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Sentenze con tag: ordine di esibizione

Corte d'appello di Roma, 24 Ottobre 2026, n. 687/2026
Fideiussione omnibus successiva al periodo esaminato dalla Banca d’Italia e azione antitrust stand alone
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per il periodo esaminato dall’autorità,...

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per il periodo esaminato dall’autorità, compreso tra il 2003 e il maggio 2005, sicché la domanda di nullità di una fideiussione omnibus sottoscritta successivamente dà luogo a un’azione stand alone, nella quale il garante deve allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito concorrenziale previsto dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e non può fondarsi sulla sola coincidenza delle clausole con quelle dello schema ABI sanzionato [fideiussione omnibus rilasciata nel 2007 da una persona fisica a garanzia delle obbligazioni di una s.r.l. verso una banca, con importo massimo più volte elevato fino a oltre un milione di euro; riforma della sentenza che aveva dichiarato la nullità parziale delle clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza].

Nell’azione stand alone volta a far valere la nullità di una fideiussione omnibus per violazione dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, il garante deve allegare e provare che all’epoca della sottoscrizione le altre banche, o quanto meno quelle aderenti all’ABI, utilizzavano uniformemente lo schema contenente le clausole sanzionate senza margini di trattativa, che l’ABI ha continuato a diffondere tale schema anche dopo il maggio 2005, che un numero consistente di banche operanti nel medesimo mercato ha coordinato la propria azione per sottoporre alla clientela modelli uniformi privandola di una scelta effettiva, e di essersi rivolto a un numero significativo di banche senza poter ottenere condizioni diverse.

Ai fini dell’accertamento di un’intesa anticoncorrenziale, la presenza di clausole derogatorie della disciplina generale nelle fideiussioni omnibus comunemente utilizzate dalle banche non ha di per sé rilevanza, perché l’elemento decisivo dell’accertamento compiuto nel 2005 è stato la predisposizione, da parte di un’associazione con estesa base associativa nazionale, di uno schema trasmesso alle banche per l’utilizzo con la generalità della clientela.

Nell’azione stand alone relativa a una fideiussione omnibus sottoscritta al di fuori del periodo esaminato dall’autorità non sono conferenti, ai fini della prova dell’intesa, la documentazione istruttoria utilizzata dalla Banca d’Italia per un periodo diverso, la produzione di fideiussioni di altre banche risalenti ad anni diversi e la richiesta di ordinare l’esibizione della modulistica in uso presso alcune soltanto delle banche di rilievo nazionale, che difetta altresì di specificità.

L’indicazione, nella numerazione del modulo di fideiussione utilizzato dalla banca, di un’edizione del marzo 2005 non è decisiva ai fini della prova della derivazione delle clausole dall’intesa sanzionata, perché lo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia risale al 2003.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 687/2026
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Marina Tucci
Registro : RG – 4187 –  2022
Corte d'appello di Genova, 24 Ottobre 2026, n. 596/2025
Diritto del socio di società di persone agli utili e necessaria approvazione del rendiconto
Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c.,...

Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio. Il rendiconto non può essere sostituito né dalle dichiarazioni fiscali della società né dai soli estratti dei conti correnti sui quali i soci regolano i loro rapporti.

Nel giudizio di rendiconto il potere del giudice istruttore di ordinare, con provvedimento non impugnabile, il pagamento di somme ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, c.p.c. presuppone che il conto sia stato presentato e che la debenza di quelle somme sia incontestata. In mancanza di tali presupposti, come quando sia stata prodotta una documentazione priva dei caratteri del conto in senso tecnico e le parti discutano dell’avvenuta solutio dei debiti fatti valere in causa, l’ordine è emesso in radicale carenza di potere ed è giuridicamente inesistente; esso è perciò denunciabile da ogni interessato soltanto con l’actio nullitatis e resta sottratto, per difetto di decisorietà, al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Il giuramento, decisorio o suppletorio, è inammissibile se deferito sulla sussistenza di un rapporto [quale un finanziamento infruttifero], perché essa integra una situazione giuridica suscettibile di valutazione, che qualifica il contenuto del rapporto instauratosi tra le parti, estranea ai fatti che possono formare oggetto di confessione.

