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Sentenze con tag: pactum fiduciae

Tribunale di Venezia, 7 Maggio 2025, n. 3446/2025
Rottura del pactum fiduciae e giusta causa di revoca dell’amministratore di s.p.a.
La giusta causa di revoca dell’amministratore di s.p.a. ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. prescinde dalla violazione dei doveri...

La giusta causa di revoca dell’amministratore di s.p.a. ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. prescinde dalla violazione dei doveri gestori e può consistere anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, purché tali fatti siano oggettivamente idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali del revocato. La rottura del rapporto fiduciario va quindi apprezzata in termini oggettivi, e restano estranei alla giusta causa il mero venir meno del gradimento dei soci e la mancata soggezione dell’amministratore alle direttive del socio di maggioranza, anche se pubblico.

Le linee guida di governance concordate tra i soci e non trasposte nello statuto hanno al più natura di patto parasociale e sono prive di efficacia vincolante per gli amministratori, tenuti a operare nell’interesse primario della società anche quando esso contrasti con quello del singolo socio. L’amministratore chiamato ad adottare decisioni urgenti funzionali alla tutela del patrimonio sociale [quale la revoca cautelativa delle deleghe al consigliere delegato a fronte di indizi di gravi irregolarità] è perciò esonerato dal consultare preventivamente il socio che lo ha designato e può discostarsi dalle sue direttive contrarie all’interesse sociale, sicché l’omessa informativa preventiva al socio è inidonea a integrare giusta causa di revoca.

La revoca degli amministratori conseguente al mutamento della maggioranza politica dell’ente locale socio, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, deve intervenire entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo sindaco, sicché la sua invocazione oltre tale termine è inidonea a giustificare la revoca [dell’amministratore di società partecipata].

Il danno da revoca senza giusta causa corrisponde agli emolumenti spettanti per il periodo residuo della carica, la cui cessazione si individua nel termine ultimo previsto dallo statuto per l’approvazione del bilancio; le allegazioni generiche della società su ulteriori occasioni di guadagno sfruttate dall’amministratore revocato o su vantaggi di spesa sono inidonee a ridurre il risarcimento.

Il danno non patrimoniale all’immagine dell’amministratore revocato senza giusta causa è escluso quando le dichiarazioni riportate dalla stampa provengono dal socio anziché dalla società o dai suoi legali rappresentanti, e con esso viene meno la domanda accessoria di pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 120 c.p.c.

La sussistenza della giusta causa di revoca va valutata alla luce delle sole motivazioni poste a base della deliberazione, che deve indicare in modo specifico le ragioni della revoca, ed è inammissibile che la società introduca nel giudizio risarcitorio nuove cause di revoca.

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20/10/2026
Data sentenza: 07/05/2025
Numero: 3446/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 3463 –  2023
Tribunale di Bologna, 23 Ottobre 2026, n. 229/2024
Elementi essenziali del negozio fiduciario avente a oggetto quote di s.r.l.
Il negozio fiduciario è un negozio atipico, fondato sull’art. 1322 c.c., che deriva dal collegamento tra un negozio a carattere...

Il negozio fiduciario è un negozio atipico, fondato sull’art. 1322 c.c., che deriva dal collegamento tra un negozio a carattere reale, efficace nei confronti dei terzi, con il quale il fiduciario acquista dal fiduciante la proprietà fiduciaria dei beni, e un negozio a carattere obbligatorio, efficace inter partes, con il quale il fiduciario si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dal fiduciante in tema di gestione, amministrazione e disposizione dei beni. Ne sono elementi essenziali e imprescindibili: i) il trasferimento di uno o più beni dal fiduciante al fiduciario; ii) l’obbligo del fiduciario di rispettare le prescrizioni dettate dal fiduciante; iii) l’obbligo del fiduciario di ritrasferire quanto ricevuto al fiduciante nei tempi prestabiliti o su sua richiesta.

