Quando il socio di s.r.l. ha già promosso il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, nel quale fa valere le medesime questioni oggetto delle richieste di documenti e informazioni, le ulteriori istanze di esibizione vanno rivolte al giudice del merito ai sensi dell’art. 210 c.p.c., perché il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. relativo a tali questioni è ormai sfociato nel giudizio contenzioso.
Nella quantificazione del danno da sovrapprezzo con il metodo del confronto temporale (during/after), il prezzo di riferimento deve essere depurato dagli effetti del cartello, pena la sottostima del danno; occorre perciò tenere conto dell’effetto di trascinamento (cd. lingering), tanto più probabile quanto più l’intesa sia stata duratura, estesa ed efficace, e riconoscere il risarcimento anche per gli acquisti compiuti dopo la data, soltanto convenzionale, di cessazione dell’infrazione indicata nella decisione della Commissione [cartello sui prezzi lordi di listino degli autocarri medi e pesanti, protrattosi per quattordici anni; effetto di trascinamento riconosciuto sino alla fine dell’anno della cessazione, in misura pari alla metà del sovrapprezzo]. La mancata modifica dei listini dopo la cessazione del cartello è evidenza della persistenza dei suoi effetti anticoncorrenziali. Accertata l’esistenza del danno, non è corretto stimare il sovrapprezzo come media tra il valore ricavato dal modello econometrico ritenuto attendibile e un valore di danno pari a zero.
Le presunzioni relative di esistenza del danno causato dal cartello (art. 14, comma 2, d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE) e di trasferimento del sovrapprezzo sull’acquirente indiretto (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 3/2017) hanno natura sostanziale, perché direttamente connesse al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’autore della violazione, e non si applicano all’azione risarcitoria che, sebbene proposta dopo l’entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento, abbia ad oggetto un cartello cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva (27/12/2016). Si applica invece anche a tale azione l’art. 17, paragrafo 1, della direttiva, secondo cui né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento.
Anche quando non operi la presunzione legale di danno, l’esistenza del sovrapprezzo e del nesso causale con un cartello sui prezzi lordi di listino può essere provata con presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., ricavate dalla natura di restrizione per oggetto dell’intesa, dalla sua durata ed estensione geografica, dalla quota di mercato dei partecipanti, dalle caratteristiche del mercato e dai processi di formazione dei prezzi lungo la catena distributiva [cartello quattordicennale esteso all’intero SEE, con partecipanti titolari di una quota di mercato del 90%; concessionari legati alle case costruttrici da contratti di distribuzione selettiva, con prezzi finali monitorati e approvati dalle case]. La prassi di applicare sconti sui prezzi di listino non esclude il danno, perché gli sconti operano su prezzi lordi più elevati di quelli che si sarebbero formati in assenza del cartello e il prezzo finale ne risulta comunque maggiorato.
L’onere di provare il trasferimento a valle del sovrapprezzo, eccepito dall’autore della violazione (passing-on defence), grava sul convenuto anche nei giudizi ai quali non si applica l’art. 11 d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 13 della direttiva 2014/104/UE e non richiamato dalla disciplina transitoria, perché il principio era già desumibile dagli artt. 2697, comma 2, e 1227, comma 2, c.c., che pongono a carico del danneggiante la prova del fatto modificativo o estintivo idoneo a ridurre il debito risarcitorio, e dal principio di effettività, incompatibile con una presunzione di traslazione del sovrapprezzo a vantaggio dell’autore dell’illecito.
La sanzione probatoria prevista dall’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 3/2017 per il rifiuto ingiustificato di rispettare l’ordine di esibizione è innovativa per il diritto interno e, non essendo richiamata dall’art. 19 tra le disposizioni processuali applicabili ai giudizi promossi dopo il 26/12/2014, non può essere applicata retroattivamente. Essa presuppone in ogni caso un inadempimento ingiustificato, che non ricorre quando la parte abbia prodotto la documentazione in suo possesso, omettendo soltanto quella che non era tenuta a formare o a conservare [documentazione contabile e fiscale relativa a un ventennio, richiesta a piccole imprese di autotrasporto]. L’ordine di esibizione, anche quando abbia ad oggetto categorie di prove, deve essere richiesto ragionevolmente e risultare proporzionato e necessario, sicché non può aggravare in modo sproporzionato gli oneri processuali dei danneggiati dal cartello.
