Se è stata aperta una procedura concorsuale e l’assoluta mancanza delle scritture contabili [per gli esercizi anteriori al fallimento], unita alla sostanziale inattendibilità della contabilità residua, impedisce di determinare i netti patrimoniali secondo il criterio elettivo dell’art. 2486, comma 3, c.c., applicabile nell’attuale formulazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, il danno risarcibile dall’amministratore è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, corrispondente al deficit fallimentare, cioè alla differenza tra l’ammontare dei crediti ammessi al passivo e il valore dell’attivo. Il criterio opera anche in presenza di addebiti specifici, quando l’omessa tenuta delle scritture impedisce di quantificare con certezza il danno da essi derivante.
Dall’omesso deposito delle scritture contabili consegue la responsabilità dell’amministratore [o del liquidatore] per i crediti sociali non recuperati dalla curatela, sia che i crediti siano stati incassati prima del fallimento, perché egli risponde delle somme incassate e non rinvenute, sia che non lo siano stati, perché egli risponde di non essersi attivato per il recupero e, in ogni caso, di non aver posto la curatela in condizione di recuperarli. Spetta all’amministratore convenuto dimostrare di avere agito diligentemente e di essersi attivato invano per il recupero, oppure l’inesigibilità dei crediti.
A fronte di disponibilità liquide e rimanenze fuoriuscite senza apparente giustificazione dall’attivo sociale, la società, o il curatore che agisca ai sensi dell’art. 146 l. fall., può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella loro distrazione o dispersione, mentre spetta all’amministratore provarne la destinazione all’estinzione di debiti sociali o all’impiego nell’attività sociale, in conformità alla disciplina normativa e statutaria. In mancanza di tale prova la distrazione delle risorse non rinvenute è imputata all’amministratore, tanto più quando l’omesso deposito delle scritture contabili impedisca alla curatela di verificarne un’eventuale diversa destinazione a fini aziendali.
Gli amministratori sono tenuti a pagare alle scadenze i debiti tributari e contributivi della società con le risorse sociali, e l’omesso pagamento li espone a responsabilità per mala gestio verso la società e i creditori sociali, salvo che essi provino, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile, quale l’incapacità finanziaria o l’incapienza patrimoniale della società. Il danno risarcibile comprende soltanto gli aggravi derivanti dall’omissione, cioè sanzioni, interessi e oneri di riscossione, e non l’imposta in sé.
L’omessa tenuta e consegna delle scritture contabili viola gli specifici obblighi posti dagli artt. 2214 e 2478 c.c., perché impedisce al curatore di ricostruire le vicende societarie e di individuare e recuperare crediti, rimanenze e attivo risultante dal bilancio. La totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta sommaria e non intelligibile, giustifica di per sé la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l’inversione dell’onere della prova, resta a carico del curatore la prova del nesso causale tra la condotta degli amministratori e il pregiudizio.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore presuppone la violazione degli obblighi specifici imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero dei doveri generali di diligenza, vigilanza e astensione dal conflitto d’interessi, l’esistenza di un danno risarcibile e il nesso causale tra la condotta e il danno, che l’attore deve provare ai sensi dell’art. 2697 c.c. Alcune violazioni, come la distrazione o la sottrazione di beni e l’omissione di adempimenti tributari e previdenziali, producono immediatamente un danno individuabile; le violazioni formali, specie nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, richiedono invece la prova dei successivi comportamenti pregiudizievoli da esse consentiti o indotti e del relativo nesso causale.
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità contro gli amministratori previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, che il curatore esercita in via esclusiva ai sensi dell’art. 146 l. fall. e con la quale può far valere tanto i presupposti della responsabilità contrattuale verso la società quanto quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali.
Il credito risarcitorio verso l’amministratore costituisce debito di valore e va maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dalla data dell’illecito. Il pregiudizio da ritardata disponibilità della somma deve essere allegato dall’attore e può essere ricostruito in via presuntiva e parametrato al tasso legale.
Ai fini del sequestro conservativo richiesto dal curatore [della liquidazione giudiziale di una s.r.l.] nei confronti di chi abbia ricoperto la carica di amministratore e poi di liquidatore, l’omessa tenuta delle scritture contabili prescritta dall’art. 2478, primo comma, c.c. e l’omissione di ogni attività dovuta a fronte delle perdite ai sensi degli artt. 2482 bis ss. c.c., che rendono impossibile ricostruire il patrimonio e i movimenti degli affari della società, integrano inadempimento dei più elementari obblighi dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c. Concorrono a fondare il fumus boni iuris [la mancata redazione e il mancato deposito dei bilanci, l’incasso in contanti degli introiti in assenza di rapporti bancari intestati alla società, il mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali e la prosecuzione dell’attività nonostante lo stato di decozione e la messa in liquidazione volontaria].
