Il liquidatore, pur in assenza di un espresso divieto normativo di svolgere attività durante la liquidazione, è legittimato al compimento delle sole attività conservative del patrimonio sociale che non comportano assunzione di rischio d’impresa, perché l’intera fase liquidatoria è finalizzata alla cessione dei beni sociali e alla chiusura della società; ne consegue che egli risponde ai sensi dell’art. 2489 c.c. dell’aggravamento dell’esposizione debitoria derivante dalla prosecuzione dell’attività con costi non coperti dai ricavi, quando non deduca né provi la convenienza economica dell’operazione o la sua coerenza con la finalità liquidatoria, non essendo sufficienti generiche allegazioni sulla ricerca di acquirenti dell’azienda o sui tempi delle procedure di licenziamento del personale [liquidatore volontario di una cooperativa sociale, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, che aveva assunto una nuova commessa a favore di una società di cui era presidente del consiglio di amministrazione, mantenendo in servizio il personale dipendente con costi superiori ai ricavi].
Il compimento da parte del liquidatore, in posizione di conflitto di interessi, di un’operazione da cui consegue un aggravamento dell’indebitamento sociale è sintomatico di una condotta non conforme ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto, anche in assenza di una domanda di annullamento dell’atto, perché al liquidatore si applicano le norme in tema di organo gestorio e di responsabilità degli amministratori e la liquidazione è funzionale, oltre che al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione del residuo tra i soci.
Nell’azione di responsabilità contro il liquidatore per l’indebita prosecuzione dell’attività sociale, il danno risarcibile va determinato nell’effettivo incremento dell’indebitamento cagionato nel periodo, pari ai costi sostenuti, al netto delle sopravvenienze passive, dedotti i ricavi conseguiti con l’attività proseguita, e non può essere identificato con le somme insinuate dall’Erario e dagli enti previdenziali nel progetto di stato passivo della successiva procedura concorsuale, quando non sia possibile verificarne con esattezza la riferibilità alle condotte contestate e non risulti che lo stato passivo sia stato approvato in quei termini e sia divenuto definitivo.
La legittimazione a far valere la responsabilità del liquidatore per la violazione dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 spetta in via esclusiva all’Amministrazione finanziaria; il pagamento dei fornitori durante la liquidazione, con postergazione di fatto dei debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali, pur irrilevante ai fini della determinazione del danno risarcibile alla società, può tuttavia essere valutato come indice presuntivo di una condotta non conforme ai doveri di correttezza e professionalità imposti dalla natura dell’incarico.
Il conto economico analitico del periodo di liquidazione, ancorché formato unilateralmente dalla stessa procedura concorsuale che lo produce in giudizio, ha valenza probatoria in ordine ai dati in esso riportati quando non ne siano specificamente contestate le singole voci, perché la sola provenienza del documento da chi intende avvalersene non è di per sé idonea a escluderne il valore.
L’azione di responsabilità esercitata dal commissario liquidatore della società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 206 l. fall., previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, al pari di quella esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall., è un’azione unitaria e inscindibile che ricomprende sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c.
Ai sensi dell’art. 2489 c.c. nei confronti dei liquidatori sono esperibili le medesime azioni di responsabilità proponibili nei confronti degli amministratori; la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico vanno valutate con riferimento al fine ultimo della liquidazione e dell’estinzione della società e al compimento dei soli atti utili a tale scopo, sicché l’attività discrezionale dei liquidatori incontra il limite della ragionevolezza e della coerenza con le finalità della fase liquidatoria.
La fase di liquidazione deve essere improntata a finalità conservative del patrimonio sociale, a tutela tanto dell’interesse dei creditori al pagamento dei debiti sociali quanto dell’interesse dei soci alla ripartizione del residuo.
L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, perché trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, mentre l’azione di responsabilità verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale e presuppone l’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
Quando il danno emergente consiste nell’ammanco di una somma già determinata nel suo ammontare, l’obbligazione risarcitoria soggiace a un regime assimilabile a quello dei debiti di valuta, sicché sono dovuti i soli interessi legali ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c., salva la prova del maggior danno a carico del danneggiato.
