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Tribunale di Brescia, 3 Luglio 2025

Denominazione sociale e nome a dominio che riproducono il marchio notorio: contraffazione e periculum

Tribunale di Brescia, 3 Luglio 2025
Denominazione sociale e nome a dominio che riproducono il marchio notorio: contraffazione e periculum

Costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 20, lett. b) e c), c.p.i. l’adozione, da parte di un’impresa operante nel medesimo settore, di una denominazione sociale, di segni distintivi e di un nome a dominio che replicano il cuore denominativo dei marchi anteriori notori del titolare, quando gli elementi di differenziazione siano marginali e inidonei a escludere il rischio di confusione sulla provenienza dei prodotti o comunque il convincimento del pubblico circa un collegamento tra le imprese, specie se i segni siano accostati, anche sui profili social, all’offerta di prodotti identici. Ne conseguono l’inibitoria dell’uso della denominazione sociale, del nome a dominio e dei segni simili, l’ordine di eliminarne ogni riferimento dalla denominazione, dal sito web e dai social network e la fissazione di una penale.

L’attualità della condotta contraffattiva e la pervicacia nel protrarla anche dopo la diffida integrano il *periculum in mora*, rappresentato dal rischio che gli effetti dannosi dell’attività contraffattiva e anticoncorrenziale si protraggano nel tempo necessario al giudizio di merito; non lo esclude la mera allegazione, non provata, della cessazione di fatto dell’attività del resistente.

Non può essere disposto il sequestro delle scritture contabili del contraffattore quando non sia verosimile il rischio che esse vengano distrutte o sottratte, né la pubblicazione del provvedimento cautelare quando essa non risulti proporzionata alla scarsa notorietà del resistente.

Data Sentenza: 03/07/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Carlo Bianchetti
Registro: RG 4705 / 2025
Allegato:
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Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Paolo Burdese
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