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Sentenze con tag: debito di valore

Tribunale di Venezia, 8 Maggio 2025, n. 3993/2025
Concorso della capogruppo nell’illecito concorrenziale delle partecipate e responsabilità solidale del gruppo
Nel mercato del recupero dei rottami di vetro, l’aggiudicatario di un lotto nell’asta del consorzio di filiera non ha un...

Nel mercato del recupero dei rottami di vetro, l’aggiudicatario di un lotto nell’asta del consorzio di filiera non ha un diritto alla consegna, esposto com’è all’alea delle quantità raccolte e delle revoche delle deleghe comunali, ma vanta una legittima aspettativa alla regolarità del sistema delle aste, che gli operatori devono rispettare secondo correttezza. Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. la condotta della società subdelegata che, dopo aver messo il lotto a disposizione per l’asta ed essere stata superata dall’offerta del concorrente, induca i gestori a revocarle le subdeleghe e a conferirle a una società dello stesso gruppo, che valorizza il materiale con una convenzione diretta sottraendolo all’aggiudicatario. Le deleghe sono revocabili solo per giusta causa, e l’esonero da responsabilità del consorzio per la mancata messa a disposizione non rende lecita un’interferenza che va oltre la normale alea della raccolta.

La società capogruppo o partecipante che operi nel medesimo settore risponde a titolo di concorso nell’illecito concorrenziale commesso dalle partecipate quando, anche senza ricondurre la fattispecie alla responsabilità da direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c., dagli elementi presuntivi emerga che abbia ideato, incentivato o avallato l’operazione lesiva nell’interesse del gruppo. Tali elementi possono consistere nell’interesse, dichiarato nella nota integrativa, al pieno funzionamento del nuovo impianto della partecipata totalitaria, nella rinuncia dell’altra partecipata a un vantaggio proprio, negli amministratori comuni e nella mancata specifica contestazione del proprio contributo, fatto proprio della convenuta.

Il lucro cessante non è provato quando la consulenza tecnica, per l’incompletezza dei dati forniti dall’attore, conduca a stime ipotetiche comprese tra zero e un importo modesto. Il danno emergente, pari al maggior prezzo pagato per approvvigionarsi nell’asta successiva, comprende i maggiori costi di trasporto, e l’eccezione di concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. non è rilevabile d’ufficio; il risarcimento costituisce debito di valore da maggiorare di rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate e grava in solido su tutte le società del gruppo concorrenti nell’illecito.

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26/09/2026
Data sentenza: 08/05/2025
Numero: 3993/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 4562 –  2022
Tribunale di Catania, 9 Ottobre 2026, n. 3720/2025
Azione del curatore ex art. 146 l. fall.: natura dei titoli, nesso causale, deficit fallimentare residuale e rivalutazione
L’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall.,...

L’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., si prescrive in cinque anni dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti, che si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria dell’amministratore fondata su fatti sintomatici di assoluta evidenza; non basta a superare la presunzione che un singolo creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo, rilevando la conoscibilità per l’intero ceto creditorio, esclusa quando la società non abbia depositato i bilanci per anni.

Con il fallimento della società di capitali le azioni di responsabilità sociale e dei creditori confluiscono in un’azione unitaria e inscindibile, riservata al curatore, che può far valere entrambi i titoli conservandone i rispettivi presupposti: nell’azione sociale, di natura contrattuale, l’attore prova le violazioni e il nesso causale con il danno e il convenuto l’adempimento dei propri obblighi; nell’azione dei creditori, di natura extracontrattuale, rileva la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale che lo renda insufficiente a garantire i creditori, con risarcimento commisurato a quanto essi avrebbero ricevuto in assenza della mala gestio.

Il nesso causale limita il risarcimento al danno direttamente riconducibile alla condotta degli amministratori, e solo in casi residuali, come la mancanza delle scritture contabili e dei bilanci, può ricorrersi in via equitativa al criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare, sempre che sia provata l’esistenza di condotte almeno astrattamente dannose. Il risarcimento è debito di valore, rivalutato dalla dichiarazione di fallimento al passaggio in giudicato della sentenza, da cui decorrono gli interessi legali sull’importo complessivo; gli interessi compensativi non spettano automaticamente, ma solo se il creditore provi, anche per presunzioni, che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto in caso di pagamento tempestivo.

