Il socio di s.r.l. che ottiene il rimborso di un finanziamento erogato alla società in situazione di squilibrio patrimoniale, disposto dall’amministratore in assenza di bilancio approvato e di delibera assembleare di restituzione e mentre la società presenta un indebitamento largamente superiore al patrimonio netto, è tenuto ai sensi dell’art. 2476 c.c. a risarcire il danno alla società poi fallita, nei limiti della somma riscossa, quando la sua condotta integra un concorso nella scelta dell’organo amministrativo di rimborsarlo senza osservare la postergazione prevista dall’art. 2467 c.c., che impone di soddisfare prioritariamente i creditori sociali [rimborso nel 2018 di finanziamenti dei soci asseritamente erogati nel 2012, ricevuto dal figlio dell’amministratore unico, a sua volta già amministratore della società per lungo tempo].
La consapevolezza del socio circa l’illegittimità del rimborso di un finanziamento postergato può desumersi dal rapporto di filiazione con l’amministratore unico che lo ha disposto e dalla lunga pregressa titolarità, da parte del socio, della carica di amministratore della medesima società, elementi che rendono non plausibile la dichiarata estraneità alla decisione e consentono di ritenere che egli abbia concordato con l’amministratore l’attribuzione della somma.
Il finanziamento erogato dal socio quando la società presenta un indebitamento di molto superiore al patrimonio netto induce a presumere che la somma sia stata versata a titolo di apporto di capitale di rischio piuttosto che di mutuo.
Il processo si estingue nei confronti dell’amministratore non costituito per effetto della rinuncia agli atti del giudizio proposta dalla curatela e assentita dagli organi della procedura concorsuale.
Non si fa luogo a interruzione del processo per la morte del destinatario della citazione avvenuta prima del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
Quando la procedura fallimentare è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite poste a carico della parte soccombente sono liquidate in favore dello Stato.
Quando nel giudizio di appello nessuna delle parti compare alla prima udienza né all’udienza successiva di cui è stata data comunicazione, l’appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, secondo comma, c.p.c., e non estinto ai sensi dell’art. 181 c.p.c., perché la norma speciale collega l’improcedibilità alla sola mancata comparizione di chi ha proposto l’impugnazione, a prescindere dal comportamento della controparte, a differenza dell’art. 181 c.p.c., che distingue espressamente l’ipotesi in cui nessuna delle parti compare da quella in cui manca la sola parte che ha promosso il giudizio [impugnazione della condanna al pagamento di € 63.000 in favore del fallimento di una s.r.l., che non si era costituito nel giudizio di gravame; nessuna parte comparsa alla prima udienza né a quella di rinvio regolarmente comunicata].
La disciplina dell’art. 348 c.p.c. sulla mancata comparizione di chi ha proposto l’appello è completa, sicché neppure il rinvio dell’art. 359 c.p.c. alle norme del procedimento di primo grado consente di applicare in appello l’art. 181 c.p.c. al caso in cui nessuna delle parti compaia.
L’applicazione dell’art. 348 c.p.c. anche quando nessuna delle parti compare non determina un’ingiustificata disparità di trattamento quanto al raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché chi ha proposto l’impugnazione può evitarlo comparendo alla prima udienza, così da rendere applicabile alle udienze successive l’art. 309 c.p.c.
La declaratoria di improcedibilità dell’appello comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di chi lo ha proposto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Nell’ipotesi di interruzione del processo a seguito della sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre dalla cessazione della sospensione per la sola parte colpita dall’evento. Le altre parti, se intendono riassumere la causa, sono tenute a farlo entro tre mesi dall’interruzione, eventualmente notificando personalmente l’atto riassuntivo alla controparte priva di difensore; se la causa resta quiescente oltre tale termine, esse perdono la facoltà di darle nuovo impulso, mentre la riassunzione operata dalla parte colpita dall’evento, tramite il suo procuratore ed entro il trimestre successivo al riacquisto dello ius postulandi, è tempestiva.
L’interveniente adesivo dipendente, i cui poteri sono limitati a un’attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, è privo del potere di riassumere autonomamente il processo interrotto quando la parte adiuvata vi abbia rinunciato lasciando decorrere inutilmente il termine a sua disposizione. L’atto di prosecuzione da lui depositato è perciò inammissibile e il processo si estingue, restando irrilevante la mancata notificazione all’interveniente dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione.
