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Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale: continuità aziendale e responsabilità degli amministratori
La responsabilità degli amministratori che proseguono l’attività d’impresa dopo la perdita integrale del capitale sociale non è esclusa dall’invocazione della...

La responsabilità degli amministratori che proseguono l’attività d’impresa dopo la perdita integrale del capitale sociale non è esclusa dall’invocazione della continuità aziendale come valore in sé, né dalla circostanza che la scelta di proseguire, pur rischiosa, sia stata informata e non azzardata ex ante, perché una simile tesi condurrebbe a un’interpretazione abrogativa delle disposizioni che pongono obblighi a carico della società e degli amministratori in caso di perdita del capitale sociale.

La continuità aziendale è un postulato di bilancio, desumibile dall’art. 2423 bis c.c., che esprime la permanenza in prospettiva di un equilibrio economico e finanziario tale da consentire all’impresa di soddisfare gli impegni assunti verso i terzi; secondo il principio contabile OIC 11 essa consiste nella capacità dell’impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Essa non può essere ridotta al mero valore del fatturato o all’esigenza di conservare i posti di lavoro, perché presuppone molteplici indici positivi (capacità di ottenere credito, budget economici e finanziari con risultati positivi, puntualità nel pagamento dei debiti, assenza di contenziosi ad elevato rischio e di indicatori finanziari e gestionali negativi) e richiede una specifica e articolata analisi previsionale da parte degli amministratori.

Quando il capitale [di s.r.l.] si riduce al di sotto del minimo legale, l’art. 2482 ter c.c. impone all’assemblea di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo, salva la trasformazione della società; in mancanza ricorre la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 4, c.c., che gli amministratori devono accertare e iscrivere senza indugio nel registro delle imprese, rispondendo personalmente e solidalmente ai sensi dell’art. 2485 c.c. in caso di ritardo od omissione. La mera deliberazione di aumento non rimuove la causa di scioglimento finché il capitale non sia sottoscritto almeno nella misura minima di legge, anche ove si ritenga non necessaria la sottoscrizione contestuale in assemblea.

Secondo il principio contabile OIC 28 le perdite possono essere coperte con versamenti in conto capitale già eseguiti dai soci, con versamenti a fondo perduto effettuati appositamente o con la rinuncia ai crediti verso la società. Tali apporti, computati fra le riserve del patrimonio, devono essere specificamente destinati a ripianare il deficit e non devono generare alcun obbligo di restituzione, sicché restano indisponibili fino allo scioglimento e sono rimborsabili solo nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione; gli altri versamenti dei soci costituiscono apporti a titolo di credito, riconducibili all’art. 2467 c.c.

La natura dei versamenti dei soci dipende dalla comune intenzione delle parti, desunta in via principale dal modo in cui il rapporto è stato attuato, dalle finalità pratiche perseguite e dagli interessi sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione ricevuta in bilancio; la volontà di destinare il versamento al capitale deve risultare in modo chiaro e inequivoco e la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili è insufficiente. Escludono la destinazione dei versamenti al ripianamento delle perdite l’assenza di causale, l’impiego delle somme per il pagamento diretto di dipendenti o creditori sociali, l’iscrizione del credito verso soci nell’attivo circolante e la domanda dei soci di ammissione al passivo per l’intero importo versato.

La cessazione dalla carica dell’amministratore che abbia ritualmente presentato le proprie dimissioni è opponibile al fallimento anche se non iscritta nel registro delle imprese. Ne consegue che, nell’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore, la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. opera nei confronti dell’amministratore dimissionario fino alla cessazione dalla carica, dalla quale decorre il termine quinquennale.

La continuazione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale minimo è di per sé illegittima e fonte di danno risarcibile, salva la prova contraria a carico degli amministratori; il criterio della differenza dei netti patrimoniali, elaborato dalla giurisprudenza prima della sua positivizzazione nel terzo comma dell’art. 2486 c.c., si applica anche ai giudizi in corso. Anche a considerarlo un criterio equitativo sussidiario, il giudice può avvalersene quando l’incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto al fallimento impediscono una ricostruzione analitica del danno.