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26/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 3720/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Milena Aucelluzzo
Registro : RG – 5891 –  2021
Tribunale di Roma, 9 Ottobre 2026, n. 4592/2024
Dismissione dell’intero attivo a favore dell’affittuaria riconducibile all’amministratore: liquidazione del danno secondo il differenziale attivo-passivo, rivalutazione e interessi
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., integra mala gestio la condotta dell’amministratore unico che...

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., integra mala gestio la condotta dell’amministratore unico che disperda l’attivo sociale con operazioni antieconomiche o in conflitto di interessi, come la dismissione dell’intero attivo a beneficio della società affittuaria dell’azienda, amministrata dal figlio, e, alla scadenza dell’affitto, la concessione di fatto dei locali a un’altra società senza liberare la fallita dagli oneri della locazione. Quando l’irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca una ricostruzione analitica, il danno può essere liquidato in via equitativa nella differenza tra passivo e attivo fallimentare, purché la condotta sia astrattamente idonea a porsi come causa del dissesto e il curatore indichi le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi; l’idoneità causale è tanto più evidente quando il valore contabile dell’attivo distratto superi l’intero passivo. È irrilevante che la dichiarazione di fallimento sia stata pronunciata senza la costituzione della società per l’omessa comunicazione della notifica da parte di una dipendente.

Il risarcimento costituisce debito di valore, rivalutato dal momento in cui si cristallizza il danno e fino al passaggio in giudicato, dopo il quale sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c.; non spettano interessi compensativi sulla somma rivalutata in difetto di prova di un suo impiego produttivo. In presenza dell’attestazione di assenza di fondi della procedura, le spese sono liquidate in favore dello Stato.

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25/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 4592/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Stefano Iannaccone
Registro : RG – 46695 –  2022
Tribunale di Catania, 9 Ottobre 2026, n. 3658/2025
Azione del curatore per esborsi ingiustificati e scritture mancanti: liquidazione del danno secondo il deficit fallimentare
L’azione di responsabilità dei creditori sociali è esperibile anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., per l’applicazione analogica della disciplina...

L’azione di responsabilità dei creditori sociali è esperibile anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., per l’applicazione analogica della disciplina della s.p.a. quale contrappeso alla responsabilità limitata dei soci, oggi espressamente prevista dall’art. 2476, sesto comma, c.c. introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi; ne consegue la legittimazione del curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. a esercitare un’azione unitaria che cumula i presupposti dell’azione sociale e di quella dei creditori. La prescrizione quinquennale, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, è interrotta dal ricorso per sequestro conservativo e riprende a decorrere dal suo rigetto.

Integrano mala gestio l’omesso richiamo dei conferimenti non versati dai soci, la mancata consegna al curatore del saldo di cassa, il rimborso dei finanziamenti dei soci in violazione della postergazione dell’art. 2467 c.c. e il mancato recupero di crediti rilevanti verso clienti esteri, derivanti da forniture a credito sproporzionate rispetto al volume d’affari; a fronte di risorse fuoriuscite senza giustificazione, la curatela può limitarsi ad allegare l’inadempimento, gravando sull’amministratore la prova della loro destinazione a fini sociali.

Quando per la mancanza dei libri sociali e delle scritture contabili sia impossibile una ricostruzione puntuale della gestione e degli specifici effetti dannosi delle condotte contestate, il danno può essere liquidato equitativamente nella differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, purché il curatore abbia allegato inadempimenti almeno astrattamente idonei a causarlo e siano indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento analitico. Il risarcimento costituisce debito di valore, soggetto a rivalutazione con interessi compensativi dalla dichiarazione di fallimento.

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23/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 3658/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Vera Marletta
Registro : RG – 13333 –  2021
Tribunale di Bari, 9 Ottobre 2026, n. 769/2024
Azione del socio ex art. 2476, comma 3, c.c.: curatore speciale e vendita dell’intero patrimonio a società dell’amministratore
La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e...