Dal risarcimento del danno da sovrapprezzo non va detratto il beneficio fiscale conseguito dal danneggiato per effetto della deduzione del costo di acquisto dei beni, perché la deduzione del costo d’impresa non ha la funzione di rimuovere l’effetto dannoso dell’illecito e non è previsto alcun meccanismo di rivalsa o surrogazione nei confronti dell’autore della violazione, sicché la compensatio lucri cum damno finirebbe per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante.
Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l’utilizzo di un marchio da parte della società licenziataria, avendo quest’ultima contestualmente proceduto in modo del tutto arbitrario al deposito in proprio di domanda di registrazione di un marchio identico a quello concessole in uso, costituisce un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto di licenza. Ai fini della liquidazione del danno derivante dall’uso illecito del marchio, deve aversi riguardo ai criteri previsti dall’art. 125 c.p.i. È pertanto equo quantificare il risarcimento dovuto da parte della convenuta in favore dell’attrice in misura corrispondente all’importo dei canoni che sarebbero stati effettivamente dovuti qualora la parte convenuta non fosse stata inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza.
È nulla, per difetto del requisito della novità ai sensi dell’art. 12 c.p.i., la registrazione di un marchio identico a quello oggetto di un contratto di licenza (e comunque assai simile – tenuto conto di un elemento caratterizzante – agli ulteriori marchi per i quali l’attrice aveva già chiesto la registrazione), depositata dal licenziatario durante il rapporto contrattuale. È quindi fondata la domanda volta ad ottenere provvedimento inibitorio della protrazione dell’utilizzo del marchio da parte della convenuta, non avendone quest’ultima alcun titolo.
Qualora la parte convenuta per utilizzo illecito di un marchio non ottemperi all’ordine di esibizione dei documenti contabili necessari ai fini della individuazione degli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività, il giudice può procedere alla liquidazione del danno su basi presuntive. In tale contesto, è legittimo stimare i corrispettivi utilizzando come parametro di riferimento i ricavi di altra impresa operante nel medesimo settore e rapportandoli al periodo di tempo dell’illecito. In relazione a tale parametro può quindi quantificarsi il risarcimento del danno tenuto conto delle royalties, individuate in via equitativa, che sarebbero state dovute dalla convenuta nei confronti dell’attrice qualora avesse stipulato un contratto di licenza d’uso del marchio. [nella specie, marchio “Shinto” di un ristorante di cucina giapponese: condanna a circa 33.400 e 46.800 euro per i due locali gestiti dalle convenute contumaci].
Il procedimento di rendimento del conto di cui all'art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al soggetto che vi sia tenuto l'adempimento di un suo obbligo sostanziale: quello di rendere il conto, inteso come evidenza dei risultati di una sua attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui. Il procedimento di rendimento del conto si distingue, dunque, da altri strumenti processuali, quale l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., che sono volti ad ottenere la mera esibizione documenti, di regola, preesistenti; tramite l'art. 263 c.p.c., infatti, si richiede al destinatario uno specifico facere di natura dimostrativa, che può certo essere realizzato tramite la produzione di documenti, ma può anche concretarsi in forma non esclusivamente documentale o implicare la formazione di documenti nuovi, generati espressamente a quello scopo. Così come il procedimento ex art. 263 c.p.c. si distingue dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., così il rendimento del conto − come attività − si distingue dunque dal "rendiconto" come esito documentale. Il conto, come obbligo sostanziale, può essere reso sia in via giudiziale, sia in via stragiudiziale. Se ne ricava − su un piano logico ancor prima che giuridico − che, qualora il conto sia stato ottenuto e accettato in via stragiudiziale, il relativo obbligo è stato adempiuto e il conto non può essere richiesto nuovamente in via giudiziale. Questa interpretazione non si pone in contrasto con le pronunce giurisprudenziali che ammettono il ricorso al procedimento di rendiconto una volta che sia stata accertata l'invalidità/inefficacia di alcuni atti da cui derivano crediti inclusi nel conto nonostante i relativi estratti non siano stati impugnati. In tal caso, infatti, la partita riconosciuta invalida/inefficace deve essere eliminata e, perciò, l'andamento dei rapporti di dare/avere va ricostruito ex novo.
L'azione di rendiconto è finalizzata alla proposizione di un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, secondo quanto è possibile anche nelle società di persone in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. Rispetto a tale azione non c'è litisconsorzio necessario né degli altri soci né di tutti gli amministratori, benché solidalmente responsabili a norma dell'art. 2260 c.c., perché, trattandosi di obbligazione solidale passiva, il creditore è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori.
