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Sentenze con tag: penale

Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026, n. 15856/2026
Studio grafico, verifica dei marchi anteriori e penale per mancata rimozione dei post promozionali
Il contratto avente a oggetto l’ideazione e la realizzazione grafica di etichette e la proposta di denominazioni per prodotti destinati...

Il contratto avente a oggetto l’ideazione e la realizzazione grafica di etichette e la proposta di denominazioni per prodotti destinati al commercio non comprende, in assenza di una specifica pattuizione, l’obbligazione di verificare preliminarmente l’esistenza di diritti anteriori di terzi su segni simili o confondibili né quella di garantire che i segni proposti non violino tali diritti, perché si tratta di accertamenti complessi, di natura giuridica, estranei al contenuto tipico dei contratti di progettazione di loghi o di altro materiale grafico, sicché l’inidoneità del segno a essere legittimamente utilizzato sul mercato a causa di un marchio anteriore non integra inadempimento dello studio grafico, tanto più quando il committente ha autonomamente selezionato la denominazione tra più proposte [studio di graphic design incaricato di ideare il packaging e le denominazioni di cinque vini, al quale il produttore, ritenuto responsabile della contraffazione di un marchio UE anteriore composto dalle medesime parole e dall’immagine di una mezza luna, chiedeva la restituzione del corrispettivo e il risarcimento dei costi di etichettatura e di rimozione delle etichette; accertamento della contraffazione con inibitoria, retroversione degli utili e penale, rigetto delle domande verso lo studio grafico].

Il destinatario dell’ordine cautelare di inibitoria assistito da penale ha l’obbligo di adempiere senza ritardo e l’onere di verificare, con il supporto della propria difesa, quali attività siano necessarie per conformarsi al provvedimento, compresa la rimozione dei contenuti promozionali pubblicati sui propri profili social, sicché la penale per ogni giorno di ritardo matura dalla notificazione dell’ordinanza fino all’ultima data in cui è documentata la permanenza online dei contenuti, senza che rilevi la mancata richiesta stragiudiziale di adempimento da parte del titolare del marchio.

Nel giudizio di merito sulla contraffazione di marchio, quando le esigenze probatorie sottese al sequestro risultano integralmente soddisfatte e la funzione preventivo-interdittiva è adeguatamente assicurata dall’inibitoria, i prodotti sequestrati possono essere restituiti al contraffattore previa rimozione e distruzione, a sua cura e spese, delle sole etichette recanti il segno contraffattorio.

Ai fini della retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125 c.p.i., i prodotti contraffatti non rinvenuti in sede di sequestro e dei quali non è nota la destinazione possono ritenersi verosimilmente venduti, con un abbattimento prudenziale per i possibili impieghi diversi dalla vendita, quali regalie, autoconsumo e utilizzo nell’attività di ristorazione, e gli utili possono essere determinati applicando ai ricavi il criterio intermedio del prezzo mediano, al netto dei costi unitari di produzione.

Il danno non patrimoniale è risarcibile alla persona giuridica solo quando il fatto lesivo incide su situazioni giuridiche equivalenti ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, come il nome, la reputazione, l’identità e l’immagine, sicché lo svilimento e l’annacquamento del marchio contraffatto, la sua associazione a un uvaggio specifico o a un’indicazione geografica tipica, la limitazione delle scelte imprenditoriali del titolare e la perdita di appetibilità del segno nei rapporti di cessione o di licenza attengono al danno patrimoniale o comunque fuoriescono dal perimetro di tali diritti.

Non sussistono i presupposti per ordinare la pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione del marchio quando la commercializzazione dei prodotti contraffatti è risalente nel tempo, si è protratta per meno di un anno e ha riguardato un modesto volume di vendite, perché i diritti del titolare sono sufficientemente tutelati dalle altre statuizioni.

La sezione specializzata in materia di impresa è competente anche sulla domanda di garanzia impropria proposta dal contraffattore nei confronti del soggetto incaricato di ideare il segno, perché ai sensi dell’art. 134 c.p.i. è sufficiente una connessione anche impropria con le domande relative a diritti di proprietà industriale.

Il giudizio di confondibilità tra marchio e segno si svolge in via globale e sintetica, e non analiticamente su ciascun elemento, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi e all’impressione d’insieme, in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti e confrontando il marchio che il consumatore osserva con il mero ricordo dell’altro, sicché la sostituzione della mezza luna presente nel marchio registrato con una luna piena affiancata dalle fasi lunari non vale a differenziare un segno composto dalle medesime parole.

