In presenza di contratto sottoposto a condizione potestativa mista, la fattispecie della fictio iuris di avveramento della condizione apposta, prevista all’articolo 1359 c.c., è applicabile in caso di inosservanza del dovere delle parti di comportarsi in buona fede in pendenza della condizione, esclusivamente con riferimento al segmento non causale della condizione stessa, essendo il contraente tenuto ex articolo 1358 c.c. all’esecuzione delle attività dipendenti dalla propria volontà per favorirne il perfezionamento.
Non può essere ritenuta contraria a buona fede e pertanto fonte di responsabilità, l’omissione di attività dipendenti dal caso e/o dal comportamento di un terzo.
L’azione di risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento è rimedio contrattuale riservato alle parti contraenti di un vincolo negoziale validamente perfezionato e non è appannaggio di soggetti rimasti estranei alla pattuizione.
Non può essere invocata dal terzo estraneo al contratto, a fondamento delle proprie pretese risarcitorie nei confronti di uno dei contraenti, una clausola contenuta in tale accordo, con cui i paciscenti assumevano l’impegno a concludere, col medesimo terzo, un patto parasociale in occasione della stipula del contratto definitivo, laddove tale pattuizione non sia mai divenuta efficace in ragione del mancato avveramento di una condizione sospensiva cui era subordinata l'esecuzione del contratto. Ciò anche qualora il mancato avveramento della condizione sia imputabile ad uno dei contraenti.
La previsione dell’art. 1359 c.c. non è applicabile alla "condicio iuris" sospensiva concernente il rilascio di autorizzazioni amministrative, come l’autorizzazione da parte dell’Autorità preposta alla verifica della compatibilità della concentrazione con il mercato comune, prevista dall’art. 7 comma 1 del Regolamento 139/2004 CE, non potendosi sostituire con una semplice finzione legale la effettiva emanazione dell'atto amministrativo di autorizzazione, richiesto dalla legge come requisito legale dell'efficacia del negozio, e come tale, peraltro, eventualmente considerato dalle stesse parti private.
Il terzo nei cui confronti le parti contraenti di un contratto si siano impegnate a stipulare un patto parasociale, subordinatamente alla verificazione di una condizione sospensiva ed in occasione della stipula del contratto definitivo, non è titolare di alcun diritto potestativo di risoluzione del contratto fra i terzi, e neppure può pretendere alcun risarcimento del danno per inadempimento di tale contratto in relazione al patto parasociale che non è stato mai stipulato.
In presenza di una previsione contrattuale che sancisca la risoluzione dell'accordo in assenza della verificazione di una condizione sospensiva entro un determinato termine, è inammissibile la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta dopo che il termine sia scaduto e il contratto condizionato si sia, quindi, autonomamente risolto.
La clausola di standstill, pattuita in un negozio avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni azionarie di società quotate, deve essere attentamente vagliata per valutarne la conformità alla disciplina dei patti parasociali, in particolare di quelli stipulati sotto la forma del divieto di acquisto di azioni, implicante un sindacato di blocco finalizzato alla conservazione degli assetti proprietari in una società quotata, riconducibili alla previsione dell’art. 122 comma 5 lett. b) del TUF.
La persistenza indefinita di un patto di standstill implicito e ad effetto “reale”, nei rapporti tra due società quotate in borsa, non è compatibile con i principi fondamentali che regolano il mercato finanziario, ispiratori delle specifiche previsioni legislative che impongono la trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate in borsa anche sotto il profilo delle coalizioni derivanti dai patti parasociali e rigorosi limiti di durata dei vincoli pattizi alla circolazione delle azioni.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 settembre 2020, n. 719, la quale ha sancito che “L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l’effetto di impedire ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo”, l’art. 43, comma 11, del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici, c.d. Tusmar), deve essere disapplicato.
