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Sentenze con tag: abuso del processo

Tribunale di Milano, 12 Maggio 2025, n. 9390/2025
Concorrenza sleale del terzo non imprenditore, partecipazione consapevole del concorrente e lite temeraria
Gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva...

Gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva richiede di regola la qualità di imprenditore; la responsabilità può tuttavia configurarsi anche in capo a chi non rivesta tale qualità, purché sia dimostrata una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, tale da far ritenere che l’attività sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo. Quando l’atto lesivo è compiuto da un terzo, la circostanza che l’imprenditore concorrente se ne giovi non basta a integrare l’illecito, perché occorre che egli abbia concorso consapevolmente al compimento dell’atto o lo abbia approvato prestandovi consapevole acquiescenza.

La differenza tra concorrenza lecita e concorrenza sleale non dipende dallo scopo perseguito dalle parti, ma dalla natura dei mezzi impiegati, che devono essere contrari ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda.

La condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche in assenza di dolo, essendo sufficiente la colpa grave o comunque una condotta oggettivamente rilevante sotto il profilo dell’abuso del processo, come quella dell’attore che [proponga domande risarcitorie prive dell’indicazione dei fatti costitutivi e di qualsiasi riscontro probatorio, introduca nuovi fatti e documenti nelle comparse conclusionali e chieda un sequestro conservativo pochi giorni prima dell’udienza di rimessione della causa in decisione]; la somma può essere equitativamente determinata in misura pari alle spese processuali liquidate.

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17/10/2026
Data sentenza: 12/05/2025
Numero: 9390/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ludovica Palmieri
Registro : RG – 6602 –  2024
Tribunale di Ancona, 23 Ottobre 2026, n. 123/2026
Onere della prova dell’uso del marchio eccepito decaduto e registrazione del cognome altrui
Nel testo dell’art. 121 c.p.i. modificato dal d.lgs. n. 15/2019, quando la decadenza del marchio per non uso sia fatta...

Nel testo dell’art. 121 c.p.i. modificato dal d.lgs. n. 15/2019, quando la decadenza del marchio per non uso sia fatta valere in via di azione o di eccezione, l’onere di provare l’uso effettivo del marchio incombe sul suo titolare; ne consegue che il titolare che agisca in contraffazione e non dimostri l’uso effettivo del marchio nel quinquennio [offrendo soltanto documenti anteriori relativi a un segno diverso o successivi e funzionali alla lite] vede rigettate le proprie domande per l’accoglimento dell’eccezione di decadenza.

Il cognome altrui può essere registrato come marchio, o inserito in un marchio complesso, da chi non ne è titolare, purché l’uso non sia idoneo a ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portarlo; la riserva prevista dall’art. 8, comma 3, c.p.i. a favore dell’avente diritto opera soltanto se questi provi che il nome ha acquisito notorietà presso una parte significativa del pubblico interessato, da accertare in base alla quota di mercato, all’intensità, all’ambito geografico e alla durata dell’uso e agli investimenti promozionali.

Integra abuso del processo sanzionabile ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. la condotta della parte che abbia cercato di indurre in errore il giudice con una produzione documentale mistificante e abbia rifiutato una ragionevole proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.

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17/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 123/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 3371 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 9 Settembre 2026, n. 3542/2026
Compenso del presidente di cooperativa e mancata autorizzazione del dipendente pubblico all’incarico
L’assunzione da parte di un dipendente pubblico della carica di presidente o di amministratore di una società cooperativa costituisce un...

L’assunzione da parte di un dipendente pubblico della carica di presidente o di amministratore di una società cooperativa costituisce un incarico extraistituzionale soggetto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 165/2001, perché l’esclusione dell’incompatibilità prevista per le cooperative lascia fermo l’obbligo di autorizzazione, sicché il dipendente che abbia svolto l’incarico senza autorizzazione non può percepire il compenso e la società non può essere condannata a corrisponderglielo, anche quando il diritto al compenso trovi fondamento nello statuto [presidente di una cooperativa edilizia, dirigente medico della Polizia di Stato, che non aveva chiesto né ottenuto l’autorizzazione].

