Nel procedimento ex art. 2409 c.c. l’onere delle spese dell’ispezione a carico dei soci richiedenti, previsto dal secondo comma, attiene alla sola fase iniziale e istruttoria del procedimento, nella quale le spese vanno anticipate per consentire lo svolgimento dell’ispezione. Quando il procedimento giunge alle fasi finali e l’ispezione abbia fatto emergere criticità nella gestione, anche le spese dell’ispezione seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e possono essere poste a carico degli amministratori, perché le parti si trovano comunque in posizione reciprocamente antagonista e l’onere di anticipazione trova definitiva soluzione nel provvedimento conclusivo del giudizio.
La revoca dei poteri del consiglio di amministrazione sino alla conclusione dell’incarico dell’amministratore giudiziario, nominato per un periodo determinato [al fine di predisporre adeguati assetti organizzativi], è riconducibile ai provvedimenti provvisori previsti dall’art. 2409, comma 4, c.c. ed è autonomamente reclamabile, perché idonea a incidere sugli assetti della società. Il tribunale che la dispone non provvede sulle spese del primo grado, mentre la corte d’appello provvede su quelle del reclamo, perché con il relativo decreto il giudizio di reclamo si conclude.
È inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse, il reclamo proposto avverso il decreto ex art. 2409 c.c. dall’amministratore unico che si sia dimesso nel corso del procedimento, prima della revoca degli amministratori successivamente nominati dall’assemblea, perché il provvedimento di revoca e sostituzione ha come destinatari soltanto coloro che rivestono la carica al momento della pronuncia. Non fondano un interesse giuridicamente qualificato né l’esigenza di tutelare la propria immagine e reputazione, per essere le irregolarità riferite al periodo della sua gestione, né la prospettiva di una futura azione di responsabilità, perché il procedimento non ha natura sanzionatoria e la difesa dell’ex amministratore trova sede nel giudizio contenzioso.
Le dimissioni dell’amministratore denunciato e la nomina di un nuovo organo amministrativo non escludono l’attualità delle gravi irregolarità, e consentono la revoca anche dei nuovi amministratori e sindaci, quando il nuovo organo non offra sufficienti garanzie di voler verificare le irregolarità e adottare i provvedimenti conseguenti [persistendo rapporti promiscui e sbilanciati con una società correlata].
L’art. 20 CCII esclude, per l’imprenditore che abbia chiesto l’accesso alla composizione negoziata, l’applicazione degli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c. e il verificarsi della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale, ma non incide sulla causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. La composizione negoziata è quindi compatibile con lo stato di liquidazione e può essere gestita dal liquidatore, perché non vi è risanamento possibile senza le condizioni minime di funzionamento dell’assemblea per le delibere imposte dalla legge.
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea di una s.r.l. divisa in due blocchi paritetici non è esclusa da delibere unanimi di mera presa d’atto, volte soltanto a scongiurare le azioni esecutive dei creditori, quando i soci restino contrapposti sulle scelte di fondo e il bilancio non sia approvato. Il giudice del reclamo può valorizzare anche i fatti successivi alla nomina del liquidatore, come l’esclusione di un socio e la revoca dello stato di liquidazione deliberate in spregio al decreto, che confermano la frattura insanabile; vanno pertanto respinti il reclamo e la domanda subordinata di sospensione del provvedimento fino all’esito della composizione negoziata.
L’art. 2409 c.c., nel riferirsi al fondato sospetto di «gravi irregolarità nella gestione», sanziona soltanto la violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare il pericolo di un danno, anche futuro purché patrimonialmente rilevante, per la società o per le controllate. Le irregolarità devono essere attuali, e non rilevano quelle che abbiano esaurito i loro effetti, né i danni ai singoli soci, ai creditori o ai terzi, né le denunce pretestuose o di mero disturbo della minoranza.
La disciplina riformata, che privilegia i rimedi endosocietari e fa dell’intervento giudiziale l’extrema ratio, si inserisce nella tendenza del diritto societario a escludere le misure sanzionatorie quando la società, in una logica di ravvedimento operoso, rimedi alle conseguenze delle irregolarità. La sospensione del procedimento prevista dal terzo comma non è obbligatoria, e il tribunale può respingere il ricorso quando, sostituito l’amministratore con un professionista estraneo alla vicenda, abbia verificato con appositi rinvii l’approvazione dei bilanci arretrati e il regolare pagamento dei debiti fiscali rateizzati.