La scrittura privata che non preveda alcun trasferimento di partecipazioni sociali dal fiduciante al fiduciario né alcun obbligo restitutorio, e che sia priva di valenza ricognitiva di un precedente pactum fiduciae, è estranea alla figura del negozio fiduciario ed è inidonea a produrre effetti traslativi tra le parti o a modificare l’assetto proprietario delle quote di s.r.l. acquisite dall’intestatario con atti anteriori, distinti e autonomi [successione ereditaria e sottoscrizione di un aumento di capitale]. L’uso del termine «fiduciante» nel testo della scrittura è improprio, e privo di rilievo, quando nella titolarità delle quote non si sia realizzata alcuna interposizione reale di persona; in difetto del titolo fiduciario nessun inadempimento è imputabile all’intestatario e nessuna restituzione delle quote può essere disposta.

La rinuncia all’eredità, negozio unilaterale non recettizio, è insuscettibile di simulazione, perché l’art. 1414, comma 3, c.c. presuppone un accordo tra dichiarante e destinatario. Ne consegue che la rinuncia conserva piena efficacia anche a fronte di una scrittura successiva che si atteggi a controdichiarazione e ne attesti l’intento simulatorio.

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20/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 229/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 2885 –  2020
Corte d'appello di Genova, 1 Novembre 2024, n. 32/2024
Recesso ad nutum dell’associante nell’associazione in partecipazione a tempo indeterminato e diritti dell’associato
Nell’associazione in partecipazione priva di limite di durata è ammissibile la previsione contrattuale della facoltà di recesso ad nutum dell’associante,...

Nell’associazione in partecipazione priva di limite di durata è ammissibile la previsione contrattuale della facoltà di recesso ad nutum dell’associante, salvo preavviso. Il recesso così esercitato è valido ed efficace anche in assenza di una condotta illecita dell’associato; all’associato spettano soltanto gli utili maturati fino al recesso e la restituzione dell’apporto e, se il preavviso non è stato dato, gli utili che avrebbe conseguito nel periodo di preavviso.

L’associato in partecipazione partecipa agli utili quale corrispettivo del suo apporto e alle perdite nei limiti dell’apporto (artt. 2549 e 2553 c.c.); cessata l’associazione, può pretendere soltanto la liquidazione di una somma di denaro corrispondente alla quota di utili spettante e all’entità dell’apporto, secondo l’esito positivo o negativo dei risultati. Quando l’apporto consiste esclusivamente nell’opera lavorativa [senza vincolo di subordinazione], l’associato non può ottenere la restituzione delle spese sostenute per la conduzione dell’impresa, che non sono riconducibili all’apporto convenuto e senza le quali gli utili percepiti non si sarebbero prodotti.

L’art. 2289 c.c., che disciplina la liquidazione della quota del socio uscente da società di persone, riguarda il rapporto sociale e resta estraneo alle pretese restitutorie fondate sul contratto di associazione in partecipazione. L’esclusione del socio dalla società e il recesso dal contratto di associazione in partecipazione intercorso tra le stesse parti sono vicende distinte, perché la prima attiene al rapporto sociale e il secondo al contratto di associazione.

L’interposizione fittizia di persona presuppone un’intesa trilaterale, con la partecipazione del terzo contraente all’accordo simulatorio. Il pactum fiduciae presuppone il trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, e va escluso quando il fiduciario abbia acquistato [l’azienda] direttamente dal terzo e non risulti assunto alcun obbligo di ritrasferimento o di destinazione degli utili.

Il motivo d’appello privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, che si limiti a riprodurre atti e documenti senza censurarne specificamente le ragioni, è infondato al limite dell’inammissibilità. La richiesta di revisione della statuizione sulle spese quale mera conseguenza dell’accoglimento del gravame non costituisce autonomo motivo di appello.

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20/10/2026
Data sentenza: 01/11/2024
Numero: 32/2024
Carica: Presidente
Giudice: Rosella Silvestri
Relatore: Riccardo Baudinelli
Registro : RG – 311 –  2023
Tribunale di Venezia, 5 Maggio 2026, n. 8263/2026
Liquidazione del danno da perdita della quota per trasferimento dell’attività sociale a una newco
Nella liquidazione del danno subito dal socio privato della possibilità di ottenere il ritrasferimento della quota fiduciariamente intestata, per effetto...