L’emanazione dell’ordine di esibizione è rimessa alla discrezionalità del giudice, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte non abbia finalità esplorativa. L’istanza generica difetta delle condizioni di ammissibilità e non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte istante.

L’interesse a impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame può derivare alla parte che lo propone; è quindi inammissibile l’impugnazione della parte integralmente vittoriosa volta soltanto a ottenere una diversa motivazione o una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sulla decisione.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 596/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosella Silvestri
Registro : RG – 356 –  2024
Tribunale di Napoli, 24 Ottobre 2026, n. 11942/2025
Fideiussione specifica a garanzia di mutuo e inapplicabilità della prova privilegiata dell’intesa sullo schema omnibus
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 riguarda soltanto lo schema di fideiussione omnibus e non può essere...

Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 riguarda soltanto lo schema di fideiussione omnibus e non può essere invocato come prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale per una fideiussione specifica prestata a garanzia delle obbligazioni nascenti da un singolo mutuo, sicché il fideiussore deve provare secondo le regole ordinarie l’esistenza di un’intesa a monte nel settore delle fideiussioni specifiche, e a tal fine non basta la produzione di numerose fideiussioni che riproducono le clausole dello schema uniforme [fideiussione per un importo massimo di trecentonovantamila euro a garanzia di un mutuo ipotecario concesso nel 2009 a una persona fisica, con credito ceduto in blocco a una società di cartolarizzazione].

La clausola che obbliga il garante a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non trasforma la fideiussione in contratto autonomo di garanzia, perché esclude soltanto la sussidiarietà senza recidere l’accessorietà, e lo stesso vale per la deroga all’art. 1957 c.c. e per le clausole che estendono la garanzia all’obbligo di restituzione in caso di invalidità delle obbligazioni garantite o di revoca dei pagamenti.

Nella cessione in blocco di crediti nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione le garanzie si trasferiscono al cessionario ai sensi dell’art. 58 t.u.b. e dell’art. 1263 c.c., sicché il fideiussore, equiparato al debitore ceduto, propone correttamente nei confronti del cessionario la domanda di nullità parziale della garanzia.

È irrilevante l’ordine di esibizione rivolto alla banca e ad altri istituti per acquisire i modelli di fideiussione da essi utilizzati, perché l’impiego generalizzato delle clausole è solo uno degli elementi da provare, occorrendo dimostrare che esso avvenga in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza, e l’ordine di esibizione è uno strumento residuale che non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 11942/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro : RG – 7823 –  2023
Tribunale di Genova, 24 Ottobre 2026, n. 1854/2025
Fideiussioni omnibus del 2018 e prova della perdurante intesa anticoncorrenziale tra le banche
Quando le fideiussioni omnibus siano state stipulate in epoca molto successiva al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con...

Quando le fideiussioni omnibus siano state stipulate in epoca molto successiva al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 (2002-2005), la nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI richiede la prova della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione, di un’intesa illecita avente per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. Tale prova può essere tratta dall’acquisizione, su ordine del giudice, dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati in epoca coeva dai principali istituti di credito: le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, se applicate in modo uniforme dalle principali banche, discendono da un’intesa del ceto bancario da qualificarsi anticoncorrenziale e illecita [nella specie, fideiussioni sottoscritte nel gennaio 2018].

La nullità delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza non determina la nullità dell’intero contratto di fideiussione quando non sia emersa la prova che le disposizioni invalide rivestissero, nell’economia complessiva del contratto, un rilievo tale da far presumere che le parti non avrebbero stipulato l’accordo in loro assenza.

I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, perché restrittive in concreto della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile d’ufficio.

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18/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 1854/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Daniele Bianchi
Registro : RG – 665 –  2022
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026, n. 16026/2026
Azione individuale contro gli amministratori subentrati per il trattamento di fine mandato non pagato
Gli amministratori nominati dopo che il credito di un terzo verso la società sia rimasto insoddisfatto e dopo che, nel...

