Il recesso dalla s.r.l. fa sorgere un diritto di credito del socio al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, da liquidare secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c., mediante acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo, utilizzo di riserve disponibili o riduzione del capitale.
Finché perdura tra il socio e la società la contestazione sulla validità ed efficacia del recesso, non è ammissibile il ricorso per la nomina dell’esperto chiamato a determinare il valore della quota, che presuppone la certezza giuridica del recesso e della sua data, come quando penda il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che abbia riconosciuto la legittimità del recesso. Il contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione giustifica tuttavia la compensazione delle spese, con parziale accoglimento del reclamo sul punto.
Nei procedimenti in camera di consiglio con più parti, la comunicazione del decreto a cura della cancelleria, anche se qualificata come notificazione ai sensi del d.l. n. 179/2012, non fa decorrere il termine di dieci giorni per il reclamo previsto dall’art. 739 c.p.c., che richiede la notificazione a istanza di parte, restando applicabile il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.
Il provvedimento con cui il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 20, secondo comma, c.c., ordina la convocazione dell’assemblea di un’associazione a fronte dell’inerzia degli amministratori ne sancisce l’obbligatorietà, ma non dispensa dall’osservanza delle norme statutarie e di legge sulla convocazione. Se lo statuto nulla prevede e rinvia al codice civile, la convocazione spetta al consiglio direttivo quale organo amministrativo collegiale e non al solo presidente dell’associazione, sicché sono invalide le assemblee convocate con e-mail della sola presidente per il rinnovo del consiglio e le relative delibere.
Il provvedimento emesso in volontaria giurisdizione va contestato con il reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c., e i suoi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di impugnazione delle delibere, né in questo giudizio, limitato ai vizi formali delle delibere, rilevano le condotte con cui singoli associati abbiano sviato l’evento principale dell’associazione, da far valere con altre azioni. L’inerzia degli appellanti, membri del consiglio direttivo che non avevano convocato l’assemblea, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Non è mera lettera d’intenti o puntuazione, ma preliminare di preliminare vincolante, l’accordo con cui i due soci paritari di una s.r.l. familiare fissino la cessione della quota di uno all’altro, con un prezzo in parte determinato e in parte determinabile in base alla quota di utile dell’esercizio, disciplinino le prestazioni accessorie e si obblighino a stipulare entro un termine il preliminare notarile, specie quando le trattative siano in stato avanzato da anni. Il preliminare di preliminare è valido e non nullo per difetto di causa quando sia configurabile un interesse meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile l’area del regolamento coperta dal primo vincolo.
Il suo inadempimento non legittima l’esecuzione in forma specifica né il risarcimento dell’interesse positivo, ma soltanto il risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di proseguire secondo buona fede la trattativa, responsabilità assimilabile a quella precontrattuale e limitata all’interesse negativo.
L’interesse negativo comprende le spese inutilmente sostenute nelle trattative e la perdita di altre occasioni contrattuali, che vanno però allegate e provate: la liquidazione equitativa presuppone la certezza del pregiudizio e l’impossibilità o la rilevante difficoltà di quantificarlo, e non può supplire alla mancata allegazione delle occasioni perdute. Sono invece risarcibili i compensi del consulente commerciale e del legale per l’assistenza nella trattativa, provati dalle relative parcelle non specificamente contestate nel loro importo.
La deliberazione assembleare negativa, con cui la proposta non è approvata, non è impugnabile e non è ammissibile una pronuncia costitutiva che dichiari approvata la delibera in sostituzione dell’assemblea, neppure privando di effetto il voto contrario asseritamente abusivo; resta tuttavia esperibile un’azione di mero accertamento dell’abuso del diritto di voto, strumentale alla domanda risarcitoria, perché la condotta del socio che con il proprio voto impedisca la deliberazione può dar luogo a responsabilità civile. Ne consegue che non rileva la decadenza dall’impugnazione ai sensi dell’art. 2377 c.c., né la sopravvenuta approvazione della delibera determina la cessazione della materia del contendere quando occorra provvedere sulla domanda di risarcimento.
L’abuso del voto richiede l’accertamento in concreto e in positivo della lesione dell’equilibrio tra gli interessi sociali e di un intento ritorsivo o strumentale del socio, e va escluso quando il reiterato voto contrario all’approvazione del bilancio da parte del socio paritario sia sorretto da rilievi fondati, come l’insufficienza del fondo svalutazione crediti e i mancati accantonamenti per un contenzioso fiscale, e si inserisca in un contrasto insanabile tra i due gruppi familiari, dato obiettivo non imputabile in via esclusiva all’uno o all’altro. Il socio non ha un dovere di coerenza con il progetto di bilancio approvato dai propri esponenti nel consiglio di amministrazione, e l’art. 2373 c.c. non può essere invocato, neppure in via analogica, per il danno lamentato dal socio in proprio che non passi attraverso un danno della società.