In assenza delle scritture contabili il danno risarcibile dall’amministratore si determina in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2486, terzo comma, c.c., in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. L’art. 2486, terzo comma, c.c. presume, in mancanza di diversi elementi, che il danno sia pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento; il criterio della differenza tra attivo e passivo opera quando mancano le scritture contabili, sono irregolarmente tenute o altre ragioni impediscono di determinare i netti patrimoniali.
Le dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore in sede di audizione personale, con cui egli ammetta gli addebiti [l’omessa tenuta della contabilità, l’incasso personale in contanti degli introiti, la prosecuzione dell’attività dopo lo scioglimento], hanno valore confessorio e sono sufficienti, nella cognizione sommaria della fase cautelare, a fondare il fumus della sua responsabilità.
Nel procedimento per sequestro conservativo promosso dal curatore contro l’amministratore, il ricorrente deve provare la violazione dei doveri di derivazione legale o pattizia connessi all’incarico e l’esistenza di voci di danno causalmente riconducibili a tale violazione; spetta all’amministratore provare il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla carica.
Il sequestro conservativo, misura di natura pre-pignoratizia, è diretto a consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul patrimonio del debitore all’esito del giudizio di merito. Il periculum in mora può essere desunto anche da elementi oggettivi, come la considerevole entità del credito e la sua evidente sproporzione rispetto al patrimonio del debitore; la valutazione si fonda su indici oggettivamente rilevabili, anche solo indiziari, attinenti alla capacità patrimoniale del debitore o al suo comportamento, ed è sufficiente una valutazione sommaria della probabilità attuale e concreta di un depauperamento, anche se non ancora in atto. Gli elementi oggettivi e soggettivi sono tra loro alternativi e, quando compresenti, vanno contemperati con prudente apprezzamento.
Non può essere addebitata al liquidatore l’omessa presentazione dell’istanza di fallimento in proprio quando, nel periodo in cui era in carica, il tribunale e la corte d’appello abbiano respinto i ricorsi per la dichiarazione di fallimento della società escludendone l’insolvenza secondo i criteri applicabili alle società in liquidazione, anche tenuto conto del credito litigioso iscritto all’attivo [società di vendita di autoveicoli posta in liquidazione dopo la revoca della concessione di vendita, titolare di un credito oggetto di un contenzioso con la casa produttrice].
L’azzeramento in bilancio delle immobilizzazioni costituite da software, lavori su beni di terzi, spese di pubblicità e suppellettili d’ufficio, compiuto dal liquidatore di una società che abbia cessato l’attività, è conforme all’art. 2490 c.c. e non integra dispersione del patrimonio sociale, perché in liquidazione i cespiti vanno valutati ai valori di realizzo, che per tali beni, rilevanti solo in funzione della continuità aziendale, sono pari a zero.
Non è imputabile al liquidatore il mancato recupero di crediti nei confronti di debitori falliti, di società cessate, di debitori che abbiano contestato giudizialmente il credito o di numerosi piccoli debitori per i quali l’azione giudiziale risulti antieconomica in considerazione dei costi e dell’alea del giudizio.
In mancanza di condotte illecite e di danni conseguenti accertati, l’irregolare tenuta della contabilità imputata al liquidatore costituisce un illecito meramente formale, e la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non consente di liquidare il danno nella misura della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, criterio utilizzabile solo come parametro di liquidazione equitativa quando l’attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a cagionare il danno e indicato le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi della condotta.
Ai fini del sequestro conservativo chiesto dal curatore della liquidazione giudiziale di una società cooperativa nei confronti dell’amministratore, integra il fumus dell’azione di responsabilità per indebita prosecuzione dell’attività la mancata adozione dei rimedi previsti in caso di perdita del capitale [messa in liquidazione ex art. 2545-duodecies c.c., ricapitalizzazione o trasformazione], quando l’erosione del capitale risulti dall’insorgere di debiti di rilevante entità [una sanzione amministrativa di importo prossimo a 400.000 euro a fronte di un capitale di 1.500 euro] e l’omessa tenuta delle scritture e dei bilanci per l’intera vita della società impedisca la ricostruzione analitica del danno, che può allora essere determinato nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c. Il periculum in mora è integrato tanto dall’insufficienza del patrimonio dell’amministratore rispetto al credito, quanto dalla verosimile distrazione dei beni sociali a favore di una società riferibile a un familiare senza riscossione del corrispettivo.