Gli amministratori nominati dopo che il credito di un terzo verso la società sia rimasto insoddisfatto e dopo che, nel giudizio promosso per il suo accertamento, la società non abbia ottemperato all’ordine di esibizione non rispondono ai sensi dell’art. 2395 c.c. del danno derivante dal mancato pagamento, perché le condotte omissive anteriori alla loro nomina sono imputabili soltanto agli amministratori allora in carica [ex presidente del consiglio di amministrazione che chiedeva agli amministratori successivi il risarcimento del danno pari al trattamento di fine mandato non riscosso].

Quando all’amministratore sia addebitata una condotta omissiva prospettata come permanente per tutta la durata del mandato, il termine di prescrizione dell’azione proposta dal terzo ai sensi dell’art. 2395 c.c. decorre dalla cessazione dalla carica, mentre la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. riguarda soltanto i rapporti tra la società e i propri amministratori e non si estende all’azione individuale del terzo.

Non viola gli obblighi di buona fede l’amministratore che ometta di pagare un credito vantato verso la società la cui esistenza sia stata esclusa da sentenze pronunciate nei confronti della società, perché il credito non è certo, liquido ed esigibile e l’amministratore è tenuto a rispettare le sentenze pronunciate nei confronti della società da lui amministrata, a tutela del patrimonio sociale e dei creditori.

Non è imputabile agli amministratori, quale fatto illecito fonte di responsabilità verso il terzo, la mancata produzione in giudizio di un documento della società che non sia compreso nell’ordine di esibizione perché l’interessato non ne abbia tempestivamente chiesto l’esibizione, incorrendo nelle relative preclusioni.

Il rimborso delle spese sostenute dall’assicuratore della responsabilità degli amministratori, chiamato in garanzia da questi ultimi, va posto a carico di chi ha proposto nei loro confronti la domanda risarcitoria rivelatasi infondata, in forza del principio di causalità, quando la chiamata sia stata resa necessaria da tale domanda e non risulti manifestamente infondata né palesemente arbitraria, come nel caso in cui l’eccezione di difetto di copertura per circostanze già note agli assicurati non sia prima facie condivisibile perché gli amministratori erano estranei alla lite pendente tra la società e il terzo.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 16026/2026
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 3086 –  2023
Tribunale di Brescia, 7 Marzo 2025, n. 2823/2025
Ordine di esibizione esplorativo
E’ esplorativo l’ordine di esibizione di tutte le fatture emesse da un esercizio commerciale in un dato arco temporale senza...

E' esplorativo l'ordine di esibizione di tutte le fatture emesse da un esercizio commerciale in un dato arco temporale senza che sia neppure indicato il soggetto contro cui l'ordine dovrebbe essere eseguito.

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12/10/2026
Data sentenza: 07/03/2025
Numero: 2823/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alessia Busato
Registro : RG – 8725 –  2024
Tribunale di Torino, 24 Ottobre 2026, n. 3076/2025
Opzione o preliminare nella cessione di quote e valore confessorio della quietanza di acconto
Va qualificato come contratto preliminare di cessione di quote, e non come esercizio di un’opzione con effetti reali immediati, l’accordo...

Va qualificato come contratto preliminare di cessione di quote, e non come esercizio di un’opzione con effetti reali immediati, l’accordo che si perfeziona con un’offerta, pur intitolata «diritto di opzione sulle quote sociali», con la quale il titolare «promette di cedere» le quote [e di modificare lo statuto della società partecipata], e con una risposta con cui l’oblato dichiara di esercitare l’opzione riservandosi di pagare il prezzo una volta eseguite le modifiche statutarie promesse, perché tra le parti sorgono soltanto effetti obbligatori, consistenti nell’obbligo di cedere le quote e di apportare le modifiche promesse e nell’obbligo di acquistarle e di pagarne il prezzo. Il promittente venditore che non provi di aver offerto la cessione non può addurre a giustificazione del proprio inadempimento la generica incompatibilità con la legge straniera [slovacca] delle modifiche statutarie, tanto più quando queste siano state da lui stesso proposte.

La dichiarazione sottoscritta dal promittente venditore di aver già ricevuto una somma in acconto sul prezzo delle quote ha valore di quietanza e quindi di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., sicché, in caso di risoluzione del contratto, il dichiarante è tenuto a restituire l’importo quietanzato e può impugnare la dichiarazione solo provando, ai sensi dell’art. 2732 c.c., che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza, essendo insufficiente la prova della sua non veridicità.

