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Patto di non concorrenza compreso nel prezzo di cessione delle quote: esclusione della risoluzione parziale
Qualora le parti, nell’atto di cessione di quote sociali, abbiano convenuto un corrispettivo unitario comprensivo anche del patto di non...

Qualora le parti, nell’atto di cessione di quote sociali, abbiano convenuto un corrispettivo unitario comprensivo anche del patto di non concorrenza, quest’ultimo non ha carattere autonomo rispetto al contratto di cessione in cui è inserito, con conseguente esclusione di una pronuncia di risoluzione parziale limitata alla sola clausola di non concorrenza.

La nozione di patto contenuta nell’art. 2596 c.c. comprende sia il contratto che ha come oggetto esclusivo la limitazione della concorrenza sia la singola clausola di non concorrenza inserita in un più ampio accordo negoziale. Il discrimine di applicazione della norma è dato dall’esistenza di disposizioni speciali che prevedono la limitazione della concorrenza come effetto naturale di determinati negozi [quali il rapporto di lavoro o la cessione d’azienda], perché in tali casi è lo stesso legislatore a ritenere la restrizione funzionalmente collegata alla funzione economico-sociale concretamente perseguita dall’accordo.

Il danno conseguente all’inadempimento del patto di non concorrenza è conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione del patto e richiede la prova di una diminuzione patrimoniale o di un mancato guadagno da essa cagionati, sicché non può ritenersi in re ipsa. Solo la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso alla liquidazione equitativa, che attiene alla difficoltà di provare il danno nella sua esatta quantificazione e presuppone la prova della sua esistenza.

La deduzione che la violazione del patto di non concorrenza si sia attuata anche attraverso attività commerciale o di intermediazione, con sviamento della clientela, costituisce allegazione di un fatto principale, perché individua il comportamento con cui si assume integrata la violazione e determinato il danno; essa soggiace pertanto alle preclusioni previste per l’allegazione dei fatti principali posti a fondamento della domanda (artt. 163 e 183, commi quinto e sesto, n. 1, c.p.c.) e non può essere introdotta per la prima volta con la seconda memoria istruttoria.

Quando l’azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare, oltre all’inadempimento in quanto tale, le specifiche circostanze di fatto che lo integrano, così da identificare in che cosa l’inadempimento sia consistito.

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Inoppugnabilità ex art. 2500-bis c.c. della nomina dell’amministratore contestuale alla trasformazione di s.a.s.
La regola di inoppugnabilità di cui all’art. 2500-bis c.c., pur riferita all’atto di trasformazione, si estende alle decisioni strettamente funzionali...

La regola di inoppugnabilità di cui all’art. 2500-bis c.c., pur riferita all’atto di trasformazione, si estende alle decisioni strettamente funzionali alla mutata forma sociale e da essa determinate, che seguono le sorti dell’atto di trasformazione unitariamente considerato; ne restano escluse le delibere meramente contestuali o accessorie alla trasformazione. Poiché la trasformazione di una s.a.s. in s.r.l. comporta il venir meno della qualità di accomandatario, cui è correlato il ruolo di amministratore, la nomina con il medesimo atto dell’amministratore della società trasformata è consustanziale e necessitata dalla trasformazione (art. 2463, n. 8, c.c.) e ne segue il regime di inoppugnabilità.

Il diritto al risarcimento del danno fatto salvo dall’art. 2500-bis, primo comma, c.c. presuppone pur sempre l’invalidità dell’atto di trasformazione, sia pure non più dichiarabile; ove l’atto non sia invalido, viene meno il presupposto del risarcimento previsto dalla norma.

La trasformazione di una s.a.s. in s.r.l., con contestuale nomina di un nuovo amministratore, comporta la revoca implicita dell’accomandatario dalla funzione amministrativa. La revoca per giusta causa richiede che la decisione sia esplicita e ne indichi le ragioni; in mancanza, all’accomandatario revocato spettano i compensi maturati fino alla revoca e una somma a titolo di mancato preavviso, perché all’incarico a tempo indeterminato si applicano le norme sul mandato richiamate dagli artt. 2259 e 2319 c.c. e la revoca del mandato senza determinazione di durata comporta l’obbligo di congruo preavviso, salvo giusta causa.

