Ai fini della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione, l’art. 44, comma 1, CCII fa esplicito rinvio alla domanda di cui all’art. 40 CCII, il quale a sua volta prescrive, nel comma 2, che per le società la domanda è approvata e sottoscritta a norma dell’art. 120-bis CCII; anche la domanda con riserva è pertanto soggetta alle formalità ivi previste, e cioè alla decisione dell’amministratore – ovvero del liquidatore – anche sul contenuto della proposta e sulle condizioni del piano, risultante da verbale redatto da notaio, nonché al deposito e all’iscrizione di questo nel registro delle imprese. La riformulazione del primo comma dell’art. 120-bis CCII operata dal d.lgs. n. 136 del 2024 si è limitata a esplicitare tale collegamento, già desumibile dal rapporto fra gli artt. 40, 44 e 120-bis CCII, oltre che dal rilievo che l’accesso alla concorsualità e la stessa pendenza di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione si realizzano già con il deposito della domanda.
Non va fatta confusione tra il corredo documentale che accompagna ogni domanda prenotativa e i requisiti più propriamente tipici del diritto societario e commerciale, che trovano separata collocazione nell’apposita sezione del CCII in cui si trova l’art. 120-bis; né vi è identità tra la domanda, che è un atto rivolto all’esterno, e la decisione di adottarla, la quale integra un atto organizzativo della società, che il legislatore vuole abbia una sua veste formale pubblicistica e di data certa ai fini anche interni, oltre che nella prospettiva del giudice chiamato ad accertarne l’esistenza. La prescrizione del deposito del verbale notarile ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese integra, da un lato, una importante garanzia nei confronti dei soci e dei terzi e, dall’altro, uno strumento utile ad eventuale discarico della responsabilità degli amministratori ex art. 2086 c.c., coerentemente con la finalità, propria della disciplina introdotta in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, di attribuire il potere decisionale di accesso alla procedura in via esclusiva all’organo amministrativo, escludendo ogni competenza decisionale dei soci in ordine alle misure di ristrutturazione non riguardanti direttamente i loro diritti.
La falsità dell’attribuzione di un’opera a un determinato autore, che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionale alla verifica di un mero fatto storico, può essere posta a fondamento non già dell’azione volta a tutelare il diritto morale d’autore previsto dall’art. 20 l. aut., ma della diversa azione diretta alla protezione di un diritto della personalità dell’interessato riferito alla sua identità di artista, cui è applicabile, per analogia, la disciplina del diritto al nome; quest’ultima azione è esperibile anche da chi è portatore di un interesse basato su ragioni familiari degne di essere protette, secondo quanto previsto dall’art. 8 c.c.
La legge non annovera tra i diritti morali d’autore la facoltà di negare la paternità dell’opera: gli artt. 2577 c.c. e 20 l. aut. non ne fanno menzione, esula dal contenuto del diritto alla paternità la tutela dell’autore contro la pubblicazione di un’opera altrui che appaia sotto il suo nome e tale situazione giuridica soggettiva non si identifica con il diritto, previsto dall’art. 142 l. aut., di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali, che consente all’autore di opporsi alla circolazione dell’opera sul presupposto che essa non sia più rappresentativa della sua identità, umana o artistica, ma non gli attribuisce un vero e proprio diritto di disconoscere l’opera che gli venga attribuita. A differenza della facoltà di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle modificazioni e in genere agli atti che possano recare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore, la facoltà di disconoscimento non ha ad oggetto un’opera dell’ingegno e non trova fondamento in un atto di creatività intellettuale: non è cioè una facoltà espressiva del diritto dell’autore «sull’opera», ma un potere rientrante nel diritto della persona a preservare, rispetto alla socialità, una precisa identità personale, segnatamente una identità artistica, poiché nel falso d’arte ciò che si sfrutta non è un’opera altrui, ma la fama e la notorietà che un autore si è conquistato grazie alle sue opere autentiche.
L’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale; l’accertamento sull’autenticità dell’opera, come l’accertamento di ogni fatto storico, non può pertanto costituire autonomo oggetto della tutela giurisdizionale, potendo i fatti storici essere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento dei diritti fatti valere, e non invece se considerati autonomamente e al solo fine di rimuovere uno stato d’incertezza. La verifica dell’autenticità dell’opera può avere dunque corso avanti al giudice ove rappresenti non già l’oggetto stesso del giudizio, ma attività da compiersi per pervenire all’accertamento di un diritto soggettivo della parte.