La carica di amministratore di società cooperativa si presume onerosa salvo che lo statuto ne preveda espressamente la gratuità, e quando lo statuto rimetta all’assemblea la determinazione del compenso e, in mancanza, rinvii alle tariffe professionali, il diritto al compenso sorge con l’accettazione dell’incarico ed è esigibile secondo i parametri richiamati anche in assenza di delibera assembleare.

Non spetta al presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa un compenso ulteriore per la stipula di contratti autorizzati dal consiglio e strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale, perché tali attività rientrano tra i suoi compiti ordinari e non tra gli incarichi particolari per i quali lo statuto prevede una remunerazione speciale [acquisti di terreni e mutuo edilizio stipulati per la costruzione di alloggi destinati ai soci].

La proposizione in giudizi separati di più crediti relativi al medesimo rapporto di durata, in mancanza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela processuale frazionata, costituisce abuso del processo, che, quando sulla frazione proposta per prima si sia formato il giudicato, non esime il giudice dal pronunciarsi nel merito e può essere sanzionato in sede di regolazione delle spese.

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17/10/2026
Data sentenza: 09/09/2026
Numero: 3542/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Chiara Beatrice
Registro : RG – 1056 –  2021
Tribunale di Torino, 3 Ottobre 2026, n. 1454/2026
Impegno restitutorio dei soci per mancato aumento di capitale e inapplicabilità dell’art. 1957 c.c.
L’impegno, assunto in proprio dai soci di una s.r.l. [che non è parte dell’accordo], di far deliberare un aumento di...

L’impegno, assunto in proprio dai soci di una s.r.l. [che non è parte dell’accordo], di far deliberare un aumento di capitale riservato al finanziatore e, in mancanza, di restituirgli pro quota le somme [da questi versate alla società] non costituisce garanzia fideiussoria di un debito sociale, perché in capo alla società, estranea al contratto, non sorge alcun obbligo restitutorio da garantire. Il contratto contiene invece due impegni personali dei soci, consistenti in una promessa del fatto del terzo avente ad oggetto l’aumento di capitale e nell’assunzione in proprio di un debito restitutorio, condizionato al mancato aumento di capitale e alla mancata restituzione spontanea delle somme da parte della società; ne consegue che a tale debito non si applica l’art. 1957 c.c.

Il creditore che agisca con distinti ricorsi monitori nei confronti di più soci, obbligati in forza del medesimo contratto in proporzione alle rispettive quote, non abusa dello strumento processuale, perché i debiti sono autonomi e non solidali e danno luogo soltanto a un litisconsorzio facoltativo e a un eventuale cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., con domande suscettibili di esiti differenti; la fattispecie è pertanto estranea al frazionamento del credito.

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10/10/2026
Data sentenza: 03/10/2026
Numero: 1454/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Sburlati
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 796 –  2024
Tribunale di Torino, 3 Ottobre 2026, n. 1452/2026
Impegno restitutorio dei soci per mancato aumento di capitale e inapplicabilità dell’art. 1957 c.c.
L’impegno, assunto in proprio dai soci di una s.r.l. [che non è parte dell’accordo], di far deliberare un aumento di...

L’impegno, assunto in proprio dai soci di una s.r.l. [che non è parte dell’accordo], di far deliberare un aumento di capitale riservato al finanziatore e, in mancanza, di restituirgli pro quota le somme [da questi versate alla società] non costituisce garanzia fideiussoria di un debito sociale, perché in capo alla società, estranea al contratto, non sorge alcun obbligo restitutorio da garantire. Il contratto contiene invece due impegni personali dei soci, consistenti in una promessa del fatto del terzo avente ad oggetto l’aumento di capitale e nell’assunzione in proprio di un debito restitutorio, condizionato al mancato aumento di capitale e alla mancata restituzione spontanea delle somme da parte della società; ne consegue che a tale debito non si applica l’art. 1957 c.c.