Quando nessuna delle parti agisca più per l’esecuzione del contratto preliminare e nessuna formuli domande risarcitorie, la risoluzione deve essere comunque dichiarata, anche ove non fosse possibile addebitare all’una o all’altra un inadempimento colposo, perché le contrapposte manifestazioni di volontà sono dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto.

È inammissibile perché tardiva l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.

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10/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 3076/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 20443 –  2022
Tribunale di Bolzano, 10 Agosto 2025
Diritto di controllo del socio e pendenza del giudizio di impugnazione del bilancio
Quando il socio di s.r.l. ha già promosso il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, nel quale...

Quando il socio di s.r.l. ha già promosso il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, nel quale fa valere le medesime questioni oggetto delle richieste di documenti e informazioni, le ulteriori istanze di esibizione vanno rivolte al giudice del merito ai sensi dell’art. 210 c.p.c., perché il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. relativo a tali questioni è ormai sfociato nel giudizio contenzioso.

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03/10/2026
Data sentenza: 10/08/2025
Carica: Presidente
Giudice: Simon Tschager
Relatore: Francesco Laus
Registro : RG – 2436 –  2025
Tribunale di Milano, 1 Novembre 2026, n. 212/2026
Cartello degli autocarri: effetto di trascinamento e stima del sovrapprezzo
Nella quantificazione del danno da sovrapprezzo con il metodo del confronto temporale (during/after), il prezzo di riferimento deve essere depurato...

Nella quantificazione del danno da sovrapprezzo con il metodo del confronto temporale (during/after), il prezzo di riferimento deve essere depurato dagli effetti del cartello, pena la sottostima del danno; occorre perciò tenere conto dell’effetto di trascinamento (cd. lingering), tanto più probabile quanto più l’intesa sia stata duratura, estesa ed efficace, e riconoscere il risarcimento anche per gli acquisti compiuti dopo la data, soltanto convenzionale, di cessazione dell’infrazione indicata nella decisione della Commissione [cartello sui prezzi lordi di listino degli autocarri medi e pesanti, protrattosi per quattordici anni; effetto di trascinamento riconosciuto sino alla fine dell’anno della cessazione, in misura pari alla metà del sovrapprezzo]. La mancata modifica dei listini dopo la cessazione del cartello è evidenza della persistenza dei suoi effetti anticoncorrenziali. Accertata l’esistenza del danno, non è corretto stimare il sovrapprezzo come media tra il valore ricavato dal modello econometrico ritenuto attendibile e un valore di danno pari a zero.

Le presunzioni relative di esistenza del danno causato dal cartello (art. 14, comma 2, d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE) e di trasferimento del sovrapprezzo sull’acquirente indiretto (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 3/2017) hanno natura sostanziale, perché direttamente connesse al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’autore della violazione, e non si applicano all’azione risarcitoria che, sebbene proposta dopo l’entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento, abbia ad oggetto un cartello cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva (27/12/2016). Si applica invece anche a tale azione l’art. 17, paragrafo 1, della direttiva, secondo cui né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento.

Anche quando non operi la presunzione legale di danno, l’esistenza del sovrapprezzo e del nesso causale con un cartello sui prezzi lordi di listino può essere provata con presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., ricavate dalla natura di restrizione per oggetto dell’intesa, dalla sua durata ed estensione geografica, dalla quota di mercato dei partecipanti, dalle caratteristiche del mercato e dai processi di formazione dei prezzi lungo la catena distributiva [cartello quattordicennale esteso all’intero SEE, con partecipanti titolari di una quota di mercato del 90%; concessionari legati alle case costruttrici da contratti di distribuzione selettiva, con prezzi finali monitorati e approvati dalle case]. La prassi di applicare sconti sui prezzi di listino non esclude il danno, perché gli sconti operano su prezzi lordi più elevati di quelli che si sarebbero formati in assenza del cartello e il prezzo finale ne risulta comunque maggiorato.