[In caso di interruzione per sospensione del procuratore dall’albo] è irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, la conoscenza legale dell’ordinanza di interruzione, meramente dichiarativa, da parte del procuratore sospeso, che conosce l’evento interruttivo prima e meglio di chiunque altro, così come la conoscenza legale dell’evento da parte della parte rappresentata, che il difensore è tenuto ad avvisare.
La sezione specializzata in materia di impresa è competente anche per le azioni revocatorie ordinarie aventi a oggetto atti di scissione societaria. L’ordinanza con cui il collegio abbia in precedenza rimesso la causa revocatoria al giudice in composizione monocratica riguarda la composizione dell’organo giudicante e, priva di effetto decisorio, non preclude la successiva decisione collegiale.
L’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato prima della sospensione dei termini processuali disposta dalla disciplina emergenziale del 2020 diventa nullo ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c. quando, per effetto della sospensione, non risultano più rispettati i termini liberi a comparire rispetto all’udienza indicata in citazione; se il convenuto non si costituisce, il giudice deve disporne d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio ai sensi dell’art. 164, comma 2, c.p.c., la cui inosservanza comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c., perché il semplice differimento dell’udienza nel rispetto dei termini è previsto dal comma 3 della stessa norma soltanto per il caso in cui il convenuto si costituisca e deduca l’inosservanza dei termini [garanti che avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, rimasta contumace, e che non avevano rinnovato la notificazione nei suoi confronti dopo l’intervento in giudizio della società cessionaria del credito].
Il giudice istruttore che ha dichiarato l’estinzione del processo può far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 308, comma 2, c.p.c., perché tale norma rinvia all’art. 178, comma 5, c.p.c., che ne presuppone la partecipazione, e finché essa non sia dichiarata costituzionalmente illegittima non è configurabile un vizio di costituzione del giudice; la questione di legittimità costituzionale dell’art. 308, comma 2, c.p.c., pur non manifestamente infondata alla luce dei principi sull’imparzialità del giudice chiamato a decidere sui rimedi di natura impugnatoria interni allo stesso ufficio, è irrilevante nel giudizio di appello, perché la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice comporterebbe la rimessione al primo giudice, e non al collegio del reclamo, e la legittimità dell’estinzione va comunque verificata dal giudice d’appello attraverso l’esame dei motivi.
L’intervento in giudizio del cessionario del credito non esonera l’opponente dall’obbligo di rinnovare la notificazione della citazione nei confronti del creditore opposto non costituito, né può ingenerare incertezza sul destinatario della rinnovazione quando l’opponente abbia contestato la legittimazione del cessionario.
L’estinzione del processo per mancata rinnovazione della citazione presuppone la legittimità dell’ordine di rinnovazione, sicché il giudice dell’impugnazione deve verificare, nei limiti dei motivi, la sussistenza dei presupposti di tale ordine.
Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire si ha riguardo all’udienza indicata nella citazione, e la nullità derivante dalla loro inosservanza non è sanata dal fatto che i termini risultino rispettati per effetto del differimento d’ufficio della prima udienza ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.
Ai sensi dell’art. 306 c.p.c. estingue il processo la rinuncia agli atti espressa dai difensori di entrambe le parti, muniti dei relativi poteri, mediante lo scambio di dichiarazioni di rinuncia e di accettazione con atti sottoscritti e notificati alla controparte; in appello l’estinzione è dichiarata con sentenza, atto tipico con cui il collegio definisce il giudizio, restando preclusa ogni altra questione. Su accordo delle parti le spese sono compensate, in deroga alla regola che le pone a carico del rinunciante, e l’udienza può essere anticipata e sostituita dal deposito di note scritte, come nel giudizio d’appello sul recesso parziale del socio di una s.r.l.
La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante; quando l’ordinanza di sospensione non fissi l’udienza di prosecuzione, l’onere della riassunzione grava sulle parti, e il termine decorre dalla pubblicazione della pronuncia di legittimità che rende irrevocabile la decisione pregiudicante. In difetto di tempestiva riassunzione il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, terzo comma, c.p.c.
L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preclude l’adozione di qualunque provvedimento sul merito del decreto opposto, ivi compresa la sua revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia, giacché qualunque accertamento, anche officioso, presuppone la pendenza della causa, come per il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del lodo che aveva liquidato la quota del socio receduto, con giudizio di opposizione sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo; non può quindi essere esaminata neppure la tesi secondo cui il decreto sarebbe nullo o tamquam non esset per la sopravvenuta qualificazione dell’arbitrato come rituale, che avrebbe imposto l’exequatur del lodo in luogo del ricorso monitorio.
