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Sentenze con tag: finanziamento soci

Tribunale di Torino, 2 Aprile 2026, n. 629/2026
Esigibilità del finanziamento soci accertato da lodo irrituale
Quando né lo statuto né il lodo che ha accertato il credito dettino regole sull’esigibilità dei crediti dei soci, la...

Quando né lo statuto né il lodo che ha accertato il credito dettino regole sull’esigibilità dei crediti dei soci, la generica previsione del lodo secondo cui il rimborso dei finanziamenti potrà trovare ragione nelle disponibilità finanziarie presenti e future della società non subordina la restituzione a una condizione. Il socio di minoranza creditore non può essere tenuto ad attendere a tempo indeterminato le scelte della società in ordine alla liquidazione o all’investimento del proprio patrimonio, perché ciò rimetterebbe l’adempimento all’arbitrio del debitore.

Nel finanziamento soci privo di termine di restituzione, come nel mutuo senza indicazione del termine, il creditore può esigere immediatamente la restituzione quando il debitore sia divenuto insolvente, senza necessità della preventiva fissazione giudiziale del termine ai sensi dell’art. 1817 c.c. Deve ritenersi tale la società che, consapevole da anni del debito accertato con lodo, non ne abbia pagato alcuna parte nonostante le diffide, pur disponendo di un patrimonio immobiliare.

Accertato con lodo irrituale il credito del socio alla restituzione dei finanziamenti e l’assenza dei presupposti della postergazione, la domanda di condanna della società al pagamento non può essere devoluta all’arbitrato irrituale, e il socio creditore, a fronte dell’inadempimento della società, deve rivolgersi al Tribunale per ottenere un titolo esecutivo.

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01/10/2026
Data sentenza: 02/04/2026
Numero: 629/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Chiara Comune
Registro : RG – 9631 –  2024
Corte di Cassazione, 9 Ottobre 2026, n. 1865/2025
Finanziamenti postergati del socio di s.p.a. chiusa: non compensabili ex art. 56 l. fall. con il debito verso il fallimento
La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467 c.c. si applica anche al finanziamento del socio di...

La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467 c.c. si applica anche al finanziamento del socio di una s.p.a. quando la sua posizione, per lo specifico assetto dell’ente o per il ruolo concretamente rivestito, sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l., in ragione della finalità della norma di contrastare la sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse; essa opera anche durante la vita della società, come condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto al rimborso.

Il credito del socio al rimborso del finanziamento postergato non può essere compensato, ai sensi dell’art. 56 l. fall., con il debito del socio verso il fallimento, perché tra le due regole vi è un rapporto di ontologica incompatibilità: la compensazione consentirebbe proprio ciò che l’art. 2467 c.c. mira a impedire, cioè la soddisfazione del socio finanziatore prima degli altri creditori e la sottrazione di risorse alla massa. La postergazione, norma inderogabile posta a tutela dei creditori sociali, integra infatti un divieto legale di compensazione ai sensi dell’art. 1246, n. 5, c.c.

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26/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 1865/2025
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Terrusi
Relatore: Roberto Amatore
Registro : RG – 10066 –  2023
Tribunale di Milano, 10 Gennaio 2025, n. 7316/2025
Versamenti alla s.r.l. in vista di un ingresso nella compagine mai realizzato: indebito oggettivo e restituzione
Quando l’acquisto della partecipazione non si perfezioni, le somme versate alla società, sia come anticipo sul prezzo delle quote sia...

Quando l’acquisto della partecipazione non si perfezioni, le somme versate alla società, sia come anticipo sul prezzo delle quote sia come finanziamento soci, sono prive di causa e vanno restituite a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., perché l’accordo sul futuro ingresso nella compagine sociale rileva come mero motivo del pagamento e non come titolo idoneo a giustificarne la ritenzione. È il caso dei versamenti eseguiti da un imprenditore e dalla sua società a una s.r.l. di logistica, in vista di un ingresso nella compagine rimasto allo stato di proposta, quando dalle visure risulti che i versanti non sono mai divenuti soci.