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23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 15856/2026
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 7004 –  2022
Tribunale di Roma, 4 Agosto 2024
Contraffazione di marchio debole mediante riproduzione dell’elemento dominante con aggiunte descrittive
È debole il marchio il cui elemento denominativo dominante sia costituito da un termine di uso comune, evocativo di un...

È debole il marchio il cui elemento denominativo dominante sia costituito da un termine di uso comune, evocativo di un concetto non estraneo all’attività contraddistinta, accompagnato da espressioni meramente descrittive e da una componente grafica con funzione soltanto ornamentale o di contorno. Anche in tal caso, l’aggiunta di espressioni descrittive dell’attività e un diverso carattere grafico non bastano a escludere l’effetto confusorio quando il segno successivo riproduca la parola che costituisce il cuore del marchio anteriore, preponderante per dimensioni e centralità, e sia usato per servizi dello stesso settore nel medesimo ambito territoriale, perché il consumatore medio tende a memorizzare la denominazione che caratterizza l’esercizio, senza soffermarsi sugli elementi grafici e descrittivi.

L’uso, da parte di un’impresa operante nel medesimo settore e nello stesso ambito territoriale, di un segno distintivo idoneo a creare confusione con quelli utilizzati da un concorrente per contraddistinguere la propria attività integra concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c.

In materia di proprietà industriale, il periculum in mora consiste in ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, suscettibile di aumento o non agevolmente quantificabile, quale la possibilità per l’autore della violazione di trarre un indebito vantaggio pubblicitario o uno sviamento di clientela difficilmente quantificabile.

In applicazione del principio di proporzionalità, l’uso di un segno confusorio [come insegna di un esercizio commerciale] giustifica l’inibitoria, la rimozione del segno dall’insegna, dai siti web, dai social network e dai tag o metatag, e la fissazione di una penale. Il sequestro giudiziario dei prodotti e della documentazione contabile non è invece necessario quando la violazione consista nell’uso di un segno confusorio, senza contraffazione di prodotti, e i proventi dell’attività non siano connessi unicamente all’uso del segno; la pubblicazione del provvedimento, misura prevalentemente sanzionatoria, va negata quando non sia necessaria a tutelare le esigenze cautelari.

Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni occorre fare riferimento alla capacità percettiva della categoria di soggetti cui i prodotti o i servizi sono destinati, rapportata a quella di un destinatario mediamente intelligente, accorto e informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. Il rischio di confusione va valutato globalmente, sulla base dell’impressione complessiva prodotta dai segni e tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti, poiché il consumatore medio percepisce il marchio nel suo insieme senza esaminarne i dettagli.

L’affinità tra prodotti, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi, postula che i beni siano ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o strettamente correlate, tali da indurre il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’eventuale uniformità dei canali di commercializzazione; l’identità delle esigenze che spingono all’acquisto non può essere ancorata a criteri eccessivamente generici.

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22/10/2026
Data sentenza: 04/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alfredo Landi
Registro : RG – 7539 –  2024
Tribunale di Roma, 4 Maggio 2024
Importazione parallela di prodotti originali destinati a mercati extracomunitari e lesione dell’esclusiva sul marchio
L’introduzione nel territorio dell’Unione europea e la commercializzazione, senza il consenso del titolare del marchio, di prodotti originali contrassegnati dal...

L’introduzione nel territorio dell’Unione europea e la commercializzazione, senza il consenso del titolare del marchio, di prodotti originali contrassegnati dal marchio e destinati a mercati extracomunitari non beneficiano dell’esaurimento previsto dall’art. 5 c.p.i. e ledono il diritto di esclusiva riconosciuto al titolare dall’art. 20, comma 2, c.p.i. La condotta è illecita anche se non integra stricto sensu una contraffazione, perché i prodotti non divergono per essenza e provenienza da quelli commercializzati nell’Unione e non sussiste quindi un rischio di confusione o di associazione.

L’importazione parallela extracomunitaria non consentita dal titolare del marchio, seguita dalla commercializzazione dei prodotti così importati, integra anche la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., quale atto contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’azienda del titolare, in particolare quando i prodotti sono privi di caratteristiche prescritte dalla legislazione eurounitaria, quali la marcatura CE e l’indicazione del produttore, nonché del manuale in lingua italiana e della garanzia regionale.