La rinuncia alla domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere; avendo l’efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo siano poste a carico del rinunciante, venendo meno l’interesse del terzo alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull’azione rinunciata.

Quando la società è costituita in giudizio a mezzo del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. per il conflitto di interessi con il suo legale rappresentante, convenuto con l’azione di responsabilità promossa dal socio, le eccezioni in senso stretto e le domande riconvenzionali nell’interesse della società possono essere formulate soltanto dal curatore speciale, ed è inammissibile la riconvenzionale proposta dall’amministratore quale rappresentante della società; la clausola compromissoria contenuta nell’accordo di intestazione fiduciaria della quota, riferita alla sola interpretazione ed esecuzione di quell’accordo, non si estende alla controversia sulla condotta gestoria dell’amministratore.

Nell’azione di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. quale sostituto processuale ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., di natura contrattuale, l’attore deve provare le violazioni contestate e il nesso causale con il danno subito dalla società e, quando le condotte non siano vietate in sé ma l’illecito discenda dal dovere di lealtà o di diligenza, anche gli elementi di contesto da cui desumere la violazione di tali doveri, mentre sul convenuto incombe la prova positiva dell’osservanza dei propri obblighi. La vendita dell’intero patrimonio immobiliare non richiede l’autorizzazione dei soci ai sensi dell’art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c. quando l’oggetto sociale comprenda anche la vendita di immobili, e non è di per sé lesiva se il prezzo, pur inferiore alla stima, tenga conto dell’ipoteca gravante sui beni e l’acquirente non sia riconducibile all’amministratore.

Integra invece grave violazione, che giustifica la revoca giudiziale e il risarcimento, la cessione del patrimonio contro un modesto acconto e l’accollo del mutuo senza liberazione della società venditrice, quando l’amministratore, che dispone della contabilità, non provi che l’acquirente abbia pagato le rate con risorse proprie e non agisca per la risoluzione del contratto, lasciando la società priva dei beni ed esposta all’esecuzione della banca, perché l’art. 1273 c.c. non attribuisce all’accollato alcun beneficio di escussione. Il danno è pari al debito residuo del mutuo al netto delle somme effettivamente riversate dall’acquirente, costituisce debito di valore da rivalutare con interessi legali sulle somme via via rivalutate, e l’accertato inadempimento esclude il diritto dell’amministratore ai compensi.

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22/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 769/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Laura Fazio
Registro : RG – 2877 –  2016
Tribunale di Brescia, 9 Ottobre 2026, n. 666/2024
Responsabilità precontrattuale del fondo di private equity che promuove il co-investimento dei manager: contatto sociale
La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c. è configurabile anche in capo al...

La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c. è configurabile anche in capo al terzo non contraente che, in virtù di uno status professionale qualificato e di un interesse economico rilevante nella trattativa, induca un soggetto alla conclusione di un contratto di investimento svantaggioso mediante l’erogazione di informazioni inesatte o rassicurazioni prive di fondamento circa la sicurezza e la redditività dell’operazione. Quando il terzo agisca come intermediario proponente e consulente di fatto, la fattispecie assume i connotati della responsabilità da contatto sociale qualificato, fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., da cui derivano specifici doveri di protezione e informazione volti a preservare l’affidamento del potenziale investitore nel corretto dispiegarsi dell’iter formativo del negozio.

Risponde ai sensi dell’art. 1337 c.c. il fondo di private equity che, nell’ambito dell’acquisizione del controllo di un gruppo, abbia promosso e intermediato il co-investimento di manager e dipendenti in azioni di società veicolo da esso stesso costituite – dalla proposta alla predisposizione dei contratti sino alla gestione dei pagamenti – ingenerando, anche in ragione della propria qualità di operatore professionale internazionale, l’affidamento nel buon esito dell’operazione con rassicurazioni non coerenti con la reale situazione del gruppo, come la prospettazione dell’investimento come sicuro e remunerativo, con rimborso del capitale in caso di cessazione del rapporto di lavoro, mentre le partecipazioni erano iscritte nei bilanci delle società veicolo per valori inattendibili, azzerati nell’esercizio successivo, e il fondo, dopo aver confermato alle banche finanziatrici con comfort letter la volontà di continuare a investire, non abbia eseguito la ricapitalizzazione promessa, così addossando agli investitori un rischio non prospettato. Non è configurabile un concorso di colpa degli investitori, stante l’asimmetria informativa tra chi conosceva o doveva conoscere le condizioni delle società partecipate e i dipendenti indotti a investire, in taluni casi quale condizione per la permanenza del rapporto di lavoro.