Non integra causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale l’asserita inoperatività di una società titolare di un patrimonio immobiliare potenzialmente redditizio, e la denuncia dell’inadeguatezza degli assetti organizzativi ai sensi dell’art. 2086 c.c. richiede l’allegazione delle ragioni per cui l’organizzazione esistente non sarebbe idonea rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Resta salva l’azione risarcitoria del socio, estranea al procedimento.
Ai fini del ricorso ex art. 2409 c.c. occorre il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, cioè la violazione di doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare il pericolo di un danno per la società o per le controllate, restando irrilevanti i doveri degli amministratori che attengono all’organizzazione, alla vita della compagine sociale e all’esercizio dei diritti dei soci e dei terzi.
Non integra grave irregolarità della controllante la nomina negli organi amministrativi delle controllate, deliberata dal loro socio unico nel rispetto del principio maggioritario, degli amministratori della capogruppo appena sostituiti, perché si tratta di scelte assembleari la cui valutazione discrezionale è estranea al procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. e che andavano semmai impugnate. Né la integra l’attribuzione di compensi agli amministratori delle controllate, quando lo statuto li preveda e la precedente gratuità dipendesse dalla coincidenza delle cariche con quelle della controllante, poiché anche nelle società veicolo si svolge un’attività di amministrazione; ne manca inoltre il danno per la controllante che presenti bilanci in attivo e una diminuzione dei proventi fisiologica in un mercato libero, senza impatto sostanziale sui dividendi.
Il credito accertato in sentenza è contestato, ai sensi degli artt. 3 e 6 del reg. (CE) n. 805/2004, quando il debitore si sia costituito in primo grado chiedendo il rigetto della domanda e abbia poi proposto appello; la contestazione preclude il rilascio del titolo esecutivo europeo, riservato ai crediti non contestati, e giustifica la revoca ai sensi dell’art. 10 del regolamento del certificato erroneamente rilasciato. Resta invece valido l’attestato di esecutività della decisione previsto dall’art. 53 del reg. (UE) n. 1215/2012, unico strumento per la circolazione nell’Unione delle decisioni su crediti contestati.
È pertanto infondata la tesi del creditore secondo cui l’istanza mirava al rilascio del «certificato di titolo esecutivo europeo ex art. 53 reg. 1215/2012», perché questo regolamento non prevede alcun certificato di titolo esecutivo europeo ma soltanto un attestato, e l’eventuale allegazione per errore del modulo previsto dal reg. n. 805/2004 non impedisce la revoca del titolo emesso per un credito contestato.
Il procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ. ha ad oggetto l’accertamento della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società. L’art. 2487 cod. civ. prevede invece che - in caso di accertamento di una causa di scioglimento - gli amministratori “contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento” debbano convocare l’assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di liquidazione. Il meccanismo definito dalle norme in esame è chiaro nella previsione di un doppio passaggio procedurale per la messa in liquidazione della società, volto a salvaguardare le prerogative assembleari. Di conseguenza, l’intervento sostitutivo del Tribunale ex art. 2485, comma 2, cod. civ. è limitato alla declaratoria di scioglimento della società. Rimane impregiudicata l’eventuale attivazione – ma solo in un secondo momento – di un nuovo intervento giudiziale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, cod. civ. per la convocazione dell’assemblea e per l’adozione delle decisioni conseguenti [nel caso di specie, la Corte d’Appello ha sospeso l’esecutività del decreto emesso dal Tribunale nella parte in cui, accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ha contestualmente proceduto alla nomina del liquidatore].
Ai sensi dell’art. 2485, comma 1, cod. civ., la tempestiva verifica della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società compete ai singoli amministratori, i quali rispondono personalmente delle eventuali omissioni. Pertanto, va ravvisato l’interesse del singolo amministratore a interloquire sul provvedimento con cui il Tribunale - ai sensi dell’art. 2485, comma 2, cod. civ. - abbia accertato la causa di scioglimento della società [nel caso di specie è stata respinta l’eccezione, sollevata dai soci reclamati, di difetto di legittimazione attiva in capo al singolo amministratore a proporre reclamo avverso il decreto dichiarativo dello scioglimento della società].
Il singolo amministratore non è litisconsorte necessario nel procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ., atteso che l’azione contemplata in tale disposizione – che ha come unico oggetto l’accertamento della causa di scioglimento – è prevista unicamente a tutela della società.
Il mancato deposito dei bilanci e il silenzio mantenuto dall’amministratore di fronte alle richieste del socio di consultare i documenti contabili può dar luogo ad azione di responsabilità verso l’amministratore o a richiesta in via cautelare ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c.
