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Abuso di dipendenza economica del gestore di un reparto di supermercato: alternative di mercato, investimenti specifici e piattaforme digitali
La dipendenza economica rilevante ai sensi dell’art. 9 l. n. 192/1998 richiede non un mero squilibrio o un’asimmetria di diritti...

La dipendenza economica rilevante ai sensi dell’art. 9 l. n. 192/1998 richiede non un mero squilibrio o un’asimmetria di diritti e obblighi, ma uno squilibrio eccessivo, e l’assenza di reali alternative sul mercato, da valutarsi non sul mercato rilevante in senso antitrust ma sul normale ambito di operatività merceologico e geografico dell’impresa che si assume dipendente, sulla quale grava l’onere della prova. La esclude la circostanza che il gestore abbia assunto, anche in costanza del rapporto, la gestione di reparti presso altre catene della grande distribuzione, e non integrano investimenti specifici arredi e attrezzature riconvertibili ad altri utilizzi; le clausole che palesano la posizione di forza del committente non bastano a provare l’abuso.

Anche quando il rapporto con il committente rappresenti la parte prevalente del reddito dell’impresa, il recesso o il diniego di rinnovo di un contratto di durata annuale non integra abuso se non risulti una condotta arbitraria e contraria a buona fede, volta essenzialmente ad arrecare pregiudizio alla controparte o ad appropriarsi del suo margine di profitto anziché a perseguire un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante. L’esercizio del recesso in pendenza del procedimento non determina la cessazione della materia del contendere, costituendo anzi la concretizzazione del rischio che il ricorrente intendeva prevenire.

La presunzione di dipendenza economica introdotta dalla l. n. 118/2022 nell’art. 9, primo comma, l. n. 192/1998 per l’impresa che utilizzi i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale con un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori non si applica al sistema gestionale interno con cui il committente organizza il rapporto contrattuale, comunicando prezzi, ordini e direttive, perché esso non eroga un servizio di intermediazione.

Il procedimento cautelare non conosce rigide preclusioni assertive e probatorie e il reclamo è rimedio totalmente devolutivo, nel quale possono essere dedotti fatti sopravvenuti o preesistenti e prodotti nuovi documenti, sicché eventuali lesioni del contraddittorio nella prima fase sono superate dalla proposizione del reclamo.

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Sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante rappresentazione ingannevole della continuità del prodotto
La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando...

La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando siano commesse pratiche commerciali scorrette, idonee a realizzare uno sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante condotte abusive e a procurare un illecito vantaggio competitivo, come la rappresentazione ai clienti, facendo leva sulla fiducia acquisita, di un mutamento della strategia commerciale e della logistica dell’ex datore di lavoro, per indurli a ritenere che il prodotto di un’altra impresa, fornito con diversa etichetta, sia identico al suo.

In tali casi la tutela risarcitoria successiva non è adeguata a contenere il pregiudizio, perché l’illecito espone l’ex datore di lavoro al rischio concreto di un calo delle vendite, della riduzione della quota di mercato e dell’annacquamento della capacità attrattiva del proprio prodotto, lesioni di difficile quantificazione e reintegrazione; l’inibitoria può imporre all’ex dipendente di contattare i clienti solo con modalità che esplicitino chiaramente l’interruzione del rapporto e l’estraneità dei nuovi prodotti.

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Nomina giudiziale del liquidatore di società fallita: inammissibile, perché la gestione del patrimonio spetta alla procedura
Dopo la riforma del 2003 il fallimento non è più causa di scioglimento delle società di capitali, e gli organi...

Dopo la riforma del 2003 il fallimento non è più causa di scioglimento delle società di capitali, e gli organi sociali restano in carica durante la procedura, privati però di ogni potere sulla gestione dell’impresa e del patrimonio, con competenza limitata alle questioni che incidono sull’assetto organizzativo interno e sulla struttura della società.

Non è pertanto ammissibile la nomina giudiziale del liquidatore volontario ai sensi dell’art. 2487 c.c. di una società da tempo dichiarata fallita, chiesta dall’amministratore dimissionario in prorogatio, che indicava come liquidatore il curatore per l’impossibilità dei soci di sostituirlo, perché la nomina non inciderebbe sull’assetto organizzativo interno ma aprirebbe una fase liquidatoria parallela a quella già in corso nella procedura, alla quale è devoluta la gestione del patrimonio sociale nel rispetto della par condicio creditorum.