La Corte di Giustizia, nel fornire le linee interpretative del principio della libertà di stabilimento e descrivere i limiti del potere di deroga delle legislazioni nazionali a tutela di interessi di pari rango, ha specificamente indicato come incompatibili con l’ordinamento UE i criteri derogatori desumibili dall’art. 43 del Tusmar, demolendone le fondamenta e non lasciando alternativa alla disapplicazione della norma da parte del giudice nazionale.
Gli acquisti di titoli azionari effettuati in violazione dell'art. 43, comma 11, del Tusmar, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE 719/2020, debbono essere considerati pienamente validi, atteso che la disapplicazione della norma contrastante con l'ordinamento dell'Unione Europea opera con effetto retroattivo analogo a quello della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna.
Non osta alla disapplicazione dell'art. 43, comma 11, del Tusmar, né può spiegare efficacia retroattiva per gli acquisti eseguiti precedentemente alla sua introduzione, la nuova disciplina dettata dall’art. 4 bis del D.L. n. 125 del 2020, inserito dalla legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159, in vigore dal 4 dicembre 2020, secondo cui “1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i princìpi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/ 18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (...)”.
Non appare applicabile la disciplina della concorrenza sleale, delineata dall'art. 2598, comma 1, n. 3, cod. civ., con riferimento a condotte poste in essere nell'ambito di relazioni di concorrenza, in senso lato, riferite alla competizione fra gruppi imprenditoriali per la realizzazione di un medesimo progetto industriale, o per la gara per l’acquisizione sul mercato di uno stesso bene, avulse dalla contesa della clientela che costituisce l’essenza della disciplina; né la norma, chiaramente riferita al mercato dei prodotti, può essere traslata ad operare sul mercato dei capitali, riconducibile al mercato dei fattori produttivi, o la slealtà derivante dalla clausola generale della violazione dei “principi di correttezza professionale” invocata per tacciare di illiceità una qualsiasi competizione fra imprenditori che, in mancanza di specifiche violazioni di norme a tutela del dinamismo del mercato, corrisponde all’esercizio di una libertà costituzionalmente garantita
Non risulta applicabile la disciplina della concorrenza sleale rispetto alla scalata ostile posta in essere dall'imprenditore concorrente, in pretesa violazione dei principi di correttezza professionale, che approfitti della situazione di ribasso del titolo derivata da una condotta a sé imputabile: in primo luogo, con riferimento al presupposto indefettibile dell’illecito di concorrenza sleale, costituito dall’operare degli imprenditori in lizza sullo stesso mercato, non pare che sussista un "mercato del controllo societario" distinto dal mercato dei capitali ove vengono negoziati titoli, né depone in senso contrario la locuzione di cui all'art. 91 TUF, utilizzata dal legislatore in funzione descrittiva del complesso delle regole ed istituti che disciplinano l’avvicendamento nella titolarità delle partecipazioni di controllo che, nelle società quotate, assicurano l’intervento e l’influenza sulla gestione dell’impresa; in ogni caso, non solo la scalata ostile non è illecita nell’ambito della disciplina speciale sottesa al “mercato del controllo societario” ma la tutela giuridica dell’interesse a conservare il controllo dell’emittente da parte del socio di maggioranza non è affatto assicurata, e sarebbe, peraltro, in contrasto con la struttura stessa della società quotata che è, per definizione, aperta all’ingresso indiscriminato nella sua compagine sociale di chiunque acquisti le azioni sul mercato dei capitali e all’avvicendarsi nel suo governo di chiunque abbia la forza economica di conquistare la posizione di controllo nell’osservanza delle norme che regolano il mercato.
Anche a voler aderire all'interpretazione dottrinale che ravvisa nell'art. 91 Tuf la consacrazione della categoria del “mercato del controllo societario” come sottoinsieme del mercato dei capitali, dove gli strumenti finanziari, anziché circolare atomisticamente come beni mobili fungibili, sono negoziati in aggregazioni rilevanti ai fini del controllo della società emittente, cosicché oggetto mediato della contesa sarebbero le stesse imprese, non appare possibile applicare in questo speciale settore del mercato dei capitali la disciplina in tema di concorrenza sleale delineata dall’art. 2598 c.c., poiché la disposizione codicistica contempla una contesa che ha ad oggetto la clientela e non certo il bene offerto sul mercato.
