Quando il contratto di appalto pubblico di servizi di accoglienza attribuisce alla sola stazione appaltante la facoltà di chiedere la sospensione dell’esecuzione in caso di prolungata riduzione delle presenze, l’appaltatore che comunica la sospensione del servizio esercita un potere non previsto dal contratto, sicché la stazione appaltante non è tenuta a riscontrare la comunicazione, l’appaltatore non può fare affidamento sul suo silenzio per dismettere la struttura e il successivo rifiuto di accogliere gli ospiti assegnati integra l’inadempimento, consistente nella sospensione del servizio senza giustificato motivo, che legittima l’attivazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. [convenzione tra una prefettura e una s.r.l. per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale in un centro di 50 posti; sospensione comunicata dall’appaltatore per calo delle presenze e ritardi nei pagamenti, con distacco delle utenze e risoluzione della locazione della struttura; risoluzione dichiarata a pochi giorni dalla scadenza e incameramento della cauzione definitiva ritenuti legittimi].
Appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 168/2003, la controversia relativa a un contratto pubblico di appalto di servizi di rilevanza comunitaria di cui sia parte una società a responsabilità limitata, senza che rilevino le dimensioni dell’impresa, perché la norma non prevede alcuna soglia dimensionale, e la rilevanza comunitaria di un appalto di servizi sociali si verifica confrontando con la soglia dell’art. 35, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016 il valore complessivo dell’accordo quadro sulla cui base è stata stipulata la convenzione.
La facoltà, prevista dall’accordo quadro per servizi di accoglienza, di proporre in casi eccezionali la sostituzione delle strutture aggiudicate non consente all’aggiudicatario di offrire strutture già individuate in sede di gara da un altro aggiudicatario, perché l’obbligazione contrattualmente assunta non può essere adempiuta da un terzo per conto dell’appaltatore e una diversa interpretazione renderebbe inutile la disciplina convenzionale del subappalto.
Ai fini dell’operatività della clausola risolutiva espressa, l’appaltatore che propone in sostituzione strutture rivelatesi inidonee non può invocare l’assenza di colpa adducendo di non conoscerne l’inadeguatezza, perché è tenuto a verificarne l’idoneità prima di proporle alla stazione appaltante.
Non esclude l’inadempimento dell’appaltatore che ha reso indisponibile la struttura oggetto della convenzione la circostanza che gli ospiti siano stati accolti in altra struttura da lui gestita, convenzionata con una diversa prefettura, a seguito di riassegnazione disposta dalla prefettura del capoluogo di regione proprio a causa di quella indisponibilità.
L’appaltatore non può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. il ritardo nel pagamento dei corrispettivi per paralizzare la clausola risolutiva espressa quando la comunicazione di sospensione del servizio non indicava il mancato pagamento come giustificazione, non vi sono state precedenti diffide e il ritardo non è imputabile alla stazione appaltante perché l’appaltatore non ha trasmesso la rendicontazione periodica prevista dal contratto, che consentiva di sospendere il pagamento in caso di documentazione incompleta, senza che rilevi l’aggravio degli adempimenti documentali derivante da una normativa già in vigore al momento della stipulazione.
La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che il giudice possa valutare la gravità dell’inadempimento nei casi già previsti dalle parti.
La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto al verificarsi dell’inadempimento previsto, perché occorre accertarne l’imputabilità al debitore almeno a titolo di colpa ai sensi dell’art. 1218 c.c. e valutarne la condotta alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, sicché l’inadempimento è escluso se il debitore, pur realizzando il fatto materiale previsto dalla clausola, ha tenuto una condotta conforme a buona fede.
Le controversie relative al rapporto sociale in una società in accomandita semplice, comprese le domande cautelari di sospensione dell’amministratore e di nomina di un amministratore giudiziario provvisorio in vista della revoca ai sensi dell’art. 2259 c.c., non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché l’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003 riguarda le sole società disciplinate dal libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, sicché trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza e, in particolare, il foro delle cause tra soci previsto dall’art. 23 c.p.c. [domanda cautelare del socio di una società in accomandita semplice per la sospensione dell’amministratore, la nomina di un amministratore giudiziario provvisorio, l’esibizione della documentazione contabile e bancaria, l’inibitoria degli atti di straordinaria amministrazione e la convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei rendiconti; domanda dichiarata inammissibile per incompetenza].
La domanda di accertamento incidentale della nullità della clausola compromissoria è sorretta da interesse ad agire soltanto quando l’altra parte intenda avvalersi della clausola.
Il difetto di competenza del giudice adito rende inammissibile la domanda cautelare per carenza di un presupposto processuale.
Le spese del procedimento cautelare vanno integralmente compensate quando il socio che ha chiesto la tutela aderisce all’eccezione di incompetenza sollevata dall’amministratore.