Chi agisce ai sensi dell’art. 2486 c.c. contro gli amministratori che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, abbiano compiuto attività gestoria non meramente conservativa deve allegare e provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, senza dover dimostrare che tali atti esprimano la normale attività d’impresa; spetta agli amministratori dimostrare che essi non comportano un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque necessari.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. compendia l’azione sociale, di natura contrattuale, e l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., di natura extracontrattuale, che restano cumulabili ma conservano titoli e presupposti distinti. I fatti posti a fondamento della domanda identificano l’azione in concreto esercitata e la relativa disciplina della prova e della prescrizione, sempre quinquennale; se la domanda si fonda su circostanze idonee ad attivare l’azione sociale, la prescrizione decorre dalla data del fatto dannoso, con la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c.

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore verso la società presuppone l’accettazione della nomina, che non richiede formalità e può risultare anche tacitamente da atti incompatibili con la volontà di rifiutare l’incarico, quali la partecipazione alle assemblee e la sottoscrizione dei bilanci e delle note integrative.

Grava sugli amministratori che la invocano la prova dell’esistenza di deleghe. In presenza di deleghe, gli amministratori deleganti devono comunque controllare l’attività dei delegati nell’ambito del dovere di agire informati e impedire o attenuare le conseguenze degli atti pregiudizievoli (artt. 2381, comma 6, e 2392, comma 2, c.c.); in assenza di deleghe, tutti gli amministratori rispondono solidalmente per gli atti e le omissioni dell’organo, salva l’esenzione degli amministratori dissenzienti immuni da colpa.

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Contributo dell’ente pubblico socio di società consortile: titolo sospeso e revocato nel giudizio di rinvio
Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione per l’errata individuazione del termine di prescrizione, il giudice deve esaminare, in applicazione...

Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione per l’errata individuazione del termine di prescrizione, il giudice deve esaminare, in applicazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c., prima l’esistenza del diritto azionato e soltanto dopo la sua eventuale prescrizione; accertata l’insussistenza del diritto, l’eccezione di prescrizione resta assorbita. Non sussiste il diritto della società consortile a ottenere dall’ente pubblico socio l’erogazione del contributo deliberato, quando la delibera che lo ha concesso sia stata sospesa per l’inadempimento della società agli obblighi informativi, così perdendo efficacia, e la società sia stata poi dichiarata decaduta da tutti i finanziamenti, erogati e non erogati, per il loro utilizzo non corretto [nella specie, il contributo era vincolato alla realizzazione di un’infrastruttura pubblica che la società, posta in liquidazione, non era più in condizione di realizzare].

Il giudice ordinario, nel valutare la pretesa della società consortile all’erogazione di un contributo pubblico, non può sindacare la validità e l’efficacia degli atti amministrativi di sospensione e decadenza né l’accertamento dei presupposti per l’erogazione, perché tale esame esorbita dalla sua giurisdizione e, nel giudizio di rinvio, dalle questioni devolute.

È inammissibile, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., l’intervento adesivo dipendente spiegato per la prima volta nel giudizio di rinvio, e le spese vanno poste a carico dell’interveniente che, dopo aver dichiarato di rinunciare all’intervento, abbia continuato a svolgere attività difensiva.

All’esito del giudizio di rinvio le spese dell’intero processo vanno regolate secondo il principio di causalità, tenendo conto soltanto dell’esito finale della lite e non di quello dei singoli gradi, ma vanno liquidate con riferimento a ciascun grado secondo i parametri vigenti all’epoca della relativa decisione.

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Responsabilità dell’amministratore verso il fallimento, consulenza contabile e svalutazione dei crediti infragruppo
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l.fall., la consulenza tecnica d’ufficio contabile che, applicando i principi contabili,...