Non è possibile rinvenire l’elemento costitutivo dell’illecito di concorrenza sleale laddove colui che affermi la ricorrenza dell'illecito ometta di delineare il mercato merceologico e geografico ove i concorrenti sarebbero in condizioni di contendersi la clientela; a tal riguardo, deve essere osservato che l’esistenza di un mercato europeo della pay tv presuppone la configurabilità di un’utenza europea del servizio televisivo che le barriere, soprattutto linguistiche, impediscono ancora di concepire, così che deve escludersi la possibilità che si attui fra imprenditori del settore la contesa della clientela che esprima una vera e propria “nazionalità” europea. Pertanto, non opera su un mercato di dimensioni europee nel senso descritto, l’imprenditore del settore che sia semplicemente attivo, con le sue emittenti, all’interno di una pluralità di singole nazioni degli Stati membri dell’UE, potendo, in tal caso, la contesa dell’utenza essere concepita solo all’interno del mercato di ogni singola nazione.
Non è sussumibile nella fattispecie della concorrenza sleale la semplice competizione fra imprenditori avente ad oggetto la realizzazione di uno stesso progetto industriale, posto che essa non implica necessariamente la contesa della clientela sul mercato dei beni e servizi, tanto più se il progetto prevede la “creazione” di un nuovo mercato di sbocco dell’offerta dei propri servizi.
Non commette l'illecito di concorrenza sleale l'imprenditore che acquisti partecipazioni del concorrente imprenditore collettivo, tanto più se il concorrente è una società quotata in borsa, strutturalmente aperta all’ingresso nell’azionariato di chiunque acquisti il titolo sul mercato dei capitali, a cui si rivolge per il finanziamento dell’attività di impresa, e, dunque, naturalmente esposta all’eventualità della presenza di soci “sgraditi”, e finanche “ostili”.
Il divieto di concorrenza legalmente stabilito dall’art. 2390 c.c. riguarda gli amministratori, e non i soci, a cui neanche è precluso, in linea di principio, perseguire politiche economico- commerciali in contrasto, o divergenti, rispetto a quelle della società partecipata, salvo i limiti, in concreto, derivanti dal conflitto di interessi, come operante ai sensi dell’art. 2373 c.c., o dall’abuso o eccesso di potere nell’esercizio del diritto di voto.
L’art. 2598 comma 1 n. 3 c.c. non si presta a sanzionare con l’eliminazione dalla compagine sociale l’imprenditore concorrente che semplicemente vi abbia fatto ingresso, né a reprimere la condotta del socio concorrente che persegua la realizzazione di un proprio progetto industriale in contrasto con l’interesse della società, trattandosi di situazione che trova rimedio, ove ne ricorrano in concreto i presupposti, nella disciplina del conflitto di interessi tra la società ed il socio nell’esercizio delle sue prerogative assembleari.
Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.
Ai fini del giudizio di novità e attività inventiva di un’invenzione nel campo della meccanica, lo stato della tecnica non comprende la combinazione tra una soluzione descritta come arte nota in un brevetto precedente e l’invenzione oggetto del medesimo, se i due trovati anteriori si riferiscono a macchine di tipo diverso (nella specie: non è stata considerata tecnica nota la combinazione tra un’invenzione applicata a una macchina per maglieria circolare e una macchina per maglieria rettilinea già nota).
