Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, la controversia tra una società consortile a responsabilità limitata e una socia sulla misura della contribuzione ai costi sostenuti dalla società nella gestione di un appalto, perché la società che assume scopo consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. conserva la disciplina del tipo prescelto e resta soggetta alle norme sulle società a responsabilità limitata, che possono essere derogate soltanto ove incompatibili con profili essenziali del fenomeno consortile.
È nulla la clausola compromissoria statutaria che attribuisce la nomina degli arbitri alle società socie [arbitrato irrituale con arbitri amichevoli compositori nominati da ciascuna socia], perché l’art. 34 d.lgs. 5/2003, oggi trasfuso nell’art. 838-bis c.p.c., impone inderogabilmente che la nomina sia affidata a un soggetto estraneo alla società, e la clausola non può essere integrata in via automatica con le regole dell’arbitrato societario, che imporrebbe alle parti un procedimento da esse non scelto in contrasto con il principio volontaristico su cui si fonda l’arbitrato.
La sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c. può essere parziale, per simmetria con il potere di concedere la provvisoria esecuzione limitatamente a una parte delle somme previsto dall’art. 648 c.p.c. e in coerenza con gli artt. 283 e 431 c.p.c.; i gravi motivi vanno valutati anzitutto alla stregua della verosimiglianza dei motivi di opposizione [sospensione limitata alle fatture di conguaglio dei costi prive di analitica rendicontazione].
Il bilancio approvato dall’assemblea costituisce prova dei crediti della società nei confronti dei soci soltanto quando tali crediti vi siano chiaramente indicati.
L’impugnazione della delibera dei soci di una società semplice esula dalla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, riferita alle società di capitali, e la causa va quindi decisa dal tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, anche quando le domande riguardino la fusione tra società semplici e il recesso del socio; su concorde richiesta delle parti, e nei limiti dell’art. 112 c.p.c., il giudice dichiara cessata la materia del contendere con spese compensate.
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 riguarda le società di capitali e non si estende alle società di persone: le controversie promosse dal socio accomandante di una s.a.s. per la revoca dell’amministratore, l’esclusione dei soci, lo scioglimento della società o il recesso appartengono al tribunale ordinario competente secondo i criteri generali, cioè quello della sede della società e della residenza dei convenuti.
L’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza non consente l’applicazione dell’art. 38, secondo comma, c.p.c., che comporta la cancellazione della causa dal ruolo senza pronuncia del giudice, riferito all’indicazione del giudice competente per territorio, quando venga in rilievo il difetto di competenza della sezione specializzata; la pronta adesione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.
Dichiarata dal giudice del lavoro l’incompetenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo in favore della sezione specializzata in materia di impresa dello stesso tribunale, la riproposizione della domanda davanti alla sezione specializzata di un tribunale diverso non costituisce riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e non consente di invocare l’art. 44 c.p.c. Il giudice adito, rilevata su eccezione del convenuto la propria incompetenza territoriale inderogabile, dichiara quindi l’incompetenza e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.
L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento, liquidate secondo le fasi effettivamente svolte.
Le controversie inerenti al contratto di cessione delle partecipazioni sociali radicano la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo ed esclusivamente se il detto contratto costituisce l’oggetto del giudizio, quindi, solo quando il thema decidendum è costituito dalla validità e/o dall’efficacia del contratto di cessione delle quote societarie. Nell’accezione di “rapporti societari” dunque non può esservi inclusa la fattispecie del semplice inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di un credito legato al contratto di cessione delle quote di s.r.l.
La competenza della Sezione specializzata imprese deve essere determinata in base all’oggetto della controversia, dovendo sussistere per la sua affermazione un legame diretto tra questo, le partecipazioni sociali ed i rapporti societari, alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Per petitum sostanziale si intende l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Pertanto, il Tribunale delle Imprese è competente quando la lite ha un fondamento endosocietario, ossia ha come oggetto vicende in grado di incidere e modificare concretamente la struttura della società, dei rapporti societari e quindi la vita sociale stessa [nella specie il Tribunale ha escluso la competenza della SS.II., le parti attrici non lamentando l’invalidità del contratto con cui le quote sono state trasferite, al contrario considerato regolarmente perfezionato, lamentando piuttosto il mancato pagamento di un credito collegato alla cessione delle quote].
La circostanza che le parti del contratto oggetto del giudizio siano due società non vale a modificare l'oggetto della domanda che riguarda l'efficacia di un contratto di compravendita aziendale e non una questione di natura societaria restando quindi ferma la competenza del giudice onorario assegnato alle Sezioni specializzate del Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014/2016.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale implica l'insorgere di una questione di competenza e non la mera ripartizione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio. Infatti, (altro…)