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l.fall., la consulenza tecnica d’ufficio contabile che, applicando i principi contabili, rettifichi i bilanci della società fallita costituisce valido fondamento della decisione quando le contestazioni dell’amministratore convenuto si risolvano in mere allegazioni prive di riscontro documentale. In particolare, è corretta la svalutazione, secondo il principio di competenza, del credito verso una società collegata all’amministratore per versamenti privi di documentazione giustificativa, e la capitalizzazione di costi di ricerca, pubblicità, software e sviluppo richiede la prova dei presupposti previsti dai principi contabili; l’onere di produrre i contratti e le fatture che giustificherebbero tali poste grava sull’amministratore, che poteva chiederne l’esibizione, mentre il curatore, quale pubblico ufficiale, attesta il loro mancato reperimento nella contabilità.

Nel giudizio di responsabilità contro l’amministratore della società fallita fanno stato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti nel giudizio revocatorio, sulle condotte che hanno determinato il dissesto [nella specie, finanziamenti a società collegate, prelievo di compensi superiori a quelli deliberati, acquisti antieconomici da società riferibili all’amministratore e prosecuzione dei costi dopo l’affitto dei rami d’azienda].

Le scelte imprenditoriali dell’amministratore non sono sindacabili nel merito, ma il giudice può valutare l’omissione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive che la scelta richiedeva; non sono coperte dalla business judgement rule operazioni prive di adeguata giustificazione economica, finanziamenti infragruppo non documentati, prelievi eccedenti il compenso deliberato e operazioni gestionali che aggravino il dissesto.

Il giudice istruttore, nell’esercizio dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c., può stabilire non solo i termini ma anche le modalità di deposito delle osservazioni dei consulenti di parte alla consulenza tecnica d’ufficio, prescrivendone il deposito telematico per assicurarne la conoscibilità da parte di tutte le parti, conformemente all’art. 90, comma 3, disp. att. c.p.c.; l’onere del deposito grava sulla parte, che vi provvede a mezzo del difensore.

La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia di giudicato né di vincolo nel giudizio civile di risarcimento e non inverte l’onere della prova, ma costituisce un elemento di prova di cui il giudice civile può tenere conto nella valutazione complessiva delle risultanze.

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Finanziamenti alle controllate insolventi: responsabilità di amministratori e sindaci oltre la business judgement rule
Non sono censurabili, perché valutate ex ante attuano una strategia imprenditoriale unitaria non irrazionale, le fideiussioni rilasciate e i finanziamenti...

Non sono censurabili, perché valutate ex ante attuano una strategia imprenditoriale unitaria non irrazionale, le fideiussioni rilasciate e i finanziamenti erogati dalla controllante a favore delle controllate quando queste erano ancora in bonis, per consentire loro l’accesso al credito necessario all’attività. Integra invece responsabilità degli amministratori la prosecuzione di finanziamenti infruttiferi in favore delle controllate dopo che queste siano divenute insolventi, e ancor più dopo l’insolvenza della stessa controllante, perché la scelta ha come unico effetto possibile l’ulteriore impoverimento della società e non è giustificata da alcun vantaggio di gruppo; l’insolvenza delle controllate è circostanza che gli amministratori sono tenuti a conoscere e che si presume conosciuta in ragione del rapporto di controllo.

L’asserita predisposizione di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. non giustifica i finanziamenti alle controllate insolventi, perché il piano rende legittimi soltanto gli atti e i pagamenti funzionali al riequilibrio finanziario dell’impresa in crisi; la circostanza conferma anzi la consapevolezza dell’insolvenza da parte degli amministratori.

Ai fini della collocazione temporale dell’insolvenza di un’impresa edile, i cui ricavi si realizzano generalmente al termine dell’intervento edificatorio, assume rilievo preminente la capacità di accedere agevolmente al credito nel corso del ciclo produttivo, e non il solo esame dei dati di bilancio o il mancato conseguimento di utili.

