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Sentenze con tag: debito di valore

Tribunale di Bari, 11 Marzo 2025, n. 3915/2025
Responsabilità dell’amministratore per erogazione di compensi e utili ai soci in presenza di debiti scaduti
Risponde del danno al patrimonio sociale l’amministratore [poi liquidatore di s.r.l. fallita] che, in presenza di una crisi già manifestatasi...

Risponde del danno al patrimonio sociale l’amministratore [poi liquidatore di s.r.l. fallita] che, in presenza di una crisi già manifestatasi e di debiti scaduti verso terzi, in particolare verso i lavoratori dipendenti, eroghi a sé e all’altro socio compensi o utili senza la previa ricognizione e il pagamento delle passività esistenti. Il danno è commisurato alle somme così erogate ai soci, e la relativa obbligazione risarcitoria, quale debito di valore, va rivalutata fino alla data della liquidazione.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore della società e dei creditori sociali, con una modifica della sola legittimazione attiva, mentre la natura giuridica e i presupposti delle due azioni restano distinti e indipendenti. La mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale non ne determina la nullità per indeterminatezza e fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitarle congiuntamente; il principio vale per la s.p.a. come per la s.r.l.

Il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 2949 c.c. tanto per l’azione sociale quanto per quella dei creditori sociali, ma la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. tra la società e l’amministratore finché è in carica riguarda la sola azione sociale. Poiché il fallimento della società non è causa di cessazione degli amministratori dalla carica, grava sull’amministratore convenuto che eccepisca la prescrizione l’onere di provare di non ricoprire più la carica.

Ai sensi dell’art. 2486, comma 1, c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna prevista dall’art. 2487 bis c.c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. La responsabilità verso i creditori richiede l’accertamento che l’amministratore, oltre a omettere di constatare la causa di scioglimento e di proporre la liquidazione, abbia proseguito l’attività d’impresa con finalità non meramente conservative, perché è questa condotta che può aggravare il dissesto.

Le contestazioni di mala gestio mosse all’amministratore devono essere specifiche e circostanziate; sono pertanto inidonee a fondare la responsabilità le allegazioni che non precisano quali criteri di redazione del bilancio siano stati violati e quali voci siano scorrette, il momento della perdita del capitale e dell’insorgere della necessità di ricapitalizzazione o di liquidazione, l’entità dell’aggravamento dell’indebitamento, i beni non rinvenuti o le iniziative che l’amministratore avrebbe dovuto intraprendere.

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23/10/2026
Data sentenza: 11/03/2025
Numero: 3915/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 1077 –  2020
Tribunale di Napoli, 12 Marzo 2025, n. 11354/2025
Distrazione dell’azienda sociale mediante affitto a società dell’amministratore e danno risarcibile alla curatela
L’amministratore unico di s.r.l. che concede in affitto l’azienda sociale e cede le rimanenze di magazzino a una società di...

L’amministratore unico di s.r.l. che concede in affitto l’azienda sociale e cede le rimanenze di magazzino a una società di cui è socio unico e amministratore, e omette poi di riscuotere i canoni e il corrispettivo che, quale amministratore della società affittuaria, decide di non pagare, pone in essere una distrazione dell’azienda e risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. del danno pari ai canoni e ai corrispettivi non riscossi, perché un simile contratto è inidoneo a perseguire l’interesse di una società già in progressiva perdita e rivela il programma di proseguire la medesima attività d’impresa tramite l’altra società senza sostenerne i costi [azione del curatore contro l’ex amministratore unico di una s.r.l. che gestiva un supermercato, concesso in affitto insieme alle merci a una società da lui interamente controllata; crediti per canoni e merci accertati con lodo irrituale rimasto inadempiuto e successivo fallimento della società affittuaria; condanna al pagamento dei canoni maturati prima e dopo il fallimento, del prezzo delle merci e dell’importo corrisposto in via transattiva al proprietario dei locali].

Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore che ha distratto l’azienda sociale concedendola in affitto a una società da lui controllata rientrano nel danno risarcibile, secondo il criterio della regolarità causale di cui all’art. 1223 c.c., anche i canoni maturati e non pagati dopo la dichiarazione di fallimento e i costi sostenuti dalla curatela per recuperare e conservare l’azienda fino alla vendita, compreso quanto corrisposto in via transattiva al proprietario dei locali, perché è prevedibile che chi ha programmato la sottrazione dell’azienda continui ad agire in pregiudizio dei creditori sociali.

Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, che costituisce debito di valore, gli interessi sono dovuti al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. fino alla notificazione dell’atto di citazione e al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione fino alla decisione, e si calcolano sulla somma annualmente rivalutata.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore della società fallita, quando l’atto illecito è allegato in modo specifico e il pregiudizio cagionato al patrimonio sociale è precisamente individuabile, il danno va liquidato in misura corrispondente agli effetti economici di quell’illecito e non nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati nel fallimento, perché tale criterio è utilizzabile soltanto ai fini della liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., quando siano indicate le ragioni che impediscono di accertare gli specifici effetti dannosi della condotta e il ricorso al differenziale risulti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l’obbligo di dimostrare la destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio sociale, sicché, quando sia provato che hanno avuto a disposizione determinati beni e non sappiano rendere conto del loro mancato reperimento o giustificarne la destinazione alle effettive necessità dell’impresa, può desumersi la prova della distrazione, la quale integra l’inadempimento, da presumersi cosciente e volontario in mancanza di prova contraria, del dovere di conservazione del patrimonio sociale e cagiona un pregiudizio di pari valore alla società e, per la conseguente insufficienza patrimoniale, ai creditori sociali.

Il risarcimento del danno dovuto dall’amministratore costituisce debito di valore, sicché nella liquidazione si tiene conto della svalutazione monetaria intervenuta tra il momento in cui il danno si è prodotto e la liquidazione definitiva, anche quando il danno consiste nella perdita di una somma di denaro, che vale soltanto a individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito.

La causalità materiale attiene all’accertamento del fatto idoneo a fondare la responsabilità, mentre la causalità giuridica, regolata dall’art. 1223 c.c. e applicabile anche all’illecito extracontrattuale per il rinvio dell’art. 2056 c.c., seleziona le conseguenze dannose risarcibili secondo il criterio della regolarità causale, verificato ex ante in base a regole statistiche o scientifiche, con esclusione delle conseguenze atipiche o imprevedibili, e il danno risarcibile, pari alla differenza tra la situazione patrimoniale del danneggiato prima e dopo l’evento lesivo, non può avere funzione ultracompensativa, perché si deve tenere conto anche dei vantaggi conseguiti dal danneggiato in dipendenza del medesimo fatto.

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23/10/2026
Data sentenza: 12/03/2025
Numero: 11354/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Arminio Salvatore Rabuano
Registro : RG – 17513 –  2023
Tribunale di Firenze, 23 Ottobre 2026, n. 3386/2025
Giudicato del lodo rituale sull’azione sociale e azione dei creditori sociali esercitata dal curatore
Il lodo arbitrale rituale che, pronunciando sulla domanda riconvenzionale della società [nel giudizio arbitrale promosso dall’ex amministratore per il compenso],...

Il lodo arbitrale rituale che, pronunciando sulla domanda riconvenzionale della società [nel giudizio arbitrale promosso dall’ex amministratore per il compenso], abbia rigettato l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore produce, una volta divenuto non più impugnabile, gli effetti della sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 824 bis c.p.c., ancorché la clausola compromissoria statutaria non si estendesse alle controversie tra la società e gli amministratori. Ne consegue che l’azione sociale di responsabilità non può essere riproposta dal curatore del successivo fallimento, mentre resta esperibile l’azione dei creditori sociali.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. cumula in sé tanto l’azione sociale quanto quella dei creditori sociali, ciascuna delle quali mantiene le caratteristiche sue proprie, in termini sia di presupposti sia di prescrizione.

Requisito essenziale dell’azione di responsabilità dei creditori sociali è l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni di credito, che si distingue dalla perdita, anche integrale, del capitale sociale, perché il patrimonio, quale complesso di beni che ricomprende lo stesso capitale, può presentare un saldo attivo anche in presenza di perdite; se tutti i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, l’azione contro gli amministratori non è esperibile. L’insufficienza patrimoniale va accertata con riferimento al momento in cui l’amministratore ha cessato dalla carica e, in mancanza di una situazione patrimoniale aggiornata a quella data, sulla base del primo bilancio successivo approvato.