Le dimissioni rassegnate dall'amministratore al fine di evitare la revoca per giusta causa conseguente alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi che lo legava alla società a fronte dell'inosservanza del patto di non concorrenza, sono un motivo di cessazione dalla carica riconducibile alla sua sfera giuridica e come tali non danno diritto ad alcun indennizzo contrattuale né al risarcimento del danno. (altro…)
E' inammissibile in quanto costituisce mutazione della domanda originaria la chiamata in manleva da parte del sindaco di società fallita della compagnia di assicurazione con la quale ha sottoscritto una polizza di responsabilità professionale, laddove nelle conclusioni si ponga a base della manleva, oltre al rapporto assicurativo, il raggiungimento di una transazione tra il sindaco-convenuto e il fallimento-attore, assente al momento della domanda originaria, e come tale in grado di privare l'accertamento della vicenda sostanziale controversa dell'elemento connesso alla ricorrenza o meno della negligenza del convenuto nei confronti della società fallita e dei suoi creditori.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art.146, comma 2, LF, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art.24 LF, restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art.2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art.5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Secondo un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, fatto costitutivo della pretesa risarcitoria nei confronti di amministratori di società è la ricorrenza di un danno al patrimonio sociale (e, quindi, ai creditori alla cui soddisfazione tale patrimonio è destinato) legato da specifico nesso causale ad un inadempimento dei doveri gestori, sicché, in dipendenza di tale principio di causalità, l’attore in responsabilità ha l’onere di allegare un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato [nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda del fallimento attore avendo quest'ultimo indicato come danno il deprezzamento dell’immobile sociale, di per sé in realtà connotato in senso neutro sia rispetto al patrimonio sociale sia, specularmente, rispetto alle ragioni dei creditori su tale patrimonio].
Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da parte di terzi (iscritto presso il Registro delle Imprese) e affidate a custode, da ritenersi unico titolare del diritto di voto ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c.
Il CTU, nello svolgimento delle sue attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova; ma è possibile derogare a tale regola quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non può essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (nella specie: il CTU aveva chiesto alle imprese convenute per il risarcimento di danno antitrust documentazione contabile nella sola disponibilità delle convenute a conferma del fatto costitutivo della domanda allegato dall’attore danneggiato).
La delibera assunta dall’AGCM su un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano eventualmente confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (c.d. “prova privilegiata”) della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, della qualifica di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, che non si estende all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (e.g., sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno).
A fronte di provvedimenti dell’AGCM che hanno ritenuto sussistente un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e che si sono definitivamente consolidati a seguito della conclusione delle successive fasi di impugnazione svolte dinanzi alla giurisdizione amministrativa, il giudice adito per il risarcimento del danno cagionato a un terzo dalla condotta ritenuta abusiva non può attribuire rilevanza a considerazioni generali già tenute presenti dall'Autorità, ma al più ad eventuali indicazioni precise di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva.
L’inadempimento del gestore aeroportuale all’obbligo previsto dal d.lgs. 18/1999 di tenere una specifica contabilità separata e dunque di dare conto dell’effettivo orientamento della misura delle airport fees ai costi da esse sopportati non consente di dedurre l’esistenza di un danno risarcibile cagionato da un abuso di posizione dominante asseritamente commesso tramite l’imposizione di airport fees eccessive rispetto ai costi sopportati in periodi che non sono stati oggetto di esame da parte di provvedimenti dell’AGCM (nella specie: il danno non è stato riconosciuto all’attore per condotte precedenti al 1 gennaio 2006, data a partire dalla quale l’AGCM aveva accertato l’illecito antitrust).
In assenza di prova del presupposto dell’illecito non è possibile la quantificazione in via equitativa di un ipotetico danno cagionato da esso.
Il CTU, nello svolgimento delle sue attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova; ma è possibile derogare a tale regola quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non può essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (nella specie: il CTU aveva chiesto alle imprese convenute per il risarcimento di danno antitrust documentazione contabile nella sola disponibilità delle convenute a conferma del fatto costitutivo della domanda allegato dall’attore danneggiato).
La delibera assunta dall’AGCM su un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano eventualmente confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (c.d. “prova privilegiata”) della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, della qualifica di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, che non si estende all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (e.g., sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno).
