Non giustificano il diniego dell’estrazione di copia dei documenti relativi all’amministrazione, chiesta dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. [estratti dei conti correnti e delle carte di credito della società], né generiche esigenze di riservatezza, quando la consultazione dei medesimi documenti sia già consentita, perché la sola estrazione di copia non aggrava l’eventuale lesione della riservatezza, né una prassi sociale contraria disconosciuta dal socio; il diritto di consultazione comprende infatti l’estrazione di copia, con il solo limite della buona fede e a spese del socio, e i tempi dell’esame dei documenti non possono essere dettati dalla società.
Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. non può essere limitato per il solo fatto che il socio detenga la maggioranza di altra società operante nel medesimo settore, quando non vi rivesta un ruolo gestorio, perché in tal caso non sussiste in concreto un’attività di concorrenza sleale idonea a giustificare la restrizione; l’accesso può allora estendersi anche ai documenti recanti i nominativi dei clienti e i prezzi praticati dalla società.
Quando il socio di s.r.l. ha già promosso il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, nel quale fa valere le medesime questioni oggetto delle richieste di documenti e informazioni, le ulteriori istanze di esibizione vanno rivolte al giudice del merito ai sensi dell’art. 210 c.p.c., perché il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. relativo a tali questioni è ormai sfociato nel giudizio contenzioso.
Il socio di s.r.l. che esercita il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. è tenuto, in forza dei doveri di buona fede e correttezza, a porre la società in condizione di adempiere mediante una richiesta precisa prima di agire in via d’urgenza, sicché, pur essendo il periculum in mora connaturato all’esigenza di controllo, la tutela cautelare va negata quando la società abbia dato progressivo riscontro alle richieste e la richiesta specifica dei documenti ancora mancanti sia stata inviata solo dopo il deposito del ricorso.
In sede cautelare non può essere ordinata alla società l’esibizione di documenti inesistenti che essa non è tenuta a redigere [business plan, situazione patrimoniale infrannuale], e la richiesta di dati evincibili dalla documentazione già fornita è sovrabbondante.
Le richieste di chiarimenti rivolte dal socio agli amministratori esorbitano dalle informazioni ottenibili in via d’urgenza ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., e gli eventuali inadempimenti degli amministratori vanno fatti valere nel giudizio di merito.
L’art. 26, comma 2, d.l. n. 179/2012, che consente all’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di s.r.l. di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, rende ammissibile una limitazione del diritto di controllo del socio previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., purché espressamente prevista nell’atto costitutivo, poiché la norma attribuisce alle parti una mera facoltà. Ne consegue che, qualora lo statuto [qualifichi genericamente come prive di diritti amministrativi le quote di una determinata categoria, ma nello specificare i diritti esclusi] non menzioni il diritto di controllo e di informazione, il titolare di tali quote resta legittimato a esercitarlo.
La clausola compromissoria statutaria redatta prima della riforma dell’art. 818 c.p.c. operata dal d.lgs. n. 149/2022 non può essere estesa a ricomprendere la competenza degli arbitri in materia cautelare, perché va interpretata secondo le norme vigenti al momento della sua redazione. In ogni caso, finché l’arbitro non sia stato nominato o non abbia accettato l’incarico, la domanda cautelare va proposta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c.
Il socio di s.r.l., anche se in precedenza amministratore di fatto della società, è titolare ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. di un diritto di controllo pieno sulla gestione, che comprende la consultazione e l’estrazione di copia, anche tramite professionisti di fiducia, di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale, senza che possano opporsi esigenze di riservatezza interna né attribuirsi rilievo preclusivo al pregresso ruolo gestorio, salvo la prova di un esercizio concretamente abusivo del diritto, che non emerge dalla sola allegazione, non provata, di un’attività concorrente del socio o della strumentalità della richiesta rispetto al contenzioso con la società; né provano l’attualità della pregressa amministrazione di fatto conversazioni risalenti a oltre un anno prima.