Il contrasto tra diritto di estrazione delle copie da parte del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della società va risolto alla luce del generale principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possano trovare specifica limitazione laddove alle esigenze di controllo "individuale" della gestione sociale, cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476, co. II, c.c., si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.
L’estrazione di copia dei documenti oggetto di ispezione costituisce una facoltà accessoria che deve essere giustificata dal socio e che può essere limitata ovvero esclusa nei casi in cui prevalga l’interesse sociale alla riservatezza dei dati e delle informazioni presenti nella documentazione visionata, onde evitare che il loro contenuto possa essere divulgato o utilizzato impropriamente.
L’esclusione della facoltà di estrazione delle copie non preclude, ad ogni modo, al socio di promuovere un’azione giudiziale, ben potendo questi, nell’ambito del processo esperito acquisire, con un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la documentazione in precedenza esaminata in sede di ispezione effettuata ai sensi dell’art. 2476, co. II, c.c..
In ottemperanza al principio dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., la parte che intende invocare la tutela delle informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI deve provarne (a) l’effettiva consistenza, fattura e configurazione depositando disegni, progetti, o comunque documentazione tecnica idonea di per sé a circoscrivere, identificare e descrivere l’oggetto dell’asserita indebita divulgazione e utilizzazione, (b) l’effettiva identità tra le macchine realizzate sulla base di tali informazioni e (c) l’effettiva commercializzazione delle macchine con caratteristiche rispondenti alle informazioni.
Lo svolgimento della medesima attività commerciale tra convenuta e attore sgombera il campo da una eventuale limitazione della tutela connessa all’utilizzo di un termine che abbia in sé un significato comune riespandendo in toto la sfera di tutela garantita dall’ordinamento laddove il pericolo di confusione sia indotto ed agevolato dallo svolgimento di una medesima attività imprenditoriale in ciò realizzando proprio quello che la legge vuole tutelare: il pericolo che il consumatore sia tratto in inganno rispetto a quello che pensa di acquistare e, come altra faccia della medaglia, il pericolo che un imprenditore svii o si appropri illecitamente della clientela che costituisce patrimonio di altro imprenditore.
Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l'attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in violazione del diritto riconosciuto in via esclusiva al cessionario titolare del marchio d’impresa ex art. 20 c.p.i. compie una contraffazione. La condotta non integra invece concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 e/o n. 3 c.c., ove non risulti che, nel periodo in cui si svolgeva l’attività contraffattiva, il cessionario del ramo di azienda non abbia iniziato la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, dovendosi ritenersi esclusa la possibilità di confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente.
Costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche del prodotto dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee a ricollegarlo a una determinata impresa), in modo da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto imitante provenga dalla stessa fonte produttiva di quello imitato; va esclusa, invece, l'imitazione servile quando la ripetizione dei connotati formali si limiti a quei profili conseguenti alle caratteristiche funzionali e necessitate del prodotto, in quanto il divieto di imitazione servile attiene ai caratteri non essenziali, non funzionali, capricciosi o arbitrari e per tale motivo individualizzanti, con conseguente onere di differenziazione da parte del concorrente.
La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usate da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori; la tutela prestata dalla previsione di cui all'art. 2598 c.c. ha infatti lo scopo di offrire una protezione all'uso corretto degli strumenti concorrenziali, considerati un valore-strumento per il benessere sociale, e non già di rendere possibile la creazione di monopoli o cartelli d'imprese, in grado di escludere dal mercato qualsiasi concorrente che intenda competere con il marchio noto.
Nessun impedimento alla trattazione e decisione di un giudizio instaurato avanti ad un tribunale nazionale può derivare dal fatto che l'attrice abbia già svolto – con esito per essa negativo – un procedimento cautelare dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di altro Stato Membro avverso le medesime parti convenute in relazione alla contraffazione della stessa registrazione comunitaria azionata nei confronti dei medesimi prodotti contestati. Il richiamo ad una pretesa violazione del principio "ne bis in idem" non ha alcun fondamento. Tale principio preclude infatti l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. E’ documentale che il tribunale previamente adito si sia espresso negativamente sulle sole istanze cautelari avanzate dall'attrice e debba dunque ritenersi che detto rigetto non costituisca alcun giudicato formale tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. non essendo suscettibile di consolidarsi tra di esse in luogo di una sentenza che in sede di merito abbia deciso in via definitiva sulle domande di contraffazione.
La pronuncia del tribunale di altro Stato Membro non può dunque influire nè formalmente né sostanzialmente sulla possibilità per il tribunale nazionale di valutare in via autonoma la fondatezza delle domande svolte dall'attrice.