Poiché la contabilità registra gli accadimenti economici dell’impresa senza determinarli, e il deficit patrimoniale deriva da quegli accadimenti e dalle scelte operative sottostanti, l’erronea appostazione in bilancio di una voce [costi sostenuti per la ristrutturazione di un immobile della socia, riclassificati da fatture da emettere a immobilizzazioni immateriali] è di per sé irrilevante ai fini della responsabilità dell’amministratore.

Risponde del danno l’amministratore che, subentrato nella carica, tolleri che un immobile [condotto in locazione dalla società e ristrutturato a sue spese] resti nel godimento gratuito della socia, senza interrompere questo comodato di fatto e senza concludere un contratto di sublocazione; il danno corrisponde ai canoni di sublocazione che la società avrebbe potuto riscuotere durante il periodo della carica.

La risoluzione consensuale del contratto di locazione che costituisce l’unica fonte di reddito della società, decisa dall’amministratore in presenza di una causa di scioglimento [per perdita del capitale sociale] e a pochi giorni dalla messa in liquidazione, è esente da responsabilità, perché anticipa un’attività liquidatoria che avrebbe comunque dovuto essere compiuta.

Il risarcimento del danno da mala gestio costituisce debito di valore, sul quale è dovuta la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze; gli interessi compensativi spettano solo se il creditore prova, anche in via presuntiva, che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo, perché nessun automatismo ne consente il riconoscimento.

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22/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3386/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro : RG – 11058 –  2020
Tribunale di Catania, 23 Ottobre 2026, n. 3997/2025
Deficit fallimentare come misura del danno in caso di mancanza delle scritture contabili
Se è stata aperta una procedura concorsuale e l’assoluta mancanza delle scritture contabili [per gli esercizi anteriori al fallimento], unita...

Se è stata aperta una procedura concorsuale e l’assoluta mancanza delle scritture contabili [per gli esercizi anteriori al fallimento], unita alla sostanziale inattendibilità della contabilità residua, impedisce di determinare i netti patrimoniali secondo il criterio elettivo dell’art. 2486, comma 3, c.c., applicabile nell’attuale formulazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, il danno risarcibile dall’amministratore è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, corrispondente al deficit fallimentare, cioè alla differenza tra l’ammontare dei crediti ammessi al passivo e il valore dell’attivo. Il criterio opera anche in presenza di addebiti specifici, quando l’omessa tenuta delle scritture impedisce di quantificare con certezza il danno da essi derivante.

Dall’omesso deposito delle scritture contabili consegue la responsabilità dell’amministratore [o del liquidatore] per i crediti sociali non recuperati dalla curatela, sia che i crediti siano stati incassati prima del fallimento, perché egli risponde delle somme incassate e non rinvenute, sia che non lo siano stati, perché egli risponde di non essersi attivato per il recupero e, in ogni caso, di non aver posto la curatela in condizione di recuperarli. Spetta all’amministratore convenuto dimostrare di avere agito diligentemente e di essersi attivato invano per il recupero, oppure l’inesigibilità dei crediti.

A fronte di disponibilità liquide e rimanenze fuoriuscite senza apparente giustificazione dall’attivo sociale, la società, o il curatore che agisca ai sensi dell’art. 146 l. fall., può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella loro distrazione o dispersione, mentre spetta all’amministratore provarne la destinazione all’estinzione di debiti sociali o all’impiego nell’attività sociale, in conformità alla disciplina normativa e statutaria. In mancanza di tale prova la distrazione delle risorse non rinvenute è imputata all’amministratore, tanto più quando l’omesso deposito delle scritture contabili impedisca alla curatela di verificarne un’eventuale diversa destinazione a fini aziendali.

Gli amministratori sono tenuti a pagare alle scadenze i debiti tributari e contributivi della società con le risorse sociali, e l’omesso pagamento li espone a responsabilità per mala gestio verso la società e i creditori sociali, salvo che essi provino, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile, quale l’incapacità finanziaria o l’incapienza patrimoniale della società. Il danno risarcibile comprende soltanto gli aggravi derivanti dall’omissione, cioè sanzioni, interessi e oneri di riscossione, e non l’imposta in sé.