Accertata l’incidenza causale della condotta omissiva o fuorviante del terzo sulla determinazione al consenso, il medesimo è tenuto al risarcimento dell’integrale pregiudizio patito, consistente nella perdita totale del capitale investito, da liquidarsi quale debito di valore comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla data della perdita, individuata nella dichiarazione di insolvenza della società del gruppo controllata dal veicolo.

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20/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 666/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelica Castellani
Registro : RG – 14328 –  2020
Tribunale di Campobasso, 9 Ottobre 2026, n. 208/2024
Azioni di responsabilità del curatore fallimentare e onere della prova
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di...

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 146, co. 2, lett. A, della legge fallimentare (norma applicabile ratione temporis), avente natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumulativa delle diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società (di natura contrattuale) e dei creditori sociali (di natura extracontrattuale), onde il curatore può formulare istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori, tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto con riferimento ai presupposti della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, la curatela fallimentare soggiace alla disciplina dell’azione individuata, anche in punto di onere di allegazione e di prova.

L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2394 c.c. (dettata in materia di società per azioni, ma pacificamente ritenuta applicabile, per analogia, anche alle società a responsabilità limitata), volta ad accertare il pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale causato dalla mala gestio dell’amministratore mediante condotte a lui imputate, riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c., ove il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, e trova, quindi, la propria ratio nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito (artt. 2043 e 2740 c.c.), avendo quale obiettivo quello di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione. Ne deriva che il curatore, che agisce in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, deve provare la violazione, da parte dell’amministratore, dei propri doveri di gestione conservativa del patrimonio sociale nonché l’insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento dei creditori.

Qualora il dissesto della società sia stato causato dalla mala gestio dell’amministratore, concretizzatasi nella prosecuzione dell’attività d'impresa, e la curatela fallimentare agisca ex art. 2394 c.c. nei confronti dell’amministratore contestandogli quale condotta ritenuta fonte di responsabilità esclusivamente la distrazione di determinate somme, che invece è stata mera causa di aggravamento del dissesto, il danno risarcibile non può essere quantificato nell’importo pari alla differenza tra il disavanzo alla data del fallimento e il disavanzo al momento in cui l’attività aziendale si sarebbe dovuta interrompere, bensì deve essere parametrato a tale aggravamento, quantificabile in misura pari all’importo distratto.

La condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili, benché integri un’ipotesi di inosservanza dei doveri gestori da parte dell’amministratore, non è, tuttavia, di per sé, sufficiente ad affermare la responsabilità risarcitoria prevista dall’art. 2394 c.c. in assenza di prova in ordine alla specifica condotta causativa di danno imputabile all’amministratore, del danno causato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata. Nelle azioni di responsabilità esercitate dalla curatela nei confronti degli amministratori per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda e, quindi, del riconoscimento e della liquidazione del danno, che la curatela abbia previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte idonee a produrre un danno patrimoniale, non potendo, quindi, il giudice individuare d’ufficio tali condotte, nemmeno tramite l’ausilio di un C.T.U.

Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e, pertanto, rispetto alla somma liquidata in giudizio deve essere applicata la rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT dalla data del fatto generativo di danno all’attualità e deve essere riconosciuto il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. Sulla somma così individuata decorrono, infine, dal giorno della liquidazione, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza, fino al saldo effettivo gli interessi legali.

La nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p.c., presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e, quindi, l’impossibilità per il convenuto di apprestare adeguate difese nel merito, sicché essa non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, che non deve essere limitato alla parte di atto destinata a contenere le conclusioni, ma, al contrario, deve essere esteso anche alla parte espositiva.