Il diritto è tutelabile in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in mancanza di una cautela tipica, perché l’ingiustificato ritardo nel suo esercizio ne compromette l’effettività e l’esercizio dei poteri connessi, e trattandosi di un diritto non patrimoniale a funzione patrimoniale il pregiudizio è difficilmente riparabile; il giudice può ordinare alla società di consentire la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti specificamente individuati, determinando le modalità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. con l’assistenza dell’ufficiale giudiziario, come nel caso del socio al 50% di una s.r.l. società benefit le cui ripetute richieste siano rimaste senza seguito.
Ai sensi dell’art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L’art. 2476 co.2 c.c. nel riconoscere a tutti i soci che non partecipano all’amministrazione della società il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, prevede un diritto suscettibile di essere esercitato stragiudizialmente ed azionato in sede contenziosa nei confronti della sola società, quale unica legittimata passiva rispetto alla domanda di ostensione della documentazione societaria. Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede.
Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.
La tutela prevista dall'art. 2476, comma 2, c.c. non è sovrapponibile al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: la prima garantisce il diritto potestativo di informazione e controllo del socio, mentre il secondo tutela l'integrità del patrimonio sociale in presenza di gravi irregolarità gestionali. Infatti, l'art. 2476, comma 2, c.c. conferisce al socio un autonomo e generale potere di controllo, funzionale sia all'esercizio consapevole dei propri diritti amministrativi sia al monitoraggio dell'operato degli amministratori, in modo da prevenire il verificarsi di quelle "gravi irregolarità" che legittimano invece l'applicazione dell'art. 2409 c.c. Il controllo giudiziario presuppone, di contro, il fondato sospetto che la violazione dei canoni di corretta gestione da parte degli amministratori stia determinando un pregiudizio attuale non ai diritti dei singoli soci, ma all'integrità del patrimonio sociale. Dunque, in caso di irregolarità informative o meramente formali, che, per quanto gravi, non siano di per sé idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio sociale, il socio ha come unico strumento l'art. 2476, comma 2, c.c. Infatti, l'inerzia nella risposta all'istanza di accesso ai documenti sociali formulata da un socio non costituisce una grave irregolarità ex art. 2409 c.c., poiché lesiva di un diritto individuale del socio.
In caso di impedimento od ostacolo all'esercizio del diritto del socio di consultare ed estrarre copia dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione ex art. 2476, comma 2, c.c., avendo questo come limite unicamente la buona fede, è ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c., quale strumento idoneo a garantire l'effettiva attuazione di tale diritto.
Il diritto di controllo riconosciuto al socio non amministratore dall'art. 2476, comma 2, c.c. ha natura potestativa e incondizionata ed è esercitabile senza che il socio sia tenuto a dimostrare l'utilità rispetto al soddisfacimento di un suo specifico interesse alla conoscenza delle informazioni o dei documenti richiesti. Grava sugli amministratori il correlato dovere di consentire ai soci l'effettiva attuazione del diritto mediante l'accesso diretto ai libri sociali e alla documentazione societaria, salvo il limite dell'esercizio di tale diritto contrario a buona fede o lesivo degli interessi della società. Nel caso di richiesta emulativa, vessatoria o con un fine dilatorio od ostruzionistico, gli amministratori possono rifiutarsi legittimamente di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti sociali.
Ai sensi del vigente art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto "di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene quindi alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede. In particolare, il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione.
L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale. Inoltre, se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476 co.2 c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.
Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato.
Il diritto può essere esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede e, pertanto, incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.
Se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476, co. 2, c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale riconosciuto ai soci di s.r.l. non partecipanti all'amministrazione dall'art. 2476, co. 2, c.c. costituisce manifestazione di un potere di controllo individuale non subordinato alla dimostrazione di uno specifico interesse, essendo l'interesse al controllo sulla gestione assorbente in sé. Tale potere è ampio e consiste nel diritto di avere informazioni attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale. Il diritto in questione spetta anche al comproprietario della quota che non rivesta la qualità di rappresentante comune della comunione, tanto più ove il rappresentante comune coincida con l'amministratore unico della società. Il periculum in mora è integrato dall'impossibilità di differire all'esito del giudizio di merito l'esercizio di un controllo che, per sua natura, deve essere attuale ed il cui differimento verrebbe irreparabilmente a frustrare l'attualità del controllo medio tempore.
In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]