L’omessa tenuta e consegna delle scritture contabili viola gli specifici obblighi posti dagli artt. 2214 e 2478 c.c., perché impedisce al curatore di ricostruire le vicende societarie e di individuare e recuperare crediti, rimanenze e attivo risultante dal bilancio. La totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta sommaria e non intelligibile, giustifica di per sé la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l’inversione dell’onere della prova, resta a carico del curatore la prova del nesso causale tra la condotta degli amministratori e il pregiudizio.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore presuppone la violazione degli obblighi specifici imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero dei doveri generali di diligenza, vigilanza e astensione dal conflitto d’interessi, l’esistenza di un danno risarcibile e il nesso causale tra la condotta e il danno, che l’attore deve provare ai sensi dell’art. 2697 c.c. Alcune violazioni, come la distrazione o la sottrazione di beni e l’omissione di adempimenti tributari e previdenziali, producono immediatamente un danno individuabile; le violazioni formali, specie nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, richiedono invece la prova dei successivi comportamenti pregiudizievoli da esse consentiti o indotti e del relativo nesso causale.

Per effetto del fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità contro gli amministratori previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, che il curatore esercita in via esclusiva ai sensi dell’art. 146 l. fall. e con la quale può far valere tanto i presupposti della responsabilità contrattuale verso la società quanto quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali.

Il credito risarcitorio verso l’amministratore costituisce debito di valore e va maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dalla data dell’illecito. Il pregiudizio da ritardata disponibilità della somma deve essere allegato dall’attore e può essere ricostruito in via presuntiva e parametrato al tasso legale.

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22/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3997/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Vera Marletta
Registro : RG – 6085 –  2023
Tribunale di Napoli, 23 Ottobre 2026, n. 12402/2025
Responsabilità dell’amministratore per prelievi ingiustificati e omesso pagamento dei tributi in assenza di scritture contabili
A fronte dell’omesso rendiconto e della contestazione di prelievi in contanti e di bonifici dai conti sociali in favore dell’impresa...

A fronte dell’omesso rendiconto e della contestazione di prelievi in contanti e di bonifici dai conti sociali in favore dell’impresa individuale dell’amministratore, grava su quest’ultimo la prova della giustificazione causale delle operazioni, in mancanza della quale egli risponde verso la società dell’importo distratto [società a responsabilità limitata fallita le cui scritture contabili non erano state consegnate al curatore].

L’amministratore che, pur disponendo la società di liquidità sufficiente, ometta per più anni il pagamento dei tributi risponde del danno pari alle sanzioni e agli interessi maturati sui debiti erariali.

Il risarcimento del danno da illecito gestorio costituisce debito di valore soggetto a rivalutazione, mentre gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno che il danneggiato ha l’onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e le fonti di prova, e non possono essere liquidati d’ufficio.

La responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, sicché il curatore che eserciti l’azione sociale deve allegare le violazioni dei doveri e provare il danno e il nesso causale, mentre grava sull’amministratore la prova dell’osservanza dei doveri e della non imputabilità del fatto dannoso.

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18/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 12402/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Leonardo Pica
Registro : RG – 27227 –  2024
Tribunale di Napoli, 23 Ottobre 2026, n. 12061/2025
Responsabilità dell’amministratore e del socio acquirente per la vendita sottocosto dell’unico bene sociale
Viola gli obblighi previsti dall’art. 2476, comma 1, c.c. e risponde verso la società l’amministratore di s.r.l. che vende l’unico...

Viola gli obblighi previsti dall’art. 2476, comma 1, c.c. e risponde verso la società l’amministratore di s.r.l. che vende l’unico bene sociale alla società socia, a lui riconducibile, a un prezzo pari a un quinto del valore di mercato, quando la rapida rivendita a terzi a prezzo di mercato, le dimissioni temporanee dalla carica di amministratore della società acquirente, l’omessa informazione dell’altro amministratore e dell’altra socia e il mancato pagamento del prezzo denotano un piano volto a dirottare i proventi dal patrimonio della venditrice a quello dell’acquirente [terreno venduto per duecentoventimila euro oltre IVA e rivenduto ventidue giorni dopo per oltre un milione di euro, con società partecipata in parti uguali da una persona fisica e dalla società acquirente, di cui erano soci l’amministratore e il coniuge].

Il ricorso a una perizia di stima non esclude la responsabilità dell’amministratore per la vendita sottocosto quando la perizia sia manifestamente deficitaria, perché priva di indagine di mercato e fondata su una valutazione risalente a diciassette anni prima, e l’amministratore sappia di poter vendere il bene a un prezzo assai maggiore.

