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Sentenze con tag: responsabilità del liquidatore

Tribunale di Catania, 9 Ottobre 2026, n. 2175/2025
Responsabilità del liquidatore per omessa richiesta di fallimento e accessori dei debiti erariali
Il liquidatore di s.r.l. che assuma l’incarico quando il capitale sociale sia già interamente perduto e la società versi in...

Il liquidatore di s.r.l. che assuma l’incarico quando il capitale sociale sia già interamente perduto e la società versi in dissesto è tenuto a chiederne tempestivamente il fallimento e, in difetto, risponde ai sensi dell’art. 2489 c.c. dell’aggravamento del dissesto, nei limiti delle sanzioni, degli interessi e degli aggi sui debiti erariali non pagati maturati durante la sua carica, che non sarebbero maturati con l’immediata apertura della procedura. Non risponde invece degli accessori maturati prima della nomina, salvo che l’attore alleghi specificamente quali azioni di recupero contro i precedenti amministratori e liquidatori avrebbe potuto utilmente esperire.

La vendita di merce a un prezzo inferiore a quello di mercato rientra nella discrezionalità gestoria del liquidatore, coperta dalla business judgment rule, e può trovare giustificazione nella finalità liquidatoria, che non comporta l’assunzione di nuovo rischio d’impresa, sicché spetta all’attore provarne l’irragionevolezza [capi di abbigliamento soggetti a deprezzamento per il mutare della moda].

Il curatore che agisca contro il liquidatore per la mancata riscossione di crediti sociali deve provare il danno dimostrando l’oggettiva irrecuperabilità del credito, e a tal fine non basta il fallimento del debitore quando la curatela non si sia insinuata al relativo passivo.

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04/10/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 2175/2025
Carica: Presidente
Giudice: Vera Marletta
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 9840 –  2020
Tribunale di Napoli, 9 Ottobre 2026
Omesso deposito delle scritture e del bilancio di liquidazione e sequestro conservativo contro il liquidatore
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore della liquidazione giudiziale contro chi sia stato amministratore e poi liquidatore della società, l’omesso...

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore della liquidazione giudiziale contro chi sia stato amministratore e poi liquidatore della società, l’omesso deposito delle scritture contabili ex art. 49, comma 3, lett. c), CCII non è di per sé fonte di un danno risarcibile in assenza di ulteriori allegazioni. Esso assume tuttavia rilievo quando, unito all’omesso deposito del bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 c.c. [e alla cancellazione della società dal registro delle imprese a ridosso dell’insolvenza], impedisca di ricostruire la sorte delle poste attive risultanti dall’ultimo bilancio approvato, perché rende verosimile, ai fini del sequestro conservativo, la loro distrazione nei limiti del patrimonio netto esposto in quel bilancio. La medesima condotta, unita all’esiguità del patrimonio personale del convenuto, integra il pericolo di perdita della garanzia patrimoniale.

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02/10/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mario Fucito
Registro : RG – 2045 –  2024
Tribunale di Bari, 4 Luglio 2025, n. 1350/2025
Pagamenti del liquidatore in violazione della par condicio: rapporto con la revocatoria e liquidazione del danno
Il liquidatore deve provvedere a una gestione liquidatoria informata ai criteri di cui all’art. 2741 c.c., operando nel rispetto dell’ordine...

Il liquidatore deve provvedere a una gestione liquidatoria informata ai criteri di cui all’art. 2741 c.c., operando nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione e, più in generale, dell’ordine di pagamento dei creditori in base alla natura del credito: tra i suoi obblighi rientra quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il cui pagamento deve essere antergato rispetto a quello dei crediti chirografari. Risponde pertanto verso la massa, su azione del curatore legittimato a far valere la posizione di tutti i creditori ammessi al passivo, il liquidatore che, in presenza di ingenti debiti verso i dipendenti privilegiati ex artt. 2751-bis, n. 1, e 2777 c.c., abbia pagato professionisti, assistiti da privilegio di grado inferiore, e fornitori chirografari; il danno è pari all’importo dei pagamenti preferenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza, ma senza interessi compensativi, che nell’illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante da allegare e provare.

