Ricerca Sentenze
Tribunale di Venezia, 6 Settembre 2025, n. 2417/2025

Responsabilità degli amministratori e sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.: principi generali

Tribunale di Venezia, 6 Settembre 2025, n. 2417/2025
Responsabilità degli amministratori e sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.: principi generali

L’azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. compendia sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione di responsabilità dei creditori contro gli amministratori, previste in materia di s.r.l. rispettivamente dal primo e dal sesto comma dell’art. 2476 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Ne consegue che il curatore fallimentare, nel proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori, potrà senz’altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell’amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.

In tema di periculum in mora, il sequestro conservativo presuppone la sussistenza del fondato timore del creditore di perdita della garanzia patrimoniale generica. Quest’ultimo può desumersi dalla sussistenza sia di elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del credito, sia di elementi soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del proprio patrimonio; tali elementi, dunque, si pongono in rapporto di alternatività e non di concorrenza necessaria, cosicché per la concessione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia anche solo uno di essi. Per quanto concerne, poi, il requisito oggettivo, va ulteriormente precisato che, nel caso di obbligazioni solidali, non va presa a riferimento la somma dei patrimoni di tutti i soggetti coobligati. Come noto, la solidarietà passiva ha lo scopo di garantire il creditore rendendo più sicura e agevole la soddisfazione del credito giacché consente al soggetto attivo del rapporto obbligatorio di rivolgersi anche soltanto ad uno solo dei condebitori, evitandogli il disagio di esercitare una pretesa per ciascun debitore e limitatamente alla quota di pertinenza di ciascuno. Il creditore di un’obbligazione solidale, infatti, può ai sensi dell’art. 1292 c.c. chiedere l’adempimento per l’intero a ciascuno dei condebitori, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2470 c.c., grava sul patrimonio di ciascun coobligato, separatamente e per l’intero credito. Se l’azione di merito tesa all’adempimento dell’obbligazione e la successiva procedura esecutiva possono essere promosse contro il singolo debitore e questi risponde per l’intero con il suo patrimonio, allora il medesimo principio deve ritenersi valevole per il procedimento cautelare strumentale a garantire la fruttuosità dell’azione di adempimento e della successiva esecuzione, ossia il sequestro conservativo, i cui presupposti dovranno essere valutati dunque considerando la consistenza del patrimonio del condebitore solidale contro cui il creditore agisce.

Data Sentenza: 06/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro: RG 15848 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/10/2026
Massima a cura di: Giulio Marconcin
logo