Il socio di s.r.l. risponde in solido con l’amministratore, ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., soltanto se abbia intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto dannoso, esercitando un’effettiva influenza sulla gestione, e non quando partecipi all’operazione dall’esterno come parte acquirente, ma in tal caso risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. se abbia consapevolmente cooperato all’atto distrattivo, in solido con l’amministratore ai sensi dell’art. 2055 c.c. e a un diverso titolo di responsabilità.

Rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, insieme all’azione di responsabilità contro l’amministratore e il socio, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. contro il socio acquirente, perché costituisce una diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti, e la domanda di annullamento del contratto proposta in via accessoria.

La pendenza dell’azione revocatoria proposta dalla società contro la successiva vendita del bene a terzi non toglie l’interesse all’azione di responsabilità e non giustifica la sospensione del giudizio, perché la revocatoria tende soltanto a ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore del risarcimento e non elimina il danno subito dalla società.

Il socio che esercita l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. non è legittimato a proporre l’azione risarcitoria contro il terzo ai sensi dell’art. 2043 c.c. né l’annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi, riservato alla società dall’art. 2475-ter c.c., ma il difetto è sanato con effetto retroattivo dall’adesione della società, costituita in giudizio, alle conclusioni del socio.

È inammissibile per difetto di interesse la domanda di annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi quando il bene sia stato rivenduto a terzi e non possa più essere recuperato e la società chieda in via principale il risarcimento del danno.

Quando l’acquirente non abbia pagato il prezzo, il danno subito dalla società per la vendita distrattiva corrisponde al valore di mercato del bene alla data dell’atto, rivalutato all’attualità trattandosi di debito di valore, mentre gli interessi compensativi spettano solo se il danneggiato abbia allegato il danno da ritardato pagamento.

Il tribunale non deve liquidare il compenso del curatore speciale della società, perché il curatore speciale non è un ausiliario del giudice ma un mandatario della società, che è tenuta a remunerarlo.

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18/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 12061/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Ulisse Forziati
Registro : RG – 11233 –  2022
Tribunale di Palermo, 23 Ottobre 2026, n. 261/2026
Vendita sottocosto, distrazione della cassa e rimborso di finanziamenti postergati nell’azione del curatore
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. la prescrizione dell’azione dei creditori sociali decorre dall’oggettiva...

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. la prescrizione dell’azione dei creditori sociali decorre dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale, che non può farsi coincidere con la delibera di scioglimento quando questa contenga soltanto un generico riferimento alla crisi del settore e l’ultimo bilancio depositato esponga un patrimonio netto positivo, mentre la prescrizione dell’azione sociale decorre dalla cessazione dalla carica; quando i fatti contestati integrino gli estremi della bancarotta per distrazione si applica, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., il più lungo termine previsto per il reato, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, senza che occorra un previo accertamento in sede penale, perché il giudice civile può verificare la sussistenza della fattispecie sulla base delle prove disponibili [sottrazione della cassa contanti e delle rimanenze di magazzino].

La regola dell’insindacabilità delle scelte di gestione non si applica alla vendita sottocosto della merce che, in controtendenza rispetto ai ricarichi applicati negli esercizi precedenti, non sia giustificata dall’obsolescenza dei beni, esclusa dalla costanza della durata media di giacenza in magazzino, né da una logica liquidatoria, quando il patrimonio netto della società sia ancora positivo, perché si tratta di una scelta manifestamente irragionevole; il danno corrisponde alla differenza tra quanto incassato e quanto la società avrebbe ricavato vendendo la merce almeno al costo d’acquisto [chiusura dei punti vendita di abbigliamento prima della messa in liquidazione, con ricarico negativo superiore al trenta per cento].

Viola la regola della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c., che opera anche al di fuori delle procedure concorsuali e impone agli amministratori di rifiutare il rimborso quando i presupposti ricorrono sia al momento del finanziamento sia al momento della richiesta di restituzione, l’amministratore che rimborsi a sé stesso, quale socio, finanziamenti erogati quando la società versava già in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, per l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, valutabile anche alla luce dei parametri degli artt. 2412 e 2545-quinquies c.c.; rilevano tutti i rimborsi eseguiti in tale situazione e non soltanto quelli dell’anno anteriore al fallimento, e il danno corrisponde al loro importo quando i crediti chirografari ammessi al passivo superino l’attivo fallimentare.