La domanda con cui il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti chiede alla compagnia petrolifera che lo rifornisce in esclusiva il pagamento delle differenze sui margini di gestione, assumendo che l’impianto debba essere classificato come autostradale e non come impianto della viabilità ordinaria, con conseguente applicazione di un diverso accordo collettivo di categoria, esula dalla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, perché la causa petendi si fonda sulla qualificazione dell’impianto e sull’individuazione dell’accordo collettivo applicabile e non sulla violazione delle disposizioni dei titoli dal I al IV della l. n. 287 del 1990 [gestore di un’area di servizio su una tangenziale, aperta 24 ore su 24, che lamentava l’applicazione dei margini previsti per la rete ordinaria e chiedeva oltre un milione di euro; declinatoria di competenza in favore del tribunale ordinario territorialmente competente].
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale, prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, riguarda le azioni di nullità e di risarcimento del danno e le relative azioni cautelari di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990, e non si estende alla controversia tra gestore e compagnia petrolifera in cui non siano in discussione l’efficacia regolamentativa degli accordi collettivi nazionali nel rapporto tra le parti o la loro prevalenza sui contratti individuali, né l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ai sensi dell’art. 3 l. n. 287 del 1990, ma soltanto la classificazione dell’impianto.
L’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito deve contenere la pronuncia sulle spese, perché chiude il processo davanti a lui, e il riferimento alla sentenza contenuto nell’art. 91, comma 1, c.p.c. va inteso come riferito al provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.
La delibera di approvazione del bilancio di società di capitali vincola tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, finché non sia annullata o ne sia sospesa l’efficacia, e costituisce nei loro confronti, in deroga all’art. 2709 c.c., piena prova dei crediti della società verso i soci chiaramente indicati nel bilancio [somme erogate dall’amministratore alla figlia socia senza giustificazione causale]; nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società sulla base di tali appostazioni il giudice non è tenuto a ricostruire la contabilità del rapporto, e non sussiste pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., rispetto al giudizio di impugnazione dei bilanci in mancanza di sospensione delle relative delibere.
Il socio che abbia consapevolmente beneficiato di somme prelevate dall’amministratore dalle casse sociali senza giustificazione causale è tenuto a restituirle alla società, anche a titolo di corresponsabilità con l’amministratore nell’atto di mala gestio, e l’iniziativa personale dell’amministratore non esclude tale obbligo.
Il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e la sezione ordinaria del medesimo tribunale attiene alla ripartizione interna degli affari e non alla competenza in senso tecnico, sicché l’emissione del decreto ingiuntivo da parte della sezione ordinaria in materia riservata alla sezione specializzata non determina l’incompetenza del giudice dell’opposizione.
Nelle cooperative agricole di conferimento o di trasformazione l’obbligo del socio di conferire i propri prodotti trova titolo direttamente nel contratto sociale, di cui costituisce parte integrante quale rapporto di durata a esecuzione periodica, e non in un autonomo contratto di scambio, sicché la consegna del prodotto fa sorgere in capo al socio soltanto un’aspettativa alla remunerazione, condizionata ai risultati della vendita collettiva, e la controversia tra la cooperativa e l’ex socio sulla restituzione della differenza tra gli acconti corrisposti e il ricavato delle vendite rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa; l’obbligo di emettere fattura per i conferimenti, previsto dall’art. 34, comma 7, d.P.R. 633/1972, ha soltanto la funzione di contabilizzare il conferimento ai fini fiscali e non muta la natura del titolo [cooperativa a mutualità prevalente per la vendita collettiva di prodotti ortofrutticoli e agrumicoli].
Riconosciuta la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, l’eccezione di incompetenza per territorio fondata sugli ordinari criteri di collegamento resta assorbita quando l’ufficio giudiziario che sarebbe ordinariamente competente si trovi nel territorio della regione, perché l’art. 4, comma 1, d.lgs. 168/2003 assegna tali controversie alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo regionale.
I libri e le scritture contabili regolarmente tenuti possono fare prova anche in favore dell’imprenditore che li produce nelle controversie con altro imprenditore relative a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, salva la libera valutazione della loro attendibilità da parte del giudice; a fronte della produzione dei libri giornale e dei registri IVA, la contestazione meramente generica del debitore non ne incrina l’efficacia probatoria, perché l’ampiezza dell’onere di contestazione si commisura a quella delle allegazioni avversarie e il debitore, anch’esso imprenditore, avrebbe potuto produrre le proprie scritture o le fatture emesse.
Chi eccepisce la compensazione deve provare l’esistenza del proprio controcredito e l’eccezione va respinta quando, pur essendo pacifico il credito dell’ex socio al rimborso della quota in seguito al recesso, il debitore non provi che la somma richiesta dalla cooperativa non ne tenesse già conto.