Nella liquidazione del danno subito dal socio privato della possibilità di ottenere il ritrasferimento della quota fiduciariamente intestata, per effetto della cessione dei marchi della società a una newco e della successiva cancellazione della prima con prosecuzione della medesima attività da parte della seconda, il valore della quota, in mancanza della documentazione contabile necessaria per applicare metodi di valutazione più appropriati, può essere determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio anteriore alla richiesta di ritrasferimento; il dubbio sul fatto che tale bilancio rifletta già la cessione dei marchi a un prezzo pari al loro valore di stima ricade sul danneggiato, onerato della prova del danno, che non abbia chiesto tempestivamente l’ordine di esibizione delle scritture contabili [quota del 50% di una s.r.l. organizzatrice di eventi enogastronomici].

Al valore della quota si aggiunge il mancato utile che il socio titolare della metà del capitale avrebbe conseguito in una prospettiva quinquennale di prosecuzione dell’attività, liquidabile in via equitativa sulla media degli utili della società negli esercizi anteriori alla contesa, escluso l’esercizio in perdita redatto dopo il suo insorgere; trattandosi di debito di valore, le somme vanno rivalutate e su di esse, via via rivalutate, decorrono gli interessi fino alla sentenza.

È risarcibile in via equitativa il danno all’immagine e all’onorabilità commerciale del socio, noto nell’ambiente di riferimento, che risulti palesemente estromesso dall’organizzazione di un evento pubblico prima curato con la società e poi dalla newco che ne ha proseguito l’attività.

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12/10/2026
Data sentenza: 05/05/2026
Numero: 8263/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 11621 –  2023
Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2026, n. 2304/2026
Esecuzione in forma specifica del patto fiduciario su quote e non cumulabilità della penale
La dichiarazione, contenuta nel patto fiduciario, con cui il fiduciario dà atto di aver acquistato le quote anche con la...

La dichiarazione, contenuta nel patto fiduciario, con cui il fiduciario dà atto di aver acquistato le quote anche con la provvista fornita dai fiducianti ha valore di quietanza e quindi di confessione stragiudiziale ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., sicché i fiducianti non hanno l’onere di provare il pagamento e l’obbligo di ritrasferimento delle quote non è condizionato alla prova della fornitura della provvista, che il patto attesta come già avvenuta. È irrilevante che nell’atto notarile di acquisto, intervenuto tra il cedente e il solo fiduciario, il prezzo risulti pagato da quest’ultimo, perché fornire la provvista significa appunto fornire ad altri i mezzi per adempiere l’obbligazione.

L’art. 1383 c.c. impedisce al fiduciante che abbia ottenuto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire le quote ai sensi dell’art. 2932 c.c. di domandare anche il pagamento della penale prevista dal patto fiduciario, salvo che essa sia stata stipulata per il semplice ritardo, perché la penale, avendo funzione di liquidazione convenzionale e preventiva del danno, costituisce un rimedio alternativo all’adempimento. La clausola che fa salvo, accanto al trasferimento coattivo, il risarcimento del danno si riferisce a un danno ulteriore, da dimostrare autonomamente, e non al danno predeterminato con la penale.

La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza totale della controparte, che non sussiste in caso di accoglimento solo parziale delle domande.

L’obbligo assunto dal fiduciario di trasferire al fiduciante le quote di cui è titolare in base al pactum fiduciae può essere eseguito con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. Il patto fiduciario redatto per scrittura privata non disconosciuta fa piena prova, ai sensi dell’art. 2702 c.c., della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto, e il riconoscimento della sottoscrizione è implicito nell’allegazione del convenuto secondo cui il patto sarebbe stato sottoscritto in data anteriore a quella indicata.

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10/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2304/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Sburlati
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 4856 –  2024
Tribunale di Torino, 4 Luglio 2025, n. 1701/2025
Intestazione fiduciaria di quote tra coniugi e insufficienza della prova presuntiva fondata sulla gratuità
La gratuità della cessione di quote sociali [e dell’intestazione di immobili] da un coniuge all’altro non costituisce indizio grave e...