Ai fini del sequestro conservativo chiesto dal commissario liquidatore della società cooperativa [sciolta d’ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c. e poi dichiarata insolvente] nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione, non vale a escludere il fumus della responsabilità dei consiglieri privi di deleghe la circostanza che la gestione fosse curata in via esclusiva da un altro amministratore, perché ciascun componente dell’organo gestorio è tenuto ad attivarsi per impedire il depauperamento del patrimonio sociale, istituire adeguati assetti, tenere le scritture contabili, redigere i bilanci e, in caso di insufficienza patrimoniale, ricorrere a uno strumento di regolazione della crisi. Quando l’omessa tenuta delle scritture e l’omesso deposito dei bilanci impediscano di applicare il criterio dei netti patrimoniali, il danno può essere determinato in via presuntiva mediante la differenza tra attivo realizzato e passivo accertato, che assorbe il danno da singoli atti distrattivi.
Il periculum in mora del sequestro conservativo può essere desunto, con giudizio prognostico, dalla gravità della negligenza gestoria che abbia condotto allo scioglimento d’ufficio e all’insolvenza della società, senza necessità di provare atti di depauperamento già compiuti dai resistenti sul proprio patrimonio.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore per l’omessa tenuta o consegna delle scritture contabili, il danno consistente nel mancato recupero dei crediti sociali richiede la prova del nesso causale tra la mancata disponibilità della documentazione e il mancato recupero, e quindi dell’esistenza e dell’effettiva recuperabilità dei crediti, che non sussiste quando essi risultino contestati dai debitori o già estinti; non basta l’affermazione che la documentazione, se disponibile, avrebbe con ragionevole probabilità consentito di far valere vittoriosamente le pretese.
La distrazione di attivi non può essere desunta dal confronto tra le poste dell’ultimo bilancio depositato e l’attivo realizzato nella procedura quando il bilancio sia inattendibile perché redatto sulla base di una contabilità incompleta o irregolare, e la mancata tenuta delle scritture non giustifica di per sé la liquidazione del danno nella differenza tra passivo accertato e attivo liquidato.
L’amministratore unico di s.r.l. che, in presenza di un patrimonio netto negativo risultante dai bilanci depositati e in assenza di ricapitalizzazione, non accerti il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e non limiti la gestione ai fini conservativi ai sensi dell’art. 2486 c.c., ma faccia proseguire alla società lo svolgimento dell’attività caratteristica per più esercizi, come si desume dalle dichiarazioni IVA presentate negli anni successivi alla perdita del capitale, risponde dei danni che ne sono derivati alla società e ai creditori.
Ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c., quando è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili, o i netti patrimoniali non possono essere determinati a causa della loro irregolarità, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura: l’assenza di bilanci depositati per gli esercizi successivi alla perdita del capitale e la mancata consegna al curatore dei libri contabili e sociali integrano il presupposto per l’applicazione di tale criterio, con accoglimento integrale della domanda quando il curatore abbia limitato la pretesa a un importo inferiore al deficit accertato. Se il fallimento è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite liquidate a carico del convenuto soccombente sono versate all’Erario.
L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tanto che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie sia con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, sia con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale.
L’azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.
Per l’azione extracontrattuale di responsabilità dei creditori sociali, la prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della legge fall., derivante, in primis, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.
La irregolare tenuta delle scritture contabili non comporta automaticamente un danno risarcibile in capo al fallimento ma è onere del curatore indicare specificamente la causa del danno stesso direttamente correlato.
Nella quantificazione del danno per indebita continuazione dell'attività di impresa successiva allo scioglimento della società per la perdita del capitale non vanno computati i crediti che, benché ipoteticamente sussistenti, non sono stati oggetto di ammissione al passivo del fallimento.
Non può costituire valida allegazione di una condotta foriera di danno la violazione del generale obbligo di diligente gestione della società, posto che – per quanto tale obbligo sia indubbiamente gravante sull’amministratore secondo il canone di diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176, comma secondo, c.c. – ai fini che qui interessano occorre la puntuale allegazione di fatti specifici che abbiano costituito fattore causale del danno lamentato.
Il rimborso a sé stesso, da parte dell’amministratore socio, del finanziamento erogato alla società non è fonte di responsabilità se il curatore non allega e dimostra che, alla data del versamento, la società versasse nella situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o di ragionevolezza di un conferimento che rende operante la postergazione ex art. 2467 c.c. Quando la società fallita sia stata costituita al solo fine di proseguire, nei medesimi locali e con i medesimi fornitori, l’attività di un’impresa già insolvente, il deficit accertato in sede concorsuale non può essere addossato per intero all’amministratore, non risultando dimostrato che una gestione diligente avrebbe condotto a esiti diversi; l’accertamento induttivo dell’Agenzia delle entrate, fondato su criteri presuntivi a fini fiscali, non può essere assunto a parametro del danno.