Il decreto ingiuntivo emesso per una somma superiore a quella richiesta con il ricorso va revocato, con condanna del debitore al pagamento del minore importo di cui sia accertata la debenza [ingiunzione di 17.000 euro a fronte di una richiesta di 16.297,96 euro].
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, la controversia tra una società consortile a responsabilità limitata e una socia sulla misura della contribuzione ai costi sostenuti dalla società nella gestione di un appalto, perché la società che assume scopo consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. conserva la disciplina del tipo prescelto e resta soggetta alle norme sulle società a responsabilità limitata, che possono essere derogate soltanto ove incompatibili con profili essenziali del fenomeno consortile.
È nulla la clausola compromissoria statutaria che attribuisce la nomina degli arbitri alle società socie [arbitrato irrituale con arbitri amichevoli compositori nominati da ciascuna socia], perché l’art. 34 d.lgs. 5/2003, oggi trasfuso nell’art. 838-bis c.p.c., impone inderogabilmente che la nomina sia affidata a un soggetto estraneo alla società, e la clausola non può essere integrata in via automatica con le regole dell’arbitrato societario, che imporrebbe alle parti un procedimento da esse non scelto in contrasto con il principio volontaristico su cui si fonda l’arbitrato.
La sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c. può essere parziale, per simmetria con il potere di concedere la provvisoria esecuzione limitatamente a una parte delle somme previsto dall’art. 648 c.p.c. e in coerenza con gli artt. 283 e 431 c.p.c.; i gravi motivi vanno valutati anzitutto alla stregua della verosimiglianza dei motivi di opposizione [sospensione limitata alle fatture di conguaglio dei costi prive di analitica rendicontazione].
Il bilancio approvato dall’assemblea costituisce prova dei crediti della società nei confronti dei soci soltanto quando tali crediti vi siano chiaramente indicati.
L’impugnazione della delibera dei soci di una società semplice esula dalla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, riferita alle società di capitali, e la causa va quindi decisa dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, anche quando le domande riguardino la fusione tra società semplici e il recesso del socio; su concorde richiesta delle parti, e nei limiti dell’art. 112 c.p.c., il giudice dichiara cessata la materia del contendere con spese compensate.
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda le società di capitali e non si estende alle società di persone: le controversie promosse dal socio accomandante di una s.a.s. per la revoca dell’amministratore, l’esclusione dei soci, lo scioglimento della società o il recesso appartengono al tribunale ordinario competente secondo i criteri generali, cioè quello della sede della società e della residenza dei convenuti.
L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza non consente l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c., che comporta la cancellazione della causa dal ruolo senza pronuncia del giudice, riferito all’indicazione del giudice competente per territorio, quando venga in rilievo il difetto di competenza della sezione specializzata; la pronta adesione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.
Dichiarata dal giudice del lavoro l’incompetenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo in favore della sezione specializzata in materia di impresa dello stesso tribunale, la riproposizione della domanda davanti alla sezione specializzata di un tribunale diverso non costituisce riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e non consente di invocare l’art. 44 c.p.c. Il giudice adito, rilevata su eccezione del convenuto la propria incompetenza territoriale inderogabile, dichiara quindi l’incompetenza e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.
L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento, liquidate secondo le fasi effettivamente svolte.
Le controversie inerenti al contratto di cessione delle partecipazioni sociali radicano la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo ed esclusivamente se il detto contratto costituisce l’oggetto del giudizio, quindi, solo quando il thema decidendum è costituito dalla validità e/o dall’efficacia del contratto di cessione delle quote societarie. Nell’accezione di “rapporti societari” dunque non può esservi inclusa la fattispecie del semplice inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di un credito legato al contratto di cessione delle quote di s.r.l.
La competenza della Sezione specializzata imprese deve essere determinata in base all’oggetto della controversia, dovendo sussistere per la sua affermazione un legame diretto tra questo, le partecipazioni sociali ed i rapporti societari, alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Per petitum sostanziale si intende l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Pertanto, il Tribunale delle Imprese è competente quando la lite ha un fondamento endosocietario, ossia ha come oggetto vicende in grado di incidere e modificare concretamente la struttura della società, dei rapporti societari e quindi la vita sociale stessa [nella specie il Tribunale ha escluso la competenza della SS.II., le parti attrici non lamentando l’invalidità del contratto con cui le quote sono state trasferite, al contrario considerato regolarmente perfezionato, lamentando piuttosto il mancato pagamento di un credito collegato alla cessione delle quote].
La circostanza che le parti del contratto oggetto del giudizio siano due società non vale a modificare l'oggetto della domanda che riguarda l'efficacia di un contratto di compravendita aziendale e non una questione di natura societaria restando quindi ferma la competenza del giudice onorario assegnato alle Sezioni specializzate del Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014/2016.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale implica l'insorgere di una questione di competenza e non la mera ripartizione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio. Infatti, (altro…)