La valutazione da parte del liquidatore di s.r.l. di una proposta transattiva rientra pienamente nel perimetro della business judgment rule, perché la transazione comporta scelte compiute in presenza di alea, sulla scorta di una prognosi giuridica ed economica del tutto incerta, e spetta esclusivamente alle parti valutare se addivenirvi. La parte che esercita in giudizio la tutela dei propri diritti non può ritenersi, in generale, tenuta a rinunciarvi per accettare una soluzione di compromesso.
Il rifiuto di una proposta transattiva può dirsi irrazionale soltanto se la transazione avrebbe consentito di rinunciare a giudizi nei quali la condotta della parte che la riceve fosse qualificabile come manifestamente pretestuosa, o se con essa si faccia immotivata rinuncia a diritti manifestamente sussistenti; solo in tali casi, del resto, è possibile quantificare il danno. La valutazione ex post delle conseguenze della mancata transazione è aleatoria, specie quando la proposta preveda la rinuncia a giudizi, ed è fuorviante tenere conto del risultato successivo dei giudizi non rinunciati.
Il liquidatore non può essere censurato per aver rifiutato una proposta transattiva senza svolgere e documentare un’adeguata istruttoria quando il termine di validità della proposta [trenta giorni] e il contesto [impossibilità di conoscere consistenza e valore dell’azienda offerta, confisca penale di parte dei beni] escludano la possibilità concreta di approfondimenti, né per non aver chiesto una proroga del termine fissato dal proponente. I fatti successivi al rifiuto sono irrilevanti ai fini della valutazione della sua ragionevolezza.
Appartiene al buon operare di chi debba liquidare una società esaminare diverse proposte e incoraggiare ciascun interessato ad aggiornare e migliorare la propria, anche mettendo gli offerenti più o meno direttamente in gara, perché dalla concorrenza dei proponenti possono scaturire migliori opportunità per la società. Il liquidatore è libero di gestire le proposte come meglio ritiene, e l’omessa ostensione a un offerente delle proposte altrui non basta a ricostruire un intento lesivo nei suoi confronti.
Il socio di s.r.l. è legittimato a esercitare, a beneficio della società, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori [e del liquidatore] ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., in forza di una legittimazione straordinaria, derogatoria rispetto alla regola generale dell’art. 81 c.p.c., che consente l’azione nel solo perimetro dell’azione sociale di responsabilità gestoria. Tale legittimazione si estende all’azione di corresponsabilità contro i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto lesivo ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., e non ad altre azioni spettanti alla società nei confronti di terzi ulteriori corresponsabili, quale la società controllata dal socio.
Ai fini della responsabilità solidale del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., il mero procurare un’offerta alternativa [da parte della propria controllata] a quella rifiutata dal liquidatore non configura alcuna decisione o autorizzazione della condotta gestoria allegatamente lesiva.
Nel rito vigente il contraddittorio si chiude solo con la rimessione della causa al collegio ai sensi dell’art. 189, ultimo comma, c.p.c., sicché, in assenza di divieti di legge, è processualmente ammessa la produzione di documenti con le comparse conclusionali e le memorie di replica, nonché all’udienza di rimessione o con le note scritte che la sostituiscono. L’ammissibilità del documento come prova resta regolata dal regime delle preclusioni, che non colpiscono però i documenti formati dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie.
Ai fini del sequestro conservativo richiesto dal curatore [della liquidazione giudiziale di una s.r.l.] nei confronti di chi abbia ricoperto la carica di amministratore e poi di liquidatore, l’omessa tenuta delle scritture contabili prescritta dall’art. 2478, primo comma, c.c. e l’omissione di ogni attività dovuta a fronte delle perdite ai sensi degli artt. 2482 bis ss. c.c., che rendono impossibile ricostruire il patrimonio e i movimenti degli affari della società, integrano inadempimento dei più elementari obblighi dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c. Concorrono a fondare il fumus boni iuris [la mancata redazione e il mancato deposito dei bilanci, l’incasso in contanti degli introiti in assenza di rapporti bancari intestati alla società, il mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali e la prosecuzione dell’attività nonostante lo stato di decozione e la messa in liquidazione volontaria].
In assenza delle scritture contabili il danno risarcibile dall’amministratore si determina in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2486, terzo comma, c.c., in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. L’art. 2486, terzo comma, c.c. presume, in mancanza di diversi elementi, che il danno sia pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento; il criterio della differenza tra attivo e passivo opera quando mancano le scritture contabili, sono irregolarmente tenute o altre ragioni impediscono di determinare i netti patrimoniali.
