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Procedimento ex art. 2485 cod. civ. e fase liquidatoria: limiti dell’intervento del Tribunale e ruolo dell’assemblea
Il procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ. ha ad oggetto l’accertamento della ricorrenza o meno di una causa...

Il procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ. ha ad oggetto l’accertamento della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società. L’art. 2487 cod. civ. prevede invece che - in caso di accertamento di una causa di scioglimento - gli amministratori “contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento” debbano convocare l’assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di liquidazione. Il meccanismo definito dalle norme in esame è chiaro nella previsione di un doppio passaggio procedurale per la messa in liquidazione della società, volto a salvaguardare le prerogative assembleari. Di conseguenza, l’intervento sostitutivo del Tribunale ex art. 2485, comma 2, cod. civ. è limitato alla declaratoria di scioglimento della società. Rimane impregiudicata l’eventuale attivazione – ma solo in un secondo momento – di un nuovo intervento giudiziale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, cod. civ. per la convocazione dell’assemblea e per l’adozione delle decisioni conseguenti [nel caso di specie, la Corte d’Appello ha sospeso l’esecutività del decreto emesso dal Tribunale nella parte in cui, accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ha contestualmente proceduto alla nomina del liquidatore].

Ai sensi dell’art. 2485, comma 1, cod. civ., la tempestiva verifica della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società compete ai singoli amministratori, i quali rispondono personalmente delle eventuali omissioni. Pertanto, va ravvisato l’interesse del singolo amministratore a interloquire sul provvedimento con cui il Tribunale - ai sensi dell’art. 2485, comma 2, cod. civ. - abbia accertato la causa di scioglimento della società [nel caso di specie è stata respinta l’eccezione, sollevata dai soci reclamati, di difetto di legittimazione attiva in capo al singolo amministratore a proporre reclamo avverso il decreto dichiarativo dello scioglimento della società].

Il singolo amministratore non è litisconsorte necessario nel procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ., atteso che l’azione contemplata in tale disposizione – che ha come unico oggetto l’accertamento della causa di scioglimento – è prevista unicamente a tutela della società.

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Mancato deposito dei bilanci e nomina di amministratore giudiziario
Il mancato deposito dei bilanci e il silenzio mantenuto dall’amministratore di fronte alle richieste del socio di consultare i documenti...

Il mancato deposito dei bilanci e il silenzio mantenuto dall’amministratore di fronte alle richieste del socio di consultare i documenti contabili può dar luogo ad azione di responsabilità verso l’amministratore o a richiesta in via cautelare ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c.

Il rimedio di cui all’art. 2409 c.c. non è finalizzato ad accertare eventuali responsabilità dell’amministratore per irregolarità nella tenuta dei libri contabili e nella predisposizione dei bilanci ove non sia prospettabile un danno attuale per la società, e non anche per i creditori o per i soci.

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Spese di ispezione a carico dell’amministratore revocato e onere di anticipazione a carico del socio richiedente
L’art. 2409, co. 2, c.c., laddove prevede l’onere di anticipazione delle spese gravante sul socio richiedente, si riferisce alla fase...

L’art. 2409, co. 2, c.c., laddove prevede l’onere di anticipazione delle spese gravante sul socio richiedente, si riferisce alla fase del procedimento di acquisizione delle prove e degli elementi di giudizio finalizzati alla decisione sul se rimuovere o meno l’amministratore in carica e nominare l’amministratore giudiziario.

Se a seguito dell’ispezione emergono criticità nella gestione della società e, quindi, il ricorso è accolto e l’amministratore è revocato, non trova applicazione l’art. 2409, co. 2, c.c., bensì il regime generale di cui all’art. 91 c.p.c., ossia il principio di soccombenza, con riferimento a tutte le spese del procedimento, sicché le spese dell’ispezione devono porsi a carico dell’amministratore revocato. [nel caso di specie la Corte di Appello ha riformato la decisione del giudice di prime cure che aveva posto definitivamente a carico del denunciante le spese di ispezione, nonostante l'accertamento delle gravi irregolarità denunciate nel ricorso introduttivo].