In sede cautelare, la destinazione dei prodotti a mercati extracomunitari può essere desunta da presunzioni, quali il sistema di codici identificativi impressi dal titolare sui prodotti in funzione del mercato di destinazione, la corrispondenza tra i numeri d’ordine riportati sulle confezioni e quelli delle fatture di vendita del rivenditore, l’assenza della marcatura CE e dell’indicazione del produttore, la mancanza di istruzioni in lingua italiana e della garanzia regionale. In applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al rivenditore documentare la provenienza dei prodotti venduti, di agevole tracciabilità, per superare tali presunzioni, ed è irrilevante che gli acquisti di prova siano stati effettuati da soggetti diversi dal titolare del marchio.

L’attualità della condotta e il rischio di pregiudizio all’immagine del titolare, derivante dalla circolazione di prodotti privi delle caratteristiche necessarie per la vendita nell’Unione europea, integrano il periculum in mora e giustificano l’inibitoria, il sequestro, l’ordine di ritiro dal commercio e la fissazione di una penale ai sensi dell’art. 131, comma 2, c.p.i., ipotesi speciale della misura prevista dall’art. 614-bis c.p.c. La pubblicazione del provvedimento va invece differita all’eventuale giudizio di merito quando, mancando la prova di un’ampia diffusione degli illeciti, non risulti proporzionata alla condotta.

Le azioni a tutela dei diritti di proprietà industriale e quelle in materia di concorrenza sleale hanno natura e presupposti diversi e autonomi, le prime avendo carattere reale erga omnes e le seconde carattere personale. La medesima condotta può integrare entrambe le violazioni, senza alcun automatismo, sicché il titolare del diritto di proprietà industriale che denunci la contraffazione deve dedurre e provare anche una condotta di concorrenza sleale riconducibile all’art. 2598 c.c.

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22/10/2026
Data sentenza: 04/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Tommaso Martucci
Registro : RG – 7576 –  2024
Tribunale di Bari, 11 Marzo 2025, n. 3913/2025
Cooperativa agricola: obbligo di conferimento, recesso non accolto e penale statutaria a carico del socio
Nelle cooperative agricole, quando lo statuto subordini l’efficacia del recesso del socio all’accoglimento da parte del consiglio di amministrazione, la...

Nelle cooperative agricole, quando lo statuto subordini l’efficacia del recesso del socio all’accoglimento da parte del consiglio di amministrazione, la comunicazione di recesso non accolta non giustifica il mancato conferimento della produzione, e il socio resta tenuto agli obblighi di conferimento; l’ingiustificato mancato o ridotto conferimento integra inadempimento agli obblighi mutualistici e legittima l’applicazione della penale statutaria [nella specie, lo statuto imponeva il conferimento di almeno l’80% delle uve prodotte].

Le difficoltà economiche del socio e il mancato pagamento da parte della cooperativa del saldo relativo a una precedente annata non integrano la causa statutaria di recesso consistente nell’impossibilità di conferire i prodotti per forza maggiore non rimovibile nel tempo, perché non si tratta di situazioni definitive idonee a giustificare l’uscita dalla cooperativa, quali il trasferimento della proprietà del terreno o l’estirpazione del vigneto. La forza maggiore transitoria inerente ai terreni coltivati può giustificare soltanto l’esonero temporaneo dal conferimento, e a tal fine deve essere tempestivamente comunicata al consiglio di amministrazione, per consentirgli di verificarne la veridicità.

Non esonera il socio dagli obblighi di conferimento l’invito o il rifiuto proveniente da un dipendente della cooperativa, privo di potere decisorio, perché a fronte di una simile pretesa il socio deve rivolgersi agli organi sociali competenti per poter continuare ad adempiere.

La clausola statutaria che impone al consiglio di amministrazione di escludere il socio inadempiente agli obblighi di conferimento per due annate consecutive opera a tutela della cooperativa e non può essere invocata dal socio come esimente: fino all’esclusione deliberata dal consiglio di amministrazione, il socio resta tenuto ai conferimenti e alle penali per le annate successive.