Poiché il preavviso dovuto all’amministratore revocato senza giusta causa riguarda il tempo occorrente per trovare un’occupazione di livello analogo, la relativa somma può essere liquidata in via equitativa assumendo come elemento orientativo il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo dei dirigenti del settore di riferimento, commisurato alla durata dell’incarico amministrativo [con esclusione del periodo di sola partecipazione come socio]. È irrilevante che il revocato abbia nel frattempo reperito un’occupazione di livello non comparabile.

La revoca dalla carica di amministratore non comporta di per sé alcuna lesione della reputazione; il danno all’immagine che ne sarebbe derivato, che non è in re ipsa, deve essere provato e non può essere liquidato neppure in via equitativa ex art. 1226 c.c. in assenza di prova della sua esistenza.

A fronte di una domanda di restituzione di un finanziamento soci, spetta alla società provare l’esistenza dei presupposti della postergazione ex art. 2467 c.c. che le consentono di rifiutare il pagamento in attesa della soddisfazione degli altri creditori. Le somme erogate dai soci e qualificate fin dalla delibera che le ha approvate come mutuo, con una precisa scadenza di restituzione, non possono essere considerate versamenti in conto capitale, a prescindere dalle appostazioni di bilancio operate dalla successiva gestione.

Il generico rinvio dello statuto di una società di persone costituita prima della riforma del diritto societario alle norme di legge vigenti costituisce un rinvio mobile alla disciplina in vigore al momento della trasformazione, sicché la trasformazione deliberata dopo il 1° gennaio 2004 può essere decisa a maggioranza ai sensi dell’art. 2500-ter c.c. [anziché con il consenso di tutti i soci previsto dall’art. 2252 c.c.]. L’atto di trasformazione non deve indicare le ragioni per le quali i soci hanno deciso di adottarla.

Ove il patrimonio netto attestato dalla perizia di stima non sia negativo, nessuna illegittimità deriva dal procedere alla trasformazione della società di persone e dall’operare poi una ricapitalizzazione.

Il curatore speciale della società nominato ex art. 78 c.p.c. resta in carica finché non venga meno la situazione che ne ha reso necessaria la nomina, sicché i suoi poteri si estendono oltre la sentenza conclusiva del grado e comprendono la facoltà di impugnarla e di resistere all’impugnazione altrui. Il conflitto di interessi che giustifica la nomina va valutato in via preventiva e astratta, come mera potenzialità; il curatore speciale può aderire alle difese formulate dalla società quando era rappresentata dall’amministratore in conflitto, perché la terzietà della valutazione è garantita dalla nomina stessa e le sue scelte difensive non richiedono una motivazione espressa.

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Differenza dei netti patrimoniali ex art. 2486, comma 3, c.c. e presenza delle scritture contabili
La regola presuntiva della differenza dei netti patrimoniali, prevista dall’art. 2486, terzo comma, prima parte, c.c. per l’accertamento del danno...

La regola presuntiva della differenza dei netti patrimoniali, prevista dall’art. 2486, terzo comma, prima parte, c.c. per l’accertamento del danno da prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, salva la prova di un diverso ammontare, presuppone la presenza delle scritture contabili. Il criterio della differenza tra l’attivo e il passivo accertati dalla procedura opera invece quando, per mancanza o irregolarità delle scritture contabili o per altre ragioni, i netti patrimoniali non possono essere determinati.

I criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 2486, terzo comma, c.c., come modificato dall’art. 378, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019, attengono a una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della loro entrata in vigore, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimino un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.

Chi agisce per il risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, abbiano compiuto attività gestoria non meramente conservativa ha l’onere di allegare e provare la ricorrenza della causa di scioglimento e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori. Spetta agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa, idoneo a pregiudicare i diritti dei creditori e dei soci, e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque necessari. Ai fini della responsabilità rileva il fatto stesso della prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento, sicché l’indagine non ha ad oggetto la causa dell’insolvenza.