L’azione di responsabilità contro il liquidatore per i pagamenti preferenziali e l’azione revocatoria fallimentare contro i creditori soddisfatti hanno presupposti e finalità diversi: il curatore può scegliere quale esercitare in base alla verosimile fondatezza e alla solvibilità dei destinatari, e spetta al liquidatore che eccepisce il concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c. dimostrare che la scelta non fu conforme all’ordinaria diligenza, tanto più quando la maggior parte dei pagamenti non ricada nel periodo sospetto. I giudizi revocatori pendenti non sono pregiudiziali rispetto all’azione di responsabilità, poiché le eventuali restituzioni costituirebbero fatti sopravvenuti da far valere in sede esecutiva o come credito prededucibile ex art. 111, comma 2, l. fall.; né esclude la responsabilità l’allegazione, non provata, che i pagamenti ai fornitori fossero funzionali a una vendita in blocco dei beni più vantaggiosa per la massa.

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21/09/2026
Data sentenza: 04/07/2025
Numero: 1350/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Michele De Palma
Registro : RG – 2322 –  2021
Tribunale di Catanzaro, 9 Ottobre 2026, n. 2433/2025
La responsabilità del liquidatore di s.r.l.: presupposti, natura e cancellazione della società
Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla...

Il liquidatore di società di capitali, al pari degli amministratori, è investito di specifici doveri, i quali sono funzionali alla corretta e ordinata liquidazione del patrimonio sociale. In particolare, egli è tenuto, da un lato a ricostruire con diligenza la situazione debitoria della società accertando la consistenza complessiva dei debiti sociali e correggendo gli eventuali errori dei precedenti organi gestori (ivi compresa l'omessa appostazione in bilancio di poste debitorie esistenti); dall'altro a destinare la massa attiva disponibile al soddisfacimento dei creditori senza procedere ad alcuna ripartizione tra i soci se non dopo l'integrale pagamento del ceto creditorio. In tal senso, l'art. 2491, comma, 2, c.c., vieta espressamente ai liquidatori la distribuzione di acconti sul risultato della liquidazione qualora ciò incida sulla disponibilità di somme idonee all'integrale soddisfazione dei creditori sociali.

La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali sorge quando, nel corso della liquidazione, egli abbia gestito il patrimonio sociale in modo non conservativo né funzionale alla liquidazione, ma in maniera tale da determinare la dispersione o, comunque, da renderlo incapiente rispetto alle ragioni creditorie, eseguendo pagamenti in spregio alla "par condicio creditorum". In tale evenienza, l'omesso soddisfacimento dei creditori trova causa non nell'originaria insufficienza dell'attivo sociale, bensì nella condotta colposa o dolosa del liquidatore, il quale risponde personalmente e in via illimitata ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.

Affinché possa dirsi integrata la responsabilità del liquidatore, è necessario che sussistano sia un requisito oggettivo, ovvero che il debito sociale non sia stato soddisfatto, che un requisito di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo del liquidatore che si sostanzi nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta della natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.

La responsabilità del liquidatore è esclusa quando il mancato pagamento del sociale dipenda dal fatto che il patrimonio della società non sia sufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori sociali.

Quanto alla natura della responsabilità, la responsabilità dei liquidatori è di natura extracontrattuale, in quanto derivante dal fatto illecito consistente nell'aver leso il diritto di credito del terzo.
Non appare condivisibile la tesi secondo cui la responsabilità sarebbe di natura contrattuale poiché derivante dalla violazione di un'obbligazione ex lege: la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali è responsabilità da fatto illecito, dal momento che non può confondersi l'obbligo di procedere al pagamento dei creditori che vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione in virtù dell'incarico da questi rivestito con l'obbligo che vincola la società nei confronti del proprio creditore.
La responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità illimitata del liquidatore affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica e quindi è una causa di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 c.p.c., anche qualora si verifichi in corso di causa, in virtù dell'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti: la scomparsa del debitore non estingue il debito ma innesca un meccanismo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Se la cancellazione della società non viene dichiarata in giudizio dal procuratore costituito ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il giudizio può continuare in nome del soggetto cessato, mentre l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società può e deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci.

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20/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 2433/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ottavia Urto
Registro : RG – 2864 –  2020
Tribunale di Firenze, 5 Febbraio 2025, n. 1539/2025
Azione di responsabilità ex art. 2495 c.c.: natura e presupposti
Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove...

Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata alternativamente l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale sia stata distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

Secondo l’art. 2495 c.c. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non adempiute è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo sociale. Ne consegue che il creditore, il quale intenda agire nei confronti dei soci, è tenuto a dimostrare che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci convenuti. La responsabilità ex art. 2495 c.c. è da ritenere una forma di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo. Talché la relativa azione è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente non già dalla commissione dei fatti integrativi la responsabilità menzionata, bensì dal momento della manifestazione dell’evento dannoso, ossia dall’oggettiva percepibilità del creditore dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le proprie ragioni.

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03/07/2026
Data sentenza: 05/02/2025
Numero: 1539/2025
Carica: Presidente
Giudice: Linda Pattonelli
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 4860 –  2022
Tribunale di Trieste, 9 Ottobre 2026
Responsabilità gestoria, criteri per la determinazione e liquidazione del danno ex art. 2486 cc
Integra violazione dei doveri gestori l’omessa predisposizione di procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle rimanenze, specie quando esse rappresentino...

Integra violazione dei doveri gestori l’omessa predisposizione di procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle rimanenze, specie quando esse rappresentino una componente preponderante dell’attivo e la loro valorizzazione risulti anomala e non giustificata, con conseguente inattendibilità delle scritture e della rappresentazione di bilancio.

Ai fini della quantificazione del pregiudizio da responsabilità gestoria, quando le scritture contabili presentino irregolarità tali da impedire l’accertamento dei “netti patrimoniali”, il danno può essere determinato secondo il criterio legale della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, in applicazione dell’art. 2486, comma 3, c.c. come introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

In tema di sequestro conservativo, il fumus boni iuris può ritenersi integrato quando siano documentalmente riscontrate omissioni gestorie idonee a incidere sull’attendibilità della rappresentazione contabile e tali omissioni risultino corroborate da dichiarazioni confessorie stragiudiziali circa la non corrispondenza delle risultanze contabili alla situazione reale.

Il periculum in mora, in sede cautelare, può desumersi da elementi oggettivi di incapienza o progressiva aggressione del patrimonio del resistente (e.g. azioni esecutive, gravami, insufficienza dei beni a garanzia), unitamente a condotte processuali indicative di disinteresse alla tutela della pretesa di parte attrice.

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19/06/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Arturo Picciotto
Registro : RG – 2038 –  2024
Tribunale di Ancona, 9 Ottobre 2026, n. 1106/2024
Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese rispetto ai creditori sociali
La cancellazione della società – atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e avente natura costitutiva – determina l’estinzione...

La cancellazione della società – atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e avente natura costitutiva – determina l’estinzione della società e dà luogo a un fenomeno successorio dei soci della società cancellata nei crediti sociali non soddisfatti, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495, comma terzo, c.c.); e ciò si spiega con la finalità di evitare che la società debitrice, attraverso la propria cancellazione, possa precludere al creditore la soddisfazione del proprio diritto. Pertanto, per quanto attiene alle obbligazioni assunte verso terzi dalla società, i soci subentrano nel medesimo debito che faceva capo alla società, debito che conserva la propria causa e la propria originaria natura giuridica.

Al fine di far valere, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la concorrente responsabilità dei liquidatori, di natura aquiliana, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi, il creditore che si afferma insoddisfatto è onerato dell’allegazione e della dimostrazione sia del mancato soddisfacimento del proprio diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione, sia del conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti. Trattasi, più in particolare, di una forma di responsabilità illimitata (parificata a quella degli amministratori della società in attività), che discende dalla natura dell’incarico rivestito e deve essere valutata muovendo dal dovere del liquidatore di agire nella prospettiva della utile conservazione del patrimonio sociale ai fini della sua migliore liquidazione e, pertanto, del pagamento dei debiti sociali e della distribuzione dell’eventuale attivo residuo (art. 2489 c.c.), peraltro nel rispetto della par condicio creditorum.

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15/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 1106/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Andrea Marani
Registro : RG – 68 –  2021
Tribunale di Palermo, 9 Ottobre 2026
Denuncia ex art. 2409 c.c. in società in liquidazione
Nel procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., esperibile anche nei confronti di società già poste in liquidazione,...