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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea per impasse dei soci e nomina giudiziale del liquidatore: i costi restano a carico della società
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., consiste in uno stato di...

L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., consiste in uno stato di paralisi oggettiva e assoluta che impedisca l’adozione delle deliberazioni essenziali per il funzionamento della società, e ricorre tanto più quando non si tratti di semplice inerzia per mancata convocazione, ma di una vera impasse dell’assemblea regolarmente convocata, come nella s.r.l. con cinque soci, due dei quali rappresentati da amministratori di sostegno, rimasta priva dell’organo amministrativo decaduto per le dimissioni del presidente e incapace di nominarne uno nuovo o un liquidatore; l’accertamento è corroborato dall’assenza di opposizione degli altri soci.

La nomina del liquidatore da parte del tribunale ai sensi dell’art. 2487 c.c. non apre una procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato, ma presuppone, al pari della nomina assembleare, che la società disponga di fondi idonei a sostenere i costi della liquidazione. Per evitare nomine ripetute di liquidatori rinuncianti, il liquidatore che non accetti per l’incapienza della società deve depositare una nota che indichi se essa sia assoggettabile a liquidazione giudiziale: in tal caso il tribunale trasmette gli atti al pubblico ministero, mentre per l’impresa minore non procede a nuove nomine, e la società resta rappresentata dall’amministratore in prorogatio ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., fino alla cancellazione d’ufficio prevista dall’art. 2490 c.c. dopo tre anni senza deposito dei bilanci di liquidazione.

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Recesso del socio di S.r.l.: diritto di credito al rimborso della partecipazione sociale – condizioni statutarie
Deve ritenersi inammissibile la domanda di nomina di un esperto per la determinazione del valore di liquidazione della quota oggetto...

Deve ritenersi inammissibile la domanda di nomina di un esperto per la determinazione del valore di liquidazione della quota oggetto di comunicazione di recesso ove il diritto di credito del socio recedente sia ancora inesigibile per il mancato decorso del periodo di preavviso.

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Impugnazione di delibera assembleare di sociatà di capitali e vizi dell’avviso di convocazione
La domanda di nullità di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, fondata sulla mancata convocazione dell’assemblea, non può trovare...

La domanda di nullità di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, fondata sulla mancata convocazione dell’assemblea, non può trovare accoglimento quando malgrado la non conformità allo strumento di comunicazione previsto dallo statuto, la modalità di inoltro dell’avviso di convocazione risulti in concreto idonea a soddisfare l’esigenza di certezza sottesa alla previsione statutaria.

In caso di impugnazione di delibera dell’assemblea di società di capitali, proposta in presenza di un avviso di convocazione che in contrasto con il dettato dell’art. 2369 c.c. fissa la prima e la seconda convocazione assembleare per lo stesso giorno, con lo scarto previsto di appena un’ora tra le due riunioni, l’azione esercitata dal socio non può essere accolta quando alla data ed all’ora fissata l’assemblea si è effettivamente svolta in prima convocazione, così privando di attualità la censura del socio.

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Segreti commerciali ex artt. 98–99 c.p.i.: valutazione dei requisiti in sede cautelare
In tema di tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., il provvedimento di descrizione ex art. 129...

In tema di tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., il provvedimento di descrizione ex art. 129 c.p.i. richiede una valutazione del fumus boni iuris meno rigorosa rispetto al sequestro, in quanto istituto cautelare finalizzato non all'anticipazione della tutela sostanziale bensì alla salvaguardia del diritto alla prova, essendo sufficiente il ragionevole sospetto di una violazione o la non pretestuosità della domanda. Il sequestro cautelare postula invece la verosimile sussistenza dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. - segretezza delle informazioni, valore economico e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto - requisiti che possono essere apprezzati dal giudice anche sulla base della documentazione prodotta in atti, indipendentemente dall'esito parziale o incompleto della consulenza tecnica d'ufficio.

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Diffida ad adempiere: inadempimento, scadenza del termine, e verifica della gravità
Ai sensi dell’art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere già vittima dell’altrui inadempimento,...

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento, sicché non solo deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice, ma neppure l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.

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Art. 2487 c.c.: deroga al procedimento bifasico di nomina del liquidatore per intrinseca impossibilità di funzionamento dell’assemblea
Nonostante l’art. 2487 c.c. preveda ordinariamente un procedimento caratterizzato da una duplicità di fasi – dapprima, convocazione dell’assemblea e, solo...

