L’accesso del socio non amministratore di s.r.l. alla documentazione sociale (art. 2476, comma 2, c.c.) è un diritto incondizionato di natura potestativa, che trova il solo limite nella buona fede del socio e rispetto al quale la società versa in situazione di soggezione. Il socio è esonerato dall’indicare i motivi della richiesta, che possono riguardare la tutela degli interessi della società a fronte di possibili condotte gestorie illecite, nel quadro della responsabilità degli amministratori verso la società, oppure la tutela di interessi propri del socio.
Il diritto di controllo del socio di s.r.l. può essere esercitato in via d’urgenza con ricorso ex art. 700 c.p.c., senza che il socio debba indicare un diritto da tutelare con l’azione di merito diverso da quello di controllo sulla gestione sociale; dopo la riforma dell’art. 669-octies c.p.c. il provvedimento d’urgenza è svincolato dall’obbligatoria instaurazione del giudizio di merito.
L’ingiustificato protrarsi del rifiuto degli amministratori di consentire l’accesso del socio alla documentazione sociale, anche nella forma della mancata risposta alle sue richieste formali, integra di per sé il periculum in mora che giustifica il provvedimento ex art. 700 c.p.c., perché il ritardo lede hic et nunc il diritto di controllo sull’amministrazione e l’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. Il pregiudizio è anche irreparabile, perché il diritto di controllo è consustanziale allo status di socio e la sua lesione, oltre a poter arrecare un danno patrimoniale, si riverbera sulle modalità di partecipazione del socio alla vita interna della società e sulla sua facoltà di reazione contro comportamenti illegittimi degli amministratori, senza possibilità di tutela per equivalente.
Il provvedimento cautelare che ordina alla società di consentire al socio la consultazione e l’estrazione di copia della documentazione sociale può essere corredato dalle misure di coercizione indiretta dell’art. 614-bis c.p.c., riferite alla mancata consegna dei libri e dei documenti contabili e sociali obbligatori, al fine di assicurarne la sollecita attuazione.
È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il socio non amministratore di s.r.l. chiede di accedere alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., perché il diritto di accesso è la più immediata espressione del potere di controllo del socio sulla gestione in atto e il suo differimento all’esito del giudizio di merito ne frustrerebbe irreparabilmente l’attualità, sicché l’esigenza cautelare non può essere adeguatamente soddisfatta dalla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel giudizio ordinario di cognizione. Il ricorso cautelare atipico è inammissibile solo quando l’istante possa disporre, o abbia già usufruito, di un’azione cautelare tipica idonea a neutralizzare il pregiudizio paventato, ovvero quando siano esperibili procedimenti sommari tipici o fasi sommarie di procedimenti ordinari volti all’emissione di provvedimenti anticipatori degli effetti della decisione di merito.
Grava sulla società l’onere di provare di aver consentito la consultazione della documentazione sociale o di aver concretamente posto il socio nella condizione di esercitare il diritto di informazione, e a tal fine non è sufficiente la mera allegazione di una generica disponibilità priva di riscontri probatori [società che, dopo l’accesso ispettivo, aveva consegnato solo in parte i documenti e i chiarimenti richiesti e che in giudizio aveva prima ammesso la consegna parziale offrendo la documentazione mancante, per poi affermare che tutta la documentazione esistente era già stata consegnata].
Il socio non deve fornire alcuna giustificazione per l’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476, co. 2, c.c., né dimostrare un suo specifico interesse alla conoscenza dei documenti richiesti, perché il diritto potestativo all’ispezione deve poter essere esercitato in ogni momento, a prescindere dall’utilità delle informazioni rispetto a uno specifico evento societario, anche al fine di determinarsi in merito all’esperimento di azioni di responsabilità o di revoca nei confronti degli amministratori. Il periculum in mora è pertanto integrato dall’attuale compressione del diritto del socio all’informazione funzionale al controllo della gestione, senza necessità di indicare specifiche circostanze che renderebbero tardiva l’acquisizione della documentazione in sede di cognizione ordinaria né di provare le irregolarità gestionali dell’amministratore.
Il diritto di consultazione del socio non amministratore comprende, anche nel silenzio dell’art. 2476, co. 2, c.c., la facoltà di estrarre copia della documentazione a proprie spese, perché tale possibilità è connaturata all’effettività del diritto di controllo, che altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato o in parte vanificato.