Nel procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., esperibile anche nei confronti di società già poste in liquidazione, il presupposto per l’adozione dei provvedimenti ispettivi è costituito dal fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, con esclusione delle mere violazioni formali o organizzative prive di incidenza patrimoniale e degli atti singolarmente impugnabili, in ossequio al carattere residuale del rimedio.

Rientrano nell’ambito applicativo della norma le condotte del liquidatore che incidano sui principi di verità, correttezza e chiarezza del bilancio e che possano alterare la rappresentazione della reale situazione economico-patrimoniale della società, come l’iscrizione nell’attivo di poste creditorie (“contributi in conto esercizio”) prive di adeguato titolo giustificativo o non supportate da delibere assembleari, disposizioni statutarie o altri atti negoziali idonei a fondare l’obbligazione dei soci.

Tali irregolarità assumono particolare gravità ove reiterate nonostante precedenti rilievi giudiziali e ove abbiano determinato la mancata approvazione dei bilanci, impedendo l’accertamento della effettiva situazione patrimoniale della società e la verifica dei presupposti per l’eventuale accesso a procedure concorsuali.

In presenza di tali elementi, il Tribunale può disporre l’ispezione giudiziale della gestione liquidatoria, conferendo all’esperto incarico di verificare la sussistenza del titolo delle poste contestate, acquisire informazioni aggiornate sul contenzioso pendente e ricostruire la situazione patrimoniale effettiva, anche ai fini della valutazione dell’eventuale insolvenza.

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23/03/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Andrea Illuminati
Registro : RVG – 1296 –  2024
Tribunale di Brescia, 4 Agosto 2025, n. 1432/2025
Responsabilità dell’amministratore e del liquidatore per aggravamento del dissesto patrimoniale della società
La violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore e sul liquidatore non attiene alla mancata messa in liquidazione della società e alla...

La violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore e sul liquidatore non attiene alla mancata messa in liquidazione della società e alla conseguente prosecuzione dell’attività d’impresa, bensì all’indebita protrazione della fase liquidatoria in assenza di una ragionevole aspettativa di conclusione in bonis.

In tale contesto, tutto il debito maturato successivamente alla messa in liquidazione costituisce danno per il patrimonio sociale, secondo uno schema affine a quello di cui all’art. 2486, terzo comma, c.c., senza possibilità di detrarre i costi di liquidazione evitabili mediante la tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento in proprio.

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07/03/2026
Data sentenza: 04/08/2025
Numero: 1432/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 12178 –  2020
Tribunale di Catanzaro, 26 Luglio 2024, n. 1539/2024
Responsabilità dei liquidatori per violazione della par condicio creditorum rispetto a credito litigioso
Fermo restando l’obbligo dei liquidatori di dare conto negli atti liquidatori dell’esistenza di un contenzioso pendente tra la società poi...

Fermo restando l’obbligo dei liquidatori di dare conto negli atti liquidatori dell’esistenza di un contenzioso pendente tra la società poi cancellata e l’attrice, la responsabilità dei liquidatori per violazione della par condicio creditorum è da escludersi per mancanza dei presupposti oggettivo e soggettivo qualora il credito vantato dall’attrice non fosse stato certo, liquido ed esigibile al momento della chiusura della liquidazione della società, quindi non fosse, in quel momento, prioritario sugli altri crediti vantati contro la società liquidata, anche tenuto conto delle valutazioni sommarie avvenute in pendenza del giudizio, prima della redazione del bilancio finale di liquidazione, e a prescindere dalle risultanze della CTU espletata in tale giudizio (nel caso di specie, in sede cautelare, il fumus della pretesa risarcitoria per vizi della cosa era stato ritenuto insussistente).

La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato.

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30/11/2024
Data sentenza: 26/07/2024
Numero: 1539/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Alessia Dattilo
Registro : RG – 2259 –  2020
Tribunale di Napoli, 18 Marzo 2024
Responsabilità del liquidatore: natura della responsabilità e onere probatorio in capo ai creditori
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art....

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, co. 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato nella sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, co. 2, c.c.

