La responsabilità processuale aggravata ricade interamente sotto la disciplina dell’art. 96 c.p.c., senza concorso con la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. o per concorrenza sleale, sicché il danno derivante da un’iniziativa giudiziaria infondata e strumentale deve essere chiesto nel medesimo giudizio in cui essa è stata proposta, e non con un’autonoma azione risarcitoria successiva.
Le iniziative giudiziarie del titolare di un marchio contro il concorrente non sono illecite per il solo fatto di essere risultate infondate, e per sostenere che esse, unitamente a contestazioni stragiudiziali, esprimano un disegno anticoncorrenziale occorre provarne il carattere abusivo o emulativo, finalizzato soltanto alla disgregazione o alla denigrazione del concorrente, nonché la concreta compromissione della sua attività d’impresa, come la perdita di clientela o la contrazione degli ordini e del fatturato; il danno non è in re ipsa e non può essere liquidato in via equitativa se non specificamente allegato.
I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. hanno natura cautelare e funzione provvisoria e strumentale, e presuppongono la prova sommaria, a carico del ricorrente, sia del diritto di cui si invoca la tutela sia del pregiudizio imminente e irreparabile che lo minaccerebbe nel tempo necessario a farlo valere in via ordinaria; l’omessa indicazione dell’azione di merito da cautelare rende inammissibile il ricorso, non essendo verificabile la strumentalità, e il periculum non è integrato dalla prospettazione di un danno esclusivamente patrimoniale.
Va rigettato il ricorso d’urgenza con cui la restauratrice incaricata dalla parrocchia, lamentando la violazione del diritto d’autore sui propri progetti utilizzati dall’architetto cui è stato poi affidato il restauro, chieda nei confronti del Ministero della cultura la sospensione dei lavori di restauro affidati ad altri, l’annullamento del nulla osta della Soprintendenza, l’approvazione dei propri progetti e l’erogazione dei contributi ministeriali: difetta la legittimazione passiva del Ministero, estraneo a qualsiasi rapporto con la ricorrente, perché le autorizzazioni e i contributi sono chiesti dal proprietario del bene culturale e le doglianze andavano rivolte alla curia o all’architetto; il contributo spetta al proprietario che lo abbia richiesto, l’annullamento di un provvedimento amministrativo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e la domanda risarcitoria è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare.
Il ricorso palesemente inammissibile integra abuso dello strumento processuale e giustifica la condanna d’ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., sanzione pubblicistica che non richiede dolo o colpa grave ma una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, determinata equitativamente anche alla luce delle tabelle milanesi in circa un terzo dei compensi liquidabili, nonché, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Va rigettato il ricorso cautelare ante causam per descrizione, sequestro e inibitoria ai sensi degli artt. 129 e 131 c.p.i. e 161 e 163 l.d.a. con cui l’ex preponente lamenti la conservazione, da parte dell’ex agente, di dati sui clienti e sulla rete distributiva, quando non siano allegati né i requisiti di segretezza, valore economico e protezione delle informazioni richiesti dall’art. 98 c.p.i., né gli elementi costitutivi di una banca dati tutelabile, creativa o protetta dal diritto sui generis, che presuppone un investimento rilevante e autonomo rispetto all’attività principale del costitutore. Non integra uso abusivo, né estrazione o reimpiego, né concorrenza sleale, la produzione, nel giudizio pendente per l’indennità di fine rapporto, di dati legittimamente acquisiti dall’agente durante il rapporto o trasmessigli dalla stessa preponente, e gli obblighi contrattuali di riservatezza cedono di fronte alla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio.
La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata dei commi primo e secondo e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale. Il discrimine tra esercizio e abuso del diritto processuale risiede nella mala fede o nella colpa grave, non potendo la sanzione discendere da una responsabilità oggettiva per l’esito sfavorevole del processo. Costituisce condotta connotata da colpa grave il deposito di un ricorso cautelare, con richiesta di provvedimenti anche inaudita altera parte, manifestamente generico in punto di allegazione e di prova degli elementi costitutivi degli illeciti invocati, che imponga una defatigante attività difensiva alla controparte e al giudice, e la somma va determinata equitativamente in proporzione ai compensi medi liquidabili.
L’operatività del principio del ne bis in idem non è limitata alle sole ipotesi in cui sia già stata emessa una pronuncia o, se emessa, sia passata in giudicato. E’ stata ampliata a tutte le ipotesi in cui una domanda sia già stata proposta in un diverso giudizio sulla base delle medesime allegazioni. Non rileva che le domande siano perfettamente coincidenti e che i giudizi rispondano a differenti finalità. L’ampia operatività del citato principio è coerente con l’ulteriore principio dell’economicità del giudizio, che deve essere letto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata.