Il creditore che agisca con distinti ricorsi monitori nei confronti di più soci, obbligati in forza del medesimo contratto in proporzione alle rispettive quote, non abusa dello strumento processuale, perché i debiti sono autonomi e non solidali e danno luogo soltanto a un litisconsorzio facoltativo e a un eventuale cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., con domande suscettibili di esiti differenti; la fattispecie è pertanto estranea al frazionamento del credito.

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10/10/2026
Data sentenza: 03/10/2026
Numero: 1452/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Sburlati
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 783 –  2024
Tribunale di Perugia, 3 Aprile 2024, n. 366/2024
Danno da iniziative giudiziarie infondate del concorrente titolare del marchio: rapporto con l’art. 96 c.p.c. e prova dell’intento anticoncorrenziale
La responsabilità processuale aggravata ricade interamente sotto la disciplina dell’art. 96 c.p.c., senza concorso con la responsabilità ai sensi dell’art....

La responsabilità processuale aggravata ricade interamente sotto la disciplina dell’art. 96 c.p.c., senza concorso con la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. o per concorrenza sleale, sicché il danno derivante da un’iniziativa giudiziaria infondata e strumentale deve essere chiesto nel medesimo giudizio in cui essa è stata proposta, e non con un’autonoma azione risarcitoria successiva.

Le iniziative giudiziarie del titolare di un marchio contro il concorrente non sono illecite per il solo fatto di essere risultate infondate, e per sostenere che esse, unitamente a contestazioni stragiudiziali, esprimano un disegno anticoncorrenziale occorre provarne il carattere abusivo o emulativo, finalizzato soltanto alla disgregazione o alla denigrazione del concorrente, nonché la concreta compromissione della sua attività d’impresa, come la perdita di clientela o la contrazione degli ordini e del fatturato; il danno non è in re ipsa e non può essere liquidato in via equitativa se non specificamente allegato.

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29/09/2026
Data sentenza: 03/04/2024
Numero: 366/2024
Carica: Presidente
Giudice: Teresa Giardino
Relatore: Stefania Monaldi
Registro : RG – 1928 –  2021
Tribunale di Ancona, 23 Ottobre 2026
Ricorso d’urgenza del restauratore contro il Ministero della cultura: strumentalità, giurisdizione e condanna ex art. 96 c.p.c.
I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. hanno natura cautelare e funzione provvisoria e strumentale, e presuppongono la prova sommaria,...

I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. hanno natura cautelare e funzione provvisoria e strumentale, e presuppongono la prova sommaria, a carico del ricorrente, sia del diritto di cui si invoca la tutela sia del pregiudizio imminente e irreparabile che lo minaccerebbe nel tempo necessario a farlo valere in via ordinaria; l’omessa indicazione dell’azione di merito da cautelare rende inammissibile il ricorso, non essendo verificabile la strumentalità, e il periculum non è integrato dalla prospettazione di un danno esclusivamente patrimoniale.

Va rigettato il ricorso d’urgenza con cui la restauratrice incaricata dalla parrocchia, lamentando la violazione del diritto d’autore sui propri progetti utilizzati dall’architetto cui è stato poi affidato il restauro, chieda nei confronti del Ministero della cultura la sospensione dei lavori di restauro affidati ad altri, l’annullamento del nulla osta della Soprintendenza, l’approvazione dei propri progetti e l’erogazione dei contributi ministeriali: difetta la legittimazione passiva del Ministero, estraneo a qualsiasi rapporto con la ricorrente, perché le autorizzazioni e i contributi sono chiesti dal proprietario del bene culturale e le doglianze andavano rivolte alla curia o all’architetto; il contributo spetta al proprietario che lo abbia richiesto, l’annullamento di un provvedimento amministrativo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e la domanda risarcitoria è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare.