La gratuità della cessione di quote sociali [e dell’intestazione di immobili] da un coniuge all’altro non costituisce indizio grave e univoco dell’esistenza di un patto fiduciario, perché la gratuità rappresenta la causa o la concausa più comune dei trasferimenti patrimoniali tra coniugi, fondati sulla reciproca fiducia e affezione e sulla destinazione dei beni ai bisogni comuni, mentre il patto fiduciario attribuisce al fiduciante il diritto di ottenere la restituzione dei beni ad nutum. Sono parimenti privi di valenza indiziaria univoca il rapporto di fiducia derivante dal matrimonio, la contestuale adozione del regime di separazione dei beni e la circostanza che il cedente abbia continuato a gestire le società come amministratore di fatto, ruolo ben diverso da quello di socio; tanto più quando il preteso fiduciante ometta di allegare le ragioni dell’intestazione fiduciaria.

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa, investita della domanda di accertamento dell’intestazione fiduciaria di quote sociali, si estende ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003 alla domanda di retrocessione di beni immobili [trasferiti al medesimo convenuto], quando le due domande siano connesse per il titolo.

Tra le parti, la prova della simulazione, assoluta o relativa, della cessione di quote sociali non può essere fornita per testimoni o per presunzioni, in ragione dei limiti previsti dagli artt. 2722 e 2729 c.c. Le domande di accertamento della simulazione sono imprescrittibili.

La domanda di simulazione assoluta dell’acquisto di immobili da terzi venditori è smentita dalla stessa allegazione dell’attore secondo cui egli avrebbe pagato il prezzo e i beni sarebbero stati intestati fiduciariamente al convenuto, perché tale prospettazione presuppone l’effettivo trasferimento della proprietà; la messa a disposizione della provvista per l’acquisto può semmai integrare una donazione indiretta, che non può essere accertata quando la domanda abbia ad oggetto soltanto la simulazione degli atti traslativi e la restituzione dei beni.

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10/10/2026
Data sentenza: 04/07/2025
Numero: 1701/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 16461 –  2022
Corte d'appello di Milano, 9 Ottobre 2025, n. 2453/2025
Intestazione fiduciaria di quote per conto di due fiducianti: prova della misura delle rispettive quote e onerosità del mandato
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie realizza un’interposizione reale di persona e, in assenza di forma convenzionale, può essere provata anche...

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie realizza un’interposizione reale di persona e, in assenza di forma convenzionale, può essere provata anche per presunzioni. Quando due fiducianti abbiano incaricato lo stesso fiduciario di acquistare la totalità delle quote, spetta a ciascuno di essi, come fatto costitutivo della domanda di ritrasferimento, provare la misura della quota di propria spettanza prevista dal pactum fiduciae, senza che possano invocarsi le presunzioni di parità dettate per la comunione o per i rapporti interni tra condebitori solidali.

Il mandato fiduciario si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c., e il compenso della fiduciaria che abbia tempestivamente allegato e provato l’attività svolta per l’acquisto, l’intestazione e la gestione delle quote può essere liquidato in via equitativa, anche quando essa sia legata ai fiducianti da rapporti professionali o familiari.

L’atto concluso in conflitto di interessi è di regola annullabile su istanza della parte interessata, e non nullo, e la violazione del dovere di diligenza da parte del fiduciante che abbia curato come professionista la reintestazione delle quote a proprio favore non determina la nullità dell’atto, ma potrebbe fondare soltanto una pretesa risarcitoria.

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27/09/2026
Data sentenza: 09/10/2025
Numero: 2453/2025
Carica: Presidente
Giudice: Domenico Bonaretti
Relatore: Manuela Cortelloni
Registro : RG – 3026 –  2023
Corte d'appello di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 1852/2025
Intestazione fiduciaria di quote di s.r.l.: clausola compromissoria, prelazione statutaria e rimborso al fiduciario dei finanziamenti
La controversia tra il socio fiduciario e gli ex soci fiducianti per il ritrasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. delle...

La controversia tra il socio fiduciario e gli ex soci fiducianti per il ritrasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. delle quote intestate fiduciariamente non rientra nella clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, perché riguarda un rapporto negoziale estraneo al contratto sociale, mentre solo un’eventuale lite tra i soci sulla violazione della prelazione ricadrebbe nella competenza arbitrale.