Non è tardiva la domanda di pagamento della penale per un’annata successiva a quelle dedotte in citazione, quando l’attore si sia espressamente riservato nell’atto introduttivo di quantificarla in corso di causa e l’abbia precisata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. dopo l’approvazione del relativo bilancio.

Il credito per la penale statutaria costituisce obbligazione di valuta, sicché la rivalutazione monetaria spetta soltanto se sia provato il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.

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18/10/2026
Data sentenza: 11/03/2025
Numero: 3913/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro : RG – 9673 –  2020
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Marchio registrato in mala fede, eccezione di nullità e proporzionalità delle misure cautelari
Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio non è fondata, alla stregua della valutazione sommaria propria di questa fase, l’eccezione...

Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio non è fondata, alla stregua della valutazione sommaria propria di questa fase, l’eccezione di nullità dei marchi del ricorrente per registrazione in mala fede quando sia provata soltanto la conoscenza, da parte del registrante, della denominazione sociale del proprio fornitore estero, utilizzata esclusivamente nel paese d’origine, nell’ambito di un rapporto di distribuzione risalente, e manchi invece la prova dell’utilizzazione del segno nel territorio dell’Unione europea anteriormente alla registrazione, della preparazione della sua registrazione da parte del fornitore al momento del deposito, o di una notorietà in fieri del segno nell’Unione.

Il divieto di registrazione in mala fede presenta un elemento specializzante rispetto alla registrazione del non avente diritto, costituito dalla consapevolezza dell’imminenza del perfezionamento della fattispecie acquisitiva della privativa da parte di chi, avendo il merito del valore del segno, sia in procinto di registrarlo. La lesione dell’interesse altrui tale da giustificare la nullità ex art. 19, comma 2, c.p.i. può configurarsi anche quando la privativa sia conseguita su un segno la cui notorietà sia in fieri e che si accinga quindi a costituire un’anteriorità atta a precludere la registrazione ai sensi dell’art. 12, lett. a), c.p.i.: in tal caso è leso l’interesse del preutente al conseguimento dell’esclusiva, dipendente dal preuso non puramente locale del segno.

La mala fede del richiedente può essere affermata soltanto in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che, al momento del deposito, egli intendesse pregiudicare in modo non conforme alla correttezza professionale gli interessi di terzi, oppure ottenere un diritto esclusivo per scopi estranei alle funzioni del marchio, perché la buona fede del depositante è presunta. La circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza da molto tempo, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per prodotti identici o simili non è sufficiente, di per sé, a dimostrarne la mala fede.

In applicazione del principio di proporzionalità e gradualità delle misure cautelari dell’art. 124 c.p.i., accertato il fumus della contraffazione all’esito della descrizione, può essere disposta l’inibitoria dell’uso del segno assistita da penale, mentre possono risultare sproporzionati, allo stato e salvo il persistere della condotta, il sequestro, il ritiro dal commercio, la distruzione delle merci e la pubblicazione del provvedimento; il blocco doganale delle merci può essere revocato una volta rimossi i segni contraffattori dalle confezioni. Il periculum è integrato dall’idoneità dell’uso illecito del marchio a provocare un’alterazione irreversibile degli equilibri di mercato, con sviamento di clientela, specie quando il resistente abbia già contattato potenziali clienti e programmato ulteriori importazioni.

Nel caso di descrizione disposta con decreto inaudita altera parte, l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura ha essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento alla luce delle difese del resistente e del risultato della descrizione, senza scendere nel merito della lesione del diritto sostanziale. La verifica degli esiti ha perciò carattere esclusivamente formale, limitata a un vaglio esterno della tipologia dei dati e dei documenti raccolti, e si arresta alla loro rilevanza e pertinenza senza estendersi all’indagine del loro contenuto.

Ai fini della conferma della descrizione il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale; esso consiste nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione e nella non pretestuosità della domanda e può ritenersi soddisfatto da un indice di probabilità della violazione più ridotto rispetto a quello richiesto per il sequestro o l’inibitoria. Il periculum in mora consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni di cui è richiesta la protezione.

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17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Edmondo Tota
Registro : RG – 7884 –  2025
Tribunale di Genova, 5 Settembre 2025
Esfiltrazione di dati aziendali da parte dell’ex dipendente e tutela cautelare dei segreti commerciali
Sussistono i presupposti per l’inibitoria cautelare ex artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c., con ordine di cancellazione dei dati e...