Quando siano riuniti l’appello immediato contro la sentenza non definitiva sulle questioni pregiudiziali di merito e l’appello contro la sentenza definitiva, il principio della ragione più liquida non consente di assorbire l’esame di uno dei due gravami, perché occorre accertarne l’esito anche ai fini delle spese e del raddoppio del contributo unificato. Il giudice d’appello non può enucleare d’ufficio i motivi da un’esposizione che si limiti a lamentare genericamente l’errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Nell’azione promossa dal fallimento del creditore di una società contro gli amministratori di questa, ai sensi degli artt. 2394 o 2395 c.c., per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento del credito del fallito, la domanda va rigettata quando il curatore non provi l’esistenza, l’entità e l’esigibilità del credito, l’incapacità della società debitrice di soddisfarlo e il nesso causale tra il mancato pagamento e il fallimento dell’impresa creditrice; a fronte dell’eccezione di inadempimento della committente per vizi e ritardi, incombe sull’appaltatore la prova dell’esatto adempimento e dell’effettiva entità delle opere eseguite, non fornibile con fatture, riepiloghi e scritture contabili provenienti dal medesimo soggetto che intende avvalersene, mentre la proroga del termine di consegna di un appalto stipulato per iscritto va provata per iscritto ai sensi dell’art. 2722 c.c., ed è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. l’allegazione, per la prima volta in appello, di fatti che escluderebbero l’imputabilità del ritardo all’appaltatore. Il nesso causale manca anche quando il mancato pagamento dipenda dalla contestazione del credito da parte della committente, e non dalle perdite di un esercizio poi quasi integralmente recuperate.
La mala gestio degli amministratori consistente nella vendita di beni sociali a prezzi inferiori a quelli di mercato richiede che l’attore fornisca prova documentale del maggior valore, ad esempio mediante le quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle entrate, compravendite comparabili o offerte di acquisto a prezzo superiore, e non può essere desunta dalla mera contestazione della stima del perito della società; l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato senza specificità non può supplire all’onere probatorio.
Gli eredi del socio non entrano a far parte della società, ma sono titolari del solo diritto alla liquidazione della quota del defunto, obbligazione quest'ultima facente capo alla società ed in quanto tale da porre a carico anche del socio subentrato a norma dell'art. 2269 c.c. Tuttavia occorre considerare che nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.
Ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., l'amministratore è responsabile, costituendo grave irregolarità nella gestione societaria, di aver omesso le necessarie cautele, verifiche e controlli circa l'attività effettivamente svolta da un professionista incaricato, circa il rispetto della diligenza qualificata dello stesso, circa la congruità del compenso professionale pagato.
Costituisce grave irregolarità amministrativa l'adozione della deliberazione di determinazione dell'amministratore unico con il solo voto di quest'ultimo nella sua contestuale qualità di socio, rilevante ai fini del disposto di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c., ove il compenso sia fissato in maniera irragionevole (valutato in base al fatturato e alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa), ove detto compenso non si possa concretamente rapportare all'impegno profuso per la gestione della società. Infatti, l'aver percepito quale amministratore della s.r.l. un compenso sproporzionato ed irragionevole, ove rapportato al fatturato ed alla dimensione economia dell'impresa, per contro non giustificato da un particolare impegno per la gestione della società o da rilevanti e comprovati risultati di esercizio, costituisce condotta distrattiva del patrimonio.
L’eccezione di arbitrato, rituale o irrituale, sollevata dinanzi al giudice ordinario attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, poiché l’effetto della clausola compromissoria consiste nella rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria. La decisione del giudice sull’eccezione di compromesso costituisce pertanto pronuncia su una questione preliminare di merito, concernente la validità o l’interpretazione della clausola compromissoria, ed è suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata.
La successiva pronuncia degli arbitri irrituali che dichiari la nullità della clausola compromissoria non è idonea a rimuovere il giudicato formatosi sulla precedente statuizione del giudice ordinario circa la validità della clausola, né può essere qualificata come manifestazione della volontà dei soci, non disponendo gli arbitri di un potere rappresentativo sul contratto sociale eccedente la controversia loro deferita.
La norma di cui all’art. 2473 c.c., prevedendo espressamente che, in caso di disaccordo, la determinazione del valore della quota sia affidata a un esperto nominato dal Tribunale, esclude che il giudice possa esercitare ulteriori prerogative decisionali oltre a quelle espressamente contemplate dalla medesima disposizione, vale a dire la nomina dell’esperto e la liquidazione del relativo compenso.
Considerato che, ai sensi dell’art. 2473 c.c., "i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale", il diritto di credito sorto in capo al socio receduto nei confronti della società deve essere iscritto nel bilancio di liquidazione.
In caso di recesso del socio la determinazione del valore della quota deve avvenire all'esito della definizione di una fase sostanzialmente negoziale, se del caso censurabile ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 1349 c.c. Il valore di liquidazione della quota di partecipazione deve essere determinato tenendo in considerazione il valore di mercato della stessa, da intendersi il valore reale del patrimonio sociale al momento del recesso.