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25/08/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 208/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Di Dedda
Relatore: Rossella Casillo
Registro : RG – 1786 –  2020
Tribunale di Catanzaro, 9 Ottobre 2026, n. 1604/2025
Azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.: natura ed onere della prova
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. ha carattere unitario ed inscindibile poiché cumula le...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. ha carattere unitario ed inscindibile poiché cumula le azioni disciplinate dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. in un'unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, in modo tale che, venendo a mancare i presupposti dell'una, soccorrono i presupposti dell'altra. In caso di fallimento, pertanto, le diverse azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci di una società di capitali previste dal codice civile, pur rimanendo tra loro distinte, confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l.f., la quale – assumendo connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la ratio ad essa sottostante identificabile nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Inoltre, spetta all’attore l’onere dell’allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico. In ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta inadempiente, e, in difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto.

Quanto ai doveri che incombono sull’amministratore al momento del verificarsi di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’accertamento, da parte dell’amministratore unico ovvero da parte del consiglio di amministrazione, del verificarsi di una causa di scioglimento della società non ha carattere, né effetto costitutivo dello stato di scioglimento, ma puramente e semplicemente dichiarativo del medesimo. Conseguentemente, il divieto di intraprendere nuove operazioni sorge per il solo verificarsi della causa di scioglimento, anche prima ed indipendentemente dal fatto che l’assemblea ne prenda o ne abbia preso atto.

Vanno qualificate come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali in quanto, come si è detto, il patrimonio sociale diviene finalizzato alla garanzia dei creditori siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società. In particolare, in applicazione del disposto dell’art. 2486 c.c., integra responsabilità degli amministratori la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori o i terzi.

La curatela che agisca in giudizio per l’accertamento della responsabilità degli amministratori da prosecuzione dell’attività gestoria successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

L’omessa o incompleta tenta delle scritture contabili non comporta di per sé un danno per la società o per i creditori sociali. Invero, eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite, ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l'indebita prosecuzione dell'ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato, all'evidenza, non già dalla misura del "falso", ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata devono applicarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata secondo i criteri di cui alla Cass. SU 17.2.1995 n. 1712, con decorrenza dalla data del fallimento. Infine, dal passaggio in giudicato valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.

In materia di finanziamento dei soci, l'art. 2467 c.c., comma 1, quando parla di rimborso "postergato" rispetto agli "altri creditori", utilizza siffatta espressione per indicare il meccanismo della posposizione del diritto a quelli altrui, non per alludere al momento dell'effettivo concorso procedimentalizzato delle pretese creditorie. A ben vedere, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando essa una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del "finanziamento", sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.

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15/03/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 1604/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Stefano Costarella
Registro : RG – 1821 –  2017
Tribunale di Catania, 21 Febbraio 2025, n. 1196/2025
Azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti dell’amministratore: natura e presupposti dell’azione e criteri di quantificazione del danno
L’azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia...

L'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore -. Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”).

A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell’obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d’interessi-; b) l’esistenza di un danno risarcibile; c) l’esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori.

Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall’atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all’obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all’oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell’integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell’osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell’osservanza dell’obbligo di fedeltà).

Poiché non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno, per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logicogiuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi. Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni, l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno. I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l’individuazione della stessa nozione di danno risarcibile.
In applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, graverà sull’istante Curatela attrice l’onere di provare - giusta l’art. 2697 c.c. - la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di specifiche e determinate voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.