Le dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore in sede di audizione personale, con cui egli ammetta gli addebiti [l’omessa tenuta della contabilità, l’incasso personale in contanti degli introiti, la prosecuzione dell’attività dopo lo scioglimento], hanno valore confessorio e sono sufficienti, nella cognizione sommaria della fase cautelare, a fondare il fumus della sua responsabilità.
Nel procedimento per sequestro conservativo promosso dal curatore contro l’amministratore, il ricorrente deve provare la violazione dei doveri di derivazione legale o pattizia connessi all’incarico e l’esistenza di voci di danno causalmente riconducibili a tale violazione; spetta all’amministratore provare il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla carica.
Il sequestro conservativo, misura di natura pre-pignoratizia, è diretto a consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul patrimonio del debitore all’esito del giudizio di merito. Il periculum in mora può essere desunto anche da elementi oggettivi, come la considerevole entità del credito e la sua evidente sproporzione rispetto al patrimonio del debitore; la valutazione si fonda su indici oggettivamente rilevabili, anche solo indiziari, attinenti alla capacità patrimoniale del debitore o al suo comportamento, ed è sufficiente una valutazione sommaria della probabilità attuale e concreta di un depauperamento, anche se non ancora in atto. Gli elementi oggettivi e soggettivi sono tra loro alternativi e, quando compresenti, vanno contemperati con prudente apprezzamento.
Il giudizio sulla responsabilità dell’amministratore investe la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio dell’operazione, nell’adottare le cautele e nell’assumere le informazioni normalmente richieste, restando insindacabili le scelte di gestione in quanto tali. Viola il dovere di diligente gestione l’amministratore che consenta alla società di continuare a produrre e vendere a un unico cliente, del quale conosce la grave crisi [nella specie, una società da lui stesso amministrata, poi ammessa al concordato preventivo], per importi ingenti e in assenza di qualsiasi garanzia di pagamento, sulla base della mera speranza di una ristrutturazione del debito del cliente; il danno è pari ai crediti che non si sarebbero accumulati se la produzione fosse stata interrotta.
L’acquisto di un nuovo bene strumentale nella fase di liquidazione, non funzionale alla liquidazione stessa, costituisce di per sé inadempimento dell’obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, a prescindere dal valore del bene al momento dell’acquisto; il danno è pari alla somma inutilmente spesa, dedotto il valore residuo del bene, che spetta al convenuto allegare e provare.
Il liquidatore ha l’obbligo di accertare l’insieme dei debiti sociali e di pagarli nel rispetto del principio della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione. In presenza di una situazione di sostanziale insolvenza, il liquidatore che esegua pagamenti preferenziali risponde, in mancanza di idonee giustificazioni, del danno pari alle somme pagate in violazione del concorso, mentre non sono fonte di responsabilità i pagamenti di crediti assistiti da privilegio né quelli dei costi correnti, come le utenze, che la liquidazione non fa cessare automaticamente.
Il danno risarcibile nell’azione di responsabilità contro l’amministratore è soltanto quello che costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente; il criterio dei netti patrimoniali presuppone la violazione dell’obbligo di gestione conservativa e l’impossibilità di una ricostruzione analitica, mentre il criterio del deficit fallimentare conserva carattere residuale e suppletivo, utilizzabile soltanto quando sia impossibile quantificare altrimenti il danno e l’inadempimento allegato sia astrattamente idoneo a cagionare l’intero dissesto.
L’art. 1227, comma 2, c.c. non impone al curatore danneggiato di promuovere azioni giudiziarie, come le azioni revocatorie, che costituiscono attività gravose e implicanti rischi, né di attendere l’esito del concordato preventivo del debitore della società per ridurre il danno.
Il risarcimento dovuto dall’amministratore e dal liquidatore costituisce debito di valore, da liquidare con la rivalutazione monetaria fino alla data della liquidazione; la rivalutazione integrale sostituisce il danno presunto costituito dagli interessi moratori, e gli interessi legali sulla somma rivalutata decorrono dalla data della liquidazione.