Il diritto di controllo del socio non amministratore è un diritto potestativo il cui presupposto necessario e sufficiente è la qualità di socio, a prescindere dall’entità della partecipazione, e la mancata partecipazione all’organo gestorio al momento del suo esercizio; le modalità di esercizio sono determinate secondo i principi di correttezza e buona fede, sicché il socio non può avanzare richieste con modalità d’intralcio alla gestione, con finalità vessatorie o diverse da quelle informative, né con modalità che comportino svantaggi per la società o per finalità antisociali.
La misura coercitiva prevista dall’art. 614-bis c.p.c. è compatibile con il provvedimento cautelare d’urgenza di natura anticipatoria avente a oggetto un obbligo di facere infungibile [ordine alla società di consentire al socio non amministratore, anche tramite un professionista, la consultazione e l’estrazione di copia dei libri sociali e dei documenti contabili], anche in assenza di consolidamento mediante l’introduzione del giudizio di merito, perché le misure coercitive rafforzano l’effettività della tutela cautelare e d’urgenza incentivando la spontanea ottemperanza al provvedimento [a fronte della condotta non collaborativa e ostruzionistica della società, rimasta contumace; la somma è stata determinata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo, in considerazione della natura di start-up della società, del capitale versato e dell’attività svolta].
Il diritto di consultazione è correttamente esercitato quando la richiesta stragiudiziale del socio indica in modo specifico i documenti da esaminare e propone date e orari tali da consentire alla società di reperire la documentazione senza intralcio per l’attività lavorativa. In tal caso il mancato riscontro della società alle richieste, unito alla sua mancata costituzione in giudizio, integra il pericolo che il ritardo nell’accesso vanifichi l’esito della consultazione [tanto più a fronte di una situazione aziendale critica risultante dalla corrispondenza tra il ricorrente, socio ed ex consigliere dimissionario, e gli altri due soci amministratori].
Sono esclusi dall’ordine di consultazione i bilanci depositati presso la camera di commercio e la relativa documentazione allegata, perché consultabili da chiunque presso il registro delle imprese.
L’istanza di designazione dell’ufficiale giudiziario incaricato dell’attuazione del provvedimento cautelare, con autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica, va respinta in sede cautelare perché concerne la fase attuativa, da introdurre eventualmente dopo la notifica del provvedimento in assenza di spontanea attuazione.
Il diritto del socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, co. 2, c.c.) è sempre esercitabile nei confronti della società, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e tutelando la riservatezza e la concorrenzialità dell’impresa, con richieste di notizie e documenti specifiche e determinate e con modalità tali da non ostacolare il normale svolgimento delle attività sociali, così da evitare che l’esercizio del diritto trasmodi in abuso.
Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta a ogni socio di s.r.l. non amministratore indipendentemente dalla consistenza della partecipazione, può essere esercitato in qualunque momento e anche tramite professionisti di fiducia, si estende a tutti i documenti afferenti alla gestione sin dalla costituzione della società e comprende la facoltà di estrarne copia a proprie spese, connaturata all’effettività del controllo; esso incontra il solo limite della buona fede, che rende illegittime le richieste rivolte a fini diversi da quelli informativi o a scopo ostruzionistico e consente alla società di opporre non pretestuose esigenze di riservatezza [società esercente un laboratorio di analisi cliniche che subordinava l’accesso all’oscuramento dei dati sanitari e alla sottoscrizione di un impegno sul trattamento dei dati personali].
I partitari contabili sono documenti distinti dagli estratti conto, dei quali non costituiscono surrogati, e i partitari delle fatture emesse sono distinti dai partitari dei crediti iscritti in bilancio, sicché l’ostensione degli uni non soddisfa la richiesta degli altri; il diritto di consultazione si estende alla documentazione connessa e correlata a quella richiesta, intesa come quella necessaria e sufficiente a rendere intelligibile il dato contabile.
Il diritto di consultazione del socio di s.r.l. può essere tutelato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con un provvedimento a strumentalità attenuata, che richiede comunque la prospettazione del petitum e della causa petendi della domanda di merito; il periculum in mora sussiste quando il socio abbia interesse a esaminare nell’immediatezza la documentazione contabile per valutare l’opportunità di ulteriori iniziative e prevenire una temuta cattiva gestione prima che il danno diventi irreparabile.