L’individuazione della tipologia di responsabilità in capo al liquidatore ha importanti implicazioni sull’onere probatorio che grava in capo ai creditori che intendono esercitare l’azione di responsabilità. Trattandosi di responsabilità aquiliana il detto onere sarà maggiormente gravoso, di conseguenza il creditore pregiudicato non dovrà limitarsi a dimostrare l’esistenza di presupposti oggettivi quali la condotta illecita, il danno e il nesso di causalità, ma dovrà provare anche l’esistenza del presupposto soggettivo del dolo o della colpa del liquidatore. Più nello specifico, dovrà dimostrare che il suo credito era liquido ed esigibile, ossia che nel bilancio di liquidazione vi fosse una massa attiva sufficiente e bastevole al suo soddisfacimento e che la stessa sia stata illecitamente utilizzata per il pagamento dei soci. In ultimo, il creditore dovrà provare la condotta colposa o dolosa del liquidatore, dovrà dimostrare che la mancanza dell’attivo patrimoniale sia stata cagionata dall’imperizia del liquidatore, che ha esercitato in malo modo le proprie funzioni. Sul liquidatore grava invece la cosiddetta prova liberatoria: invero, per potersi esonerare da profili di responsabilità ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione.

La responsabilità diretta verso i creditori sociali degli amministratori di società di capitali presuppone comportamenti degli amministratori funzionali a una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto dei creditori sociali di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.

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06/07/2024
Data sentenza: 18/03/2024
Registro : RG – 384 –  2021
Tribunale di Milano, 8 Febbraio 2024
Obblighi e responsabilità del liquidatore
La causa di sospensione del decorso della prescrizione prevista per gli amministratori dall’art. 2941, n. 7, c.c. è applicabile anche...

La causa di sospensione del decorso della prescrizione prevista per gli amministratori dall’art. 2941, n. 7, c.c. è applicabile anche ai liquidatori, tenuto conto che l’incarico di liquidatore, al pari di quello dell’amministratore, è universalmente ricondotto alla figura del mandato e che, dunque, anche per esso è ravvisabile la ragione sottostante alla causa di sospensione ora in esame, che riposa sul carattere fiduciario che caratterizza tali rapporti, come tale ostativo all’azione.

Ai sensi dell’art. 2489 c.c., il liquidatore ha il potere/dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, rispondendo per gli eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. Il liquidatore è chiamato a compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società in modo da evitare la dispersione del patrimonio della società e liquidare al meglio per ripartire l’attivo tra i soci dopo il soddisfacimento dei creditori sociali secondo il grado di preferenza di ciascuno. La sua responsabilità è retta dai medesimi principi che regolano la responsabilità degli amministratori, in forza dell’espresso richiamo operato dall’art. 2489 c.c. Tali doveri possono condensarsi nel generale obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio, che impone loro, in pari tempo: (i) di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione durante la liquidazione del principio della par condicio creditorum; (ii) di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.

La violazione degli obblighi gravanti sui liquidatori, e quindi l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi a costoro imposti dalla legge e/o dallo statuto, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la loro responsabilità risarcitoria. Infatti, sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale del danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori o liquidatori.

Posta senza ritardo la società in liquidazione, la responsabilità del liquidatore sorge se cagiona un danno ai creditori non adempiendo ai propri doveri di compiere con diligenza tutti gli atti utili alla liquidazione come dispone l’art 2489 c.c. o se nel pagamento dei creditori sociali, in mancanza di attivo per soddisfare tutto il ceto creditorio, non rispetta la par condicio creditorum ex art 2471 c.c. Dunque, se la liquidazione si conclude con il mancato soddisfacimento di parte del ceto creditorio non per questo sorge responsabilità dell’amministratore che abbia tempestivamente rilevato la causa di scioglimento e del liquidatore che abbia compiuto con la diligenza richiesta la liquidazione del patrimonio sociale. Responsabilità che potrebbe sussistere per il liquidatore nell’ipotesi di compimento di atti non meramente conservativi, come impone l’art. 2486, co. 1, c.c., nel compimento non diligente e non tempestivo delle attività di liquidazione o, in una situazione patrimoniale della società inidonea al soddisfacimento di tutti i creditori, per aver provveduto al pagamento solo di alcuni creditori disattendendo quanto dispone l’art 2471 c.c.

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31/05/2024
Data sentenza: 08/02/2024
Registro : RI – 19611 –  2019
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