Accertata la perdita del capitale sociale, gli amministratori, in mancanza di ricapitalizzazione, sono tenuti al compimento di atti meramente conservativi e a porre la società in liquidazione; ne deriva la doverosa rinegoziazione del loro compenso, da trasformare in compenso del liquidatore e da ricondurre a un importo ragionevole alla luce della situazione di crisi, a nulla rilevando che negli esercizi precedenti il compenso fosse legittimo.

Poiché la responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società ha natura contrattuale, a fronte di somme fuoriuscite dall’attivo la società, o per essa il curatore fallimentare, può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione delle risorse, mentre compete all’amministratore la prova del corretto adempimento e quindi della destinazione delle somme all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore a norma dell’art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento, sicché grava sull’amministratore la prova dell’anteriore insorgenza e percepibilità dell’incapienza patrimoniale, da fondare su fatti sintomatici di assoluta evidenza.

In caso di fallimento della società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 l. fall., in ragione del contenuto unitario e inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 c.c. sia quella di cui all’art. 2394 c.c., rispetto alla quale la clausola compromissoria non può operare perché i creditori sono terzi rispetto alla società.

La nullità della citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c. per omissione o assoluta incertezza della causa petendi o del petitum richiede una valutazione caso per caso, condotta sull’insieme delle indicazioni contenute nell’atto e nei documenti allegati, alla luce dell’esigenza di porre il convenuto in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.

Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica può disattenderne le risultanze purché motivi sugli elementi di valutazione e probatori adottati e sulle ragioni per cui se ne discosta; la diversa valutazione giuridica delle medesime risultanze tecniche non costituisce discostamento dalla consulenza.

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L’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori da parte di una s.r.l. in liquidazione non richiede la preventiva delibera assembleare
L’art. 2467 c.c., che disciplina l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata in caso di...

L’art. 2467 c.c., che disciplina l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata in caso di mala gestio, a differenza di quanto dispone l’art. 2393 c.c. per le società per azioni, non prevede che l’azione di responsabilità possa essere promossa solo previa delibera assembleare anche in caso di società in liquidazione, richiedendo, al quinto comma, l’autorizzazione della maggioranza dei soci nel solo caso in cui la società voglia rinunciare o transigere l’azione. La circostanza che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società a responsabilità limitata sia specificatamente disciplinata dall’art. 2476 c.c.
impedisce l’applicazione analogica della normativa relativa alla società per azioni e, nello specifico, del disposto dell’art. 2393, primo comma, c.c. che, come visto, prevede che l’azione di responsabilità sia deliberata dall’assemblea. Il legislatore ha dettato una specifica disciplina per l’azione di responsabilità degli amministratori di una S.r.l., del tutto diversa da quella prevista per le S.p.a., per cui se avesse ritenuto necessaria la previa delibera assembleare per promuovere l’azione sociale, lo avrebbe espressamente previsto nell’art.2476 c.c. così come ha fatto per le S.p.A. nell’art. 2393 cc e per le stesse S.r.l. nel caso di rinuncia e transazione dell’azione. Ne discende, secondo l’antico brocardo per cui ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, la mancanza di una tale previsione nella specifica norma dettata per la disciplina delle S.r.l. conforta l’interpretazione secondo cui per iniziare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.r.l. la società, e per essa il liquidatore, non ha bisogno di alcuna previa delibera.

All'art. 2476 c.c. va ricondotto, fra le condotte illecite imputabili a chi gestisce una società, l'agire in conflitto di interessi, per conto proprio o per conto altrui, dell'amministratore di diritto o di fatto. La facoltà per la società di agire, ai sensi dell'art. 2475-ter c.c., per l'annullamento dei contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, ove il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo, non esclude, invero, che la medesima condotta sia posta a fondamento non di un'azione caducatoria - qual è quella prevista nella norma menzionata - ma dell'azione di risarcimento del danno patito dalla società.

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Azione ex art. 2395 c.c. per informazioni ingannevoli sull’aumento di capitale e nesso causale
Il socio che chiede ai sensi dell’art. 2395 c.c. il risarcimento del danno subito per effetto di una condotta decettiva...