Le schede contabili redatte e sottoscritte dall’amministratore e dal liquidatore per rendere il conto al curatore costituiscono prova contro di loro dei fatti dichiarati, e in particolare della consistenza della cassa contanti, circostanza priva di contenuto valutativo, sicché risponde della distrazione l’amministratore che dichiari di avere impiegato le somme anche per spese personali senza provarne la destinazione a fini sociali, e il liquidatore risponde della differenza tra il saldo di cassa da lui annotato e quello indicato dall’amministratore alla data della messa in liquidazione; l’annotazione delle rimanenze da parte del liquidatore, riferita a un periodo successivo alla cessazione dell’amministratore, non prova invece contro quest’ultimo, e in mancanza di un verbale di consegna con inventario e di altri elementi va ritenuta veritiera la dichiarazione del liquidatore di non avere ricevuto le giacenze.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale, di natura contrattuale, e l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, che restano distinte quanto a onere della prova, criteri di determinazione del danno e decorrenza della prescrizione; nell’azione sociale il curatore deve allegare le violazioni dei doveri e provare il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore provare l’osservanza dei doveri, ferma l’insindacabilità delle scelte che non risultino ex ante manifestamente avventate o imprudenti.

Il debito risarcitorio dell’amministratore ha natura di debito di valore anche quando il danno consista nella perdita di una somma di denaro, sicché sulla somma rivalutata annualmente spettano gli interessi dalla data del fallimento fino alla sentenza, che converte il debito di valore in debito di valuta; quando i fatti contestati siano riconducibili a un’ipotesi di reato l’imposta di registro va prenotata a debito e recuperata nei confronti dei soccombenti.

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17/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 261/2026
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Claudia Spiga
Registro : RG – 12646 –  2022
Tribunale di Palermo, 23 Ottobre 2026, n. 385/2026
Retribuzioni ai soci privi di effettiva subordinazione e onere della prova del curatore
Costituisce atto di mala gestio la corresponsione di retribuzioni ai soci formalmente assunti come lavoratori dipendenti quando non sia provata...

Costituisce atto di mala gestio la corresponsione di retribuzioni ai soci formalmente assunti come lavoratori dipendenti quando non sia provata l’effettiva subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società, da accertare in base a indici quali la collaborazione, la continuità della prestazione e l’inserimento nell’organizzazione aziendale, e quando il socio sia coniuge dell’amministratore occorre dimostrare anche l’irrilevanza del vincolo familiare nelle concrete modalità della prestazione; lo status di lavoratore dipendente è incompatibile con il ruolo apicale del socio che agisca in sinergia con gli amministratori [socie coniugi degli amministratori, una delle quali con ruolo apicale accertato da sentenza penale irrevocabile].

I soci che abbiano percepito retribuzioni non dovute sono tenuti alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. in solido con gli amministratori obbligati al risarcimento, perché la responsabilità solidale prevista dall’art. 2055, comma 1, c.c. richiede soltanto che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se le condotte sono autonome e i titoli di responsabilità diversi.

Il curatore che agisce ai sensi dell’art. 146 l. fall. deve allegare e provare un danno attuale e concreto al patrimonio sociale e la sua riconducibilità alla condotta dell’amministratore, mentre spetta a quest’ultimo provare l’osservanza dei doveri imposti, e le domande vanno respinte quando la curatela, pur avendo ricevuto i libri e le scritture contabili, non li produca né produca lo stato passivo, impedendo sia l’accertamento delle condotte distrattive sia la quantificazione del danno con il criterio della differenza tra attivo e passivo; l’accertamento della Guardia di Finanza sui maggiori ricavi non dichiarati ha valore di prova indiziaria e non giustifica l’automatica liquidazione di un danno pari ai ricavi presunti e alle sanzioni irrogate quando non sia corroborato da altri elementi e il relativo verbale non sia neppure prodotto [ricavi stimati con metodo induttivo applicando la percentuale di ricarico di un esercizio anteriore all’uscita della società dal gruppo di acquisto e alla cessione del ramo d’azienda principale].