Nel caso di obbligazioni solidali [quale quella risarcitoria degli amministratori], il requisito oggettivo del periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo va valutato considerando la consistenza del patrimonio del solo condebitore solidale contro cui il creditore agisce, perché la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato separatamente e per l’intero credito. Il creditore può infatti chiedere a ciascun condebitore l’adempimento per l’intero ai sensi dell’art. 1292 c.c., e il principio che regola l’azione di merito e la successiva esecuzione vale anche per la misura cautelare strumentale a garantirne la fruttuosità; una diversa soluzione contrasterebbe con la funzione della solidarietà passiva, diretta ad agevolare la soddisfazione della pretesa creditoria.
Il periculum in mora può desumersi da elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del credito, o da elementi soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del proprio patrimonio; tali elementi sono tra loro alternativi, sicché per la concessione del sequestro conservativo è sufficiente la sussistenza anche di uno solo di essi.
Il periculum in mora sussiste sul piano soggettivo quando l’amministratore abbia iniziato a dismettere il proprio patrimonio immobiliare dopo il fallimento della società, si sia reso responsabile di irregolarità contabili e abbia distratto somme dal patrimonio sociale, perché la natura e la gravità degli illeciti gestori rendono verosimile che egli non dedicherà miglior cura a preservare il proprio patrimonio per soddisfare le ragioni di credito del fallimento.
L’azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. compendia l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori contro gli amministratori, previste in materia di s.r.l. rispettivamente dal primo e dal sesto comma dell’art. 2476 c.c., ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci sia per i creditori sociali. Il curatore può pertanto invocare le agevolazioni probatorie derivanti dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, limitandosi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (l’assunzione della carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, mentre spetta all’amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.
La concessione del sequestro conservativo a tutela dell’azione di responsabilità presuppone la ragionevole probabilità di accoglimento della domanda risarcitoria. Qualora il curatore alleghi e documenti la contabilizzazione di apporti dei soci privi di riscontro nei movimenti bancari e di cassa e prelievi di denaro privi di giustificazione, spetta all’amministratore dimostrare la correttezza delle rilevazioni contabili e la destinazione delle somme fuoriuscite a esigenze della società; in difetto, risultano verosimili la perdita del capitale sociale, celata dalle irregolarità contabili, e l’indebita prosecuzione dell’attività in ottica di continuità aziendale anziché meramente conservativa, in violazione degli artt. 2482-ter, 2484 e 2486 c.c.
Quando le scritture contabili sono inattendibili, il danno da indebita prosecuzione dell’attività sociale può essere liquidato in via equitativa con il criterio della differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare, che l’art. 2486 c.c. consente di utilizzare in via sussidiaria rispetto al criterio della differenza tra i netti patrimoniali.
Gli amministratori che, mediante l’appostazione in bilancio di poste attive fittizie o comunque inattendibili, occultino il reale stato di dissesto della società e ritardino l’accertamento della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, rispondono dei danni cagionati alla società e ai creditori ai sensi degli artt. 2485 e 2486 cod. civ.
La mancata consegna al curatore fallimentare di beni aziendali risultanti dalla contabilità, in difetto di prova della loro regolare alienazione e del versamento del prezzo nelle casse sociali, integra una condotta di distrazione imputabile agli amministratori, fonte di responsabilità risarcitoria.
In presenza di documentazione contabile frammentaria o inattendibile, il danno risarcibile derivante dalla prosecuzione dell’attività in violazione dell’art. 2486 cod. civ. può essere determinato sulla base della differenza tra attivo e passivo risultante dallo stato passivo fallimentare dichiarato esecutivo.
L’art. 146 l.f. sancisce una generica e onnicomprensiva legittimazione del curatore a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., ragione per la quale è ammesso a far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale ultima azione di responsabilità, fondata sul presupposto della violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (cfr. art. 2476 c.c. per le s.r.l.), ha pacificamente natura extracontrattuale, ponendo dunque a carico della curatela l’onere della prova dei fatti causativi del danno e del nesso di causalità.
Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall’art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486, co. 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere. In altri termini, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.
La transazione parziaria avente ad oggetto la quota di responsabilità risarcitoria “astratta, ideale, ipotetica, interna e personale” esula dall’applicazione dell’art. 1304 c.c., ma comporta che il dovuto del condebitore solidale che non ha transatto vada ridotto della quota ideale del condebitore che ha transatto se quest’ultimo ha pagato una somma inferiore.
La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.
L’art. 1304, co. 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.
Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. In altri termini, in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l’accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.
In tema di responsabilità dell’amministratore, la liquidazione del danno mediante il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 2486, comma 3, cod. civ., è ammissibile a condizione che siano indicate le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi degli inadempimenti contestati. E' altresì onere del curatore individuare e provare gli inadempimenti dell'amministratore e il nesso causale tra gli adempimenti e il danno.