L’onere di provare il trasferimento a valle del sovrapprezzo, eccepito dall’autore della violazione (passing-on defence), grava sul convenuto anche nei giudizi ai quali non si applica l’art. 11 d.lgs. n. 3/2017, attuativo dell’art. 13 della direttiva 2014/104/UE e non richiamato dalla disciplina transitoria, perché il principio era già desumibile dagli artt. 2697, comma 2, e 1227, comma 2, c.c., che pongono a carico del danneggiante la prova del fatto modificativo o estintivo idoneo a ridurre il debito risarcitorio, e dal principio di effettività, incompatibile con una presunzione di traslazione del sovrapprezzo a vantaggio dell’autore dell’illecito.

La sanzione probatoria prevista dall’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 3/2017 per il rifiuto ingiustificato di rispettare l’ordine di esibizione è innovativa per il diritto interno e, non essendo richiamata dall’art. 19 tra le disposizioni processuali applicabili ai giudizi promossi dopo il 26/12/2014, non può essere applicata retroattivamente. Essa presuppone in ogni caso un inadempimento ingiustificato, che non ricorre quando la parte abbia prodotto la documentazione in suo possesso, omettendo soltanto quella che non era tenuta a formare o a conservare [documentazione contabile e fiscale relativa a un ventennio, richiesta a piccole imprese di autotrasporto]. L’ordine di esibizione, anche quando abbia ad oggetto categorie di prove, deve essere richiesto ragionevolmente e risultare proporzionato e necessario, sicché non può aggravare in modo sproporzionato gli oneri processuali dei danneggiati dal cartello.

Dal risarcimento del danno da sovrapprezzo non va detratto il beneficio fiscale conseguito dal danneggiato per effetto della deduzione del costo di acquisto dei beni, perché la deduzione del costo d’impresa non ha la funzione di rimuovere l’effetto dannoso dell’illecito e non è previsto alcun meccanismo di rivalsa o surrogazione nei confronti dell’autore della violazione, sicché la compensatio lucri cum damno finirebbe per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante.

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02/10/2026
Data sentenza: 01/11/2026
Numero: 212/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Giani
Registro : RG – 47822 –  2017
Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2026, n. 9269/2021
Licenziatario che registra il marchio concesso in uso: risoluzione, nullità del marchio e danno liquidato per presunzioni
Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l’utilizzo di un marchio da parte della società licenziataria, avendo quest’ultima contestualmente proceduto...

Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l’utilizzo di un marchio da parte della società licenziataria, avendo quest’ultima contestualmente proceduto in modo del tutto arbitrario al deposito in proprio di domanda di registrazione di un marchio identico a quello concessole in uso, costituisce un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto di licenza. Ai fini della liquidazione del danno derivante dall’uso illecito del marchio, deve aversi riguardo ai criteri previsti dall’art. 125 c.p.i. È pertanto equo quantificare il risarcimento dovuto da parte della convenuta in favore dell’attrice in misura corrispondente all’importo dei canoni che sarebbero stati effettivamente dovuti qualora la parte convenuta non fosse stata inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza.

È nulla, per difetto del requisito della novità ai sensi dell’art. 12 c.p.i., la registrazione di un marchio identico a quello oggetto di un contratto di licenza (e comunque assai simile – tenuto conto di un elemento caratterizzante – agli ulteriori marchi per i quali l’attrice aveva già chiesto la registrazione), depositata dal licenziatario durante il rapporto contrattuale. È quindi fondata la domanda volta ad ottenere provvedimento inibitorio della protrazione dell’utilizzo del marchio da parte della convenuta, non avendone quest’ultima alcun titolo.

Qualora la parte convenuta per utilizzo illecito di un marchio non ottemperi all’ordine di esibizione dei documenti contabili necessari ai fini della individuazione degli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività, il giudice può procedere alla liquidazione del danno su basi presuntive. In tale contesto, è legittimo stimare i corrispettivi utilizzando come parametro di riferimento i ricavi di altra impresa operante nel medesimo settore e rapportandoli al periodo di tempo dell’illecito. In relazione a tale parametro può quindi quantificarsi il risarcimento del danno tenuto conto delle royalties, individuate in via equitativa, che sarebbero state dovute dalla convenuta nei confronti dell’attrice qualora avesse stipulato un contratto di licenza d’uso del marchio. [nella specie, marchio “Shinto” di un ristorante di cucina giapponese: condanna a circa 33.400 e 46.800 euro per i due locali gestiti dalle convenute contumaci].