Il ricorso palesemente inammissibile integra abuso dello strumento processuale e giustifica la condanna d’ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., sanzione pubblicistica che non richiede dolo o colpa grave ma una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, determinata equitativamente anche alla luce delle tabelle milanesi in circa un terzo dei compensi liquidabili, nonché, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

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23/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 3396 –  2023
Tribunale di Ancona, 3 Giugno 2025
Ricorso cautelare generico dell’ex preponente contro l’ex agente per uso di informazioni riservate e condanna ex art. 96 c.p.c.
Va rigettato il ricorso cautelare ante causam per descrizione, sequestro e inibitoria ai sensi degli artt. 129 e 131 c.p.i....

Va rigettato il ricorso cautelare ante causam per descrizione, sequestro e inibitoria ai sensi degli artt. 129 e 131 c.p.i. e 161 e 163 l.d.a. con cui l’ex preponente lamenti la conservazione, da parte dell’ex agente, di dati sui clienti e sulla rete distributiva, quando non siano allegati né i requisiti di segretezza, valore economico e protezione delle informazioni richiesti dall’art. 98 c.p.i., né gli elementi costitutivi di una banca dati tutelabile, creativa o protetta dal diritto sui generis, che presuppone un investimento rilevante e autonomo rispetto all’attività principale del costitutore. Non integra uso abusivo, né estrazione o reimpiego, né concorrenza sleale, la produzione, nel giudizio pendente per l’indennità di fine rapporto, di dati legittimamente acquisiti dall’agente durante il rapporto o trasmessigli dalla stessa preponente, e gli obblighi contrattuali di riservatezza cedono di fronte alla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio.

La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata dei commi primo e secondo e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale. Il discrimine tra esercizio e abuso del diritto processuale risiede nella mala fede o nella colpa grave, non potendo la sanzione discendere da una responsabilità oggettiva per l’esito sfavorevole del processo. Costituisce condotta connotata da colpa grave il deposito di un ricorso cautelare, con richiesta di provvedimenti anche inaudita altera parte, manifestamente generico in punto di allegazione e di prova degli elementi costitutivi degli illeciti invocati, che imponga una defatigante attività difensiva alla controparte e al giudice, e la somma va determinata equitativamente in proporzione ai compensi medi liquidabili.

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21/09/2026
Data sentenza: 03/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Willelma Monterotti
Registro : RG – 5464 –  2024
Corte d'appello di Milano, 9 Settembre 2025, n. 2449/2025
Domanda di accertamento di nullità di fideiussione omnibus per contrarietà alla normativa antitrust: violazione del principio del ne bis in idem e abuso del processo
L’operatività del principio del ne bis in idem non è limitata alle sole ipotesi in cui sia già stata emessa...

L’operatività del principio del ne bis in idem non è limitata alle sole ipotesi in cui sia già stata emessa una pronuncia o, se emessa, sia passata in giudicato. E’ stata ampliata a tutte le ipotesi in cui una domanda sia già stata proposta in un diverso giudizio sulla base delle medesime allegazioni. Non rileva che le domande siano perfettamente coincidenti e che i giudizi rispondano a differenti finalità. L’ampia operatività del citato principio è coerente con l’ulteriore principio dell’economicità del giudizio, che deve essere letto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

L’avvenuta costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. impone che l’autorità giudiziaria non possa essere chiamata più volte a pronunciarsi sulla medesima questione, onde evitare possibili contrasti nei giudicati e garantire una celerità nella definizione dei giudizi. Pur non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, la possibilità per la parte munita di titolo esecutivo di procurarsene un altro è consentita, purché sussista l’interesse ad agire ex art. 100 cpc e non vi sia abuso del diritto o del processo. L’abuso del processo, sul piano oggettivo, si configura quando lo strumento processuale è usato non per tutelare i propri diritti, ma per nuocere alla controparte con intenti emulativi, mentre, sul piano soggettivo, è riscontrabile quando la condotta è posta in essere in violazione del generale dovere di correttezza ex art. 1175 cod. civ. e buona fede ex art. 1375 cod. civ. Pertanto, l’abuso del processo è configurabile ogniqualvolta l’iniziativa processuale sia intesa a conseguire un ingiusto vantaggio, distorcendo i fini naturali del processo civile.