Quando lo statuto preveda come conseguenza dell’inosservanza dei vincoli al trasferimento delle quote soltanto la mancata legittimazione dell’acquirente all’esercizio dei diritti sociali e l’inopponibilità alla società, tale inosservanza non incide sulla validità del trasferimento e la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è utilmente emessa. La clausola che esclude dalla prelazione l’intestazione a società fiduciaria e la reintestazione agli effettivi proprietari si applica, in ragione della sua funzione di impedire l’ingresso incontrollato di estranei nella compagine sociale, anche alla retrocessione delle quote dal fiduciario non istituzionale al fiduciante già socio.

Il fiduciario intestatario delle quote non può pretendere dai fiducianti, ai sensi dell’art. 1720 c.c., il rimborso pro quota delle rinunce al credito per finanziamenti infruttiferi da lui effettuate come socio in sede di approvazione dei bilanci, e i finanziamenti erogati alla società nel corso del rapporto si presumono frutto della sua esclusiva scelta di socio, salvo che egli provi di aver ricevuto istruzioni in tal senso dai fiducianti, perché l’attività del fiduciario deve svolgersi entro i limiti del pactum fiduciae.

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27/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1852/2025
Carica: Presidente
Giudice: Rossella Milone
Relatore: Beatrice Siccardi
Registro : RG – 2722 –  2022
Tribunale di Bologna, 23 Ottobre 2026, n. 624/2025
Rivendica del brevetto da parte dell’inventore: prova dell’accordo di licenza o fiduciario e spese del terzo chiamato
Nell’azione di rivendica del brevetto ai sensi dell’art. 118 c.p.i. proposta dall’inventore contro la società titolare, in difetto di eccezione...

Nell’azione di rivendica del brevetto ai sensi dell’art. 118 c.p.i. proposta dall’inventore contro la società titolare, in difetto di eccezione di decadenza per il decorso del biennio dalla concessione la domanda va esaminata nel merito. La cessione o la licenza del brevetto non richiedono la forma scritta e possono essere provate con testimoni e presunzioni, nei limiti degli artt. 2721 ss. c.c.; tuttavia, quando l’accordo allegato dall’attore si articoli in più pattuizioni specifiche, come la titolarità della privativa in capo all’inventore, lo sfruttamento economico alla società senza potere di disposizione, la ripartizione delle spese di brevettazione e la successiva valutazione dell’invenzione, ciascuna di esse deve essere partitamente dimostrata. Non basta una generica dichiarazione, di contenuto valutativo, attribuita al legale rappresentante della società e rivolta a un terzo, e depone contro la ricostruzione dell’attore l’aver agito solo anni dopo aver appreso l’intestazione del brevetto alla società, amministrata dal figlio, e soltanto dopo la sua cessione a terzi.

La domanda subordinata fondata sull’intestazione fiduciaria della titolarità del brevetto alla società, con pactum fiduciae di ritrasferimento, richiede la prova del contenuto dell’accordo sottostante all’interposizione reale e va rigettata quando tale prova manchi del tutto e la ricostruzione sia incompatibile con quella proposta in via principale; lo stesso vale per la pretesa di comproprietà della privativa fondata su un’asserita società di fatto con la titolare. Il conferimento del brevetto in società non deve necessariamente avvenire al momento della costituzione, sicché è plausibile la ricostruzione secondo cui l’inventore, socio di fatto della società attraverso la partecipazione e la carica del figlio, vi abbia conferito la titolarità dell’invenzione, rimanendone il designato inventore.

Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, cessionario del brevetto, sono poste a carico dell’attore soccombente che ne abbia chiesto la chiamata, ancorché questi non abbia proposto domande nei suoi confronti; non sussiste responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando l’infondatezza della domanda sia emersa solo all’esito dell’istruttoria orale e documentale.

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22/09/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 624/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 3638 –  2020
Tribunale di Venezia, 7 Dicembre 2021
Sequestro giudiziario di partecipazioni intestate fiduciariamente a tutela dell’obbligo di reintestazione al fiduciante
Ai fini del sequestro giudiziario previsto dall’art. 670 c.p.c., le nozioni di proprietà e possesso vanno intese in senso ampio,...