Nonostante l’art. 2487 c.c. preveda ordinariamente un procedimento caratterizzato da una duplicità di fasi - dapprima, convocazione dell’assemblea e, solo nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adozione del provvedimento di nomina del liquidatore -, appare possibile procedere alla nomina diretta del liquidatore, allorquando emerga
l’inutilità dello step assembleare, ad esempio per l’intrinseca impossibilità di funzionamento legata
al possesso di paritarie partecipazioni societarie di soggetti in conflitto.

La nomina del liquidatore di società di capitali da parte del Tribunale non comporta l’apertura di una procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato, ma presuppone, come nel caso di nomina del liquidatore da parte dell’assemblea dei soci, che la società disponga di un congruo fondo per i costi di liquidazione.

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La tutela cautelare nell’affitto d’azienda
Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso...

Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e l’opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea. La nozione di controversia sulla proprietà o sul possesso va intesa in senso ampio, potendo ricomprendere anche azioni personali o contrattuali dalle quali possa derivare una condanna alla restituzione o al rilascio del bene; tuttavia, non è sufficiente la mera contestazione della legittimità o convenienza di un contratto avente ad oggetto il bene, ove la futura azione di merito non comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso né una condanna restitutoria in favore del ricorrente. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario dell’azienda oggetto di un contratto di affitto, quando il ricorrente non contesti la proprietà o il possesso del ramo d’azienda in capo alla società concedente, ma deduca esclusivamente l’illegittimità del contratto per carenza di poteri dell’organo amministrativo, incongruità del canone o asserita finalità fraudolenta. L’azione di nullità del contratto ha infatti natura dichiarativa e di mero accertamento; le azioni di annullamento o inefficacia, pur avendo natura costitutiva, non comportano di per sé una condanna alla restituzione dell’azienda in favore del socio ricorrente, sicché difetta il necessario rapporto di strumentalità tra cautela richiesta e futura decisione di merito.

In materia di affitto d’azienda, è astrattamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’anticipazione degli effetti restitutori o la cessazione degli effetti del contratto, quando tale misura sia funzionale a evitare un pregiudizio imminente e irreparabile alla continuità e funzionalità aziendale. Tale tutela, tuttavia, richiede la sussistenza di un periculum in mora attuale e imminente, non ravvisabile qualora le parti del contratto abbiano consensualmente differito l’efficacia dell’affitto d’azienda a una data futura, con possibilità di ulteriore posticipazione, sicché il pericolo allegato non presenta il carattere dell’incombente minaccia del pregiudizio.

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Brevetto dipendente da brevetto altrui e diritto di ulteriore ricerca del contitolare
Lo sviluppo di una ulteriore attività di ricerca – in via autonoma – da parte di uno dei contitolari di...

Lo sviluppo di una ulteriore attività di ricerca - in via autonoma - da parte di uno dei contitolari di un brevetto, anche ove dovesse condurre a risolvere lo stesso problema tecnico del precedente brevetto ma in modo originale ed ingegnoso rispetto allo “stato dell’arte” preesistente (che comprende anche il brevetto in contitolarità), non potrebbe incorrere – se non in caso di una espressa previsione pattizia che specificatamente la vietasse - in alcun divieto da parte del contitolare del brevetto preesistente: il brevetto comune risulterebbe difatti superato da un trovato tecnicamente nuovo ed economicamente utile, ma che non costituisce attuazione del brevetto preesistente in contitolarità.

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Effetti del patto fiduciario nei rapporti interni ed esterni
In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario,...

In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario, il quale è l’intestatario effettivo della quota (il c.d. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario). L’intestatario fiduciario delle quote di partecipazione societaria è legittimato, salva la responsabilità verso il fiduciante per inadempimento all’obbligo di trasferimento ovvero per violazione delle norme sul mandato, ad operare nell’ambito della società ed a disporre della quota, esercitando tutti i diritti connessi alla qualità di socio.

La retrocessione della quota al fiduciante presuppone la perdurante disponibilità della quota in capo al fiduciario (altrimenti, la tutela spettante è una tutela risarcitoria, in quanto il patto fiduciario non è opponibile ai terzi).

A seguito dell’operazione ex art. 2505 cod. civ., le quote della società incorporata sono annullate, sicché la società incorporante non possiede più le quote della società incorporata, avendone direttamente appreso il patrimonio.

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