Sussistono i presupposti per l’inibitoria cautelare ex artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c., con ordine di cancellazione dei dati e penale ex art. 614 bis c.p.c., quando l’ex dipendente, dopo la cessazione del rapporto, abbia continuato ad accedere ai sistemi informatici aziendali e abbia trasferito su un proprio supporto informazioni commerciali dell’impresa, protette da misure di sicurezza adeguate [nella specie, password individuali, antivirus, firewall, accesso ai sistemi CRM e B2B consentito soltanto tramite account utente, regolamenti aziendali e accordi di riservatezza sottoscritti dai dipendenti]. Il periculum è integrato dall’assunzione dell’ex dipendente presso un’impresa diretta concorrente, che rende concreto il rischio che le informazioni vengano a conoscenza di quest’ultima.

Il requisito della segretezza delle informazioni commerciali va inteso in un’accezione necessariamente relativa. Caratteristica peculiare del bene «segreti» è che il suo sfruttamento coincide con la messa in pericolo della sua stessa esistenza: se l’imprenditore vuole sfruttare le conoscenze all’interno dell’azienda deve rivelarle a terze persone (dipendenti o collaboratori), allargando la cerchia di coloro che vi hanno legittimamente accesso. L’accesso alle conoscenze non comporta che il dipendente, il consulente o l’amministratore, nel corso del rapporto con l’imprenditore o dopo la sua cessazione, se ne possano appropriare.

Nella nozione di segreti commerciali rientrano anche le informazioni aziendali segrete che abbiano a oggetto aspetti organizzativi e commerciali dell’impresa, comprese le liste di clienti che ne riportino, oltre ai dati identificativi, le ulteriori indicazioni utili a determinarne il profilo qualificante. Le informazioni commerciali che fanno parte del business plan di un’impresa sono connotate da valore economico e il loro utilizzo determina un vantaggio competitivo economicamente rilevante.

Le conoscenze acquisite nell’esercizio dell’impresa costituiscono un patrimonio aziendale sul quale il titolare ha una potestas di natura «proprietaria», che comporta la decisione di utilizzarle o no, come pure di distruggerle per non renderle di pubblico dominio.

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17/10/2026
Data sentenza: 05/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Lippi
Registro : RG – 3616 –  2025
Tribunale di Palermo, 2 Maggio 2026, n. 790/2026
Riserve dell’appaltatore nei contratti pubblici di servizi e inesigibilità del credito prima del conto finale
Le riserve iscritte dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione di un contratto pubblico sono atti unilaterali con funzione di contestazione e di...

Le riserve iscritte dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione di un contratto pubblico sono atti unilaterali con funzione di contestazione e di prenotazione della pretesa economica, che diviene esigibile soltanto con l’approvazione del conto finale e comunque con la conclusione del rapporto; prima di tale momento l’appaltatore può ottenere l’accertamento della consistenza delle riserve, ma non la condanna al pagamento delle relative somme né la restituzione delle penali illegittimamente applicate [appalto di servizi di raccolta dei rifiuti ancora in corso].

La riserva è tempestiva quando sia iscritta nel primo atto idoneo a rendere evidente, secondo l’ordinaria diligenza e buona fede, la rilevanza causale del fatto dannoso [sottoscrizione della perizia di variante che riduce prestazioni e compenso], e non nel precedente verbale in cui le parti si erano limitate a esaminare la possibilità di ridurre i servizi; il ribasso d’asta si applica al costo complessivo della prestazione e non può essere utilizzato per ridurre i soli costi della manodopera, mentre l’appaltatore non ha diritto ai costi di variazioni non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie relative a contratti pubblici di servizi di rilevanza comunitaria è funzionale e inderogabile, sicché non opera la clausola del capitolato che individua un diverso foro competente.

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17/10/2026
Data sentenza: 02/05/2026
Numero: 790/2026
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Emanuela Piazza
Registro : RG – 1578 –  2022
Corte d’appello di Torino, 7 Aprile 2025, n. 592/2025
Protezione provvisoria della domanda di brevetto europeo pubblicata e deposito della traduzione italiana
La protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo sorge ex lege dalla data della sua pubblicazione e, una volta...

La protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo sorge ex lege dalla data della sua pubblicazione e, una volta depositata o notificata la traduzione italiana delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 54 c.p.i., opera con effetti retroattivi da quella data, perché la traduzione non determina la nascita del diritto ma ne condiziona soltanto l’azionabilità davanti al giudice italiano. Ne consegue che integra contraffazione anche la condotta [di fabbricazione e commercializzazione] posta in essere dopo la pubblicazione della domanda e prima del deposito della traduzione.

Il diritto di esclusiva derivante dalla domanda di brevetto pubblicata è opponibile a chiunque dalla data della pubblicazione, perché la conoscibilità della domanda impone all’operatore diligente di verificare la propria libertà di attuazione; l’ignoranza della domanda da parte del contraffattore può rilevare, al più, ai fini della quantificazione del danno o dell’elemento soggettivo in sede penale, ma non esclude la configurabilità dell’illecito civile di contraffazione.

La penale prevista dall’art. 124 c.p.i. può essere disposta anche quando la violazione si sia esaurita in un solo atto [la vendita di un unico macchinario], perché essa ha la funzione di assicurare l’osservanza futura dell’inibitoria e la cessazione di ogni attività illecita.

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02/10/2026
Data sentenza: 07/04/2025
Numero: 592/2025
Carica: Presidente
Giudice: Emanuela Germano Cortese
Relatore: Eleonora Montserrat Pappalettere
Registro : RG – 389 –  2024
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Tutela autorale della carta panoramica e riproduzione su targhe souvenir
L’opera cartografica è protetta dal diritto d’autore quando consista in una rielaborazione originale e personale degli elementi geografici presenti sul...

L’opera cartografica è protetta dal diritto d’autore quando consista in una rielaborazione originale e personale degli elementi geografici presenti sul territorio [carta panoramica delle Dolomiti, caratterizzata da colori vivaci, da una particolare scelta prospettica e da uno stile volto ad accentuare la percezione tridimensionale della catena montuosa]. Ne costituisce riproduzione illecita la stampa dell’immagine su oggetti souvenir, senza che rilevino, ai fini della riconoscibilità dell’opera, l’aggiunta di scritte in rilievo o la diversa tonalità dei colori dovuta al tipo di stampa e al supporto utilizzato.

In sede cautelare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera può ritenersi provata sulla base delle pubblicazioni del titolare che la riproducono e delle autorizzazioni all’utilizzo concesse a terzi, quando il resistente si limiti a contestarne la rilevanza senza fornire prova contraria [il resistente aveva ricevuto il file dell’immagine per una stampa autorizzata dal titolare in favore di un terzo].

La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza dell’inibitoria ai sensi dell’art. 156, comma 1, l.d.a. ricalca la misura dell’astreinte e funge da strumento di coazione indiretta all’adempimento di obblighi infungibili di fare o di non fare; essa deve essere idonea a rendere economicamente svantaggiosa l’inottemperanza e, al tempo stesso, rapportata all’interesse del titolare all’adempimento, anche in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, dell’inadempimento. Non è invece proporzionato, in sede cautelare, l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti già ceduti a terzi.

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02/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Idamaria Chieffo
Registro : RG – 36257 –  2024
Corte d’appello di Torino, 24 Ottobre 2026, n. 872/2025
Inibitoria dell’uso dei disegni tecnici sottratti dall’ex dipendente, misure ex art. 2599 c.c. e prova del danno da concorrenza sleale
Ai fini dell’inibitoria prevista dall’art. 2599 c.c. è sufficiente la potenziale attitudine della condotta a danneggiare l’impresa concorrente, senza necessità...

Ai fini dell’inibitoria prevista dall’art. 2599 c.c. è sufficiente la potenziale attitudine della condotta a danneggiare l’impresa concorrente, senza necessità di provare che l’illecito sia ancora in atto; il comando deve però essere determinato nel suo contenuto, perché possa fondare l’esecuzione anche indiretta, e quando i supporti informatici acquisiti nel procedimento di descrizione non siano più disponibili può essere circoscritto all’uso dei disegni tecnici individuati negli elenchi allegati alla confessione dell’ex dipendente infedele.

Gli opportuni provvedimenti per eliminare gli effetti della concorrenza sleale previsti dall’art. 2599 c.c. costituiscono una sanzione atipica, che può comprendere anche misure previste per la tutela della proprietà industriale, da adottarsi secondo un criterio di rigorosa proporzionalità analogo a quello dell’art. 124, sesto comma, c.p.i. L’ordine di distruzione dei manufatti presuppone la prova, a carico del danneggiato, che essi siano ancora nella disponibilità del destinatario, e non può estendersi a elaborati derivati non individuabili a priori, mentre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600, secondo comma, c.c. prescinde dalla prova del danno.

Il danno da concorrenza sleale va provato secondo le regole ordinarie e non è dimostrato dal prospetto del fatturato realizzato dal concorrente con i clienti comuni, in mancanza della contabilità del danneggiato da cui ricavare la flessione del fatturato o della clientela; la liquidazione equitativa non può supplire all’inerzia probatoria del danneggiato, e il danno all’immagine non può essere affermato in re ipsa.

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27/09/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 872/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Corrado Croci
Registro : RG – 184 –  2022
Tribunale di Perugia, 10 Marzo 2024
Sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante rappresentazione ingannevole della continuità del prodotto
La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando...

La responsabilità dell’ex dipendente per concorrenza sleale può essere affermata anche in assenza di un patto di non concorrenza quando siano commesse pratiche commerciali scorrette, idonee a realizzare uno sviamento della clientela dell’ex datore di lavoro mediante condotte abusive e a procurare un illecito vantaggio competitivo, come la rappresentazione ai clienti, facendo leva sulla fiducia acquisita, di un mutamento della strategia commerciale e della logistica dell’ex datore di lavoro, per indurli a ritenere che il prodotto di un’altra impresa, fornito con diversa etichetta, sia identico al suo.

In tali casi la tutela risarcitoria successiva non è adeguata a contenere il pregiudizio, perché l’illecito espone l’ex datore di lavoro al rischio concreto di un calo delle vendite, della riduzione della quota di mercato e dell’annacquamento della capacità attrattiva del proprio prodotto, lesioni di difficile quantificazione e reintegrazione; l’inibitoria può imporre all’ex dipendente di contattare i clienti solo con modalità che esplicitino chiaramente l’interruzione del rapporto e l’estraneità dei nuovi prodotti.

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27/09/2026
Data sentenza: 10/03/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Monaldi
Registro : RG – 2223 –  2024
Tribunale di Venezia, 24 Ottobre 2026, n. 5541/2025
Contraffazione di varietà vegetale protetta: negligenza dell’operatore, retroversione degli utili e transazione del licenziatario
Ai fini dell’obbligo di risarcimento previsto dall’art. 94, secondo comma, del reg. CE n. 2100/1994 non rileva lo stato soggettivo...

Ai fini dell’obbligo di risarcimento previsto dall’art. 94, secondo comma, del reg. CE n. 2100/1994 non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, essendo sufficiente la negligenza dell’autore della violazione, da valutarsi secondo la diligenza media dell’operatore del settore. L’imprenditore che commercia sementi è tenuto a verificare preventivamente, anche tramite le banche dati pubblicamente accessibili agli operatori, se la varietà che intende riprodurre o commercializzare sia protetta, e non vale a escludere la negligenza il fatto che il venditore non abbia segnalato tale circostanza.

In forza dell’art. 97, primo comma, del reg. CE n. 2100/1994, che rinvia alla legislazione nazionale per il rimborso del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione, il titolare della privativa comunitaria per varietà vegetale può ottenere ai sensi dell’art. 125 c.p.i. la restituzione degli utili conseguiti dal contraffattore nella misura in cui eccedano il risarcimento del lucro cessante.

La transazione conclusa dal licenziatario non esclusivo con alcuni dei contraffattori non è opponibile al titolare che non vi abbia partecipato, perché la solidarietà attiva tra più creditori sussiste solo se espressamente prevista da un titolo negoziale e la medesima condotta può ledere interessi distinti del titolare del diritto di esclusiva e del licenziatario; ai sensi dell’art. 104 del reg. CE n. 2100/1994 la legittimazione ad agire spetta al titolare, mentre il licenziatario non esclusivo ha soltanto il diritto di intervenire nelle cause da questi promosse.

Non può essere accordato al titolare un ulteriore risarcimento a titolo di concorrenza sleale quando la condotta prospettata coincida con quella contraffattoria già integralmente risarcita, per evitare duplicazioni risarcitorie.

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27/09/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 5541/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 4716 –  2020
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