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12/08/2026
Data sentenza: 09/09/2025
Numero: 2449/2025
Carica: Presidente
Giudice: Domenico Bonaretti
Relatore: Serena Baccolini
Registro : RG – 3208 –  2023
Corte d'appello di Bologna, 23 Ottobre 2026
Frazionamento del credito: quando integra abuso del processo e quando è ammesso
Costituisce abuso del processo il frazionamento giudiziale di un credito unitario, allorché la pluralità di azioni promananti dal medesimo rapporto...

Costituisce abuso del processo il frazionamento giudiziale di un credito unitario, allorché la pluralità di azioni promananti dal medesimo rapporto e fondate su identici fatti costitutivi determini un ingiustificato dispendio dell’attività processuale; tale condotta è consentita solo se sussiste, in capo al creditore, un apprezzabile interesse oggettivo alla tutela processuale frazionata, la cui mancanza comporta l’improponibilità della domanda, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora, tuttavia, il giudicato si sia già formato su una delle frazioni, il giudice deve comunque decidere nel merito sulla pretesa residua, potendosi valutare la condotta processuale delle parti in sede di regolazione delle spese di lite.

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26/03/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Manuela Velotti
Registro : RG – 819 –  2021
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026
Denuncia ex art. 2409 c.c.: l’attualità delle irregolarità di gestione e profili processuali
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di...

Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che, per legge o statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali. Tali irregolarità devono essere attuali, ossia persistenti al momento dell’adozione del provvedimento, e idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando, pertanto, escluse le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a terzi o al singolo socio.

È inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dai soci di minoranza della società controllante nei confronti della società controllata al fine di ottenere la revoca dell’amministratore unico di quest’ultima società e la nomina di un amministratore giudiziario per la medesima. L’art. 2409 c.c., infatti, non attribuisce la legittimazione ad agire per la revoca degli amministratori della società controllata e per la relativa nomina di un amministratore giudiziario al socio di minoranza della controllante, il quale è estraneo alla compagine sociale della società eterodiretta. Tale socio potrà eventualmente esperire il rimedio esclusivamente nei confronti dell’organo amministrativo della società cui partecipa, deducendo, quali gravi irregolarità nella gestione della capogruppo, l’eventuale mala gestio della controllata derivante dall’esecuzione di direttive illegittime impartite dall’organo amministrativo della capogruppo.

La denuncia al Tribunale proposta dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2409 c.c. ha come soggetti interessati a contraddire solo gli organi sociali, amministratori e sindaci, attinti dalla richiesta dei provvedimenti e la società, con conseguente illegittimità della divulgazione dell’iniziativa a terzi estranei.

La denuncia di gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c. in spregio alle previsioni della norma in ordine alla compagine dei soggetti legittimati a proporla ed a contraddirla, mediante divulgazione a terzi completamente estranei alla compagine della società con potenziale grave danno alla sua immagine commerciale e all’attività imprenditoriale, può dare luogo a responsabilità aggravata per abuso del processo con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., oltre che al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c.

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25/02/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RVG – 5979 –  2025
Tribunale di Catanzaro, 13 Giugno 2024
Litispendenza e abuso del processo
L’azionare più volte la stessa pretesa attraverso diversi strumenti processuali configura un abuso del processo. Tale condotta abusiva giustifica la...

L'azionare più volte la stessa pretesa attraverso diversi strumenti processuali configura un abuso del processo. Tale condotta abusiva giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., senza necessità di accertare il dolo o la colpa grave della parte.

A norma dell'art. 39, co. 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, co. 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.

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24/09/2024
Data sentenza: 13/06/2024
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 2427 –  2021
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