La denuntiatio con cui il socio comunica l’intenzione di cedere la partecipazione deve porre il titolare della prelazione statutaria in condizione non solo di conoscere l’intero contenuto dell’accordo tra cedente e terzo, ma anche di verificarne l’effettività, perché il prelazionario, che non può sindacare il prezzo offerto dal terzo, deve poter accertare che l’accordo corrisponda a quello prospettato e non contenga condizioni più vantaggiose; tale principio, declinazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, si applica anche alla prelazione statutaria. È pertanto incompleta la denuntiatio che non indichi le modalità di pagamento del prezzo [richieste dallo statuto] e non alleghi alcun documento proveniente dal terzo idoneo a comprovare la serietà e l’irrevocabilità della sua offerta, come un preliminare o un’offerta irrevocabile, sicché è legittima la richiesta di integrazione del prelazionario; e non può il cedente pretendere l’esercizio vincolante della prelazione quando il terzo sia libero di revocare l’offerta, perché il prelazionario si troverebbe in una posizione deteriore rispetto al terzo. Viola inoltre le regole statutarie il cedente che assegni per il pagamento un termine inferiore a quello [di 120 giorni] previsto dallo statuto e fissi unilateralmente una data ravvicinata per la stipula.
Quando penda controversia sulla titolarità della partecipazione acquistata dal socio che chiede di esercitare il diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., la società può legittimamente adottare un atteggiamento di prudenza nell’ostensione dei documenti, e in sede cautelare occorre verificare se le sue obiezioni siano ragionevoli o invece chiaramente strumentali e dilatorie. Se risulta, alla stregua della cognizione sommaria, che nella cessione non sono state osservate le regole statutarie sulla prelazione, la cessione è inopponibile alla società, che non è tenuta a consentire l’accesso alla documentazione sociale.
L’art. 2470, comma 3, c.c. regola il conflitto tra più acquisti validi ed efficaci della medesima partecipazione e la priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese non sana i vizi o l’inefficacia dell’atto di acquisto, sicché la buona fede ivi richiesta consiste nell’ignoranza di acquisti precedenti non ancora iscritti. Poiché la prelazione statutaria ha efficacia reale ed è opponibile al terzo acquirente, la sua violazione rende l’acquisto inefficace nei confronti della società e del prelazionario a prescindere dalla priorità dell’iscrizione.
L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione il diritto di consultare non solo i libri sociali, ma ogni documento concernente la gestione della società, compresa la documentazione amministrativo-contabile, fiscale e commerciale, con facoltà di estrarne copia; l’esercizio del diritto è subordinato alla dimostrazione della qualità di socio.
L’interveniente adesivo, costituendosi in giudizio, diventa parte del processo, sicché il ricorrente soccombente può essere condannato a rifondergli le spese.
Il costo addebitabile al socio di s.r.l. che esercita il diritto di consultazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. è soltanto quello delle fotocopie o delle eventuali spese documentate, e non quello dell’attività del personale amministrativo preposto a evadere la richiesta, perché tale attività rientra nei compiti che il personale svolge alle dipendenze della società, tra i quali vi sono anche quelli funzionali alla tutela dell’interesse dei soci di minoranza. Pertanto, pur in mancanza di un esplicito rifiuto, la richiesta di previo pagamento di una somma [di 200 euro] priva di adeguata motivazione, formulata a distanza di tempo dalla richiesta di accesso, può essere interpretata come ostruzionistica.
Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. può essere limitato a tutela della riservatezza della società nei confronti del socio che operi per una società concorrente solo a due condizioni, consistenti nella prova del rapporto del socio con una società che opera effettivamente in concorrenza e nel fatto che la documentazione richiesta contenga dati la cui divulgazione possa compromettere gli interessi commerciali della società. A tal fine non è sufficiente il riferimento all’oggetto sociale e all’ubicazione della sede della società presso la quale il socio [presta attività come semplice impiegato].
La pendenza del giudizio promosso per ottenere la restituzione delle quote sociali [donate ai soci] non incide sulla legittimazione di questi a esercitare il diritto di controllo, sino all’eventuale pronuncia costitutiva o di condanna.
Il ricorso cautelare volto a ottenere l’accesso alla documentazione sociale è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con riferimento ai documenti non preventivamente richiesti alla società, in mancanza di un fatto lesivo attuale. La produzione in giudizio, da parte della società, di un documento di contenuto inferiore a quello richiesto [il bilancio provvisorio in luogo del dettaglio dei sottoconti dei mastri] non determina la cessazione della materia del contendere.
L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione il diritto incondizionato, a prescindere dalla consistenza della partecipazione, di esaminare i libri sociali e la documentazione relativa all’amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, con facoltà di estrarne copia a proprie spese. Poiché l’interesse del socio a controllare l’operatività sociale deve potersi esplicare senza ritardi, il periculum in mora che legittima il ricorso alla tutela d’urgenza sussiste in re ipsa.
L’art. 614 bis c.p.c. è applicabile anche ai provvedimenti d’urgenza che esitano in una condanna a un facere infungibile, quale l’ordine di consentire la consultazione dei documenti sociali.