La mancata comparizione senza giustificato motivo del legale rappresentante della società contumace all’interrogatorio formale consente di ritenere ammessi i fatti dedotti, come l’intesa sulla restituzione in caso di mancato ingresso, specie se corroborati dalle causali dei bonifici e dai bilanci. Sulle somme da restituire decorrono gli interessi legali dalla richiesta stragiudiziale e quelli previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale.

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26/09/2026
Data sentenza: 10/01/2025
Numero: 7316/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 33704 –  2023
Corte di Cassazione, 5 Novembre 2026, n. 13672/2026
Canoni non riscossi dal socio locatore come finanziamento postergato ex art. 2467 c.c. ed estensione ad altri tipi sociali
La nozione di finanziamento dei soci di cui all’art. 2467 c.c. comprende i finanziamenti effettuati «in qualsiasi forma», e quindi...

La nozione di finanziamento dei soci di cui all’art. 2467 c.c. comprende i finanziamenti effettuati «in qualsiasi forma», e quindi ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della futura restituzione, compresi il rilascio di garanzie e le forniture senza corrispettivo che si traducano in un volontario apporto economico del socio tale da consentire alla società di non sostenere immediatamente un costo. Vi rientra pertanto anche la concessione in locazione alla società di un immobile, quando si traduca, in ragione della prolungata mancata riscossione dei canoni, in un volontario e utile apporto economico del socio che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo.

La postergazione opera già durante la vita della società come condizione di inesigibilità legale e temporanea del credito del socio, finché perdura la situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento o nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, sicché la società, e in caso di fallimento il curatore opponendosi all’ammissione al passivo, deve rifiutarne il rimborso. La regola, dettata per la s.r.l., si estende agli altri tipi sociali, compresa la società in accomandita semplice, quando il socio finanziatore si trovi, per l’assetto dell’ente o per la posizione concretamente rivestita, in una situazione sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l., coerentemente con la finalità di contrasto della sottocapitalizzazione nominale e con l’art. 2497-quinquies c.c. La degradazione del credito a postergato è compatibile con una prelazione ipotecaria o pignoratizia soltanto in presenza di più creditori postergati.

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24/09/2026
Data sentenza: 05/11/2026
Numero: 13672/2026
Carica: Presidente
Giudice: Cosmo Crolla
Relatore: Giuseppe Dongiacomo
Registro : RG – 9628 –  2025
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2026, n. 939/2025
Versamenti del socio e prova del mutuo in assenza di contratto scritto
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal socio alla società, l’esistenza...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate dal socio alla società, l’esistenza di un rapporto di mutuo può essere desunta dal complesso degli elementi emergenti dalla concreta attuazione del rapporto – i versamenti effettuati dal socio, le restituzioni parziali operate dalla società in costanza di rapporto sociale, che non troverebbero altra spiegazione, l’appostazione nei bilanci di un debito verso soci per finanziamento infruttifero e postergato e la mancata contestazione dei solleciti di pagamento della somma residua – restando irrilevante la mancanza di un contratto scritto. In difetto di tempestiva e specifica contestazione dell’esistenza del rapporto, e a fronte della mera allegazione di fatti estintivi del credito, il rapporto deve ritenersi provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c., poiché la deduzione di un fatto estintivo presuppone logicamente che il debito sia sorto.

L’asserita rinuncia implicita al credito residuo per finanziamenti, che sarebbe stata convenuta tra il socio cedente e il socio cessionario in occasione della cessione delle quote, deve essere provata da chi la invoca e non può essere desunta né dal mero decorso del tempo tra i versamenti e la richiesta di restituzione né dal deterioramento dei rapporti personali tra le parti.

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22/09/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 939/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Antonio Costanzo
Registro : RG – 13555 –  2024
Tribunale di Milano, 10 Luglio 2025, n. 7482/2025
Finanziamento soci: accertamento dei presupposti per la postergazione ex art. 2467, comma 2, c.c.
In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del...

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. (eccessivo squilibrio nell'indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata "ex actis", secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.

Il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti. L'effetto di tale postergazione è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti, ed impone al giudice, richiesto del rimborso, di accertare, sulla base delle risultanze processuali in atti, se la situazione sociale ricada in una delle fattispecie ex art. 2467 c.c., comma 2.

La qualificazione di "credito postergato" discende dalla sussistenza di oggettive circostanze previste dalla legge e non dall'esercizio di un diritto potestativo della società finanziata, con la conseguenza che si deve escludere la sussistenza di un'eccezione in senso proprio. La sussistenza della condizione di sottocapitalizzazione al momento della concessione del prestito e della richiesta del suo rimborso costituisce un fatto impeditivo all'accoglimento della pretesa creditoria formulata dal socio, il cui fatto costitutivo è integrato dal titolo; ma la deduzione del detto fatto non è oggetto di un'eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, possa essere sollevata soltanto dalla società (o dalla curatela) debitrice, onde compete al giudice adito il potere-dovere di rilevare di ufficio detta situazione sulla base degli elementi introdotti in giudizio e presenti agli atti.

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11/09/2026
Data sentenza: 10/07/2025
Numero: 7482/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 31020 –  2024
Tribunale di Campobasso, 9 Ottobre 2026, n. 771/2025
Art. 2467 c.c.: una norma di diritto sostanziale
La domanda relativa alla restituzione di un finanziamento soci e, dunque, alla definizione di un rapporto tra soci e società,...

La domanda relativa alla restituzione di un finanziamento soci e, dunque, alla definizione di un rapporto tra soci e società, rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa, ex art. 3, D.lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, I comma, lett. d) del D.l. n. 1/2012, in considerazione della disciplina, diversa rispetto a quella dei comuni finanziamenti, dei prestiti effettuati dai soci che sono assoggettati alle regole di cui all'art. 2467 c.c.

La qualificazione dell'erogazione di somme da parte dei soci alla società da loro partecipata a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio sociale dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.

La disciplina di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 6/2003 è applicabile ai finanziamenti dei soci a favore della società nei soli casi in cui il negozio di finanziamento sia successivo alla sua entrata in vigore, poiché si tratta di norme di natura inequivocabilmente sostanziale e non processuale e mancanti di disciplina transitoria. Le nuove norme, infatti, incidono direttamente sugli effetti del negozio di finanziamento, regolando il diritto dei finanziatori al rimborso, che in tale negozio ha la sua causa e la sua origine: il regime dei rimborsi condiziona la formazione della volontà negoziale dei soci finanziatori, i quali nel determinarsi a concedere il prestito valutano le condizioni del rimborso, e potrebbero rifiutarlo se consapevoli della successiva postergazione.

In materia di finanziamenti dei soci alla società da loro partecipata, la disciplina relativa alla postergazione si applica anche se il socio esce dalla compagine sociale, perché il credito non si trasforma, per ciò solo, in un credito verso terzi, essendo rilevante esclusivamente la circostanza che nel momento in cui ha avuto luogo l’erogazione vi fosse la qualità di socio in capo al finanziatore: il diritto al rimborso sorge già postergato e permane con tale caratteristica pure ove il socio esca dalla società.

La disciplina di cui all’art. 2467 c.c. relativa alla postergazione dei crediti derivanti da finanziamenti dei soci (come individuati ai sensi del secondo comma della stessa disposizione) è volta a tutelare le aspettative dei creditori terzi e della società a fronte di richieste di rimborso relative a crediti non ancora esigibili; l'obiettivo perseguito con l'introduzione della disposizione è quello di ristabilire un equilibrio finanziario tra il capitale sociale e l'attività svolta, in modo che il rischio d'impresa sia correttamente distribuito tra i soci e non sui creditori esterni.

La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della predetta norma. La società, pertanto, è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della summenzionata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento e a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi. Trattandosi di un fatto impeditivo del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, l’onere della prova riguardante la sussistenza della condizione di inesigibilità del credito al momento in cui è avvenuto il prestito (dies storico statico) ovvero al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia grava sulla società debitrice.

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25/08/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 771/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Barbara Previati
Registro : RG – 1907 –  2022
Tribunale di Ancona, 2 Marzo 2026, n. 246/2026
Erronea appostazione in bilancio di un finanziamento soci e nullità della delibera di approvazione
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui...

Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, comma 2, c.c. è illecito, con conseguente nullità della deliberazione assembleare approvativa ai sensi dell’art. 2379 c.c., non solo quando tale violazione determini una divergenza tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, ma anche quando dal bilancio e dai relativi allegati non sia desumibile l’intera gamma delle informazioni che la legge richiede siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

In tale prospettiva, non è consentita la traslazione all’interno delle riserve societarie di poste già iscritte come finanziamenti effettuati dai soci in favore della società, trattandosi di operazioni di finanziamento riconducibili allo schema del mutuo che devono essere iscritte al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.  Non si possono infatti mutare ad libitum i criteri di redazione da un esercizio sociale all'altro, posto che, giusta il disposto di cui all'art. 2423-bis c.c., comma 2, deroghe al principio enunciato sono consentite "in casi eccezionali"; mentre la nota integrativa deve, in ogni caso, esaurientemente motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

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07/06/2026
Data sentenza: 02/03/2026
Numero: 246/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 3481 –  2024
Tribunale di Genova, 9 Ottobre 2026, n. 1656/2025
Postergazione finanziamenti soci: applicabilità e irrilevanza della perdita della qualità di socio
La previsione dell’art. 2467 c.c. è applicabile a tutti i trasferimenti di risorse alla società, indipendentemente dalla forma assunta. La...

La previsione dell’art. 2467 c.c. è applicabile a tutti i trasferimenti di risorse alla società, indipendentemente dalla forma assunta. La norma, avente una finalità antielusiva, si applica a qualsiasi forma di erogazione di fondi, diretta o indiretta, che comporti l’obbligo di rimborso in capo alla società.

È irrilevante la perdita della qualifica di socio ai fini dell'applicazione dell'art. 2467 c.c., atteso che la postergazione opera in relazione alla natura originaria del credito, indipendentemente da eventuali mutamenti successivi. Una diversa interpretazione esporrebbe la norma a facili elusioni nonché a pregiudizi per il ceto creditorio.

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02/06/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 1656/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Francesca Lippi
Registro : RG – 1154 –  2023
Tribunale di Roma, 9 Ottobre 2026
Finanziamento soci ex art. 2467 c.c.: postergazione e sequestro conservativo a tutela del credito
In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera già durante la...

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la situazione di crisi. Il fondamento della postergazione risiede, dunque, nella circostanza che il finanziamento sia stato concesso "in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" (art. 2467 comma 2 c.c.). Non è sufficiente, ai fini probatori della probabile insolvenza, dedurre una generica situazione di difficoltà finanziaria della società risultante dai bilanci. Individuato il titolo della postergazione, anche nel corso della vita sociale, in una situazione di crisi paragonabile all'insolvenza temporanea, suscettibile dunque sia di risolversi positivamente (eventualmente anche e proprio grazie ai finanziamenti dei soci) sia di protrarsi anche a lungo, e nel presupposto che nelle s.r.l. i soci, anche se non partecipano direttamente all'amministrazione, in ragione di rapporti in essere tra loro e con la società, sono a conoscenza della sua situazione economico-patrimoniale o possono esserlo (art. 2476 comma 2 c.c.), il socio finanziatore non può lamentare la diminuzione della garanzia patrimoniale (di per sé residuale) riservata al suo credito, esigua e suscettibile di deterioramento od insussistente già al momento della concessione del credito stesso.

Il credito per finanziamento soci postergato non può essere equiparato tout court al conferimento di capitale di rischio e esso rimane pur sempre un credito sicché - considerata l'ammissibilità del sequestro conservativo a tutela del credito non esigibile - la relativa garanzia generica deve poter essere conservata a fronte di un concreto timore della sua perdita.

In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata.

Nelle obbligazioni contrattuali, l’inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo - integrando il "fondato timore" di perdere la garanzia del credito a norma dell'art. 671 cod. proc. civ. - solo se successiva al sorgere del credito, con la conseguenza che non può aspirare alla misura cautelare "de qua" il creditore che abbia avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto. Al fine della concessione del sequestro conservativo a tutela di un credito, l’obiettiva precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva in quanto sopravvenuta, e, pertanto, va riscontrata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell'obbligazione, tenendo altresì conto che il mero fatto dell'inadempimento nel termine pattuito, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, non è di per sè idoneo, in difetto di altri elementi, ad evidenziare uno stato di dissesto.

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22/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Enrica Ciocca
Registro : RG – 1517 –  2023
Tribunale di Brescia, 9 Ottobre 2026, n. 2178/2024
Postergazione del finanziamento soci e inesigibilità del credito
I finanziamenti erogati dal socio alla società, qualificati come finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., integrano una condizione di...

I finanziamenti erogati dal socio alla società, qualificati come finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., integrano una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, destinata a permanere sino al superamento della situazione di difficoltà patrimoniale o finanziaria prevista dalla norma.

La restituzione, anche parziale, di tali finanziamenti, ove effettuata in assenza di fallimento della società, non costituisce pagamento indebito, essendo l’obbligo restitutorio previsto dall’art. 2467 c.c. limitato ai rimborsi eseguiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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07/03/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 2178/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 12146 –  2020
Tribunale di Cagliari, 9 Giugno 2024
Illecita prosecuzione dell’attività di impresa e applicabilità dell’art. 2486 ai procedimenti in corso
Gli amministratori sono responsabili per la prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale. Posto che il liquidatore della società...

Gli amministratori sono responsabili per la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale.

Posto che il liquidatore della società ha finalità di conservazione del patrimonio della società, non può essere contestata a quest'ultimo, da parte del fallimento, l'illecita prosecuzione di attività di impresa, in mancanza di specifiche e provate operazioni in violazione dell'art. 2486 c.c.

Le condotte degli amministratori successive all'integrazione di una causa di scioglimento (nella specie: integrale perdita del capitale sociale) devono essere volte alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, in maniera da poter garantire il soddisfacimento dei creditori.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono stati modificati i criteri di determinazione del danno al patrimonio sociale di cui all'art. 2486 c.c. nei casi di responsabilità a carico degli amministratori per violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; in particolare, sono state previste due modalità di liquidazione del danno: a) la prima, che costituisce un criterio generale e presuntivo, superabile con prova contraria, coincide con la differenza dei netti patrimoniali, depurata dei normali costi della gestione conservativa; b) la seconda modalità interviene nei casi di assenza di scritture contabili ovvero quando, comunque, non sia possibile ricorrere al precedente criterio e coincide con il deficit fallimentare. Tale nuova normativa è applicabile anche a fatti precedenti e a giudizi ancora in corso, secondo l'orientamento che riconosce a tale disposizione anche natura processuale, retta dal principio del tempus regit actum, dato che la medesima disposizione non incide retroattivamente su elementi costitutivi della fattispecie legale di responsabilità civile, non intaccando situazioni giuridiche precostituite, e rivolgendosi direttamente al giudice per delimitarne l'ambito di discrezionalità, indicandogli, altresì, il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Il presupposto per l'applicazione del criterio del deficit fallimentare è l'assoluta carenza di informazioni in merito all'andamento degli affari, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio al momento del verificarsi della causa di scioglimento.

 

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07/02/2026
Data sentenza: 09/06/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Caschili
Registro : RG – 1839 –  2024
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