L’azione diretta alla tutela del diritto al nome, cui è necessario far riferimento avvalendosi dell’analogia quando venga in questione l’identità dell’artista, può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia un interesse alla tutela di esso fondato su ragioni familiari degne di essere protette ai sensi dell’art. 8 c.c., ragioni che il legislatore ha volutamente indicato nel modo più generico, demandandone all’interprete la selezione caso per caso; tale è l’interesse del familiare alla preservazione del prestigio di cui l’artista gode nel mondo dell’arte, che viene particolarmente in rilievo nell’ipotesi di circolazione di opere che, in quanto falsamente attribuite, possono rivelarsi idonee ad appannare il credito di cui quest’ultimo beneficia. Non è necessario allegare e provare che la diffusione del falso d’autore abbia sortito effetti particolari in danno dell’attore, potendo il nome della persona essere oggetto di tutela, ai sensi degli artt. 7 e 8 c.c., nel caso di indebito uso che altri ne faccia, ove detto uso comporti un pregiudizio anche meramente potenziale, oltre che di ordine esclusivamente morale.
Il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale di una società ha natura consensuale, e non reale, e si perfeziona con il concorso della volontà della società, manifestata attraverso la delibera assembleare, e dei soci, espressa con la sottoscrizione dell’aumento stesso; il versamento delle somme è invece oggetto di un’obbligazione derivante dal contratto, il cui adempimento può essere immediatamente preteso dagli amministratori. Anche per le società a responsabilità limitata l’obbligo di versamento del socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, indipendentemente dall’avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento. L’art. 2481-bis c.c., ponendo a carico del socio l’obbligo di versamento «all’atto della sottoscrizione», attribuisce al pagamento carattere di immediata esigibilità su richiesta degli amministratori, ai quali compete il compito, e la relativa responsabilità, di richiedere il versamento, restando esclusa ogni loro discrezionalità quanto al tempo in cui la solutio deve essere pretesa; la validità e l’efficacia dell’aumento di capitale non sono pertanto subordinate al versamento del venticinque per cento dell’aumento sottoscritto.
Il mancato versamento della percentuale del venticinque per cento prevista dall’art. 2481-bis c.c. non impedisce l’iscrizione della delibera di aumento nel registro delle imprese. La previsione dell’ultimo comma dell’art. 2481-bis c.c., secondo cui nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione occorre depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito, richiede infatti che gli amministratori attestino e diano conto dell’importo dell’aumento di capitale sottoscritto, non dell’effettivo versamento della percentuale dell’aumento gravante sui sottoscrittori, fatta salva l’ipotesi della società a socio unico, coerentemente con la natura consensuale dell’operazione e con la necessità di rendere noto, tramite l’iscrizione, l’ammontare del capitale sociale a seguito dell’aumento. Non è dunque fondato ritenere che solo l’effettivo pagamento soddisfi un interesse inderogabile dei terzi alla serietà della sottoscrizione o l’esigenza di fornire alla società i mezzi minimi per operare, posto che il debito da conferimento può essere estinto per compensazione con un credito del sottoscrittore, senza afflusso di liquidità nelle casse sociali, e che l’art. 2481-bis, comma 4, secondo periodo, c.c., nel rinviare all’art. 2464 c.c., consente che il pagamento sia sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria a garanzia del credito della società.
Non integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 147, comma 1, lett. a), della legge notarile la redazione del verbale di delibera assembleare di s.r.l. di aumento di capitale da liberarsi in denaro che, in luogo della menzione dell’avvenuto versamento del venticinque per cento del capitale sottoscritto, dia atto che le somme saranno versate nelle casse sociali a semplice richiesta dell’organo amministrativo, così presupponendo che l’importo non sia stato già versato e che sia immediatamente esigibile: la delibera non contiene alcuna omissione e il notaio non è tenuto a rifiutare l’iscrizione nel registro delle imprese, non essendo la validità e l’efficacia dell’aumento subordinate al versamento, con conseguente insussistenza di un pregiudizio grave al prestigio della categoria professionale.