Non giustificano il diniego dell’estrazione di copia dei documenti relativi all’amministrazione, chiesta dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. [estratti dei conti correnti e delle carte di credito della società], né generiche esigenze di riservatezza, quando la consultazione dei medesimi documenti sia già consentita, perché la sola estrazione di copia non aggrava l’eventuale lesione della riservatezza, né una prassi sociale contraria disconosciuta dal socio; il diritto di consultazione comprende infatti l’estrazione di copia, con il solo limite della buona fede e a spese del socio, e i tempi dell’esame dei documenti non possono essere dettati dalla società.
Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. non può essere limitato per il solo fatto che il socio detenga la maggioranza di altra società operante nel medesimo settore, quando non vi rivesta un ruolo gestorio, perché in tal caso non sussiste in concreto un’attività di concorrenza sleale idonea a giustificare la restrizione; l’accesso può allora estendersi anche ai documenti recanti i nominativi dei clienti e i prezzi praticati dalla società.
Quando il socio di s.r.l. ha già promosso il giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, nel quale fa valere le medesime questioni oggetto delle richieste di documenti e informazioni, le ulteriori istanze di esibizione vanno rivolte al giudice del merito ai sensi dell’art. 210 c.p.c., perché il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. relativo a tali questioni è ormai sfociato nel giudizio contenzioso.
Il socio di s.r.l. che esercita il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. è tenuto, in forza dei doveri di buona fede e correttezza, a porre la società in condizione di adempiere mediante una richiesta precisa prima di agire in via d’urgenza, sicché, pur essendo il periculum in mora connaturato all’esigenza di controllo, la tutela cautelare va negata quando la società abbia dato progressivo riscontro alle richieste e la richiesta specifica dei documenti ancora mancanti sia stata inviata solo dopo il deposito del ricorso.
In sede cautelare non può essere ordinata alla società l’esibizione di documenti inesistenti che essa non è tenuta a redigere [business plan, situazione patrimoniale infrannuale], e la richiesta di dati evincibili dalla documentazione già fornita è sovrabbondante.
Le richieste di chiarimenti rivolte dal socio agli amministratori esorbitano dalle informazioni ottenibili in via d’urgenza ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., e gli eventuali inadempimenti degli amministratori vanno fatti valere nel giudizio di merito.
L’art. 26, comma 2, d.l. n. 179/2012, che consente all’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di s.r.l. di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, rende ammissibile una limitazione del diritto di controllo del socio previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., purché espressamente prevista nell’atto costitutivo, poiché la norma attribuisce alle parti una mera facoltà. Ne consegue che, qualora lo statuto [qualifichi genericamente come prive di diritti amministrativi le quote di una determinata categoria, ma nello specificare i diritti esclusi] non menzioni il diritto di controllo e di informazione, il titolare di tali quote resta legittimato a esercitarlo.
La clausola compromissoria statutaria redatta prima della riforma dell’art. 818 c.p.c. operata dal d.lgs. n. 149/2022 non può essere estesa a ricomprendere la competenza degli arbitri in materia cautelare, perché va interpretata secondo le norme vigenti al momento della sua redazione. In ogni caso, finché l’arbitro non sia stato nominato o non abbia accettato l’incarico, la domanda cautelare va proposta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c.
Il socio di s.r.l., anche se in precedenza amministratore di fatto della società, è titolare ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. di un diritto di controllo pieno sulla gestione, che comprende la consultazione e l’estrazione di copia, anche tramite professionisti di fiducia, di tutta la documentazione contabile, amministrativa e fiscale, senza che possano opporsi esigenze di riservatezza interna né attribuirsi rilievo preclusivo al pregresso ruolo gestorio, salvo la prova di un esercizio concretamente abusivo del diritto, che non emerge dalla sola allegazione, non provata, di un’attività concorrente del socio o della strumentalità della richiesta rispetto al contenzioso con la società; né provano l’attualità della pregressa amministrazione di fatto conversazioni risalenti a oltre un anno prima.
Il diritto è tutelabile in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in mancanza di una cautela tipica, perché l’ingiustificato ritardo nel suo esercizio ne compromette l’effettività e l’esercizio dei poteri connessi, e trattandosi di un diritto non patrimoniale a funzione patrimoniale il pregiudizio è difficilmente riparabile; il giudice può ordinare alla società di consentire la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti specificamente individuati, determinando le modalità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. con l’assistenza dell’ufficiale giudiziario, come nel caso del socio al 50% di una s.r.l. società benefit le cui ripetute richieste siano rimaste senza seguito.