In caso di udienza in trattazione scritta, l'omesso deposito delle note contenenti le deduzioni di udienza realizza una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
In caso di rinvio d'udienza in trattazione scritta per mancata comparizione delle parti, il rinnovato mancato deposito delle note scritte nel termine perentorio assegnato comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.
L’estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata è opportuno non prevedere la partecipazione del giudice a quo al collegio competente per la decisione sul reclamo immediato avverso l'ordinanza di estinzione proposto ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
L’art. 291 c.p.c. fa conseguire l’estinzione del processo all’omesso rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notifica e non all’omessa produzione della relativa prova, ove il termine sia stato rispettato, fermo restando l’onere dell’interessato di comprovare il corretto assolvimento dell’obbligo onde consentire l’attività di controllo del Giudice.
Secondo l’art. 306, co. 1, c.p.c., il processo si estingue quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Se ne desume che, ai fini della declaratoria di estinzione, è irrilevante la mancata accettazione di parti che non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio. Più in particolare: (i) se la rinuncia è accettata il processo si estingue immediatamente (arg. ex art. 306, co. 3, c.p.c.), residuando in capo al giudice soltanto il potere/dovere di dichiarare l’avvenuta estinzione e di provvedere in punto di spese processuali, o recependo l’accordo intervenuto in proposito tra le parti, o, in mancanza di accordo, ponendo le spese in capo alla parte rinunciante; (ii) se la rinuncia non è accettata il processo prosegue al fine di verificare la presenza, in capo alla parte non accettante, di un suo interesse alla prosecuzione del giudizio. In questo caso, occorre distinguere due ipotesi: (a) il processo si estingue se, all’esito di tale verifica, si accerta che la parte che non ha accettato non ha interesse alla prosecuzione del processo e le spese sono regolate considerando che la parte non accettante ha indebitamente determinato la prosecuzione del processo così interrompendo il nesso di causalità processuale tra rinuncia/accettazione/estinzione nel rapporto processuale attore/convenuto e rinuncia/accettazione/estinzione nel rapporto processuale convenuto/terzo chiamato; (b) il processo prosegue ulteriormente se, all’esito di tale verifica, si accerta che la parte che non ha accettato ha interesse alla prosecuzione del processo e le spese sono regolate in base al principio di soccombenza.
Il fatto che l’attore, rinunciando agli atti del giudizio, non abbia offerto materialmente le spese autorizza il convenuto a chiedere al giudice istruttore la loro liquidazione con l’ordinanza di estinzione del processo, ma non giustifica la opposizione del convenuto stesso alla immediata declaratoria di estinzione e la richiesta di rimessione della causa al collegio per la decisione di questioni pregiudiziali o di merito. Pertanto, in tale ipotesi, il giudice cui sia stata rimessa la causa può condannare il convenuto al rimborso delle spese in favore dell’attore.
In caso di rinuncia agli atti da parte dell’attore, si applica ex art. 306 c.p.c. il principio di causalità processuale e non quello di soccombenza, talché costui deve essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute dal terzo chiamato, qualora la chiamata in giudizio da parte del convenuto fosse giustificata in base alle domande svolte nei suoi confronti dall’attore medesimo.
La costituzione di parte civile nel processo penale avente ad oggetto la contestazione di una condotta distrattiva da parte di un amministratore della società concerne, sotto il profilo civilistico, sia gli inadempimenti ai doveri di amministratore della società considerata “uti singula” sia gli inadempimenti di quei medesimi doveri eventualmente commessi quale partecipe all’attività di direzione e coordinamento svolta dalla holding, essendo la condotta inadempiente sempre la stessa, così come i doveri violati e i soggetti danneggiati. Conseguentemente, poiché la coincidenza di petitum, causa petendi e parti delle azioni promosse in sede civile e penale determina l’applicazione dell’effetto estintivo previsto implicitamente dall’art. 75, primo comma, c.p.p., l’azione di responsabilità ex art. 2497, secondo comma, c.c. proposta in sede civile nei confronti del medesimo amministratore in ragione della sua partecipazione all’attività di direzione e coordinamento abusivamente svolta dalla holding dovrà essere dichiarata estinta d’ufficio.