Il socio che chiede ai sensi dell’art. 2395 c.c. il risarcimento del danno subito per effetto di una condotta decettiva degli amministratori [che lo abbiano indotto a sottoscrivere un aumento di capitale prospettandone una destinazione diversa da quella effettiva] deve provare la condotta dolosa o colposa degli amministratori, la falsità delle informazioni ricevute, il ruolo decisivo di tali informazioni nella determinazione di compiere l’atto lesivo, il danno e il nesso causale. Il nesso causale è escluso quando [il socio, attraverso il presidente del proprio consiglio di amministrazione che presiedeva anche quello della partecipata, disponeva di tutte le informazioni utili e i bilanci della partecipata ne evidenziavano il costante peggioramento].

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore non è esperibile quando il danno lamentato costituisce il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, perché l’art. 2395 c.c. esige che il socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene alla società. Il capitale è un bene della società e non dei soci, le somme versate in sede di aumento confluiscono in esso, e dalle perdite del capitale i soci subiscono soltanto un danno riflesso, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione.

La dichiarazione della parte di non contestare i capitoli di prova e i documenti prodotti dalla controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. rende pacifici, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., i fatti in essi rappresentati, e non rileva la successiva deduzione secondo cui tali fatti non avrebbero potuto formare oggetto di prova.

La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c. va rigettata in assenza di allegazione degli elementi di fatto necessari a identificare concretamente il danno e a consentirne la liquidazione, anche equitativa.

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Cessione di quote, riconoscimento di debito nel preliminare e sopravvivenza al contratto definitivo
Il riconoscimento di un debito pregresso del promittente venditore verso i promissari acquirenti, contenuto nel contratto preliminare di cessione di...

Il riconoscimento di un debito pregresso del promittente venditore verso i promissari acquirenti, contenuto nel contratto preliminare di cessione di quote sociali, ha valenza autonoma rispetto alla promessa di cessione, sicché sopravvive al contratto definitivo anche se in esso non riprodotto, e il definitivo che modifichi le modalità di pagamento del prezzo previste dal preliminare non ne determina la caducazione. Ne consegue che il debito riconosciuto, certo, liquido ed esigibile, può essere compensato giudizialmente con il credito del cedente al pagamento del prezzo.

Quando alla stipula del contratto preliminare segue la conclusione del contratto definitivo tra le stesse parti, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e degli obblighi relativi al negozio voluto, e la sua disciplina, anche se diversa da quella del preliminare, si presume l’unica regolamentazione del rapporto. La presunzione può essere vinta, nel silenzio del definitivo, soltanto dalla prova di un accordo, coevo alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni previsti dal preliminare sopravvivono, ferma la sopravvivenza delle clausole del preliminare dotate di autonomia.

La ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, e grava sul debitore l’onere di dimostrarne l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione; sono pertanto irrilevanti i capitoli di prova volti a dimostrare soltanto [il conferimento al debitore di un incarico di investimento dal quale il debito avrebbe avuto origine], senza riferimento all’inesistenza o all’estinzione del rapporto.

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Inerzia nel recupero dei crediti sociali, start-up innovativa e ispezione ex art. 2409 c.c.
Integra una grave irregolarità attuale ai sensi dell’art. 2409 c.c. l’omesso esercizio, da parte degli amministratori, delle azioni di recupero...

Integra una grave irregolarità attuale ai sensi dell’art. 2409 c.c. l’omesso esercizio, da parte degli amministratori, delle azioni di recupero di crediti sociali non ancora prescritti [la restituzione di somme erogate dalla società a soci della controllante e da questi trattenute anziché destinate all’investimento convenuto], anche quando l’erogazione risalga a un’epoca ormai remota, perché il danno derivante dall’inerzia permane finché l’azione è esperibile; né giustifica l’inerzia l’impossidenza dei debitori che gli amministratori non abbiano allegato e provato.

Può integrare una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. l’iscrizione della società nel registro delle start-up innovative in assenza dei requisiti di legge, perché espone la società a sanzioni idonee a incidere sul suo patrimonio, e nulla impedisce che i requisiti siano accertati in via incidentale nel procedimento di volontaria giurisdizione, nel quale il contraddittorio è garantito dalla notifica del ricorso e dalla possibilità per le parti di nominare consulenti nelle operazioni ispettive.