Il sequestro conservativo a garanzia dell’azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori e il liquidatore può essere autorizzato quando risultino verosimili la distrazione di beni e di disponibilità liquide, l’iscrizione in bilancio di crediti inesistenti, l’esecuzione di pagamenti preferenziali e l’omessa tempestiva richiesta di apertura della procedura concorsuale. Ai fini del periculum in mora è sufficiente l’evidente sproporzione tra la consistenza del patrimonio dei resistenti e l’entità del credito risarcitorio, senza che rilevi l’assenza di atti di disposizione idonei a rendere concreto il timore di perdita della garanzia patrimoniale.
A fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite senza apparente giustificazione dall’attivo sociale, il curatore può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella loro distrazione o dispersione, mentre spetta all’amministratore o al liquidatore, la cui responsabilità è regolata ai sensi dell’art. 2489 c.c. dalle norme sulla responsabilità degli amministratori, provarne la destinazione all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale. Non è a tal fine idoneo un mero prospetto riepilogativo dei beni ammortizzabili, prodotto per la prima volta in giudizio e non associato alle scritture contabili. Allo stesso modo, quando il curatore alleghi l’inesistenza dei crediti iscritti in bilancio [nella specie, sulla base delle dichiarazioni negative rese dai debitori nelle procedure esecutive presso terzi], spetta agli amministratori provarne l’esistenza.
L’insolvenza della società, che impone agli amministratori di richiederne tempestivamente la dichiarazione, si desume dal sistematico inadempimento delle obbligazioni retributive e tributarie, e non è esclusa da un giudizio positivo sulla situazione economico-patrimoniale espresso da un’associazione di categoria. Il danno da omessa richiesta di apertura della procedura è causalmente collegato all’aggravamento del dissesto e comprende le passività maturate per effetto del ritardo.
Ai fini della prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori sociali sussiste una presunzione di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento, sicché grava sull’amministratore l’onere di provare la diversa e anteriore data in cui l’insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente percepibile dai creditori; tale prova non è fornita dalla delibera di scioglimento volontario che non ne indica le ragioni, né dalla perdita del capitale risultante da un bilancio approvato e pubblicato soltanto in epoca prossima al fallimento.
L’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., ora art. 255 CCII, ha carattere unitario e cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali; la mancata specificazione del titolo nella domanda fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitarle congiuntamente.
Non può essere addebitata al liquidatore l’omessa presentazione dell’istanza di fallimento in proprio quando, nel periodo in cui era in carica, il tribunale e la corte d’appello abbiano respinto i ricorsi per la dichiarazione di fallimento della società escludendone l’insolvenza secondo i criteri applicabili alle società in liquidazione, anche tenuto conto del credito litigioso iscritto all’attivo [società di vendita di autoveicoli posta in liquidazione dopo la revoca della concessione di vendita, titolare di un credito oggetto di un contenzioso con la casa produttrice].
L’azzeramento in bilancio delle immobilizzazioni costituite da software, lavori su beni di terzi, spese di pubblicità e suppellettili d’ufficio, compiuto dal liquidatore di una società che abbia cessato l’attività, è conforme all’art. 2490 c.c. e non integra dispersione del patrimonio sociale, perché in liquidazione i cespiti vanno valutati ai valori di realizzo, che per tali beni, rilevanti solo in funzione della continuità aziendale, sono pari a zero.
Non è imputabile al liquidatore il mancato recupero di crediti nei confronti di debitori falliti, di società cessate, di debitori che abbiano contestato giudizialmente il credito o di numerosi piccoli debitori per i quali l’azione giudiziale risulti antieconomica in considerazione dei costi e dell’alea del giudizio.
In mancanza di condotte illecite e di danni conseguenti accertati, l’irregolare tenuta della contabilità imputata al liquidatore costituisce un illecito meramente formale, e la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non consente di liquidare il danno nella misura della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, criterio utilizzabile solo come parametro di liquidazione equitativa quando l’attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a cagionare il danno e indicato le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi della condotta.
Nel procedimento di sequestro conservativo promosso dal curatore a garanzia del credito risarcitorio fatto valere con l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti del liquidatore, il periculum in mora non sussiste quando [l’istanza sia proposta a distanza di quasi due anni e mezzo dall’atto di donazione di un immobile che si assume dispositivo della garanzia patrimoniale] e il ricorrente non abbia contestato, neppure chiedendo termine per replicare, le allegazioni del resistente circa la persistente titolarità di un cespite di valore ampiamente superiore alla pretesa azionata nel giudizio di merito.