Per quanto concerne la quantificazione dei danni, la giurisprudenza consente di ricorrere a criteri presuntivi, e in particolare alla determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., utilizzando il criterio della differenza dei netti patrimoniali nell’ipotesi in cui non sia possibile ricostruire con certezza le vicende che hanno determinato il dissesto e le singole operazioni dannose. Invero l’applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali richiede la presenza di due condizioni: (i) la corretta individuazione del primo termine di paragone, ossia il bilancio a partire dal quale la società risulta aver perso il capitale con conseguente obbligo per gli amministratori di convocazione dell’assemblea dei soci ai fini della messa in liquidazione della società medesima. Tale bilancio, per essere comparabile a quello finale e per evitare che all’agente siano imputati danni legati alla mera variazione dei criteri valutativi (di regola da quelli di continuità a quelli liquidatori), deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5). Esso deve essere, quindi, depurato di tutte quelle componenti che si giustificano solo in una prospettiva di continuità aziendale. In alternativa, occorre non applicare i criteri liquidatori alla situazione patrimoniale finale, così che le situazioni patrimoniali durante tutto l’arco temporale considerato siano omogenee. (ii) Quanto al secondo termine di paragone, esso coincide con la realizzazione del comportamento doveroso richiesto dalla legge ovvero con la messa in liquidazione o, se questa manca, con la dichiarazione di fallimento. Successivamente, occorrerà escludere dalla perdita incrementale “pura” eventualmente individuata quelle componenti negative costituite da costi ineliminabili e/o non imputabili che la società avrebbe sostenuto anche nel caso di tempestiva interruzione dell’attività (quindi in fase di liquidazione), qualora gli organi ritenuti responsabili avessero adempiuto ai propri obblighi.

L'accertatamento della responsabilità dell'amministratore e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita e ai creditori sociali nell'ambito della propria attività gestoria, in favore della curatela, genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento; infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio.

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25/06/2025
Data sentenza: 21/02/2025
Numero: 1196/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vera Marletta
Registro : RG – 7251 –  2021
Tribunale di Roma, 22 Giugno 2023
Responsabilità dell’amministratore per condotte distrattive
Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori  e liquidatori è sospeso fino alla cessazione della loro carica,...

Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità sociale verso amministratori  e liquidatori è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in virtù della disposizione di cui all'art. 2941, co. 1, n. 7, c.c., richiamata dall'art. 2489, co., 2 c.c. in tema di liquidatori. Alla luce di quanto previsto dall’art. 2949 c.c., detto termine ha durata quinquennale.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell’evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva. Ciò vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima vale soltanto a individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell’entità del danno.

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10/04/2024
Data sentenza: 22/06/2023
Registro : RG – 1661 –  2020
Tribunale di Palermo, 16 Gennaio 2023
Nomina del curatore speciale nell’azione di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l.
Spetta al giudice, anche in corso di causa, il potere di verificare la legittimazione ad agire e a contraddire delle...

Spetta al giudice, anche in corso di causa, il potere di verificare la legittimazione ad agire e a contraddire delle parti ed eventualmente di porvi rimedio. Con la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. – ferma restando la titolarità del diritto in capo alla società – viene conferita ad un curatore estraneo all’ente sia la legittimazione processuale a stare in giudizio, con la funzione di gestire provvisoriamente gli interessi processuali della società, sia la rappresentanza sostanziale della società nel processo.

Il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell’ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo. Conseguentemente, spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma accertata, rivalutata annualmente (fino alla data della sentenza) in base agli indici ISTAT su base nazionale, gli interessi al tasso legale.

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06/01/2024
Data sentenza: 16/01/2023
Registro : RG – 12616 –  2018
Tribunale di Palermo, 7 Dicembre 2022
Responsabilità dell’amministratore per mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali
Per potere affermare la responsabilità dell’amministratore occorre la prova che la società abbia subito un danno quale diretta conseguenza della...

Per potere affermare la responsabilità dell’amministratore occorre la prova che la società abbia subito un danno quale diretta conseguenza della sua azione o omissione posta in essere nell’esercizio delle sue funzioni. Il comportamento dell’amministratore non può invece essere sindacato, anche se contrario ai suoi doveri, se non ha determinato alcun danno. La tenuta irregolare dei libri e delle scritture contabili, sebbene accertata, non è quindi causa di responsabilità risarcitoria dell’amministratore ove non sia dimostrato che dette irregolarità abbiano comportato il depauperamento del patrimonio sociale.

Il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria sino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di danaro, costituendo questo solo un elemento per la commisurazione dell’ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.

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14/12/2023
Data sentenza: 07/12/2022
Registro : RG – 21432 –  2016
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