Ai fini del sequestro giudiziario previsto dall’art. 670 c.p.c., le nozioni di proprietà e possesso vanno intese in senso ampio, sicché la misura può essere concessa anche quando la causa di merito sia volta a tutelare la mera detenzione o abbia a oggetto azioni personali con finalità restitutorie relative a uno ius ad rem, dirette a conseguire, mediante la condanna alla restituzione o al rilascio, la disponibilità giuridica del bene. È pertanto ammissibile il sequestro giudiziario di partecipazioni sociali intestate fiduciariamente, quale misura prodromica all’azione volta a ottenere l’esecuzione dell’obbligo di reintestazione delle partecipazioni al fiduciante.

In sede cautelare, l’esistenza del patto fiduciario [tra i soci effettivi e i soci che hanno conferito il mandato alla società fiduciaria intestataria delle partecipazioni] può essere desunta da una scrittura di ripartizione interna delle partecipazioni tra coloro che si assumono soci effettivi, sottoscritta e non disconosciuta dal fiduciario, anche se priva dell’obbligo di trasferimento e reintestazione delle quote, nonché da documenti successivi alla costituzione della società, non specificamente disconosciuti, che complessivamente valutati costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti della qualità di socio effettivo del ricorrente [corrispondenza in cui questi è qualificato come socio, convocazioni e verbali di riunioni dei soci sulla suddivisione delle quote, rilascio di fideiussioni personali per le obbligazioni sociali].

Sussiste l’opportunità della custodia di partecipazioni sociali intestate a una società fiduciaria quando, per la natura del bene, esse si prestano a essere agevolmente trasferite a terzi e, in difetto di un formale provvedimento di sequestro, la fiduciaria potrebbe trasferirle in esecuzione delle disposizioni dei propri mandanti formali.

La società fiduciaria intestataria delle partecipazioni che, a fronte della diffida del preteso fiduciante, dichiari di volersi attenere esclusivamente alle istruzioni dei propri mandanti formali in difetto di un provvedimento giurisdizionale assume un contegno non censurabile, che tuttavia rende necessaria la sua partecipazione al procedimento cautelare promosso dal preteso fiduciante; la sua istanza di estromissione va pertanto respinta.

L’intestazione fiduciaria integra un’ipotesi di interposizione reale e non apparente, per effetto della quale l’interposto acquista, a differenza che nell’interposizione fittizia o simulata, la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria con l’interponente, a osservare il comportamento convenuto con il fiduciante e a ritrasferire i titoli a quest’ultimo alla scadenza convenuta o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. La domanda con cui il fiduciante fa valere l’obbligo di ritrasferimento va pertanto tenuta distinta dall’azione di simulazione.

Il pactum fiduciae che abbia a oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, perché tale patto è equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure quando la società sia proprietaria di beni immobili.

La prova dell’intestazione fiduciaria non soggiace, tra le parti, alle limitazioni proprie della prova della simulazione e può pertanto essere fornita anche per testimoni o per presunzioni, perché non è richiesta la prova scritta dell’accordo da offrirsi mediante controdichiarazione.

Per la concessione del sequestro giudiziario è sufficiente una contestazione attuale e palese sulla proprietà o sul possesso, intesi in senso ampio, che presenti caratteri oggettivi di serietà e concretezza.

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28/08/2026
Data sentenza: 07/12/2021
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 1672 –  2021
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 6222/2025
Intestazione fiduciaria di quote sociali: necessaria la prova univoca del pactum fiduciae
In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la...

In tema di intestazione fiduciaria di quote societarie, il pactum fiduciae avente ad oggetto partecipazioni di S.r.l. non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può, pertanto, essere dimostrato anche mediante presunzioni e prove indiziarie. Tuttavia, quando il fiduciante agisca per ottenere il ritrasferimento delle quote ai sensi dell’art. 2932 c.c., la domanda non può essere accolta ove gli elementi allegati non siano gravi, precisi e concordanti, e soprattutto non presentino il carattere dell’univocità quanto all’esistenza di un accordo fiduciario interno obbligatorio.

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali integra una forma di interposizione reale di persona, nella quale il fiduciario acquista effettivamente la titolarità delle quote nei confronti dei terzi, obbligandosi però, in forza di un distinto rapporto interno con il fiduciante, a ritrasferirle a quest’ultimo o a un terzo al verificarsi di una determinata condizione, alla scadenza di un termine o al venir meno della ragione fiduciaria. Ne consegue che chi invoca l’esistenza del rapporto fiduciario deve provare non solo la formale intestazione delle quote in capo al fiduciario, ma anche l’accordo interno che imponga a quest’ultimo l’obbligo di ritrasferimento.