Non risponde per omesso controllo, in qualità di sindaco, il professionista che abbia prestato alla società consulenza fiscale e contabile quando il collegio sindacale, pur previsto dall’atto costitutivo, non risulti mai nominato né iscritto nel registro delle imprese e non vi siano atti o verbali a sua firma diversi da una risalente relazione al bilancio.

Il debito risarcitorio degli amministratori è debito di valore, sul quale vanno calcolati rivalutazione e interessi dalla data del fallimento fino alla sentenza, che lo converte in debito di valuta produttivo di interessi legali; quando i fatti contestati siano astrattamente riconducibili a un’ipotesi di reato l’imposta di registro va prenotata a debito e recuperata nei confronti dei soccombenti ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986.

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17/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 385/2026
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Emanuela Piazza
Registro : RG – 973 –  2022
Tribunale di Venezia, 8 Maggio 2025, n. 3993/2025
Concorso della capogruppo nell’illecito concorrenziale delle partecipate e responsabilità solidale del gruppo
Nel mercato del recupero dei rottami di vetro, l’aggiudicatario di un lotto nell’asta del consorzio di filiera non ha un...

Nel mercato del recupero dei rottami di vetro, l’aggiudicatario di un lotto nell’asta del consorzio di filiera non ha un diritto alla consegna, esposto com’è all’alea delle quantità raccolte e delle revoche delle deleghe comunali, ma vanta una legittima aspettativa alla regolarità del sistema delle aste, che gli operatori devono rispettare secondo correttezza. Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. la condotta della società subdelegata che, dopo aver messo il lotto a disposizione per l’asta ed essere stata superata dall’offerta del concorrente, induca i gestori a revocarle le subdeleghe e a conferirle a una società dello stesso gruppo, che valorizza il materiale con una convenzione diretta sottraendolo all’aggiudicatario. Le deleghe sono revocabili solo per giusta causa, e l’esonero da responsabilità del consorzio per la mancata messa a disposizione non rende lecita un’interferenza che va oltre la normale alea della raccolta.

La società capogruppo o partecipante che operi nel medesimo settore risponde a titolo di concorso nell’illecito concorrenziale commesso dalle partecipate quando, anche senza ricondurre la fattispecie alla responsabilità da direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c., dagli elementi presuntivi emerga che abbia ideato, incentivato o avallato l’operazione lesiva nell’interesse del gruppo. Tali elementi possono consistere nell’interesse, dichiarato nella nota integrativa, al pieno funzionamento del nuovo impianto della partecipata totalitaria, nella rinuncia dell’altra partecipata a un vantaggio proprio, negli amministratori comuni e nella mancata specifica contestazione del proprio contributo, fatto proprio della convenuta.

Il lucro cessante non è provato quando la consulenza tecnica, per l’incompletezza dei dati forniti dall’attore, conduca a stime ipotetiche comprese tra zero e un importo modesto. Il danno emergente, pari al maggior prezzo pagato per approvvigionarsi nell’asta successiva, comprende i maggiori costi di trasporto, e l’eccezione di concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. non è rilevabile d’ufficio; il risarcimento costituisce debito di valore da maggiorare di rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate e grava in solido su tutte le società del gruppo concorrenti nell’illecito.

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26/09/2026
Data sentenza: 08/05/2025
Numero: 3993/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 4562 –  2022
Tribunale di Catania, 23 Ottobre 2026, n. 3720/2025
Azione del curatore ex art. 146 l. fall.: natura dei titoli, nesso causale, deficit fallimentare residuale e rivalutazione
L’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall.,...

L’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., si prescrive in cinque anni dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti, che si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria dell’amministratore fondata su fatti sintomatici di assoluta evidenza; non basta a superare la presunzione che un singolo creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo, rilevando la conoscibilità per l’intero ceto creditorio, esclusa quando la società non abbia depositato i bilanci per anni.

Con il fallimento della società di capitali le azioni di responsabilità sociale e dei creditori confluiscono in un’azione unitaria e inscindibile, riservata al curatore, che può far valere entrambi i titoli conservandone i rispettivi presupposti: nell’azione sociale, di natura contrattuale, l’attore prova le violazioni e il nesso causale con il danno e il convenuto l’adempimento dei propri obblighi; nell’azione dei creditori, di natura extracontrattuale, rileva la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale che lo renda insufficiente a garantire i creditori, con risarcimento commisurato a quanto essi avrebbero ricevuto in assenza della mala gestio.