L’esistenza di altri rimedi, come l’azione di responsabilità o la revoca degli amministratori, non preclude l’ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 2409 c.c., perché l’ispezione non ha equivalenti nell’ordinamento e serve ad accertare irregolarità che, una volta riscontrate, possono consentire di ricondurre la gestione nell’alveo della corretta amministrazione senza giungere alla revoca; per disporla basta il fondato sospetto di gravi irregolarità, senza che ne sia necessaria la piena prova.

Va rimessa in termini la parte la cui comparsa di costituzione, telematicamente depositata nel termine con esito positivo, sia stata rifiutata dalla cancelleria perché inserita in un fascicolo con lo stesso numero ma appartenente al registro generale anziché a quello di volontaria giurisdizione, trattandosi di errore scusabile.

Ai sensi dell’art. 2409 c.c. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società o per le controllate, con esclusione dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi. Le gravi irregolarità devono riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, essere attuali e consistere nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative idonea a provocare un danno al patrimonio sociale ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

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Conflitto di interessi dell’amministratore, assetti adeguati e riservatezza nell’ispezione ex art. 2409 c.c.
La business judgement rule non copre le scelte compiute dall’amministratore in conflitto di interessi, ma anche in tal caso la...

La business judgement rule non copre le scelte compiute dall’amministratore in conflitto di interessi, ma anche in tal caso la denuncia ex art. 2409 c.c. richiede la prova di un danno o di un pericolo di danno per la società, sicché la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore e socio di controllo di due società legate da rapporti commerciali [con deroga statutaria al divieto di concorrenza] non integra una grave irregolarità quando non siano accertati in concreto l’incompatibilità degli interessi e il pregiudizio della società amministrata [perché le condizioni praticate risultano in linea con il mercato e i rapporti tra le società sono di complementarità e non di concorrenza].

La mancata adozione di assetti organizzativi adeguati a prevenire le operazioni in conflitto di interessi può astrattamente integrare una grave irregolarità ex art. 2409 c.c., ma non quando il conflitto non sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla società, perché in tal caso l’adozione di quegli assetti non muterebbe la situazione denunciata.

L’ispezione disposta ai sensi dell’art. 2409 c.c. è un mezzo di carattere inquisitorio finalizzato all’acquisizione di fatti e non una consulenza tecnica d’ufficio, sicché non vi si applicano integralmente le norme sul contraddittorio tecnico; è perciò legittima la selezione, operata dall’ispettore secondo le prescrizioni del tribunale, dei documenti contenenti segreti commerciali di un terzo da rendere ostensibili alle parti con limitazioni o in forma anonimizzata, quando il contraddittorio sia recuperato con la successiva comunicazione della selezione e la fissazione di un incontro per le osservazioni delle parti, e il parziale sacrificio del contraddittorio è tanto più giustificato quando il denunciante sia un concorrente.

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Danno già prodotto, rischio di reiterazione e revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c.
Il requisito delle gravi irregolarità «che possano recare danno alla società», di cui all’art. 2409 c.c., ricorre sia per le...

Il requisito delle gravi irregolarità «che possano recare danno alla società», di cui all’art. 2409 c.c., ricorre sia per le condotte che non hanno ancora cagionato un danno, sia a maggior ragione per quelle che lo abbiano già cagionato, quando vi sia il rischio che il danno si aggravi o che le irregolarità siano reiterate, perché il procedimento ha natura cautelare ed è volto a evitare che i danni siano prodotti o aggravati. Il pericolo di reiterazione può desumersi dalla natura stessa delle irregolarità [conclusione di contratti in conflitto di interessi con società riferibili agli amministratori, in violazione delle regole sul potere di firma congiunta, e pagamenti per prestazioni non rese], sicché è legittima la revoca degli amministratori anche quando le singole operazioni contestate abbiano già esaurito la loro esecuzione.

Il curatore speciale nominato alla società nel procedimento ex art. 2409 c.c. per il conflitto di interessi dei suoi amministratori difetta di legittimazione passiva nel giudizio di reclamo avverso il decreto di revoca degli amministratori e di nomina dell’amministratore giudiziario, perché la sua nomina è superata dall’insediamento dell’amministratore giudiziario, che rappresenta la società.

