previsione dell’art. 2479 ter c.c., può essere proposta anche da colui che non sia socio. La nullità prevista da tale norma è, tuttavia, correlata alla illiceità e impossibilità dell’oggetto stesso della delibera, non rilevando, invece, i motivi che hanno condotto i soci a deliberare in tal senso. (Nel caso di specie l'attore sosteneva che la delibera di aumento di capitale avesse come fine ultimo quello di consentire, nel contesto di un appalto pubblico, l’ingresso nella società appaltatrice a soggetto riconducibile al committente, ciò in aperta violazione della normativa applicabile a tale specifica materia.)

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