L’avvenuta costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. impone che l’autorità giudiziaria non possa essere chiamata più volte a pronunciarsi sulla medesima questione, onde evitare possibili contrasti nei giudicati e garantire una celerità nella definizione dei giudizi. Pur non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, la possibilità per la parte munita di titolo esecutivo di procurarsene un altro è consentita, purché sussista l’interesse ad agire ex art. 100 cpc e non vi sia abuso del diritto o del processo. L’abuso del processo, sul piano oggettivo, si configura quando lo strumento processuale è usato non per tutelare i propri diritti, ma per nuocere alla controparte con intenti emulativi, mentre, sul piano soggettivo, è riscontrabile quando la condotta è posta in essere in violazione del generale dovere di correttezza ex art. 1175 cod. civ. e buona fede ex art. 1375 cod. civ. Pertanto, l’abuso del processo è configurabile ogniqualvolta l’iniziativa processuale sia intesa a conseguire un ingiusto vantaggio, distorcendo i fini naturali del processo civile.
Costituisce abuso del processo il frazionamento giudiziale di un credito unitario, allorché la pluralità di azioni promananti dal medesimo rapporto e fondate su identici fatti costitutivi determini un ingiustificato dispendio dell’attività processuale; tale condotta è consentita solo se sussiste, in capo al creditore, un apprezzabile interesse oggettivo alla tutela processuale frazionata, la cui mancanza comporta l’improponibilità della domanda, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora, tuttavia, il giudicato si sia già formato su una delle frazioni, il giudice deve comunque decidere nel merito sulla pretesa residua, potendosi valutare la condotta processuale delle parti in sede di regolazione delle spese di lite.
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che, per legge o statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali. Tali irregolarità devono essere attuali, ossia persistenti al momento dell’adozione del provvedimento, e idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando, pertanto, escluse le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a terzi o al singolo socio.
È inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dai soci di minoranza della società controllante nei confronti della società controllata al fine di ottenere la revoca dell’amministratore unico di quest’ultima società e la nomina di un amministratore giudiziario per la medesima. L’art. 2409 c.c., infatti, non attribuisce la legittimazione ad agire per la revoca degli amministratori della società controllata e per la relativa nomina di un amministratore giudiziario al socio di minoranza della controllante, il quale è estraneo alla compagine sociale della società eterodiretta. Tale socio potrà eventualmente esperire il rimedio esclusivamente nei confronti dell’organo amministrativo della società cui partecipa, deducendo, quali gravi irregolarità nella gestione della capogruppo, l’eventuale mala gestio della controllata derivante dall’esecuzione di direttive illegittime impartite dall’organo amministrativo della capogruppo.
La denuncia al Tribunale proposta dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2409 c.c. ha come soggetti interessati a contraddire solo gli organi sociali, amministratori e sindaci, attinti dalla richiesta dei provvedimenti e la società, con conseguente illegittimità della divulgazione dell’iniziativa a terzi estranei.
La denuncia di gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c. in spregio alle previsioni della norma in ordine alla compagine dei soggetti legittimati a proporla ed a contraddirla, mediante divulgazione a terzi completamente estranei alla compagine della società con potenziale grave danno alla sua immagine commerciale e all’attività imprenditoriale, può dare luogo a responsabilità aggravata per abuso del processo con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., oltre che al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c.
L'azionare più volte la stessa pretesa attraverso diversi strumenti processuali configura un abuso del processo. Tale condotta abusiva giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., senza necessità di accertare il dolo o la colpa grave della parte.
A norma dell'art. 39, co. 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, co. 2, c.p.c., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi.
In tema di risarcimento del danno da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito non può frazionare la tutela giudiziaria agendo separatamente, neppure mediante riserva di far valere in altri procedimenti diverse voci di danno, in quanto si tratterebbe di una condotta che aggrava la posizione del debitore, ponendosi in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi, quindi, in un abuso dello strumento processuale. Non costituisce, tuttavia, ipotesi di frazionamento abusivo del credito (e, quindi, violazione dell’art. 1175 c.c.) la formulazione di domande in autonomi giudizi solo se risulti, in capo al creditore, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (qualora, ad esempio, uno dei crediti originati da un medesimo rapporto obbligatorio possa essere accertato mediante il ricorso ad uno strumento processuale di più veloce definizione rispetto a quello necessario per accertare la sussistenza degli altri crediti originati dallo stesso rapporto). In assenza di un interesse oggettivamente valutabile del creditore, la condotta frazionata deve ritenersi strumentale e, pertanto, non meritevole di protezione dall’ordinamento giuridico.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l'accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand'anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo.
Sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della parte, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza (altro…)
La condotta di una parte che proponga la medesima domanda cautelare ad autorità giudiziarie diverse, insistendo, sulla base dei medesimi fatti lesivi, per l’accoglimento della domanda, persino dopo l’emissione da parte del giudice, preventivamente adito, di un (altro…)