Ai sensi del codice civile la redazione del bilancio delle società di capitali deve rispondere ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza (art. 2423, comma 2, cod. civ.) e, in particolare, i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione (art. 2426 n. 8 cod. civ.); norma sostanzialmente identica a quest'ultima è l'art. 20, comma 4, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che disciplina la contabilità delle banche e degli altri istituti finanziari. In base all'art. 101, comma 5, TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; infine, l'art. 106 TUIR detta le regole per le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti. Nell'ottica della corretta redazione del bilancio e della legittima deducibilità delle due differenti poste, l'esatto discrimine tra "perdite sui crediti" e "svalutazioni dei crediti" è segnato dalla definitività del venire meno della voce: si ha perdita del credito quando esso è divenuto (alla stregua di un giudizio prognostico) definitivamente inesigibile; la svalutazione, totale o parziale, del credito, invece, ne presuppone una perdita (solo) potenziale, probabile, ma non (ancora) certa e definitiva. L'integrale svalutazione del credito non determina lo stralcio della posta dal bilancio (ossia la sua cancellazione, come avviene, invece, per le perdite sui crediti), poiché, in tale caso, il credito non è venuto meno né dal punto di vista giuridico - in quanto la pretesa creditoria può essere fatta valere nei confronti del debitore inadempiente - né dal punto di vista economico. Il credito conserva un proprio valore, non è definitivamente perso, è suscettibile di «ripresa di valore», per rivalutazione e per incasso, e può ancora essere soddisfatto tramite una procedura di recupero coattivo.
I crediti “incagliati” sono quelli vantati nei confronti di soggetti in temporanea difficoltà economica e privi di liquidità; quelli “in sofferenza”, invece, sono vantati verso soggetti insolventi o ‘protestati’, e hanno ancora un valore di realizzo atteso (per quanto inferiore al valore nominale). In entrambi i casi siamo al di fuori sia dell’ipotesi della perdita di crediti (art. 101, comma 5, t.u.i.r.), in difetto del requisito della certezza della definitività della perdita, sia dell’ipotesi della svalutazione (art. 106 t.u.i.r.), poiché per i crediti “incagliati” è lo stesso istituto di credito a ritenere gli stessi esigibili (sussistendo solo una temporanea difficoltà del cliente/debitore), mentre per quelli “in sofferenza” difetta la condizione per la svalutazione integrale dei crediti, ovvero l’esistenza del rischio d'inesigibilità "ragionevolmente prevedibile" (ma non ancora definitiva) degli stessi (avendo ancora un valore di realizzo, anche se inferiore a quello nominale).
In tema di svalutazione dei crediti ai fini tributari, deve escludersi la possibilità di operare la svalutazione, ai sensi dell’art. 106 t.u.i.r. nella formulazione vigente ratione temporis, dei crediti ‘incagliati’, ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, in difetto del requisito della ragionevole previsione di inesigibilità degli stessi, mentre la svalutazione dei crediti ‘in sofferenza’, vantati verso soggetti in stato di insolvenza (anche se non accertata giudizialmente), è possibile per la parte in relazione alla quale vi sia una ragionevole previsione, per quanto non ancora certa, di inesigibilità degli stessi.
Le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell'ambito della vigilanza sull'operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata.
In sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall.
Non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti illeciti e dannosi, in quanto, all’atto dell’accettazione della carica, occorre che il sindaco verifichi la situazione in atto e vi ponga, all’occorrenza, rimedio, attivando i poteri sindacali (come i poteri ispettivi) che avrebbero potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire a esse, così prevenendo danni ulteriori.
Deve ritenersi ammissibile un intervento adesivo dipendente, ove sussista un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato. L’intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall’interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato), e tale interesse che muove il terzo va ravvisato - quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto – nella misura in cui la decisione resa inter partes verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite.
Alla luce dei principi di cui all’art. 1147 c.c., è in buona fede il possessore che ha acquistato la materiale disponibilità del bene, ignorando di ledere l’altrui diritto, purché la sua ignoranza non dipenda da colpa grave. In materia di possesso la buona fede si presume, ancorché si tratti di una presunzione iuris tantum, e conseguentemente grava su chi contesti la buona fede del possessore l’onere di provarne la mancanza; inoltre, non occorre che la buona fede perduri per tutto il tempo del possesso, essendo sufficiente che vi sia al momento dell’acquisto.
I dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decida di distribuire. Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3° c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa. In caso di rivendica delle azioni non può dunque trovare applicazione l'art. 1148 c.c.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l’amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale), ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e, dunque, anche nei confronti dei sindaci, la cui responsabilità per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori riveste carattere solidale nei confronti di questi ultimi.
In tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025).
In materia di assicurazione della responsabilità civile, si distinguono le cd. “spese di soccombenza” - ossia quelle che l’assicurato è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, rientranti nell’obbligazione principale prevista dal primo comma dell'art. 1917 c.c. - e le cd. “spese di resistenza”, ossia quelle sostenute per resistere alla pretesa azionata, rientranti nell’obbligazione accessoria prevista dal terzo comma del medesimo articolo. L’assicurato ha dunque diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore sia delle prime - entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito –, sia delle seconde – in tal caso anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., poiché, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle spese di salvataggio (1914 c.c.) in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore.
Il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale, non soggetto a particolari vincoli di forma imposti dalla legge.
L’inesistenza della deliberazione assembleare è una categoria residuale di invalidità che ricorre esclusivamente nei casi in cui non sia affatto possibile imputare quanto deciso alla società che astrattamente risulta destinataria degli effetti della decisione, come nelle ipotesi in cui la deliberazione sia assunta esclusivamente da non soci o quando, per qualsivoglia altra ragione, la deliberazione assunta sia talmente distante dal canone legale ordinariamente previsto da non poter in alcun modo essere ritenuta idonea a vincolare la società cui apparentemente si riferisce.
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società di persone, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga a un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo. Dunque, se nel semestre successivo al recesso, il socio receduto non si sia già visto liquidare la sua quota, l’intervenuto scioglimento della società attrae il suo diritto in quello – più ampio e generale – di liquidazione della propria quota alla luce dei principi applicabili alla fattispecie dello scioglimento della società.
In tema di valutazione del patrimonio sociale esistente al momento della liquidazione conseguente allo scioglimento della società, l’avviamento commerciale va decurtato dal complessivo valore dell’azienda solo qualora si accerti che i beni aziendali, singoli o associati, abbiano perduto tale valore aggiunto per effetto dell’interruzione della continuità dell’attività di impresa conseguente all’ingresso dell’impresa societaria nella fase di liquidazione, laddove, in caso contrario, l’avviamento medesimo va conteggiato nella stima del valore di realizzo dei beni ceduti dal liquidatore ai sensi dell’art. 2487 cod. civ.
Il compenso degli amministratori delle società di capitali può essere previsto nello statuto, ovvero essere determinato dall’organo societario competente al momento della loro nomina mentre, qualora ciò non accada, può certamente essere oggetto anche di domanda di accertamento in sede giudiziale fondata sull’allegazione della prestazione professionale svolta. Ove non vi sia stata determinazione a opera dello statuto o al momento della nomina, non è la società che deve provare che l’amministratore formalmente nominato e con compenso predeterminato non ha diritto al pagamento del compenso, ma è l’amministratore che, invocando lo svolgimento delle mansioni gestorie quale fatto costitutivo della propria pretesa, in assenza di titolo precostituito, deve fornirne la relativa prova in giudizio. La mera nomina alla carica di amministratore non è sufficiente a soddisfare tale onere della prova; invero, il compenso dell’amministratore di società di capitali, qualora come detto non predeterminato nei modi previsti dalla legge, dallo statuto o dai soci, è connesso alla qualità e alla quantità dell’attività svolta, non potendo essere automaticamente connesso alla mera attribuzione della carica. E qualità e quantità dell’attività svolta debbono essere compiutamente allegate nell’azione di adempimento contrattuale e, poi, riscontrate, quantomeno con un principio di prova, prima di invocare la liquidazione equitativa del compenso da parte del giudice.
In tema di banche popolari e di banche di credito cooperativo, nel caso in cui il diritto di rimborso spettante al socio recedente sia illegittimamente limitato per l’erroneo apprezzamento della necessità di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter t.u.b., il diritto al risarcimento spettante al socio non dipende dalla dismissione delle azioni a condizioni deteriori rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate dalla banca, dovendo l’importo risarcibile essere comunque calcolato in ragione della differenza esistente tra il valore di liquidazione delle azioni determinato dall’istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa del diritto di rimborso, salva la compensatio lucri cum damno derivante dal successivo rialzo dei titoli restati nella disponibilità del socio.
Nel ricorso per Cassazione l'indicazione delle specifiche disposizioni che si intendono erroneamente applicate non è richiesta ove l’impugnazione consenta di individuare il principio di diritto che si assume violato.