Il giudice della cautela può rigettare l’istanza di sequestro conservativo per difetto del periculum in mora in applicazione del criterio della ragione più liquida, senza esaminare il fumus boni iuris della pretesa risarcitoria.
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2495 c.c. dal creditore rimasto insoddisfatto dopo la cancellazione della società, l’esistenza del credito verso la società [da differenze retributive di lavoro dipendente] può essere accertata in via incidentale, quale primo presupposto della responsabilità del liquidatore; il credito di lavoro è liquido ed esigibile per il solo fatto dell’esecuzione delle prestazioni, anche se non riconosciuto dal datore e ancora oggetto di accertamento giudiziale, sicché il liquidatore che consapevolmente o colposamente lo trascuri ne risponde. Grava tuttavia sul creditore l’onere di provarne l’esistenza, che non è assolto con l’allegazione generica di aver lavorato a tempo pieno anziché part-time per l’intera durata del rapporto, con fogli presenze compilati dal lavoratore e non controfirmati dal datore, con richieste stragiudiziali di importi molto diversi prive di conteggi e con deposizioni generiche e non fondate su conoscenza diretta; in mancanza della prova del credito, ogni ulteriore questione sulla responsabilità del liquidatore resta preclusa.
Decade dalla prova testimoniale, ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.c., la parte che non provveda tempestivamente alla citazione del testimone, effettuandola con significativo ritardo rispetto al provvedimento di fissazione dell’udienza e senza dimostrarne l’esito.
La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali per il mancato pagamento dei debiti, ferma l’estinzione della società, ha natura extracontrattuale: il creditore deve dedurre il mancato soddisfacimento di un credito esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della liquidazione e il danno derivante dall’inadempimento del liquidatore, in relazione alla natura e al grado del credito rispetto a quelli soddisfatti, mentre il liquidatore deve provare di aver correttamente ricostruito la massa passiva e pagato i debiti nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle preferenze.
Il liquidatore di s.r.l. che assuma l’incarico quando il capitale sociale sia già interamente perduto e la società versi in dissesto è tenuto a chiederne tempestivamente il fallimento e, in difetto, risponde ai sensi dell’art. 2489 c.c. dell’aggravamento del dissesto, nei limiti delle sanzioni, degli interessi e degli aggi sui debiti erariali non pagati maturati durante la sua carica, che non sarebbero maturati con l’immediata apertura della procedura. Non risponde invece degli accessori maturati prima della nomina, salvo che l’attore alleghi specificamente quali azioni di recupero contro i precedenti amministratori e liquidatori avrebbe potuto utilmente esperire.
La vendita di merce a un prezzo inferiore a quello di mercato rientra nella discrezionalità gestoria del liquidatore, coperta dalla business judgment rule, e può trovare giustificazione nella finalità liquidatoria, che non comporta l’assunzione di nuovo rischio d’impresa, sicché spetta all’attore provarne l’irragionevolezza [capi di abbigliamento soggetti a deprezzamento per il mutare della moda].
Il curatore che agisca contro il liquidatore per la mancata riscossione di crediti sociali deve provare il danno dimostrando l’oggettiva irrecuperabilità del credito, e a tal fine non basta il fallimento del debitore quando la curatela non si sia insinuata al relativo passivo.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore della liquidazione giudiziale contro chi sia stato amministratore e poi liquidatore della società, l’omesso deposito delle scritture contabili ex art. 49, comma 3, lett. c), CCII non è di per sé fonte di un danno risarcibile in assenza di ulteriori allegazioni. Esso assume tuttavia rilievo quando, unito all’omesso deposito del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. [e alla cancellazione della società dal registro delle imprese a ridosso dell’insolvenza], impedisca di ricostruire la sorte delle poste attive risultanti dall’ultimo bilancio approvato, perché rende verosimile, ai fini del sequestro conservativo, la loro distrazione nei limiti del patrimonio netto esposto in quel bilancio. La medesima condotta, unita all’esiguità del patrimonio personale del convenuto, integra il pericolo di perdita della garanzia patrimoniale.