I sindaci rispondono dell’omessa vigilanza anche senza specifici comportamenti contrari al loro dovere, quando non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità; il nesso causale con il danno sussiste, secondo un giudizio di probabilità e con ragionamento controfattuale, se l’attivazione dei poteri sindacali (richiesta di informazioni o ispezioni, segnalazione all’assemblea, impugnazione delle delibere, ricorsi al tribunale e denuncia ex art. 2409 c.c.) avrebbe ragionevolmente evitato l’illecito. Non vale a escludere tale responsabilità il richiamo all’insindacabilità delle scelte di gestione, quando i finanziamenti siano stati erogati da una società insolvente a controllate insolventi [nella specie, finanziamenti di importo limitato proseguiti per inerzia].

La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. finché gli amministratori sono in carica non si applica ai sindaci, trattandosi di norma eccezionale, sicché l’azione nei loro confronti è prescritta per le condotte anteriori al quinquennio precedente il primo atto interruttivo.

Il procuratore antistatario in cui favore siano state distratte le spese non assume la qualità di parte nel giudizio di impugnazione, salvo che si controverta sulla distrazione, sicché la sua mancata citazione in appello non determina il passaggio in giudicato del capo sulle spese.

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Omessi adempimenti fiscali dell’amministratore di s.r.l. e danno diretto del socio da accertamento tributario
L’amministratore di s.r.l. che [ometta di presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA della società] risponde ai sensi...

L’amministratore di s.r.l. che [ometta di presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA della società] risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. verso il socio del danno costituito dalle imposte, sanzioni e interessi accertati a carico di quest’ultimo in base alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili propria delle società a ristretta base partecipativa, perché tale accertamento deriva a cascata dalla condotta omissiva dell’amministratore. Non può imputarsi al socio, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., di non aver impugnato l’avviso di accertamento, perché il giudizio tributario è oneroso e di esito incerto e grava sul socio l’onere, particolarmente arduo, di dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti.

La cancellazione della società dal registro delle imprese in pendenza del giudizio di responsabilità promosso nei confronti dell’amministratore non estingue il credito risarcitorio, che si trasferisce ai soci, salvo che la società abbia inequivocamente manifestato la volontà di rimetterlo. Non integra rinuncia al credito la richiesta di cancellazione presentata, senza attendere l’esito del giudizio, dal liquidatore che sia [lo stesso amministratore convenuto in responsabilità].

La violazione dei doveri dell’amministratore è presupposto necessario ma non sufficiente della responsabilità risarcitoria verso la società, perché occorre provare anche il depauperamento del patrimonio sociale e il nesso causale con la condotta. Qualora, dopo la cancellazione della società, il debito tributario derivante dall’omessa dichiarazione gravi sui soci soltanto nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione o ricevuto nei due periodi d’imposta anteriori alla liquidazione, il danno non è provato in assenza di allegazione e prova di tali riscossioni.

È inammissibile il giuramento decisorio quando i fatti dedotti, anche se ammessi, non conducono automaticamente all’accoglimento della domanda ma richiedono una valutazione del giudice, come avviene per le condotte dell’amministratore da qualificare ai fini della responsabilità ex art. 2476 c.c.; l’ordinanza ammissiva può essere revocata anche dopo l’udienza fissata per la prestazione, indipendentemente dal contegno processuale delle parti.

La condotta gravemente negligente del socio che per anni si sia disinteressato dell’andamento della società, senza allarmarsi per la mancata convocazione delle assemblee annuali di approvazione dei bilanci e accontentandosi di generiche rassicurazioni del socio amministratore, può giustificare, unitamente al parziale accoglimento della domanda, la compensazione integrale delle spese di lite.

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Danno indiretto del socio di s.r.l. per diminuzione di valore della quota ceduta
La diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisce danno diretto del socio risarcibile ai sensi dell’art. 2476, comma...

La diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisce danno diretto del socio risarcibile ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., perché la quota è un bene distinto dal patrimonio sociale e il suo valore reale si calcola in base al patrimonio netto della società, sicché la sua riduzione è soltanto una conseguenza indiretta ed eventuale del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla condotta dell’amministratore. Il principio vale anche quando [il socio abbia ceduto la quota prima di proporre la domanda e lamenti come danno il minor prezzo ricavato dalla cessione], perché il pregiudizio resta individuato nel solo minor valore della quota ceduta; del pari, la mancata percezione degli utili non costituisce danno diretto, perché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino alla delibera di distribuzione.

Non sussiste un danno risarcibile del socio per le imposte versate a seguito dell’adesione al processo verbale di constatazione che ha accertato a suo carico un maggior reddito derivante da [costi per sponsorizzazioni non inerenti sostenuti dalla società per iniziativa dell’amministratore], quando le stesse condotte abbiano comportato in favore del socio l’acquisizione di un maggior reddito superiore all’importo delle imposte versate.

La condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone che l’appello sia stato proposto con dolo o colpa grave e che il giudizio abbia arrecato alla controparte conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali.

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Società cancellata con immobili non liquidati: i soci succedono nei debiti nei limiti del valore dei beni
Con la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese gli immobili non liquidati si trasferiscono ai soci, che...

Con la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese gli immobili non liquidati si trasferiscono ai soci, che succedono nei debiti sociali nei limiti del valore dei beni loro attribuiti, anche se non abbiano percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione. L’art. 2495 c.c. non distingue tra il socio che abbia ricevuto denaro e quello divenuto proprietario di beni o altre utilità economicamente valutabili, e ogni diversa lettura sarebbe illogica, perché gli immobili o sarebbero vacanti e acquisiti dallo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c., restando aggredibili dal creditore ipotecario, o sarebbero dei soci ma sottratti ai creditori sociali; il creditore può quindi far valere il credito verso i soci fino alla concorrenza del valore degli immobili.

Il cessionario del credito controverso può intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c., e la titolarità del credito ceduto non contestata in primo grado si considera pacifica. La controversia devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa va decisa in composizione collegiale, e la sentenza pronunciata dal giudice monocratico è nulla; non trattandosi di un caso di rimessione al primo giudice, la corte d’appello decide nel merito e regola le spese dell’intero giudizio secondo l’esito complessivo della lite.

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Deliberazioni del consiglio di amministrazione della s.r.l.: impugnazione ex art. 2388 c.c. e risarcimento precluso dalla decadenza
L’art. 2479-ter c.c. disciplina esclusivamente l’invalidità delle decisioni dei soci della s.r.l. e non si applica alle deliberazioni del consiglio...

L’art. 2479-ter c.c. disciplina esclusivamente l’invalidità delle decisioni dei soci della s.r.l. e non si applica alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, distinte per finalità, oggetto e soggetti anche quando gli amministratori siano soci. Contro le deliberazioni consiliari lesive dei suoi diritti il socio può sempre accedere alla tutela demolitoria dell’art. 2388 c.c., che l’art. 2475-ter, secondo comma, c.c. richiama per il solo conflitto di interessi ma che esprime un principio generale applicabile anche alle s.r.l. nel rimedio e nella sua disciplina; l’art. 2388 c.c. non distingue tra nullità e annullabilità, riconduce ogni vizio alla contrarietà alla legge o allo statuto e assoggetta l’impugnazione al termine di decadenza di novanta giorni.

La mancata tempestiva impugnazione preclude ogni scrutinio sulla legittimità della deliberazione, e quindi anche il risarcimento del danno fondato sulla sua invalidità, perché non può essere accertato il fatto contra ius che ne sarebbe l’antecedente causale; la domanda va comunque respinta quando il lucro cessante allegato consista nei compensi riconosciuti da un patto parasociale agli amministratori e il socio non ricoprisse tale carica. È domanda nuova l’aggiunta, nella prima memoria dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., di un danno emergente da perdita del valore della partecipazione, e la liquidazione equitativa non supplisce al mancato assolvimento dell’onere della prova; il rigetto per decadenza non è una decisione di natura processuale che giustifichi la compensazione delle spese.

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Risoluzione della permuta e azioni perite per fusione: restituzione del valore e danno da inadempimento dell’obbligo restitutorio
La risoluzione del contratto di permuta ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 1458 c.c. e fa sorgere un obbligo di...

La risoluzione del contratto di permuta ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 1458 c.c. e fa sorgere un obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite, riconducibile all’indebito oggettivo, autonomo rispetto al risarcimento del danno da inadempimento già liquidato; quando la cosa da restituire, come le azioni ricevute in permuta, sia perita per la fusione per incorporazione della società emittente, l’accipiens deve corrisponderne il valore. L’accipiens è in mala fede almeno dalla notificazione della domanda di risoluzione, e se ha fatto perire il bene dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirlo risponde anche del danno da inadempimento di tale obbligo, distinto da quello che ha causato la risoluzione.

Questo danno non coincide con l’equivalente monetario del bene, ma è pari alla differenza tra il suo valore al momento in cui è perito, stimato dal consulente tecnico, e quanto già dovuto a titolo di restituzione, e può anche mancare se la differenza è negativa. La prescrizione dell’azione decorre dal verificarsi dell’evento lesivo nel suo complesso, come la sentenza d’appello che ha ordinato la restituzione o la successiva fusione che l’ha resa impossibile; gli amministratori che vi hanno concorso sono condannati in solido al pagamento per il caso in cui le società restino inadempienti.

Il danno per la mancata riconsegna del compendio immobiliare permutato spetta al solo proprietario privato della disponibilità del bene, e non alla parte che ne abbia sempre conservato il possesso materiale pur avendone perso il titolo; né la mancata restituzione delle azioni può giustificarsi come eccezione di inadempimento quando chi doveva restituirle si sia posto volontariamente nell’impossibilità definitiva di adempiere.

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Revisore legale e prelievi ingiustificati degli amministratori: responsabilità solidale e polizza per l’intero
Il revisore legale deve verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la coerenza e congruità...

Il revisore legale deve verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la coerenza e congruità di tutte le voci del bilancio, senza limitarsi a un controllo formale, e risponde in solido con gli amministratori ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2010. A fronte di ripetuti prelievi di cassa a favore dei soci amministratori, non deliberati dall’organo amministrativo e privi di giustificazione gestoria, il revisore non può limitarsi a verificarne l’appostazione contabile ma deve segnalarne l’anomalia; il nesso causale sussiste perché una diligente segnalazione avrebbe con ogni probabilità fatto emergere la crisi e consentito reazioni tempestive, anche cautelari, dei creditori e il recupero delle somme, mentre il bilancio confortato dal revisore le ha impedite.

Il danno è pari alle somme uscite dalla cassa, perché la conservazione del patrimonio riguarda anche la natura delle voci dell’attivo e non è indifferente sostituire liquidità con crediti verso soci non di immediata riscossione; la responsabilità solidale consente di agire per l’intero contro il revisore senza beneficio di escussione degli amministratori, e la graduazione degli apporti rileva solo nei rapporti interni, con la presunzione di pari colpa dell’art. 2055, terzo comma, c.c. Le schede contabili che attestano giroconti per compensazione o per chiusura, formate dagli stessi amministratori, non provano la restituzione dei prelievi, e spetta agli amministratori dimostrare che le somme siano state impiegate per costi o debiti della società.

L’eccezione di inoperatività della polizza di responsabilità civile è una mera difesa, rilevabile d’ufficio anche in appello salvo il giudicato interno. È nulla, perché snatura la causa dell’assicurazione della responsabilità civile come assicurazione del patrimonio, la clausola che limiti la garanzia alla sola quota interna di responsabilità dell’assicurato responsabile in solido: l’assicuratore copre l’intera obbligazione verso il danneggiato, spese comprese, salva la surroga nel regresso verso i corresponsabili ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c.

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Assemblea degli obbligazionisti: conflitto di interessi, differimento del prestito funzionale al piano e annullabilità esclusa
L’interesse a impugnare la delibera dell’assemblea degli obbligazionisti non viene meno per la sua sostituzione con una delibera successiva, quando...

L’interesse a impugnare la delibera dell’assemblea degli obbligazionisti non viene meno per la sua sostituzione con una delibera successiva, quando questa sia stata sospesa per nullità derivante dall’omessa convocazione dell’impugnante. L’art. 2379-ter, terzo comma, c.c., che preclude l’invalidità dopo l’esecuzione, riguarda soltanto la deliberazione di emissione delle obbligazioni, di competenza dell’organo amministrativo, e non la delibera assembleare di modifica delle condizioni del prestito ai sensi dell’art. 2415 c.c.

La delibera adottata con il voto determinante di obbligazionisti in conflitto di interessi o con abuso della maggioranza è annullabile e non nulla, non rientrando tra le ipotesi dell’art. 2379 c.c., sicché il giudice non può rilevare d’ufficio l’abuso non dedotto dall’attore. Alla luce dei principi desumibili dagli artt. 2373, 2475-ter e 2479-ter c.c., il conflitto rileva solo se il voto sia stato determinante e la delibera possa arrecare un danno, anche potenziale, all’interesse del gruppo.

Il potere deliberativo dell’assemblea degli obbligazionisti è funzionale all’interesse comune del gruppo, preminente sulla posizione del singolo, che consiste nel miglior soddisfacimento possibile alla luce delle condizioni economico-finanziarie dell’emittente e non nel puntuale rispetto delle condizioni originarie. Va quindi esclusa l’annullabilità della delibera che differisca il rimborso del prestito in funzione della modifica di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, la cui mancata attuazione esporrebbe la società alla risoluzione dell’accordo e alla liquidazione giudiziale, quando il patrimonio residuo dopo il piano sia sufficiente al rimborso; non basta l’allegazione dell’interesse individuale dell’obbligazionista alla restituzione immediata.

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Azione del curatore: ampliamento tardivo della causa petendi e costi leciti durante la liquidazione della s.r.l.
Nell’azione di responsabilità del curatore contro amministratori e liquidatori di s.r.l., l’allegazione per la prima volta in comparsa conclusionale di...

Nell’azione di responsabilità del curatore contro amministratori e liquidatori di s.r.l., l’allegazione per la prima volta in comparsa conclusionale di una condotta illecita diversa, anche sotto il profilo temporale, da quella posta a fondamento della domanda, come la mancata appostazione nel fondo rischi e oneri di un debito contributivo risultante da una cartella già notificata, integra un tardivo ampliamento della causa petendi, precluso dall’art. 183 c.p.c., e resta estranea al thema decidendum. La mera produzione del bilancio non equivale all’allegazione dei fatti che vi si possono rinvenire; la parte totalmente vittoriosa, priva di interesse all’appello incidentale, può riproporre l’eccezione di tardività respinta in primo grado ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Non integra indebita prosecuzione dell’attività la condotta del liquidatore, che abbia tempestivamente chiesto il fallimento, di sostenere i costi necessari a portare a compimento le commesse già assunte, come l’acquisto di materie prime, così da evitare l’aumento del passivo, né quella di sostenere i costi connessi all’esistenza stessa della società e dell’opificio, coerenti con la liquidazione, come quelli per personale, smaltimento dei rifiuti, spese legali e notarili, sicurezza, contabilità, manutenzione e interessi bancari. La sola infondatezza dell’appello non integra colpa grave ai fini dell’art. 96 c.p.c.

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