Non sono sufficienti per provare il patto fiduciario la sussistenza di un rapporto coniugale tra le parti, la pregressa esperienza professionale del preteso fiduciante nel settore di attività della società, l’asserita scelta degli amministratori sociali, la presenza di rapporti economici tra i coniugi o l’effettuazione di bonifici in favore del coniuge intestatario, quando tali circostanze risultino equivoche, prive di adeguato riscontro o compatibili con una diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti. In particolare, la prova del pactum fiduciae deve ritenersi insussistente ove la convenuta dimostri documentalmente di avere conferito mandato fiduciario a una società fiduciaria per la costituzione della S.r.l., di avere versato con proprie disponibilità le somme destinate al capitale sociale, di avere successivamente acquistato le residue partecipazioni sino a divenire socia unica e di essersi rapportata con amministratori e professionisti quale effettiva titolare della partecipazione. In tale contesto, bonifici eseguiti dal marito in favore della moglie con causale “spese familiari”, anche se temporalmente prossimi a finanziamenti soci effettuati da quest’ultima, non provano la destinazione societaria delle somme né l’esistenza di un vincolo fiduciario. Parimenti, l’eventuale contributo del preteso fiduciante alla gestione operativa della società o la sua attività di supporto agli amministratori non è di per sé dimostrativa della qualità di socio effettivo, potendo essere compatibile con la posizione di dipendente, collaboratore o amministratore di fatto; quest’ultima, peraltro, richiede la prova del compimento stabile e significativo di atti gestori qualificanti. La qualità di amministratore di fatto, anche se provata, non implica automaticamente la titolarità sostanziale delle quote.

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20/07/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 6222/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 22075 –  2023
Tribunale di Roma, 23 Ottobre 2026
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale
Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non...

Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta. Ciò in quanto, il termine "possesso", usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione. L’utile accesso al rimedio di cui all’art. 670 c.p.c. richiede, poi, che possa apprezzarsi l’opportunità di assicurare la conservazione e la corretta gestione dei beni per cui è proposta la domanda di sequestro. Orbene, con riferimento a tale requisito, non va taciuto che mentre l’art. 921 del Codice del 1865 richiedeva, ai fini del sequestro giudiziario, l’apprezzamento della sussistenza del concreto pericolo di sottrazione, alterazione o deterioramento della cosa, il vigente art. 670 c.p.c. fa riferimento all’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della res in contestazione, così da comprendere, nel relativo ambito applicativo, anche il sequestro volto ad evitare l’esercizio del diritto controverso da parte di uno dei contendenti, indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo vero e proprio, rendendo, altresì, sufficiente, ai fini della concessione della misura cautelare, l’accertamento della mera possibilità che, nelle more del giudizio di merito, si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Con riferimento al secondo requisito, per la concessione del sequestro giudiziario, non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell’estremo dell’opportunità richiesto dall’art. 670 n. 1 c.p.c., che lo stato di fatto in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Tale requisito va, dunque, intravisto nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene, opportunità che può essere determinata anche dal timore che possano essere compiuti atti di alienazione o comunque atti di disposizione giuridica del bene controverso, che la situazione di custodia tende appunto a neutralizzare.

L’intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l’interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l’interponente, in base al quale si obbliga a trasferire le quote ad una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il “pactum fiduciae” che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il qual l’articolo 1351 prescrive la stessa forma del contratto definitivo e la cessione di quote è un negozio per il qual non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell’intestazione fiduciaria non soggiace quindi alle stesse limitazioni, della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l’accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.

L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l’ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso; così che l’obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.

Ai fini della risarcibilità del danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l’inadempimento della controparte, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto commesso dalla parte: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto. In tema di domanda risarcitoria, vige il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. Pertanto, chi agisce per il risarcimento deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’inadempiente. Incombe viceversa sulla presunta parte inadempiente l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti. In tema di risarcimento danni, dunque, è onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Pertanto, quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita all’allegazione dell'esistenza del contratto, ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile.

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19/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Flora Mazzaro
Registro : RG – 16320 –  2024
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