Il liquidatore deve provvedere a una gestione liquidatoria informata ai criteri di cui all’art. 2741 c.c., operando nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione e, più in generale, dell’ordine di pagamento dei creditori in base alla natura del credito: tra i suoi obblighi rientra quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il cui pagamento deve essere antergato rispetto a quello dei crediti chirografari. Risponde pertanto verso la massa, su azione del curatore legittimato a far valere la posizione di tutti i creditori ammessi al passivo, il liquidatore che, in presenza di ingenti debiti verso i dipendenti privilegiati ex artt. 2751-bis, n. 1, e 2777 c.c., abbia pagato professionisti, assistiti da privilegio di grado inferiore, e fornitori chirografari; il danno è pari all’importo dei pagamenti preferenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza, ma senza interessi compensativi, che nell’illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante da allegare e provare.
L’azione di responsabilità contro il liquidatore per i pagamenti preferenziali e l’azione revocatoria fallimentare contro i creditori soddisfatti hanno presupposti e finalità diversi: il curatore può scegliere quale esercitare in base alla verosimile fondatezza e alla solvibilità dei destinatari, e spetta al liquidatore che eccepisce il concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c. dimostrare che la scelta non fu conforme all’ordinaria diligenza, tanto più quando la maggior parte dei pagamenti non ricada nel periodo sospetto. I giudizi revocatori pendenti non sono pregiudiziali rispetto all’azione di responsabilità, poiché le eventuali restituzioni costituirebbero fatti sopravvenuti da far valere in sede esecutiva o come credito prededucibile ex art. 111, comma 2, l. fall.; né esclude la responsabilità l’allegazione, non provata, che i pagamenti ai fornitori fossero funzionali a una vendita in blocco dei beni più vantaggiosa per la massa.
Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla corretta e ordinata liquidazione del patrimonio sociale. In particolare, egli è tenuto, da un lato a ricostruire con diligenza la situazione debitoria della società accertando la consistenza complessiva dei debiti sociali e correggendo gli eventuali errori dei precedenti organi gestori (ivi compresa l'omessa appostazione in bilancio di poste debitorie esistenti); dall'altro a destinare la massa attiva disponibile al soddisfacimento dei creditori senza procedere ad alcuna ripartizione tra i soci se non dopo l'integrale pagamento del ceto creditorio. In tal senso, l'art. 2491, comma, 2, c.c., vieta espressamente ai liquidatori la distribuzione di acconti sul risultato della liquidazione qualora ciò incida sulla disponibilità di somme idonee all'integrale soddisfazione dei creditori sociali.
La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali sorge quando, nel corso della liquidazione, egli abbia gestito il patrimonio sociale in modo non conservativo né funzionale alla liquidazione, ma in maniera tale da determinare la dispersione o, comunque, da renderlo incapiente rispetto alle ragioni creditorie, eseguendo pagamenti in spregio alla "par condicio creditorum". In tale evenienza, l'omesso soddisfacimento dei creditori trova causa non nell'originaria insufficienza dell'attivo sociale, bensì nella condotta colposa o dolosa del liquidatore, il quale risponde personalmente e in via illimitata ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.
Affinché possa dirsi integrata la responsabilità del liquidatore, è necessario che sussistano sia un requisito oggettivo, ovvero che il debito sociale non sia stato soddisfatto, che un requisito di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo del liquidatore che si sostanzi nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta della natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.
La responsabilità del liquidatore è esclusa quando il mancato pagamento del sociale dipenda dal fatto che il patrimonio della società non sia sufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori sociali.
Quanto alla natura della responsabilità, la responsabilità dei liquidatori è di natura extracontrattuale, in quanto derivante dal fatto illecito consistente nell'aver leso il diritto di credito del terzo.
Non appare condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità sarebbe di natura contrattuale poiché derivante dalla violazione di un'obbligazione ex lege: la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali è responsabilità da fatto illecito, dal momento che non può confondersi l'obbligo di procedere al pagamento dei creditori che vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione in virtù dell'incarico da questi rivestito con l'obbligo che vincola la società nei confronti del proprio creditore.
La responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità illimitata del liquidatore affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica e quindi è una causa di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., anche qualora si verifichi in corso di causa, in virtù dell'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti: la scomparsa del debitore non estingue il debito ma innesca un meccanismo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Se la cancellazione della società non viene dichiarata in giudizio dal procuratore costituito ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il giudizio può continuare in nome del soggetto cessato, mentre l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società può e deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci.