Ai sensi dell’art. 306 c.p.c. estingue il processo la rinuncia agli atti espressa dai difensori di entrambe le parti, muniti dei relativi poteri, mediante lo scambio di dichiarazioni di rinuncia e di accettazione con atti sottoscritti e notificati alla controparte; in appello l’estinzione è dichiarata con sentenza, atto tipico con cui il collegio definisce il giudizio, restando preclusa ogni altra questione. Su accordo delle parti le spese sono compensate, in deroga alla regola che le pone a carico del rinunciante, e l’udienza può essere anticipata e sostituita dal deposito di note scritte, come nel giudizio d’appello sul recesso parziale del socio di una s.r.l.
La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante; quando l’ordinanza di sospensione non fissi l’udienza di prosecuzione, l’onere della riassunzione grava sulle parti, e il termine decorre dalla pubblicazione della pronuncia di legittimità che rende irrevocabile la decisione pregiudicante. In difetto di tempestiva riassunzione il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, terzo comma, c.p.c.
L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preclude l’adozione di qualunque provvedimento sul merito del decreto opposto, ivi compresa la sua revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia, giacché qualunque accertamento, anche officioso, presuppone la pendenza della causa, come per il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base del lodo che aveva liquidato la quota del socio receduto, con giudizio di opposizione sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo; non può quindi essere esaminata neppure la tesi secondo cui il decreto sarebbe nullo o tamquam non esset per la sopravvenuta qualificazione dell’arbitrato come rituale, che avrebbe imposto l’exequatur del lodo in luogo del ricorso monitorio.
In caso di udienza in trattazione scritta, l'omesso deposito delle note contenenti le deduzioni di udienza realizza una condotta processuale equivalente alla mancata comparizione.
In caso di rinvio d'udienza in trattazione scritta per mancata comparizione delle parti, il rinnovato mancato deposito delle note scritte nel termine perentorio assegnato comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.
L’estinzione solleva dalla statuizione sulle spese del giudizio ed evidenzia di per sé l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata è opportuno non prevedere la partecipazione del giudice a quo al collegio competente per la decisione sul reclamo immediato avverso l'ordinanza di estinzione proposto ai sensi dell'art. 178 c.p.c.
L’art. 291 c.p.c. fa conseguire l’estinzione del processo all’omesso rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notifica e non all’omessa produzione della relativa prova, ove il termine sia stato rispettato, fermo restando l’onere dell’interessato di comprovare il corretto assolvimento dell’obbligo onde consentire l’attività di controllo del Giudice.
Secondo l’art. 306, co. 1, c.p.c., il processo si estingue quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Se ne desume che, ai fini della declaratoria di estinzione, è irrilevante la mancata accettazione di parti che non hanno interesse alla prosecuzione del giudizio. Più in particolare: (i) se la rinuncia è accettata il processo si estingue immediatamente (arg. ex art. 306, co. 3, c.p.c.), residuando in capo al giudice soltanto il potere/dovere di dichiarare l’avvenuta estinzione e di provvedere in punto di spese processuali, o recependo l’accordo intervenuto in proposito tra le parti, o, in mancanza di accordo, ponendo le spese in capo alla parte rinunciante; (ii) se la rinuncia non è accettata il processo prosegue al fine di verificare la presenza, in capo alla parte non accettante, di un suo interesse alla prosecuzione del giudizio. In questo caso, occorre distinguere due ipotesi: (a) il processo si estingue se, all’esito di tale verifica, si accerta che la parte che non ha accettato non ha interesse alla prosecuzione del processo e le spese sono regolate considerando che la parte non accettante ha indebitamente determinato la prosecuzione del processo così interrompendo il nesso di causalità processuale tra rinuncia/accettazione/estinzione nel rapporto processuale attore/convenuto e rinuncia/accettazione/estinzione nel rapporto processuale convenuto/terzo chiamato; (b) il processo prosegue ulteriormente se, all’esito di tale verifica, si accerta che la parte che non ha accettato ha interesse alla prosecuzione del processo e le spese sono regolate in base al principio di soccombenza.
Il fatto che l’attore, rinunciando agli atti del giudizio, non abbia offerto materialmente le spese autorizza il convenuto a chiedere al giudice istruttore la loro liquidazione con l’ordinanza di estinzione del processo, ma non giustifica la opposizione del convenuto stesso alla immediata declaratoria di estinzione e la richiesta di rimessione della causa al collegio per la decisione di questioni pregiudiziali o di merito. Pertanto, in tale ipotesi, il giudice cui sia stata rimessa la causa può condannare il convenuto al rimborso delle spese in favore dell’attore.
In caso di rinuncia agli atti da parte dell’attore, si applica ex art. 306 c.p.c. il principio di causalità processuale e non quello di soccombenza, talché costui deve essere condannato a rifondere le spese processuali sostenute dal terzo chiamato, qualora la chiamata in giudizio da parte del convenuto fosse giustificata in base alle domande svolte nei suoi confronti dall’attore medesimo.
La costituzione di parte civile nel processo penale avente ad oggetto la contestazione di una condotta distrattiva da parte di un amministratore della società concerne, sotto il profilo civilistico, sia gli inadempimenti ai doveri di amministratore della società considerata “uti singula” sia gli inadempimenti di quei medesimi doveri eventualmente commessi quale partecipe all’attività di direzione e coordinamento svolta dalla holding, essendo la condotta inadempiente sempre la stessa, così come i doveri violati e i soggetti danneggiati. Conseguentemente, poiché la coincidenza di petitum, causa petendi e parti delle azioni promosse in sede civile e penale determina l’applicazione dell’effetto estintivo previsto implicitamente dall’art. 75, primo comma, c.p.p., l’azione di responsabilità ex art. 2497, secondo comma, c.c. proposta in sede civile nei confronti del medesimo amministratore in ragione della sua partecipazione all’attività di direzione e coordinamento abusivamente svolta dalla holding dovrà essere dichiarata estinta d’ufficio.
Non si estingue il processo per il condebitore solidale che non ha partecipato alla transazione parziale conclusa dai sindaci e dalle assicurazioni, di cui ha dichiarato di voler profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c.
Se a seguito di interruzione per intervenuto fallimento di una delle parti, il processo non viene riassunto anche nei confronti delle parti contumaci, il giudice può dichiarare l’estinzione del processo nei confronti di queste ultime sia nel corso del giudizio che in sede di decisione. (altro…)
Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall’art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né innovato, né prorogato ai sensi dell’art. 153 c.p.c., sicché, (altro…)