Il richiamo al forum rei e l’indubbia connessione tra le condotte delle società con sede legale in altro Stato Membro e quelle che hanno provveduto direttamente alla commercializzazione dei prodotti contestati nel territorio nazionale sono elementi idonei a radicare la competenza dinanzi al Tribunale competente in relazione alla sede di tali ultime società in relazione all’art. 33 c.p.c. e per ciò che attiene alle società estere anche in relazione all’art. 8, comma 1, Reg. 1215/12 con specifico riferimento alla particolare competenza propria delle Sezioni specializzate in materia di Impresa come stabilita dall’art. 4, comma 1 bis, d.lgs. 168/03.
L’ambito di competenza riservato al Tribunale nazionale in qualità di Tribunale dei disegni e modelli comunitari va delimitato agli atti di contraffazione commessi nel solo territorio nazionale a mente del comma 2 dell’art. 83 Reg. CE 6/02.
L’unico punto di riferimento per la valutazione della dedotta identità dei modelli di prodotto oggetto delle contestazioni svolte dalla società attrice con la registrazione comunitaria in titolarità di questa – sotto il profilo della riproduzione o meno della stessa impressione generale agli occhi del consumatore informato – è la registrazione comunitaria stessa, a prescindere dunque dall’aspetto dei prodotti che la titolare di essa abbia ritenuto di immettere sul mercato (In tale chiave di valutazione sono state giudicate del tutto irrilevanti le caratteristiche dimensionali – comunque non incidenti sull’aspetto complessivo del disegno registrato per le minime differenze evidenziate – nonché le diverse colorazioni e materiali impiegati in quanto non incidenti sulle forme oggetto di tutela comunitaria o addirittura il posizionamento del punto di iniezione del componente gas rispetto, rispetto al quale in effetti non appare percepibile quale rilievo possa investire in merito all’aspetto estetico del modello).
L’unica appropriata valutazione in chiave di interferenza dei modelli di prodotto oggetto di contestazione con la registrazione comunitaria in titolarità dell'attrice deve fondarsi sulla effettiva capacità delle forme dei prodotti contestati di integrare agli occhi del consumatore informato una effettiva ed apprezzabile diversità di impressione generale e di autonomia rispetto alle forme oggetto di tutela.
Perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale. Infatti, il carattere creativo non implica la novità assoluta, ma è espressione del modo personale dell’autore di rappresentare personaggi, vicende e luoghi.
La verifica della sussistenza del plagio richiede un’analisi sia qualitativa sia quantitativa. Non è pertanto sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel «nucleo individualizzante» che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore, pertanto [ndr ad esempio] “non rileva […] il “conteggio” delle pagine identiche ovvero delle “varianti” ed “aggiunte”, ma la valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera”.
Ne consegue che il plagio non è ravvisabile se l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la presenza di un “riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un’idea”.
La creatività, come si è detto, non è infatti costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
La tesi che ritiene non registrabile come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) si basa sull’esigenza di non concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello. Le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato, se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto, nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili e che utilizzino lo stesso concetto innovativo. La circostanza, del resto, che in forza dell’art. 9 la preclusione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui all’art. 9 CPI. Una forma puo’ essere registrata come marchio quando svolge prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello. La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.
Ai sensi dell’art. 121, 2°c., CPI, chi agisce in contraffazione deve dare la prova dell’esistenza di un danno ingiusto non essendo il prodursi del danno implicito nell’accertamento della contraffazione; la parte che formula tale domanda è, inoltre, onerata anche e specificamente della prova dell’entità materiale e dell’ammontare del danno, giacchè la valutazione equitativa del danno medesimo puo’ subentrare solo nel caso di difficoltà relative alla quantificazione del danno.
Non puo’ essere accolta la domanda di ordine di esibizione ai sensi dell’art.121, 2°c., CPI, in assenza “dei seri indizi” del danno e in assenza dell’allegazione di qualsivoglia elemento costitutivo del medesimo, nonché in presenza di generiche indicazioni sui documenti di cui si chiede l’esibizione e sulle informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Non puo’ essere accolta la domanda di interrogatorio formale dedotto in assenza di capi di prova. Dev’essere respinta la domanda di distruzione “di tutto il materiale commerciale e pubblicitario” dato che nella parte motivata dell’atto introduttivo manca qualsivoglia allegazione anche solo relativamente alla sua esistenza.