Il silenzio serbato dal liquidatore con riguardo alla richiesta di liquidazione della quota dei soci esercitanti il diritto di recesso non può essere considerato alla stregua di un sostanziale rifiuto qualora sia necessario concedere all’organo amministrativo in carica, ossia al liquidatore, il tempo necessario per procedere alle attività propedeutiche alla valorizzazione della società, nonché alla redazione del bilancio di liquidazione.
Nel caso in cui il liquidatore, completato il bilancio di liquidazione, non abbia, nelle more, indicato il valore di liquidazione della quota dei soci che hanno esercitato il recesso, silenzio dell’organo può costituire espressione di disaccordo sul valore e imporne la determinazione tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.
Qualora le condizioni di cui all’art. 2473 c.c. siano intervenute nelle more del procedimento giudiziale di determinazione del valore della quota, le spese di lite devono essere compensate fra le parti.
Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, trovando fondamento in un rapporto avente la sostanza di un mandato; sicché, a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale. L'operatività, in favore della società, del regime di riparto probatorio proprio della responsabilità contrattuale presuppone pur sempre la dimostrazione dell'esistenza delle somme asseritamente distratte quale componente dell'attivo sociale; in difetto di tale prova — non surrogabile dalle scritture contabili né da elementi di mera consistenza presuntiva — la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2260 c.c. non può trovare accoglimento.
Le scritture contabili della società sono prive di adeguato rilievo probatorio, ai sensi dell'art. 2709 c.c., nei confronti di colui che, alla data cui il saldo si riferisce, non rivestiva più la qualità di socio né quella di amministratore.
Non integra atto di gestione fonte di responsabilità dell'amministratore ex art. 2260 c.c. il recesso dal contratto di affitto di azienda che si risolva nella mera ricognizione di un effetto — la caducazione del rapporto negoziale — già verificatosi per effetto della pregressa morosità della società e del successivo avvalimento, ad opera del concedente, della clausola risolutiva espressa, difettando in tal caso il nesso di causalità tra la condotta gestoria e il danno lamentato.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali; il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
Dalla natura contrattuale dell'azione sociale di responsabilità consegue che sull'attore – società o curatore fallimentare – grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e di dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. In ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte, ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. Se non rileva l'erronea individuazione del termine applicabile ovvero del momento iniziale, i fatti sintomatici dell'anteriore insorgenza dell'incapienza patrimoniale non possono tuttavia fondare l'eccezione qualora richiamati per la prima volta in grado di appello e non dedotti nella comparsa di costituzione in primo grado.
Ai fini della non imputabilità dell'inadempimento dei doveri di diligente gestione non è sufficiente che gli amministratori invochino di essersi avvalsi dell'aiuto di professionisti ovvero di avere ricevuto l'avallo postumo alla propria gestione da parte di revisori e advisor; l'obbligo di provvedere alla diligente gestione aziendale viene meno solo nel caso di esercizio del potere di delega.
Il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. non elimina i profili di responsabilità degli amministratori per le condotte tenute; il compimento di atti di mala gestio nel periodo in cui essi dovevano astenersi dal porre in essere condotte esorbitanti il dovere di diligenza e di prudente gestione costituisce un elemento ulteriore di imputabilità.
Non può ritenersi sufficiente a giustificare i prelievi dell'amministratore, a titolo di compenso per prestazioni professionali, una scritturazione contabile di comodo, omnicomprensiva, in assenza di fattura emessa dal professionista.
Il pagamento di debiti sorti anteriormente alla proposizione della domanda di ammissione al concordato, ma corrisposti dopo la domanda medesima, va qualificato come atto eccedente l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 167 l.fall., in palese contrasto con il principio della par condicio creditorum e difforme dai canoni di soddisfacimento concordatario; tali pagamenti, riferiti a debiti pregressi, avrebbero dovuto essere autorizzati dal giudice delegato e, in mancanza, devono considerarsi preferenziali, essendo irrilevanti sia la loro natura di crediti privilegiati sia l'esigenza di garantire la continuità aziendale. Il danno da pagamento preferenziale è costituito dalle somme ricevute dal creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale.
Integra grave inadempienza degli amministratori, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c., la scelta gestoria di omettere sistematicamente il pagamento dei tributi, delle imposte e dei contributi al fine di sostenere i costi aziendali costituiti dalla retribuzione degli amministratori stessi, trattandosi di prassi illegittima da qualificarsi come componente di un sistema illecito di gestione societaria e di esercizio dell'impresa attraverso un implicito finanziamento pubblico. Il danno risarcibile non coincide con le imposte non versate, ma è pari all'importo delle sanzioni, spese esecutive ed aggi che non sarebbero stati applicati se l'amministratore avesse ottemperato tempestivamente all'obbligo di versamento, e va rapportato all'effettivo apporto causale della condotta.
La condotta consistente nel non aver ripartito le svalutazioni dei crediti nei vari esercizi, pur contraria alla legge, non può essere fonte di responsabilità risarcitoria se non nella misura in cui sia dimostrato che essa abbia comportato un depauperamento del patrimonio sociale.
L’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall’obbligo, facente capo all’amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l’eliminazione degli effetti conseguenti all’accertato vizio.