A fronte di provvedimenti dell’AGCM che hanno ritenuto sussistente un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e che si sono definitivamente consolidati a seguito della conclusione delle successive fasi di impugnazione svolte dinanzi alla giurisdizione amministrativa, il giudice adito per il risarcimento del danno cagionato a un terzo dalla condotta ritenuta abusiva non può attribuire rilevanza a considerazioni generali già tenute presenti dall'Autorità, ma al più ad eventuali indicazioni precise di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva.
L’art. 14 d.lgs. 3/2017 richiama l’art. 1226 c.c. e consente la liquidazione in via equitativa del danno antitrust se esso non può essere provato con esattezza nel suo ammontare.
L’art. 11 d.lgs. 3/2017 impone che l’esistenza e l’entità di una traslazione a un terzo di un costo sostenuto dall’impresa vittima dell’abuso di posizione dominante e cagionato dall’illecito altrui (c.d. passing-on) devono essere dimostrate dall’autore della violazione; un’eccezione di passing-on non può dunque essere accolta sulla base di presunzioni o fatti notori.
L’azione di accertamento di un credito nei confronti di un fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes”.
Il CTU, nello svolgimento delle sue attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova; ma è possibile derogare a tale regola quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non può essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (nella specie: il CTU aveva chiesto alle imprese convenute per il risarcimento di danno antitrust documentazione contabile nella sola disponibilità delle convenute a conferma del fatto costitutivo della domanda allegato dall’attore danneggiato).
La delibera assunta dall’AGCM su un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano eventualmente confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (c.d. “prova privilegiata”) della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, della qualifica di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, che non si estende all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (e.g., sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno).
A fronte di provvedimenti dell’AGCM che hanno ritenuto sussistente un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e che si sono definitivamente consolidati a seguito della conclusione delle successive fasi di impugnazione svolte dinanzi alla giurisdizione amministrativa, il giudice adito per il risarcimento del danno cagionato a un terzo dalla condotta ritenuta abusiva non può attribuire rilevanza a considerazioni generali già tenute presenti dall'Autorità, ma al più ad eventuali indicazioni precise di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva.
L’art. 14 d.lgs. 3/2017 richiama l’art. 1226 c.c. e consente la liquidazione in via equitativa del danno antitrust se esso non può essere provato con esattezza nel suo ammontare.
L’art. 11 d.lgs. 3/2017 impone che l’esistenza e l’entità di una traslazione a un terzo di un costo sostenuto dall’impresa vittima dell’abuso di posizione dominante e cagionato dall’illecito altrui (c.d. passing-on) devono essere dimostrate dall’autore della violazione; un’eccezione di passing-on non può dunque essere accolta sulla base di presunzioni o fatti notori.
La delibera assunta dall’AGCM su un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e le decisioni dei giudici amministrativi che l’abbiano eventualmente confermata o riformata costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (c.d. “prova privilegiata”) della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, della qualifica di tale posizione come dominante, della sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, che non si estende all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (e.g., sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno).
A fronte di provvedimenti dell’AGCM che hanno ritenuto sussistente un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE e che si sono definitivamente consolidati a seguito della conclusione delle successive fasi di impugnazione svolte dinanzi alla giurisdizione amministrativa, il giudice adito per il risarcimento del danno cagionato a un terzo dalla condotta ritenuta abusiva non può attribuire rilevanza a considerazioni generali già tenute presenti dall'Autorità, ma al più ad eventuali indicazioni precise di situazioni e comportamenti specifici delle imprese interessate idonei a dimostrare l’insussistenza in sé della condotta abusiva.
L’art. 14 d.lgs. 3/2017 richiama l’art. 1226 c.c. e consente la liquidazione in via equitativa del danno antitrust se esso non può essere provato con esattezza nel suo ammontare.
L’art. 11 d.lgs. 3/2017 impone che l’esistenza e l’entità di una traslazione a un terzo di un costo sostenuto dall’impresa vittima dell’abuso di posizione dominante e cagionato dall’illecito altrui (c.d. passing-on) devono essere dimostrate dall’autore della violazione; un’eccezione di passing-on non può dunque essere accolta sulla base di presunzioni o fatti notori.