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Profili di responsabilità degli amministratori di s.r.l. per le operazioni contabili in frode ai creditori sociali
Lo storno di bilancio mediante il quale viene effettuato il trasferimento dell’intero saldo dal sottoconto di cassa ad un sottoconto...

Lo storno di bilancio mediante il quale viene effettuato il trasferimento dell’intero saldo dal sottoconto di cassa ad un sottoconto appositamente creato, il cui ammontare viene svalutato dalla successiva iscrizione nel libro giornale di un accantonamento al fondo per la svalutazione crediti di pari importo, costituisce - stante l’assenza di una legittima ragione contabile - un’operazione artificiosa che comporta il venir meno della disponibilità di quell’importo. In altri termini, una simile operazione di bilancio trasforma una giacenza fisica di denaro in un credito svalutato. Quando, a seguito di tale artificio, il patrimonio attivo della società risulti inferiore all’entità dei crediti ammessi al passivo del fallimento, gli amministratori formali - ai sensi dell’articolo 2467 c.c. - rispondono solidalmente e personalmente per il danno cagionato ai creditori sociali e sono tenuti al pagamento della somma in favore del fallimento. Lo stesso trattamento deve altresì ritenersi applicabile nei confronti degli amministratori di fatto, laddove risulti provato che essi rivestano un ruolo di gestione sostanziale della società, esercitando in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (articolo 2639 c.c.).

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Presupposti applicativi del procedimento ex articolo 2409 c.c.: le gravi irregolarità di gestione in concreto
La cessione delle quote (di maggioranza) detenute dal socio amministratore in una società a responsabilità limitata in favore di un...

La cessione delle quote (di maggioranza) detenute dal socio amministratore in una società a responsabilità limitata in favore di un soggetto terzo, effettuata violando la clausola di prelazione convenzionale, arreca un danno alla società, nella misura in cui ne sia conseguita la distribuzione di utili in favore dell’estraneo. La stipula della risoluzione del richiamato negozio traslativo non sana la lesione del diritto di prelazione dell’altro socio e può pertanto costituire grave irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 2409 c.c.

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Criteri di liquidazione deliberati dall’assemblea dei soci ed istanza di liquidazione giudiziale in proprio proposta dal liquidatore
Approvato dall’assemblea dei soci lo scioglimento di una società di capitali ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.,...

Approvato dall’assemblea dei soci lo scioglimento di una società di capitali ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c., quando, ai fini della nomina del liquidatore e della conseguente determinazione delle modalità di liquidazione, la maggioranza dei soci abbia deliberato che l’organo liquidatore sia tenuto ad attuare prestabilite linee guida, l’istanza di liquidazione giudiziale da quest’ultimo proposta prima dell’espletamento delle attività indicate nelle linee guida approvate costituisce inadempimento degli obblighi che gli sono stati imposti, anche se nelle linee guida approvate dall’assemblea dei soci fosse stato previsto il ricorso ad una procedura prevista dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. È infatti conforme alla logica ritenere che tale specifica linea guida fosse da intendersi quale ricorso ad una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale, al fine di lasciare in capo ai soci le decisioni ultime sull’attività sociale. Deve pertanto ritenersi che il liquidatore fosse tenuto innanzitutto a mettere in sicurezza ed a recuperare anche in via giudiziale gli attivi ed i crediti, a realizzare detti attivi alle migliori condizioni di mercato nonché a valutare le eventuali manifestazioni di interesse di terzi aventi ad oggetto l’acquisto dell’azienda. Il mancato compimento di tali attività e la proposizione, in luogo di queste, dell’istanza di liquidazione giudiziale in proprio non costituiscono adempimento delle linee guida della liquidazione approvate dai soci bensì aperta violazione di quanto era stato deliberato dall’assemblea. Una tale violazione assume i connotati di gravità e giustifica la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., atteso che la liquidazione giudiziale pone fine all’attività sociale e non persegue l’obiettivo di realizzare l’interesse dei soci, nell’ipotesi di cessione delle componimenti patrimoniali attive da parte degli organi della procedura.

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