Il nesso causale limita il risarcimento al danno direttamente riconducibile alla condotta degli amministratori, e solo in casi residuali, come la mancanza delle scritture contabili e dei bilanci, può ricorrersi in via equitativa al criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare, sempre che sia provata l’esistenza di condotte almeno astrattamente dannose. Il risarcimento è debito di valore, rivalutato dalla dichiarazione di fallimento al passaggio in giudicato della sentenza, da cui decorrono gli interessi legali sull’importo complessivo; gli interessi compensativi non spettano automaticamente, ma solo se il creditore provi, anche per presunzioni, che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto in caso di pagamento tempestivo.

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26/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3720/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Milena Aucelluzzo
Registro : RG – 5891 –  2021
Tribunale di Roma, 23 Ottobre 2026, n. 4592/2024
Dismissione dell’intero attivo a favore dell’affittuaria riconducibile all’amministratore: liquidazione del danno secondo il differenziale attivo-passivo, rivalutazione e interessi
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., integra mala gestio la condotta dell’amministratore unico che...

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., integra mala gestio la condotta dell’amministratore unico che disperda l’attivo sociale con operazioni antieconomiche o in conflitto di interessi, come la dismissione dell’intero attivo a beneficio della società affittuaria dell’azienda, amministrata dal figlio, e, alla scadenza dell’affitto, la concessione di fatto dei locali a un’altra società senza liberare la fallita dagli oneri della locazione. Quando l’irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca una ricostruzione analitica, il danno può essere liquidato in via equitativa nella differenza tra passivo e attivo fallimentare, purché la condotta sia astrattamente idonea a porsi come causa del dissesto e il curatore indichi le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi; l’idoneità causale è tanto più evidente quando il valore contabile dell’attivo distratto superi l’intero passivo. È irrilevante che la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata senza la costituzione della società per l’omessa comunicazione della notifica da parte di una dipendente.

Il risarcimento costituisce debito di valore, rivalutato dal momento in cui si cristallizza il danno e fino al passaggio in giudicato, dopo il quale sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c.; non spettano interessi compensativi sulla somma rivalutata in difetto di prova di un suo impiego produttivo. In presenza dell’attestazione di assenza di fondi della procedura, le spese sono liquidate in favore dello Stato.

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25/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 4592/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Stefano Iannaccone
Registro : RG – 46695 –  2022
Tribunale di Catania, 23 Ottobre 2026, n. 3658/2025
Azione del curatore per esborsi ingiustificati e scritture mancanti: liquidazione del danno secondo il deficit fallimentare
L’azione di responsabilità dei creditori sociali è esperibile anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., per l’applicazione analogica della disciplina...

L’azione di responsabilità dei creditori sociali è esperibile anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., per l’applicazione analogica della disciplina della s.p.a. quale contrappeso alla responsabilità limitata dei soci, oggi espressamente prevista dall’art. 2476, sesto comma, c.c. introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi; ne consegue la legittimazione del curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. a esercitare un’azione unitaria che cumula i presupposti dell’azione sociale e di quella dei creditori. La prescrizione quinquennale, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, è interrotta dal ricorso per sequestro conservativo e riprende a decorrere dal suo rigetto.

Integrano mala gestio l’omesso richiamo dei conferimenti non versati dai soci, la mancata consegna al curatore del saldo di cassa, il rimborso dei finanziamenti dei soci in violazione della postergazione dell’art. 2467 c.c. e il mancato recupero di crediti rilevanti verso clienti esteri, derivanti da forniture a credito sproporzionate rispetto al volume d’affari; a fronte di risorse fuoriuscite senza giustificazione, la curatela può limitarsi ad allegare l’inadempimento, gravando sull’amministratore la prova della loro destinazione a fini sociali.

Quando per la mancanza dei libri sociali e delle scritture contabili sia impossibile una ricostruzione puntuale della gestione e degli specifici effetti dannosi delle condotte contestate, il danno può essere liquidato equitativamente nella differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, purché il curatore abbia allegato inadempimenti almeno astrattamente idonei a causarlo e siano indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento analitico. Il risarcimento costituisce debito di valore, soggetto a rivalutazione con interessi compensativi dalla dichiarazione di fallimento.

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23/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3658/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Vera Marletta
Registro : RG – 13333 –  2021
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