Il rimedio di cui all’art. 2409 c.c. non è finalizzato ad accertare eventuali responsabilità dell’amministratore per irregolarità nella tenuta dei libri contabili e nella predisposizione dei bilanci ove non sia prospettabile un danno attuale per la società, e non anche per i creditori o per i soci.
L’art. 2409, co. 2, c.c., laddove prevede l’onere di anticipazione delle spese gravante sul socio richiedente, si riferisce alla fase del procedimento di acquisizione delle prove e degli elementi di giudizio finalizzati alla decisione sul se rimuovere o meno l’amministratore in carica e nominare l’amministratore giudiziario.
Se a seguito dell’ispezione emergono criticità nella gestione della società e, quindi, il ricorso è accolto e l’amministratore è revocato, non trova applicazione l’art. 2409, co. 2, c.c., bensì il regime generale di cui all’art. 91 c.p.c., ossia il principio di soccombenza, con riferimento a tutte le spese del procedimento, sicché le spese dell’ispezione devono porsi a carico dell’amministratore revocato. [nel caso di specie la Corte di Appello ha riformato la decisione del giudice di prime cure che aveva posto definitivamente a carico del denunciante le spese di ispezione, nonostante l'accertamento delle gravi irregolarità denunciate nel ricorso introduttivo].
Lo storno di bilancio mediante il quale viene effettuato il trasferimento dell’intero saldo dal sottoconto di cassa ad un sottoconto appositamente creato, il cui ammontare viene svalutato dalla successiva iscrizione nel libro giornale di un accantonamento al fondo per la svalutazione crediti di pari importo, costituisce - stante l’assenza di una legittima ragione contabile - un’operazione artificiosa che comporta il venir meno della disponibilità di quell’importo. In altri termini, una simile operazione di bilancio trasforma una giacenza fisica di denaro in un credito svalutato. Quando, a seguito di tale artificio, il patrimonio attivo della società risulti inferiore all’entità dei crediti ammessi al passivo del fallimento, gli amministratori formali - ai sensi dell’articolo 2467 c.c. - rispondono solidalmente e personalmente per il danno cagionato ai creditori sociali e sono tenuti al pagamento della somma in favore del fallimento. Lo stesso trattamento deve altresì ritenersi applicabile nei confronti degli amministratori di fatto, laddove risulti provato che essi rivestano un ruolo di gestione sostanziale della società, esercitando in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (articolo 2639 c.c.).
La cessione delle quote (di maggioranza) detenute dal socio amministratore in una società a responsabilità limitata in favore di un soggetto terzo, effettuata violando la clausola di prelazione convenzionale, arreca un danno alla società, nella misura in cui ne sia conseguita la distribuzione di utili in favore dell’estraneo. La stipula della risoluzione del richiamato negozio traslativo non sana la lesione del diritto di prelazione dell’altro socio e può pertanto costituire grave irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 2409 c.c.
Approvato dall’assemblea dei soci lo scioglimento di una società di capitali ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c., quando, ai fini della nomina del liquidatore e della conseguente determinazione delle modalità di liquidazione, la maggioranza dei soci abbia deliberato che l’organo liquidatore sia tenuto ad attuare prestabilite linee guida, l’istanza di liquidazione giudiziale da quest’ultimo proposta prima dell’espletamento delle attività indicate nelle linee guida approvate costituisce inadempimento degli obblighi che gli sono stati imposti, anche se nelle linee guida approvate dall’assemblea dei soci fosse stato previsto il ricorso ad una procedura prevista dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. È infatti conforme alla logica ritenere che tale specifica linea guida fosse da intendersi quale ricorso ad una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale, al fine di lasciare in capo ai soci le decisioni ultime sull’attività sociale. Deve pertanto ritenersi che il liquidatore fosse tenuto innanzitutto a mettere in sicurezza ed a recuperare anche in via giudiziale gli attivi ed i crediti, a realizzare detti attivi alle migliori condizioni di mercato nonché a valutare le eventuali manifestazioni di interesse di terzi aventi ad oggetto l’acquisto dell’azienda. Il mancato compimento di tali attività e la proposizione, in luogo di queste, dell’istanza di liquidazione giudiziale in proprio non costituiscono adempimento delle linee guida della liquidazione approvate dai soci bensì aperta violazione di quanto era stato deliberato dall’assemblea. Una tale violazione assume i connotati di gravità e giustifica la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., atteso che la liquidazione giudiziale pone fine all’attività sociale e non persegue l’obiettivo di realizzare l’interesse dei soci, nell’ipotesi di cessione delle componimenti patrimoniali attive da parte degli organi della procedura.