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27/09/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 9269/2021
Carica: Presidente
Giudice: Fausto Basile
Relatore: Laura Centofanti
Registro : RG – 2563 –  2017
Tribunale di Bari, 4 Marzo 2024, n. 1646/2024
Azione di rendimento del conto e responsabilità degli amministratori di società di persone
Il procedimento di rendimento del conto di cui all’art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al...

Il procedimento di rendimento del conto di cui all'art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al soggetto che vi sia tenuto l'adempimento di un suo obbligo sostanziale: quello di rendere il conto, inteso come evidenza dei risultati di una sua attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui. Il procedimento di rendimento del conto si distingue, dunque, da altri strumenti processuali, quale l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., che sono volti ad ottenere la mera esibizione documenti, di regola, preesistenti; tramite l'art. 263 c.p.c., infatti, si richiede al destinatario uno specifico facere di natura dimostrativa, che può certo essere realizzato tramite la produzione di documenti, ma può anche concretarsi in forma non esclusivamente documentale o implicare la formazione di documenti nuovi, generati espressamente a quello scopo. Così come il procedimento ex art. 263 c.p.c. si distingue dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., così il rendimento del conto − come attività − si distingue dunque dal "rendiconto" come esito documentale. Il conto, come obbligo sostanziale, può essere reso sia in via giudiziale, sia in via stragiudiziale. Se ne ricava − su un piano logico ancor prima che giuridico − che, qualora il conto sia stato ottenuto e accettato in via stragiudiziale, il relativo obbligo è stato adempiuto e il conto non può essere richiesto nuovamente in via giudiziale. Questa interpretazione non si pone in contrasto con le pronunce giurisprudenziali che ammettono il ricorso al procedimento di rendiconto una volta che sia stata accertata l'invalidità/inefficacia di alcuni atti da cui derivano crediti inclusi nel conto nonostante i relativi estratti non siano stati impugnati. In tal caso, infatti, la partita riconosciuta invalida/inefficace deve essere eliminata e, perciò, l'andamento dei rapporti di dare/avere va ricostruito ex novo.

L'azione di rendiconto è finalizzata alla proposizione di un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, secondo quanto è possibile anche nelle società di persone in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. Rispetto a tale azione non c'è litisconsorzio necessario né degli altri soci né di tutti gli amministratori, benché solidalmente responsabili a norma dell'art. 2260 c.c., perché, trattandosi di obbligazione solidale passiva, il creditore è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori.

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03/07/2026
Data sentenza: 04/03/2024
Numero: 1646/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Assunta Napoliello
Registro : RG – 3057 –  2017
Tribunale di Milano, 18 Novembre 2024
Evidenza
Diritto di consultazione del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della Società
Il contrasto tra diritto di estrazione  delle copie da parte del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della società...

Il contrasto tra diritto di estrazione  delle copie da parte del socio di s.r.l. ed esigenze di riservatezza della società va risolto alla luce del generale principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possano trovare specifica limitazione laddove alle esigenze di controllo "individuale" della gestione sociale, cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476, co. II, c.c., si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società.

L’estrazione di copia dei documenti oggetto di ispezione costituisce una facoltà accessoria che deve essere giustificata dal socio e che può essere limitata ovvero esclusa nei casi in cui prevalga l’interesse sociale alla riservatezza dei dati e delle informazioni presenti nella documentazione visionata, onde evitare che il loro contenuto possa essere divulgato o utilizzato impropriamente.

L’esclusione della facoltà di estrazione delle copie non preclude, ad ogni modo, al socio di promuovere un’azione giudiziale, ben potendo questi, nell’ambito del processo esperito acquisire, con un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la documentazione in precedenza esaminata in sede di ispezione effettuata ai sensi dell’art. 2476, co. II, c.c..

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18/05/2025
Data sentenza: 18/11/2024
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Silvia Vaghi
Registro : RG – 28186 –  2024
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