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Investimento iscritto in bilancio e prova contraria a carico dell’amministratore che lo nega
L’iscrizione in bilancio di un investimento finanziario [titoli per 150 milioni di lire, riportati invariati nei bilanci per oltre vent’anni]...

L’iscrizione in bilancio di un investimento finanziario [titoli per 150 milioni di lire, riportati invariati nei bilanci per oltre vent’anni] ne fa presumere l’effettiva esecuzione, perché il professionista che redige il bilancio riporta i dati e i documenti forniti dall’amministrazione; spetta quindi all’amministratore in carica all’epoca, che ne neghi la sussistenza assumendo un errore di appostazione, provare le circostanze dell’errore. L’amministratore è tenuto a conservare e a consegnare alla gestione subentrante la documentazione dell’investimento e, se non vi provvede, risponde verso la società del valore dei titoli divenuti indisponibili, in solido con gli altri componenti del consiglio di amministrazione.

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Nullità della delibera di bilancio per carenze informative su disavanzo di fusione e parti correlate; impugnazione dopo il bilancio successivo
La delibera di approvazione del bilancio che violi i principi di chiarezza e precisione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. è...

La delibera di approvazione del bilancio che violi i principi di chiarezza e precisione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. è nulla non solo quando la violazione alteri il risultato dell’esercizio o la rappresentazione del patrimonio, ma anche quando dal bilancio e dai suoi allegati, compresa la nota integrativa, non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge richiede per ciascuna posta; l’interesse del socio all’impugnazione è di natura informativa, sicché egli non deve dedurre conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla delibera.

L’art. 2434-bis, primo comma, c.c. preclude l’impugnazione del bilancio dopo l’approvazione di quello dell’esercizio successivo, ma non incide sull’impugnazione già proposta, e non occorre impugnare i bilanci approvati nel corso del giudizio, dei quali l’amministratore deve tenere conto ai sensi del terzo comma nella misura in cui risentano delle rettifiche.

L’imputazione del disavanzo di fusione a maggior valore della partecipazione nella controllata detenuta dall’incorporata è una scelta consentita, ma l’iscrizione della partecipazione a un valore superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto della controllata richiede, ai sensi dell’art. 2426, n. 4, c.c., l’indicazione delle ragioni nella nota integrativa; la carenza è aggravata dall’omessa tabella degli effetti contabili della fusione prevista dal principio OIC 4, che non può essere omessa per la semplicità della struttura patrimoniale dell’incorporata, e la coerenza strategica dell’operazione non esonera dai doveri informativi.

L’affermazione in nota integrativa che le operazioni con parti correlate sono concluse a condizioni di mercato esonera dalle ulteriori informazioni richieste dall’art. 2427, n. 22-bis, c.c. solo se plausibile alla luce dei dati di bilancio, perché altrimenti si rimetterebbe all’obbligato la decisione sulla sussistenza del proprio obbligo; integra una difformità rilevante la maggiore dilazione di pagamento concessa alle controllate, desumibile dal rapporto tra crediti residui e fatturato.

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Rinuncia agli atti in appello con reciproche notificazioni: estinzione del processo dichiarata con sentenza
Ai sensi dell’art. 306 c.p.c. estingue il processo la rinuncia agli atti espressa dai difensori di entrambe le parti, muniti...

Ai sensi dell’art. 306 c.p.c. estingue il processo la rinuncia agli atti espressa dai difensori di entrambe le parti, muniti dei relativi poteri, mediante lo scambio di dichiarazioni di rinuncia e di accettazione con atti sottoscritti e notificati alla controparte; in appello l’estinzione è dichiarata con sentenza, atto tipico con cui il collegio definisce il giudizio, restando preclusa ogni altra questione. Su accordo delle parti le spese sono compensate, in deroga alla regola che le pone a carico del rinunciante, e l’udienza può essere anticipata e sostituita dal deposito di note scritte, come nel giudizio d’appello sul recesso parziale del socio di una s.r.l.

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